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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/07/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6224/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 6224 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale”
Tra
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Gagliardi e dall'Avv. Valerio Lupini, anche disgiuntamente all'avv. Alessio Fiacco, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Gubbio (PG), Via Madonna dei
Perugini, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in appello
Appellante
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bianchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG), Corso
Vittorio Emanuele n. 6, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
pagina 1 di 9 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Perugia n. 332/2018 del 20/04/2018, pubblicata in data 24/04/2018, con cui era stata rigettata la domanda con la quale aveva chiesto la condanna di al risarcimento dei danni subiti, in conseguenza Controparte_1 del sinistro occorso in data 11/09/2015, nonché era stata accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta di Controparte_1 restituzione delle somme già corrisposte all'attrice, pari ad euro 3.000,00.
Nel giudizio di primo grado, parte attrice aveva rappresentato che, in data
11/09/2015, alle ore 7:30 circa, mentre era alla guida della propria autovettura
Peugeot tg. DN153CS e giunta nei pressi della rotatoria posta sulla S.S. 219 tra
Gubbio e all'altezza dell'innesto per la superstrada direzione Schifanoia, CP_2 veniva urtata dall'autovettura AUDI A4, tg. DP 414 SN di proprietà di CP_3
condotta nell'occasione da il quale ometteva di dare
[...] Controparte_4 la precedenza.
L'attrice aggiungeva che le parti sottoscrivevano il modello CID e che il proprio veicolo, in conseguenza del sinistro, riportava danni materiali per euro 7.440,77, come da preventivo di riparazione versato in atti.
Tuttavia, dopo aver attivato la procedura di indennizzo diretto nei confronti della propria compagnia assicurativa, l'odierna appellata, quest'ultima provvedeva al pagamento della minor somma di euro 3.000,00, trattenuta dall'attrice come acconto sul maggior avere.
Dopo aver rappresentato di aver avviato – senza esito – la procedura di negoziazione assistita, la aveva quindi chiesto la condanna di Pt_1 [...] al risarcimento per la somma residua di euro 4.440,70, Controparte_1 assumendo la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_4 sinistro.
Si era costituita nel giudizio di primo grado Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la mancata instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del proprietario del veicolo in qualità di Controparte_3 responsabile civile, per essere questi litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 144
pagina 2 di 9 Cod. ass., invocando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 12089/2015.
Sempre in via preliminare, aveva sostenuto l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e litisconsorte necessario
Controparte_3
Nel merito, versando in atti perizia tecnica di parte, aveva sostenuto che il sinistro non si era mai verificato e che esso era “il frutto di un puntuale piano
(illecito) architettato ad hoc” dall'attrice di primo grado, in quanto la scatola nera presente sul veicolo, alla data e all'ora riferita da aveva geo- Parte_1 localizzato l'autovettura in Gubbio, Fraz. San Secondo, e non sull'asserito luogo del sinistro, indicando che l'automobile si trovava in stato di sosta da 12 ore, senza che fosse stata oggetto di collisione.
aveva inoltre rappresentato che Controparte_1 CP_3 era a sua volta assicurato con la compagnia convenuta, con garanzia
[...] estesa ad ogni tipologia di danno, anche sul proprio veicolo, andando pertanto a sostenere che il presunto danneggiante si era addossato la responsabilità del preteso sinistro proprio perché assicurato anche per il danno al proprio automezzo.
Aveva altresì aggiunto che aveva domandato la liquidazione Controparte_3 dei danni subiti in separato giudizio pendente davanti al Giudice di Pace di
Perugia, nel quale era assistito dai medesimi legali dell'attrice di primo grado e che i danni ad entrambi i veicoli era stati valutati dalla medesima carrozzeria, ad ulteriore dimostrazione di un accordo fraudolento tra le parti.
In ogni caso, la convenuta aveva eccepito il difetto di prova della dinamica del sinistro, negando ogni valore probatorio del modulo di costatazione amichevole, nonché dell'ammontare del danno.
In ragione di ciò, aveva domandato in via riconvenzionale la ripetizione della somma di euro 3.000,00, ritenuta indebitamente corrisposta all'attrice, con trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
pagina 3 di 9 Disposto lo scambio delle memorie ai sensi dell'art. 320 c.p.c., la causa veniva istruita mediante C.T.U. cinematica.
