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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dott. Giovanna Gianì consigliere dott. Elena Gelato consigliere rel.
all'udienza del 28 maggio 2025, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6271/2021 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Tranquilli giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti appellante
E
(C.F. ), nella persona del pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1 CP_2
Federica Graglia per delega in atti appellata
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione contraria reietta, per la riforma integrale della sentenza n. 5779/2021 pubblicata in data 02.04.2021 dal Tribunale Ordinario di
Roma – Sezione VI Civile, nella persona del Giudice dott. Corrias, nella causa avente R.G. n. 63470/2018, così provvedere:
In via preliminare ed urgente sospendere l'efficacia esecutiva della determinazione dirigenziale 95190011771 prot.848980 del 22.08.2019, notificata alla ricorrente in data 16.09.2019 per tutti i motivi sopra esposti in fatto ed in diritto, con ogni provvedimento di legge,
Nel merito accertare e dichiarare nulla e/o illegittima e/o, comunque, annullare la Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva
n. 95190011771 prot. 848980 del 22.08.2019 per tutte le motivazioni sopra esposte in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti istanze formulate, quantificare la sanzione comminata nella corretta misura di euro 5.199,00 o, in ogni caso, nella misura ritenuta adeguata per legge.
Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario“;
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto e confermare
l'impugnata sentenza n. 5779/2021 pronunciata dal Tribunale Civile di Roma in persona del Giudice Dott. Corrias”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in Parte_1 data 15 febbraio 2021, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa di euro 26.027,67 irrogata in suo danno per la violazione dell'art. 15 della Legge della
Regione Lazio n. 12/1999, asseritamente commessa in relazione all'alloggio di edilizia residenziale pubblica dalla stessa occupato.
L'appellante ha evidenziato come la domanda di assegnazione dell'alloggio in regolarizzazione, presentata ai sensi della L.R. Lazio n.1/2021 in pendenza del giudizio di primo grado e non ancora delibata, pur sussistendo tutti i presupposti per il suo accoglimento, fosse tale da rendere legittima l'occupazione.
Erroneamente, dunque, il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevante la sopravvenuta circostanza ai fini della revoca della sanzione irrogata in suo danno, per la quale ha insistito.
In subordine l'appellante ha richiesto la rideterminazione della sanzione comminata nella corretta misura di euro 5.199,00 o, in ogni caso, nella misura ritenuta adeguata per legge.
si è costituta in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità e CP_1 comunque la sua infondatezza. Ha pertanto concluso per il rigetto dell'appello.
La causa, a seguito di discussione orale, è stata decisa all'udienza del 28 maggio 2025, mediante pronuncia della sentenza in pubblica udienza.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
A prescindere da ogni considerazione sull'esito della domanda proposta in pendenza del giudizio di primo grado dalla signora volta ad ottenere la regolarizzazione del godimento dell'alloggio ai sensi della Pt_1
L.R. N. 1/2021, sono del tutto corrette le considerazioni svolte dal primo Giudice in ordine all'irrilevanza del suo eventuale accoglimento, rispetto alla sanzione qui opposta.
L'eventuale assegnazione dell'alloggio in regolarizzazione che dovesse essere emessa in favore dell'odierna appellante, infatti, sarebbe tale da legittimare, con efficacia ex nunc, la detenzione dell'alloggio, ma non già idonea a sanare, con effetti retroattivi, l'illecito amministrativo derivante dalla pregressa occupazione sine titulo dell'immobile di edilizia residenziale pubblica.
La domanda svolta in via principale, dunque, deve essere disattesa.
Analogamente è a dirsi quanto alla richiesta, formulata in via subordinata, di riduzione della sanzione all'importo di euro 5.199,00, indicato come corretto ad opera dell'appellante.
La sanzione irrogata, infatti, è stata correttamente quantificata ai sensi dell'art.15 della L.R. Lazio
n°12/1999, come modificato dall'art.53, comma 6, della L.R. Lazio 27/2006, che prevede, per chi occupi abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 45.000,00 ad un massimo di €. 65.000,00.
Nei confronti della dunque, è stato già applicato il pagamento ridotto previsto dall'art.16 della Pt_1
legge 689/1981, pari a un terzo della sanzione massima (anzi, nel caso di specie, ad un terzo di quella minima), talché la sanzione non è per legge suscettibile di ulteriore riduzione.
La pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori minimi per lo scaglione di competenza, considerata la semplicità delle questioni trattate, segue la soccombenza.
In ragione del rigetto del gravame sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 6271/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto