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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 31/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 609/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliata presso Parte_1 CodiceFiscale_1 il domicilio digitale corrispondente all'indirizzo Email_1 pec dell'Avv. Giacomo Portale che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_2
presso il domicilio digitale corrispondente Email_2 all'indirizzo pec dell'Avv. Domenico Magistro che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato, avente ad oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
(appello avverso la sentenza n. 580/23 R.S. del Tribunale di Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 27 luglio 2023 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 580/23 R.S. con la quale il Tribunale di patti aveva rigettato la domanda di rivendica svolta dalla ed accolto la Pt_1
domanda riconvenzionale svolta da , dichiarando Controparte_1
1 quest'ultimo proprietario dell'appartamento posto al secondo piano nonché del locale posto al terzo piano, tutti ricadenti nel fabbricato sito in Capo d'Orlando,
Piazza Duca degli Abruzzi 19 e 20, per averli acquistati da e CP_2 Persona_1
con atto in Notar del 30 dicembre 2010; il Tribunale di Patti aveva poi CP_3 accolto l'actio negatoria servitutis svolta dalla condannando il Pt_1 CP_1 ad eliminare l'apertura nel vano scala al secondo piano di proprietà dell'attrice vietando al di accedere per mezzo di tale vano al terrazzo soprastante, CP_1
rigettando le altre domande formulate dalla e condannando la stessa al Pt_1
pagamento dei ¾ delle spese processuali a favore del convenuto.
Con il primo motivo di gravame la censurava la sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di rivendica da lei proposta senza considerare che il titolo di acquisto del bene allegato dalla era la donazione in Notar dell'11 aprile 1950 a favore di e Pt_1 Per_2 CP_4
da parte dei genitori delle stesse, avente ad oggetto il fabbricato Controparte_5 sito in Capo d'Orlando, Piazza degli Abruzzi;
i donanti avevano indicato nell'atto in modo preciso le porzioni di fabbricato assegnate a ciascuna figlia. Dopo la morte delle sorelle la quota di si era trasferita al marito ed ai figli CP_5 CP_4
della stessa, e e gli immobili di erano divenuti di CP_2 Persona_1 CP_5
proprietà della odierna appellante quale erede della madre. La evidenziava Pt_1 che nel 1954, allorché le due sorelle avevano chiesto l'autorizzazione CP_5
alla sopraelevazione del fabbricato, doveva ritenersi che la proprietà del secondo piano fosse stata divisa secondo il riparto del primo piano, atteso che lo spazio aereo soprastante appartiene per legge al proprietario dell'appartamento sottostante, a nulla rilevando le planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione, sottoscritte dal tecnico ma non dalle CP_5
Con il secondo motivo di appello la si doleva dell'accoglimento della Pt_1
domanda riconvenzionale del , la cui fondatezza era stata ritenuta dal CP_1
Tribunale anche sulla scorta delle planimetrie allegate al progetto di ristrutturazione dell'immobile presentato nel 1988 da (dante Controparte_5
causa della nelle quali le aree in contestazione erano state indicate come Pt_1
appartenenti ad altra ditta;
il giudice di prime cure aveva quindi ritenuto, erroneamente, che la dante causa della avesse di fatto riconosciuto che la Pt_1
2 proprietà di tali porzioni era in capo ai danti causa dell'odierno appellato. Per_1
In realtà una semplice planimetria allegata ad un progetto non poteva integrare un atto di dismissione della proprietà da parte di Ciò comportava Controparte_5
che alcun trasferimento di tali porzioni del fabbricato poteva ritenersi essersi perfezionato a favore dei Conti e che, pertanto, questi ultimi non avrebbero potuto trasferire a loro volta al beni dei quali non erano proprietari. CP_1
La domanda riconvenzionale del , volta ad accertare il suo diritto di CP_1 proprietà sui beni oggetto dell'atto in Notar del 30 dicembre 2010, CP_3
doveva quindi essere rigettata.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamentava il rigetto della domanda di arretramento del balcone del a 50 cm. dalla finestra del CP_1
suo appartamento al secondo piano, non potendo il giudice di primo grado fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, senza disporre alcuna c.t.u.; con il quarto motivo di appello la si doleva del Pt_1
rigetto della domanda risarcitoria formulata in relazione ai danni subiti per l'illegittima servitù realizzata dal e per la modifica della ringhiera del CP_1
balcone.
Con il quinto motivo di gravame la insisteva nella richiesta di c.t.u. e, Pt_1
con il sesto motivo, chiedeva la restituzione di quanto corrisposto al a CP_1
titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza di primo grado.
, costituendosi, contestava la fondatezza delle doglianze Controparte_1 svolte dalla e chiedeva il rigetto dell'appello; proponeva poi appello Pt_1
incidentale chiedendo che venisse accertato il suo diritto di servitù di passaggio sulle scale di proprietà della per accedere al terrazzo, con conseguente Pt_1 rigetto della domanda di chiusura della porta di collegamento tra l'immobile ed il vano scala in questione. CP_1
I primi due motivi dell'appello principale, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di rivendica formulata dalla rilevando che la stessa, a fondamento della propria pretesa, aveva prodotto Pt_1
la dichiarazione di successione della madre, deceduta nel 2002; Controparte_5 il Tribunale ha evidenziato che “nella denuncia di successione del 12 maggio
3 2003, prodotta in atti (doc. 2 del fascicolo di parte attrice), quale titolo di acquisto della proprietà dell'attrice, vi è menzione dell'acquisto per successione dei beni immobili siti in Capo D'Orlando, identificati al foglio 1, part. 87, subb.
1, 2 e 4; mentre non vi è alcuna indicazione del trasferimento dell'area di 35,94 mq di superficie lorda al secondo piano (identificata in catasto fabbricati del
Comune di Capo d'Orlando, foglio 1, part 87, sub 5) e di quella ulteriore di mq
36,77 al terzo piano sovrastante (identificata in catasto fabbricati di Capo
d'Orlando come foglio 1, part 87 sub 9)”.
La ha censurato la statuizione del primo giudice rilevando di avere Pt_1
prodotto anche il titolo di acquisto della propria dante causa, atto di donazione in
Notar dell'11 aprile 1950; con tale atto a veniva donata Per_2 Controparte_5
dai genitori una porzione del primo piano dello stabile in Via Duca degli Abruzzi, maggiore rispetto a quella donata alla sorella Allorché le sorelle CP_4 CP_5
nel 1955 avevano deciso di sopraelevare il fabbricato, ciascuna era divenuta proprietaria della parte di sopraelevazione realizzata nello spazio aereo sovrastante la rispettiva porzione di immobile del primo piano;
sul punto, a nulla rilevava la diversa rappresentazione dei luoghi data nelle planimetrie allegate all'istanza del 1955 sottoscritte dal geom. tecnico incaricato dalle CP_6
secondo cui il piano secondo risultava attribuito alle sorelle in misura di CP_5
metà ciascuna.
Il principio richiamato dalla appellante deve ritenersi corretto.
Come chiarito dalla S.C., la facoltà di sopraelevare, concessa dall'art. 1127, primo comma, cod. civ., al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale, deve ritenersi spettante, ove tale piano appartenga "pro diviso" a più proprietari, a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione e nel rispetto dei limiti di cui al secondo e al terzo comma dello stesso art. 1127 cod. civ. (Cass.
Civ. Sez. 2, 24 febbraio 2006 n. 4258).
Ciò, tuttavia, non comporta l'accoglimento della domanda di rivendica svolta dalla Pt_1
Secondo il costante orientamento della S.C., in tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, tenuto a
4 provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente (Cass. Civ. Sez. 6, 10 settembre 2018 n.
21940; Cass. Civ. Sez. 2, 4 dicembre 2014 n. 25643).
La pertanto, oltre a depositare la denuncia di successione della madre, Pt_1
unitamente al titolo che dimostrerebbe la titolarità in capo alla Controparte_5
stessa anche delle aree in contestazione, doveva anche provare il possesso delle stesse in capo alla sua dante causa, prova che non è stata in alcun modo fornita.
