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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/11/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 24.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 1517 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
nato il giorno 18.04.1973 in GRAGNANO ed ivi residente, C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliato in SCAFATI alla via SANT'ANTONIO CodiceFiscale_1
ABATE n.183 presso lo studio degli avv.ti Antonio SCARPATO e Raffaella CAVALLARO che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti versato RICORRENTE CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE OGGETTO: prestazioni da invalidità ex Lege n.222/984.
CONCLUSIONI delle PARTI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1) Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 09.05.2024 il sig. sulla Parte_1 scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno ex art. 1 Lex n.222/984. Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso CP_1 veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge. In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
1 Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 17 marzo 2025 il sig. introduceva la Parte_1 domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica. Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa chiedendo il rigetto della domanda. La causa, avuto riguardo alla natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 24.10.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza. (2) La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta. Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante. Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'assegno ordinario d'invalidità di cui alla Legge n.222/984. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 17.02.2025 a fronte della comunicazione a mezzo “pec” del decreto di
“avviso” in data 20.01.2025;
◼ il ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria il giorno 17.03.2025 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione. Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3) Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale.
2 La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U.
La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice. Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali.
3 Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte
“ricorrente post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti. (4) Nel caso di specie il dr. ha accertato, a carico del sig. CP_2
una condizione clinica così sintetizzata: Periatrite scapolo-omerale Parte_1 bilaterale, più grave a destra;
Artrite psoriasica e Cardiopatia ipertensivo-valvolare in attuale prima classe NYHA, in soggetto con Esiti di pregressi interventi chirurgici di colecistectomia laparoscopica e di exeresi di ernia ombelicale>. Il C.T.U. annette(va) a dette patologie una pregnanza medico-legale tale da non consentire la emersione dei presupposti concernenti il diritto alla prestazione evocata. Detto responso costituisce l'atto diagnostico-valutativo terminale di un percorso medico legale durante il quale il dr. aveva avuto modo di rilevare, all'esito CP_2 dell'esame obiettivo eseguito l'11 ottobre 2024, una situazione clinica così descritta.
<esame obiettivo clinico-funzionale. soggetto longitipo ad habitus macrosplancnico, < i>
di sesso maschile. Altezza 1,77 m. ca. Peso Kg. 93 ca. Facies composita. Sensorio integro, con atteggiamento psichico normale. Ben collaborante. Apparato linfoghiandolare indenne. Presenza di manifestazioni psoriasiche in fase non attiva sia a livello dei gomiti che sulla faccia posteriore del terzo inferiore della gamba destra. Sistema muscolare normotonico e normotrofico. Torace tronco-conico, simmetricamente normoespansibile. FVT normotrasmesso. Suono chiaro polmonare su tutto l'ambito. Murmure vescicolare fisiologico. Nulla da rilevare all'ispezione della regione precordiale. Aia cardiaca plessimetricamente nei limiti della norma. Itto non visibile né palpabile. Toni puri su tutti i focolai di ascoltazione, con pause libere. P.A. 130/75 F.C. 65 bpm. Attività cardiaca ritmica. Regolare disposizione del disegno del reticolo venoso sottocutaneo agli arti inferiori. Polsi arteriosi periferici normovalidi. A carico dell'apparato digerente, in soggetto con discrete condizioni della bocca e dei denti, l'addome appare di forma e di volume aumentati, con cicatrice ombelicale normointroflessa ed esiti cicatriziali chirurgici laparoscopici ben consolidati. Normale tensione parietale;
assenza di punti dolenti alla palpo-pressione superficiale e profonda. Organi ipocondriaci nei limiti. Suono timpanico normale.
Alvo e diuresi nei limiti della norma. Per quanto riguarda il sistema osteoarticolare, in soggetto con conservata statica vertebrale, viene riferita una diffusa dolorabilità palpo-pressoria, senza precisa localizzazione, a livello del rachide cervicale e lombosacrale, pur in assenza di segni di interessamento mielo-radicolare, con normoreflessia osteotendinea bilaterale e simmetrica e con forza e sensibilità conservate agli arti superiori ed inferiori. Manovre di GU e SS bilateralmente negative. Modesta limitazione antalgica, ai gradi terminali, dei movimenti, solo se eseguiti attivamente ma non se ricercati passivamente, di flesso- estensione e di inclinazione-rotazione destra e sinistra del rachide cervicale e di
4 flesso-estensione del rachide lombosacrale. A carico della spalla destra presenza di esiti cicatriziali chirurgici, sia artroscopici sulla faccia antero-esterna della testa omerale che lineari in sede sottoascellare. Limitazione dolorosa ai gradi intermedi della funzionalità attivo-passiva della scapolo-omerale a destra ed ai gradi terminali a sinistra. Conservata l'articolarità attivo-passiva delle restanti articolazioni appendicolari. Stazione eretta, passaggi posturali e deambulazione nei limiti della norma. Organi dei sensi nei limiti della norma. Esame neurologico negativo. CP_3
. Non si evidenziano altre significative apparenti attualità patologiche di
[...] rilevanza medico-legale a carico dei restanti organi ed apparati esplorati.> (5)
I rilievi desumibili dall'atto introduttivo concernono l'asserita non corretta valorizzazione delle menomazioni riscontrate. Si legge, infatti, nel ricorso. Come già evidenziato nelle osservazioni alla bozza peritale, il CTU NON VALUTA l'ipoacusia, il certificato neurologico asl napoli3sud del 31.07.2023, laddove al sig. viene diagnosticato una “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIO- Parte_1
GRAVE, il referto del 29.06.2024, laddove si legge “presenza in L3-L4, L4-L5 e L5-S1 di discopatie protusive obliteranti gli spazi pidurali ventrali con relativo effetto massa nei confronti del sacco durale e riduzione del diametro del canale spinale. Presenza di fenomeni artrosici interapofisari con aspetto ipertrofico dei massicci articolari”.
Trattasi di infermità già presenti all'epoca della domanda di conferma, determinando per il ricorrente, il quale svolge le mansioni di metalmeccanico, un'incidenza effettiva sulla complessiva capacità lavorativa e di guadagno dello stesso, comportando la riduzione della capacità lavorativa in maniera ridotta in modo permanente a meno di un terzo di quella normale in occupazioni confacenti alle sue attitudini.> È, quindi, evidente che l'iniziativa attorea resta incentrata esclusivamente su una diversa lettura delle -sole- risultanze documentali, peraltro priva di qualsiasi aggancio tecnicamente pregnante. Insomma, le generiche critiche attoree privilegiano il solo dato cartolare attraverso una lettura dello stesso scollegata dell'esame obiettivo. Già da tale prospettiva l'iniziativa “post-dissenso” del sig. si palesa ai limiti Parte_1 della ammissibilità. A ciò aggiungasi che l'iter tecnico-argomentativo privilegiato dal dr. CP_2
è tale da non lasciare spazio a dubbi o perplessità di sorta circa la completezza e la correttezza del responso medico legale. Si legge, infatti, nella relazione scritta.
<successivamente, dopo l'invio della bozza alle parti, oltre al riscontro < i>
valutativo concorde dell' ho ricevuto delle “osservazioni” dal Legale di parte CP_1 ricorrente, alle quali si è replicato chiarendo che le patologie ritenute “non valutate”, sebbene riportate nell'indagine anamnestica, purtuttavia non hanno poi mostrato, al
5 successivo esame obiettivo clinico-funzionale, una reale e significativa rilevanza nella complessiva valutazione medico-legale. Pertanto sono state confermate appieno sia le considerazioni che le conclusioni già in precedenza espresse.> Trattasi di valutazioni strettamente agganciate all'esame combinato del dato cartolare e di quello clinico, esame sul quale non gravano rilievi medico legali di sorta. (6) In realtà, la questione che si pone, ad avviso del Giudice, è di tipo sistemico, prima ancora che medico legale. Il ricorrente non contesta l'esito dell'esame clinico di cui alla visita dell'11 ottobre 2024, visita alla quale, peraltro, risulta avere partecipato anche il dr. consulente tecnico di parte. Per_1
Consegue da ciò che l'intera premessa clinico-valutativa su cui si basa il responso del perito è, e resta, incontestata, laddove tecnicamente ineccepibile si palesa l'iter motivazionale seguito dal C.T.U., apprezzabile per la sua piena adesione alla progressione medico-legale che deve caratterizzare l'indagine consulenziale. Incentrata sulla continua osmosi fra dato documentale e dato clinico. Le critiche attoree si reggono, invece, su una valorizzazione monolaterale del dato cartolare, assolutamente disgiunta dall'apprezzamento del dato clinico di cui non resta traccia alcuna nei rilievi attorei veicolati con l'atto introduttivo della fase
“post-dissenso”.
Evidenti si palesano i limiti di un tale approccio alla tematica di causa. Ciò che viene tralasciato nelle obiezioni attoree è il rapporto, da analizzare in ottica squisitamente medico legale, fra le condizioni, eventualmente usuranti, in cui si svolge l'attività lavorativa dell'interessato ed il quadro clinico e menomativo rilevato dal perito, ed analizzato con la doppia lente dell'esame obiettivo e dello scrutinio documentale. Indagine questa, peraltro, da eseguire in un più ampio contesto valutativo, sensibile anche alle ulteriori attività lavorative esercitabili dal periziato. Ebbene, il dr. ha escluso che le patologie di cui il è portatore CP_2 Parte_1 incidano sulle sue attività lavorative, e quindi sulle connesse condizioni usuranti, in modo tale da interferire negativamente con i limiti invalidanti posti dall'impianto normativo.
E su tale responso -che, ripetesi, è prioritariamente “tecnico”, cioè medico legale- le obiezioni attoree non si palesano processualmente apprezzabili, atteso che la loro derivazione è obiettivamente incoerente con il quadro clinico-menomativo puntualmente fotografato nelle risultanze peritali. I rilievi attorei, insomma, non rimandano ad alcun vulnus “tecnico” individuabile nel responso consulenziale e meno che mai ad eventuali lacune e/o errori insiti nell'esame obiettivo, planando invece su una lettura “concludente” della documentazione sanitaria che tale, invece, non è sia in via generale, sia in concreto,
6 non essendo rinvenibili referti obiettivamente attestanti una situazione inabilitante coerente con il requisito sanitario evocato.
Va all'uopo sottolineata la centralità della questione tecnica valorizzata dal dr. G. ESPOSITO. Ed invero, l'assunto del sconta un approccio all'intera problematica non Parte_1 condivisibile dovendosi ritenere addirittura “pacifico” che non ogni menomazione psico-fisica riscontrata è tale da fondare un vulnus invalidante in ottica medico- legale. Se ciò è vero in linea generale, a maggior ragione una tale premessa incide sull'analisi delle ricadute “inabilitanti” che vanno, per Legge, ad interferire con la capacità di lavoro del periziato. Ragione per la quale nuovamente indispensabile si manifesta la lettura delle menomazioni refertate con la lente dell'esame obiettivo. Nel caso di specie, a fronte di un esame clinico incontestato nella sua “fotografia valutativa”, il perito ha escluso che le menomazioni refertate avessero una reale incidenza sul requisito sanitario in verifica. Una tale conclusione -ripetesi- non può essere messa in discussione solo su base documentale. (7) In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatore il sig. Parte_1 non è tale da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione evocata. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza. Spese consulenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento della prestazione inerente all'assegno previsto dalla Legge n.222/984, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. condanna il ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 850,00, oltre accessori se dovuti come per Legge;
3. pone definitivamente le spese peritali, già liquidate con pregresso, provvisorio provvedimento, a carico di entrambe le parti in solido nei rapporti con il perito, e a carico del solo ricorrente nei rapporti interni fra le stesse. TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
7
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 24.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 1517 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
nato il giorno 18.04.1973 in GRAGNANO ed ivi residente, C.F.: Parte_1
elettivamente domiciliato in SCAFATI alla via SANT'ANTONIO CodiceFiscale_1
ABATE n.183 presso lo studio degli avv.ti Antonio SCARPATO e Raffaella CAVALLARO che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti versato RICORRENTE CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE OGGETTO: prestazioni da invalidità ex Lege n.222/984.