Il Giudice di Pace, all'esito, depositate dalle parti le rispettive note conclusive, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari di mancata integrazione del contradditorio nei confronti di e di improcedibilità della Controparte_4 domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, rigettava la domanda attorea, ritenendo non provato il sinistro, anche alla luce delle risultanze della C.T.U., mentre accoglieva la domanda proposta in via riconvenzionale di restituzione della somma di euro 3.000,00 già corrisposta all'attrice, con condanna di alle spese di lite. Parte_1
Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia, ha proposto appello Pt_1
lamentando che il giudice di primo grado avesse errato nella valutazione
[...] delle risultanze istruttorie, e, in particolare, della C.T.U. espletata, la quale, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe avvalorato la dinamica del sinistro riferita dall'attrice di primo grado e la quantificazione dei danni materiali operata dall'attrice.
Quanto alla scatola nera presente sul veicolo, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare che, data la geo-localizzazione del veicolo all'interno di un campo coltivato, il C.T.U. non aveva escluso un possibile malfunzionamento del sistema GPS e di quello che registra eventi di tipo crash.
Ha poi sostenuto l'irrilevanza della pendenza di altro giudizio promosso da in relazione al medesimo sinistro, avendo ad oggetto due Controparte_3 domande risarcitorie distinte e autonome, in quanto sia sia CP_3 Pt_1 avevano agito nei confronti della propria compagnia assicurativa, il primo perché coperto con Kasko, la seconda ai sensi dell'art. 149 del codice delle assicurazioni private.
In via istruttoria, ha domandato di ammettersi la prova testimoniale di
[...]
richiesta e non ammessa in primo grado. CP_5
Dopo aver fatto istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ha quindi chiesto, in riforma della sentenza appellata, di accogliere la domanda attorea di primo grado e respingere la domanda riconvenzionale pagina 4 di 9 avversaria, con condanna di alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/02/2019, il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensiva proposta da parte appellante, ritenendo non sussistenti i presupposti di legge per il suo accoglimento.
Con comparsa depositata il 28/05/2020, si è costituita nel giudizio di merito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché, nel merito, la sua infondatezza, richiamando in tal senso le difese spiegate in primo grado sull'an e quantum debeatur della pretesa attorea.
Si è infine opposta alle richieste istruttorie dell'appellante.
Dopo una serie di rinvii per la diversa assegnazione della causa, mutata la persona del giudice istruttore, all'udienza del 27/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- parte appellante, come da atto di citazione in appello, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale Civile di Perugia, contrariis rejectis, accogliere l'interposto appello, riformando l'impugnata sentenza e, per l'effetto: In via preliminare nel rito, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata- con provvedimento emesso anche inaudita altera parte- per tutte le motivazioni esplicitate nel presente atto di appello. In via preliminare ed istruttoria, ammettere la prova per testi, già articolata dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado nella propria memoria istruttoria ex art. 320 c.p.c. sulla seguente circostanza di fatto: “ Vero che i lavori di riparazione, sostituzione pezzi, manodopera e rimessa in pristino del veicolo Peugeot, targato DN 153 CS, di proprietà dell'odierna attrice, ammontano all'importo complessivo di € 7.440,77, come da preventivo di riparazione che le viene rammostrato e che conferma in ogni sua parte (v. doc. n° 2 del fascicolo di parte)?”. Sulla circostanza si indica quale teste il Sig. CP_5
, residente in (06024) Gubbio (PG), Loc. Torre dei Calzolari. Nel merito: a) In
[...] riforma del punto n° 1 di cui al dispositivo della sentenza impugnata (ove è così espressamente statuito “…rigetta la domanda attrice per i motivi suesposti….”), accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. , conducente del Controparte_4
pagina 5 di 9 veicolo Audi A4, targato DP 414 SN nella causazione del sinistro del 11.09.2015, meglio descritto nella narrativa del presente atto, condannare la Compagnia
in persona del legale rappresentante pr- tempore, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni materiali subiti dall'odierna appellante, pari ad €
4.440,77 (già detratta la somma in acconto versata dalla convenuta pari ad €
3.000,00), e/o al risarcimento dei danni materiali nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. b) In riforma del punto n° 2 dell'impugnata sentenza (ove è così espressamente statuito “..accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e, per l'effetto, condanna parte attrice alla restituzione, in favore della società convenuta, della somma di euro 3.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo effettivo, ex art. 2033 c.c.) respingere la domanda riconvenzionale formulata dalla Compagnia convenuta, essendo totalmente infondata per tutte le ragioni esplicitate nel presente atto di appello, dichiarando, per l'effetto, che nulla è dovuto da parte dell'odierna appellante in favore della