Al contrario, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione allegata è emerso non solo che nelle planimetrie allegate all'istanza del 1955 delle sorelle CP_5
il secondo piano dello stabile era raffigurato come diviso in due porzioni uguali, appartenenti una a e l'altra a ma che la stessa , CP_4 Controparte_5 CP_5 dante causa dell'odierna appellante, nel 1988 aveva presentato istanza di autorizzazione per lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, raffigurando in planimetria le aree in contestazione come “fabbricato altra ditta”, di fatto riconoscendo la proprietà altrui di tali porzioni del fabbricato.
Ne deriva, quindi, che non può ritenersi raggiunta la prova del possesso, in capo alla madre della al momento del decesso, della porzione pari a 35,94 Pt_1
mq al secondo piano e di 36,77 mq al terzo piano, emergendo, al contrario, dai documenti allegati una annessione di fatto di tali aree alla porzione di fabbricato attribuita agli eredi della sorella danti causa del . La circostanza, CP_4 CP_1
poi, che tali aree non fossero agibili, come riferito dai testi escussi, non offre riscontro alla tesi dell'appellante dovendo piuttosto ritenersi che Controparte_5
per un verso, non aveva la materiale disponibilità dei locali in contestazione attesa l'inagibilità degli stessi, per altro verso, già nel 1988 aveva riconosciuto la proprietà di tali locali in capo agli eredi della sorella come risulta CP_4 chiaramente dalle planimetrie allegate all'istanza del 1988.
Coerente con tale ricostruzione dei fatti deve ritenersi il mancato inserimento nella denuncia di successione di dei subalterni 5 e 9 della part. Controparte_5
87, attribuiti ai Conti, eredi di CP_7
5 Il rigetto della domanda di rivendica svolta dalla e le ragioni esposte Pt_1
comportano il rigetto anche del secondo motivo di gravame, avendo il CP_1
dimostrato di aver acquistato la proprietà dei beni in questione in forza di valido atto di acquisto in Notar del 30 dicembre 2010 da potere di e CP_3 CP_2
(eredi della madre , i quali non solo risultavano, al Persona_1 CP_7
momento della vendita, intestatari catastali dei beni in questione ma ne avevano certamente il possesso sin dal 1988, epoca in cui, come detto, Controparte_5
considerava i locali de quibus come “fabbricato altra ditta”; l'eccezione di usucapione ventennale a favore dei germani sollevata dal nella Per_1 CP_1
comparsa di risposta del giudizio di primo grado, quindi, doveva ritenersi fondata.
Devono essere rigettati anche gli altri motivi di gravame svolti dalla Pt_1
In ordine alla lamentata irregolarità della distanza della ringhiera del balcone dell'immobile dalla finestra del suo appartamento, devono CP_1
condividersi le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure.
La non ha fornito la prova della imputabilità al della Pt_1 CP_1
modifica dei luoghi, essendo al contrario emerso dalla prova testimoniale assunta che l'appellato si era limitato a sostituire la ringhiera esistente con altra di uguali dimensioni (cfr. dichiarazioni del teste ); inoltre dalle fotografie allegate Tes_1
(vedi allegato M al fascicolo di parte – seconda metà depositato dal ) si CP_1
evince chiaramente che la finestra della è stata realizzata successivamente Pt_1
al balcone oggi di proprietà , sicché il mancato rispetto delle distanze CP_1 non è certamente imputabile a quest'ultimo.
Prima di esaminare il quarto motivo di gravame proposto dalla occorre Pt_1 esaminare l'appello incidentale formulato dal . CP_1
Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'actio negatoria servitutis svolta dalla ritenendo che, per un verso, la titolarità in capo a quest'ultima del Pt_1
diritto di proprietà sul vano scala in questione non fosse contestato tra le parti e, per altro verso, il non avesse provato l'esistenza di un titolo CP_1 legittimante l'esercizio della servitù di passaggio sulle scale per accedere al terrazzo. Tale affermazione è conforme ai principi espressi dalla S.C. secondo cui in tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito
6 di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (Cass. Civ. Sez. 2, 23 gennaio
2023 n. 1905).