CONCLUSIONI delle PARTI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1) Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 09.05.2024 il sig. sulla Parte_1 scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno ex art. 1 Lex n.222/984. Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso CP_1 veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge. In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante contestava le conclusioni peritali.
1 Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 17 marzo 2025 il sig. introduceva la Parte_1 domanda per il riconoscimento dei propri diritti connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica. Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva alla avversa CP_1 iniziativa chiedendo il rigetto della domanda. La causa, avuto riguardo alla natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 24.10.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza. (2) La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta. Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante. Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'assegno ordinario d'invalidità di cui alla Legge n.222/984. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 17.02.2025 a fronte della comunicazione a mezzo “pec” del decreto di
“avviso” in data 20.01.2025;
◼ il ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria il giorno 17.03.2025 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione. Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3) Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase
“preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale.
2 La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia
“censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U.
La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione
“necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice. Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al “dissenso” di una delle parti. Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali.
3 Oppure, in una alternativa di pari dignità ermeneutica, se le obiezioni della parte
“ricorrente post dissenso” risultino, alla luce delle indagini medico legali già espletate, di per sé concludenti. (4) Nel caso di specie il dr. ha accertato, a carico del sig. CP_2
una condizione clinica così sintetizzata: Periatrite scapolo-omerale Parte_1 bilaterale, più grave a destra;
Artrite psoriasica e Cardiopatia ipertensivo-valvolare in attuale prima classe NYHA, in soggetto con Esiti di pregressi interventi chirurgici di colecistectomia laparoscopica e di exeresi di ernia ombelicale>. Il C.T.U. annette(va) a dette patologie una pregnanza medico-legale tale da non consentire la emersione dei presupposti concernenti il diritto alla prestazione evocata. Detto responso costituisce l'atto diagnostico-valutativo terminale di un percorso medico legale durante il quale il dr. aveva avuto modo di rilevare, all'esito CP_2 dell'esame obiettivo eseguito l'11 ottobre 2024, una situazione clinica così descritta.
<esame obiettivo clinico-funzionale. soggetto longitipo ad habitus macrosplancnico, < i>
di sesso maschile. Altezza 1,77 m. ca. Peso Kg. 93 ca. Facies composita. Sensorio integro, con atteggiamento psichico normale. Ben collaborante. Apparato linfoghiandolare indenne. Presenza di manifestazioni psoriasiche in fase non attiva sia a livello dei gomiti che sulla faccia posteriore del terzo inferiore della gamba destra. Sistema muscolare normotonico e normotrofico. Torace tronco-conico, simmetricamente normoespansibile. FVT normotrasmesso. Suono chiaro polmonare su tutto l'ambito. Murmure vescicolare fisiologico. Nulla da rilevare all'ispezione della regione precordiale. Aia cardiaca plessimetricamente nei limiti della norma. Itto non visibile né palpabile. Toni puri su tutti i focolai di ascoltazione, con pause libere. P.A. 130/75 F.C. 65 bpm. Attività cardiaca ritmica. Regolare disposizione del disegno del reticolo venoso sottocutaneo agli arti inferiori. Polsi arteriosi periferici normovalidi. A carico dell'apparato digerente, in soggetto con discrete condizioni della bocca e dei denti, l'addome appare di forma e di volume aumentati, con cicatrice ombelicale normointroflessa ed esiti cicatriziali chirurgici laparoscopici ben consolidati. Normale tensione parietale;
assenza di punti dolenti alla palpo-pressione superficiale e profonda. Organi ipocondriaci nei limiti. Suono timpanico normale.