Compagnia, a titolo di restituzione dell'indebito. c) In riforma del punto n° 3 di cui al dispositivo di sentenza (ove è così statuito “…..condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta che liquida in euro 700, oltre accessori di legge…”) condannare la al pagamento delle CP_6 Controparte_7 spese e dei compensi professionali del primo grado di giudizio, con il favore delle spese e dei compensi professionali anche del presente grado di appello”;
- come da comparsa di costituzione in appello, Controparte_1 ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia adito, disattesa ogni e qualsivoglia diversa e contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e argomentazione, per tutti i motivi esposti in narrativa: - IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare
l'inammissibilità del presente gravame ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. poiché lo stesso non ha alcuna ragionevole probabilità di trovare accoglimento;
-
NEL MERITO: rigettare integralmente tutte le avverse domande in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto e/o in ogni caso assolutamente non provate per tutte le ragioni esposte nel corpo della presente comparsa di costituzione e risposta in appello e in tutti gli atti difensivi prodotti da
[...] in primo grado e qui interamente richiamati e trascritti e, per l'effetto, CP_8 confermare integralmente la Sentenza n. 332/2018 emessa dal Giudice di Pace di
pagina 6 di 9 Perugia, nella persona della Dr.ssa Donatella Liguori, in data 20.04.2018 e pubblicata il 20.04.2018 all'esito del procedimento iscritto al n. 2909/2016 R.G.. -
In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, compensi di lite, oltre rimborso forfetario del 15 %, Iva e
Cap come per Legge”.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*****
L'attrice ha agito, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni private, in regime di indennizzo diretto, nei confronti della propria compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento del danno materiale al veicolo subito in occasione del sinistro occorso in data 11/09/2015.
In primo grado, ha evocato in giudizio soltanto la compagnia Parte_1 assicurativa e non anche il responsabile civile, Controparte_3
In punto di diritto, si osserva che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nell'azione di risarcimento diretto ex art. 149 del D. Lgs. 209/2005 esercitata dal danneggiato contro il proprio assicuratore sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, similmente a quanto stabilito dall'art. 144, co. 3, del medesimo D.
Lgs., atteso che anche l'azione esercitata dal danneggiato contro l'assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento relativamente alla responsabilità del soggetto che ha cagionato il danno – oggetto della presente impugnazione sotto il profilo dell'attribuzione a conducente Controparte_4 del veicolo di proprietà di dell'esclusiva responsabilità nella Controparte_3 causazione del sinistro – e che siffatto accertamento deve produrre i propri effetti vincolanti finanche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta
(Cassazione civile, sez. III, 22/11/2016, n. 23706; Cass. civ. Sez. VI,
20/09/2017, n. 21896; Cass. civ. Sez. III, 31/05/2019, n. 14887; Cass. civ. Sez.
III 08/04/2020 n. 7755; Cass. civ. Sez. III 16/02/2023, n. 4994).
Ne discende che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio come nel caso in esame, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado pagina 7 di 9 del processo, comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c.
Pertanto, al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione, a contraddittorio pieno, di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado, deve essere disposta la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c, con assegnazione di termine alle parti per la riassunzione del giudizio come da dispositivo.
Tenuto conto che l'orientamento giurisprudenziale sull'interpretazione, in tema di litisconsorzio, dell'art. 149 del codice delle assicurazioni private vigente al momento del verificarsi del sinistro si è formato nelle more del giudizio di primo grado e si è definitivamente consolidato successivamente alla proposizione dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per far luogo alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
Sul punto, è appena il caso di precisare che l'eccezione proposta dalla compagnia convenuta secondo cui era stata omessa la citazione del responsabile civile sembra essersi basata sull'erroneo presupposto che fosse stata proposta un'azione a norma dell'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 per cui vi è espressa prescrizione normativa di chiamare in causa anche il responsabile del danno (cfr. comma 3 del predetto articolo).
Di converso, nel caso come quello in esame in cui l'azione intrapresa è un'azione diretta verso la propria compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 149 del codice delle assicurazioni private, l'articolo in questione non sancisce espressamente la sussistenza del litisconsorzio anche nei confronti del responsabile civile, invece affermata per interpretazione giurisprudenziale sulla scorta di un principio che – come detto – si è affermato e consolidato dopo l'introduzione del giudizio di primo grado.