Nel caso di specie il si è limitato a rilevare l'esistenza della porta di CP_1
accesso al vano scala della sin dal 1988, come risulta dalle planimetrie Pt_1 allegate all'istanza, presentata da di autorizzazione per la Controparte_5
ristrutturazione del suo immobile.
Tale rilievo, pur corretto, essendo stata chiaramente raffigurata nelle richiamate planimetrie presentate dalla madre della la porta in questione che, dal Pt_1 secondo piano dell'immobile (oggi ), consentiva l'accesso al Per_1 CP_1
vano scala per raggiungere il terrazzo soprastante, non può comportare tuttavia l'accoglimento dell'appello incidentale svolto dal in assenza di una CP_1
domanda (o anche eccezione) riconvenzionale di usucapione che quest'ultimo avrebbe dovuto tempestivamente formulare in primo grado.
La S.C. ha precisato che, in riferimento al principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, pur dovendosi affermare che al giudice spetta il potere di dare qualificazione giuridica alle eccezioni proposte, tuttavia tale potere trova un limite in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto, nel senso che la prospettazione di parte vincola il giudice a trarre dai fatti esposti l'effetto giuridico domandato (Cass. Civ.
Sez. 2, 12 ottobre 2007 n. 21484, che ha cassato con rinvio la sentenza di merito la quale - in relazione ad una domanda di arretramento di una costruzione fino al limite delle distanze legali - , avendo il convenuto eccepito che la costruzione era stata legittimamente eretta molto tempo prima, aveva qualificato tale eccezione
7 come usucapione dello "ius aedificandi" a distanza inferiore da quella legale;
la
S.C. ha rilevato che una simile eccezione è da qualificare come eccezione in senso stretto, la cui rilevabilità d'ufficio è sottratta al giudice).
Il quarto motivo di gravame deve, invece, ritenersi parzialmente fondato.
La ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva Pt_1
riconosciuto alcun risarcimento dei danni lamentati dall'appellante per l'apertura della porta dall'immobile per accedere al vano scala di proprietà CP_1
per raggiungere il terrazzo soprastante. Pt_1
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda non ravvisando alcun pregiudizio che superi il filtro della serietà e che sia stato specificamente allegato anche al fine di inferirne il nesso causale con la condotta del convenuto.
Secondo il costante orientamento della S.C., la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa (Cass. Civ.
Sez. 2, 14 agosto 2024 n. 22835; Cass. Civ. Sez. 6, 13 maggio 2019 n. 12630).
In ordine al quantum risarcibile, in assenza di alcuna allegazione da parte della di specifici pregiudizi subiti, considerato anche che il vano scala, come Pt_1
risulta dalle planimetrie del 1988, era separato dall'immobile da altra porta Pt_1
sicché l'utilizzo delle scale da parte di terzi non comportava l'accesso indisturbato di questi nell'appartamento dell'appellante, ritiene la Corte che debba ritenersi congrua la somma omnicomprensiva di € 500,00.
In accoglimento parziale dell'appello proposto dalla il deve Pt_1 CP_1
quindi essere condannato al pagamento, a favore dell'appellante, della somma di €
500,00 a titolo risarcitorio.
Le spese del giudizio di primo grado e del presente grado, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, possono compensarsi tra le parti in ragione di metà, con condanna della al pagamento di ½ delle spese processuali a Pt_1
favore del , con compensazione del restante ½, ai sensi dell'art. 92, 2° CP_1
comma, c.p.c.
8 Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente in relazione all'appello incidentale proposto dal;
l'obbligo CP_1
di pagamento, a carico del , sorge ex lege al momento del deposito del CP_1 presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 580/23 R.S. emessa dal
Tribunale di Patti, così provvede: accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento, a favore della della somma di € 500,00 a titolo CP_1 Pt_1
di risarcimento dei danni;
rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
compensa, in ragione di metà, le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna al pagamento, a favore del , della restante Parte_1 CP_1
metà liquidata, per il primo grado, in € 9,75 per spese ed € 1.904,50 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e, per il presente grado di giudizio, in € 385,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi (€ 1.600,00 fase studio, € 1.000,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase trattazione, € 2.800,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma in relazione all'appello incidentale proposto da . CP_1
Messina, 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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