Alvo e diuresi nei limiti della norma. Per quanto riguarda il sistema osteoarticolare, in soggetto con conservata statica vertebrale, viene riferita una diffusa dolorabilità palpo-pressoria, senza precisa localizzazione, a livello del rachide cervicale e lombosacrale, pur in assenza di segni di interessamento mielo-radicolare, con normoreflessia osteotendinea bilaterale e simmetrica e con forza e sensibilità conservate agli arti superiori ed inferiori. Manovre di GU e SS bilateralmente negative. Modesta limitazione antalgica, ai gradi terminali, dei movimenti, solo se eseguiti attivamente ma non se ricercati passivamente, di flesso- estensione e di inclinazione-rotazione destra e sinistra del rachide cervicale e di
4 flesso-estensione del rachide lombosacrale. A carico della spalla destra presenza di esiti cicatriziali chirurgici, sia artroscopici sulla faccia antero-esterna della testa omerale che lineari in sede sottoascellare. Limitazione dolorosa ai gradi intermedi della funzionalità attivo-passiva della scapolo-omerale a destra ed ai gradi terminali a sinistra. Conservata l'articolarità attivo-passiva delle restanti articolazioni appendicolari. Stazione eretta, passaggi posturali e deambulazione nei limiti della norma. Organi dei sensi nei limiti della norma. Esame neurologico negativo. CP_3
. Non si evidenziano altre significative apparenti attualità patologiche di
[...] rilevanza medico-legale a carico dei restanti organi ed apparati esplorati.> (5)
I rilievi desumibili dall'atto introduttivo concernono l'asserita non corretta valorizzazione delle menomazioni riscontrate. Si legge, infatti, nel ricorso. Come già evidenziato nelle osservazioni alla bozza peritale, il CTU NON VALUTA l'ipoacusia, il certificato neurologico asl napoli3sud del 31.07.2023, laddove al sig. viene diagnosticato una “SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIO- Parte_1
GRAVE, il referto del 29.06.2024, laddove si legge “presenza in L3-L4, L4-L5 e L5-S1 di discopatie protusive obliteranti gli spazi pidurali ventrali con relativo effetto massa nei confronti del sacco durale e riduzione del diametro del canale spinale. Presenza di fenomeni artrosici interapofisari con aspetto ipertrofico dei massicci articolari”.
Trattasi di infermità già presenti all'epoca della domanda di conferma, determinando per il ricorrente, il quale svolge le mansioni di metalmeccanico, un'incidenza effettiva sulla complessiva capacità lavorativa e di guadagno dello stesso, comportando la riduzione della capacità lavorativa in maniera ridotta in modo permanente a meno di un terzo di quella normale in occupazioni confacenti alle sue attitudini.> È, quindi, evidente che l'iniziativa attorea resta incentrata esclusivamente su una diversa lettura delle -sole- risultanze documentali, peraltro priva di qualsiasi aggancio tecnicamente pregnante. Insomma, le generiche critiche attoree privilegiano il solo dato cartolare attraverso una lettura dello stesso scollegata dell'esame obiettivo. Già da tale prospettiva l'iniziativa “post-dissenso” del sig. si palesa ai limiti Parte_1 della ammissibilità. A ciò aggiungasi che l'iter tecnico-argomentativo privilegiato dal dr. CP_2
è tale da non lasciare spazio a dubbi o perplessità di sorta circa la completezza e la correttezza del responso medico legale. Si legge, infatti, nella relazione scritta.
<successivamente, dopo l'invio della bozza alle parti, oltre al riscontro < i>
valutativo concorde dell' ho ricevuto delle “osservazioni” dal Legale di parte CP_1 ricorrente, alle quali si è replicato chiarendo che le patologie ritenute “non valutate”, sebbene riportate nell'indagine anamnestica, purtuttavia non hanno poi mostrato, al
5 successivo esame obiettivo clinico-funzionale, una reale e significativa rilevanza nella complessiva valutazione medico-legale. Pertanto sono state confermate appieno sia le considerazioni che le conclusioni già in precedenza espresse.> Trattasi di valutazioni strettamente agganciate all'esame combinato del dato cartolare e di quello clinico, esame sul quale non gravano rilievi medico legali di sorta. (6) In realtà, la questione che si pone, ad avviso del Giudice, è di tipo sistemico, prima ancora che medico legale. Il ricorrente non contesta l'esito dell'esame clinico di cui alla visita dell'11 ottobre 2024, visita alla quale, peraltro, risulta avere partecipato anche il dr. consulente tecnico di parte. Per_1
Consegue da ciò che l'intera premessa clinico-valutativa su cui si basa il responso del perito è, e resta, incontestata, laddove tecnicamente ineccepibile si palesa l'iter motivazionale seguito dal C.T.U., apprezzabile per la sua piena adesione alla progressione medico-legale che deve caratterizzare l'indagine consulenziale. Incentrata sulla continua osmosi fra dato documentale e dato clinico. Le critiche attoree si reggono, invece, su una valorizzazione monolaterale del dato cartolare, assolutamente disgiunta dall'apprezzamento del dato clinico di cui non resta traccia alcuna nei rilievi attorei veicolati con l'atto introduttivo della fase
“post-dissenso”.
Evidenti si palesano i limiti di un tale approccio alla tematica di causa. Ciò che viene tralasciato nelle obiezioni attoree è il rapporto, da analizzare in ottica squisitamente medico legale, fra le condizioni, eventualmente usuranti, in cui si svolge l'attività lavorativa dell'interessato ed il quadro clinico e menomativo rilevato dal perito, ed analizzato con la doppia lente dell'esame obiettivo e dello scrutinio documentale. Indagine questa, peraltro, da eseguire in un più ampio contesto valutativo, sensibile anche alle ulteriori attività lavorative esercitabili dal periziato. Ebbene, il dr. ha escluso che le patologie di cui il è portatore CP_2 Parte_1 incidano sulle sue attività lavorative, e quindi sulle connesse condizioni usuranti, in modo tale da interferire negativamente con i limiti invalidanti posti dall'impianto normativo.
E su tale responso -che, ripetesi, è prioritariamente “tecnico”, cioè medico legale- le obiezioni attoree non si palesano processualmente apprezzabili, atteso che la loro derivazione è obiettivamente incoerente con il quadro clinico-menomativo puntualmente fotografato nelle risultanze peritali. I rilievi attorei, insomma, non rimandano ad alcun vulnus “tecnico” individuabile nel responso consulenziale e meno che mai ad eventuali lacune e/o errori insiti nell'esame obiettivo, planando invece su una lettura “concludente” della documentazione sanitaria che tale, invece, non è sia in via generale, sia in concreto,
6 non essendo rinvenibili referti obiettivamente attestanti una situazione inabilitante coerente con il requisito sanitario evocato.
Va all'uopo sottolineata la centralità della questione tecnica valorizzata dal dr. G. ESPOSITO. Ed invero, l'assunto del sconta un approccio all'intera problematica non Parte_1 condivisibile dovendosi ritenere addirittura “pacifico” che non ogni menomazione psico-fisica riscontrata è tale da fondare un vulnus invalidante in ottica medico- legale. Se ciò è vero in linea generale, a maggior ragione una tale premessa incide sull'analisi delle ricadute “inabilitanti” che vanno, per Legge, ad interferire con la capacità di lavoro del periziato. Ragione per la quale nuovamente indispensabile si manifesta la lettura delle menomazioni refertate con la lente dell'esame obiettivo. Nel caso di specie, a fronte di un esame clinico incontestato nella sua “fotografia valutativa”, il perito ha escluso che le menomazioni refertate avessero una reale incidenza sul requisito sanitario in verifica. Una tale conclusione -ripetesi- non può essere messa in discussione solo su base documentale. (7) In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatore il sig. Parte_1 non è tale da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione evocata. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza. Spese consulenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento della prestazione inerente all'assegno previsto dalla Legge n.222/984, siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. condanna il ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 850,00, oltre accessori se dovuti come per Legge;
3. pone definitivamente le spese peritali, già liquidate con pregresso, provvisorio provvedimento, a carico di entrambe le parti in solido nei rapporti con il perito, e a carico del solo ricorrente nei rapporti interni fra le stesse. TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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