Ciò giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 8 di 9 - Accertato che la pronuncia di primo grado è stata emessa senza la citazione di un litisconsorte necessario, rimette la Controparte_3 causa al Giudice di Pace di Perugia ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c.;
- assegna alle parti termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al primo giudice;
- - compensa integralmente le spese del presente grado.
- Così deciso, in Perugia il 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 6224 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale”
Tra
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Gagliardi e dall'Avv. Valerio Lupini, anche disgiuntamente all'avv. Alessio Fiacco, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Gubbio (PG), Via Madonna dei
Perugini, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in appello
Appellante
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bianchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello (PG), Corso
Vittorio Emanuele n. 6, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
pagina 1 di 9 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Perugia n. 332/2018 del 20/04/2018, pubblicata in data 24/04/2018, con cui era stata rigettata la domanda con la quale aveva chiesto la condanna di al risarcimento dei danni subiti, in conseguenza Controparte_1 del sinistro occorso in data 11/09/2015, nonché era stata accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta di Controparte_1 restituzione delle somme già corrisposte all'attrice, pari ad euro 3.000,00.
Nel giudizio di primo grado, parte attrice aveva rappresentato che, in data
11/09/2015, alle ore 7:30 circa, mentre era alla guida della propria autovettura
Peugeot tg. DN153CS e giunta nei pressi della rotatoria posta sulla S.S. 219 tra
Gubbio e all'altezza dell'innesto per la superstrada direzione Schifanoia, CP_2 veniva urtata dall'autovettura AUDI A4, tg. DP 414 SN di proprietà di CP_3
condotta nell'occasione da il quale ometteva di dare
[...] Controparte_4 la precedenza.
L'attrice aggiungeva che le parti sottoscrivevano il modello CID e che il proprio veicolo, in conseguenza del sinistro, riportava danni materiali per euro 7.440,77, come da preventivo di riparazione versato in atti.
Tuttavia, dopo aver attivato la procedura di indennizzo diretto nei confronti della propria compagnia assicurativa, l'odierna appellata, quest'ultima provvedeva al pagamento della minor somma di euro 3.000,00, trattenuta dall'attrice come acconto sul maggior avere.
Dopo aver rappresentato di aver avviato – senza esito – la procedura di negoziazione assistita, la aveva quindi chiesto la condanna di Pt_1 [...] al risarcimento per la somma residua di euro 4.440,70, Controparte_1 assumendo la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_4 sinistro.
Si era costituita nel giudizio di primo grado Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la mancata instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del proprietario del veicolo in qualità di Controparte_3 responsabile civile, per essere questi litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 144
pagina 2 di 9 Cod. ass., invocando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 12089/2015.
Sempre in via preliminare, aveva sostenuto l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e litisconsorte necessario
Controparte_3
Nel merito, versando in atti perizia tecnica di parte, aveva sostenuto che il sinistro non si era mai verificato e che esso era “il frutto di un puntuale piano
(illecito) architettato ad hoc” dall'attrice di primo grado, in quanto la scatola nera presente sul veicolo, alla data e all'ora riferita da aveva geo- Parte_1 localizzato l'autovettura in Gubbio, Fraz. San Secondo, e non sull'asserito luogo del sinistro, indicando che l'automobile si trovava in stato di sosta da 12 ore, senza che fosse stata oggetto di collisione.
aveva inoltre rappresentato che Controparte_1 CP_3 era a sua volta assicurato con la compagnia convenuta, con garanzia
[...] estesa ad ogni tipologia di danno, anche sul proprio veicolo, andando pertanto a sostenere che il presunto danneggiante si era addossato la responsabilità del preteso sinistro proprio perché assicurato anche per il danno al proprio automezzo.
Aveva altresì aggiunto che aveva domandato la liquidazione Controparte_3 dei danni subiti in separato giudizio pendente davanti al Giudice di Pace di
Perugia, nel quale era assistito dai medesimi legali dell'attrice di primo grado e che i danni ad entrambi i veicoli era stati valutati dalla medesima carrozzeria, ad ulteriore dimostrazione di un accordo fraudolento tra le parti.
In ogni caso, la convenuta aveva eccepito il difetto di prova della dinamica del sinistro, negando ogni valore probatorio del modulo di costatazione amichevole, nonché dell'ammontare del danno.
In ragione di ciò, aveva domandato in via riconvenzionale la ripetizione della somma di euro 3.000,00, ritenuta indebitamente corrisposta all'attrice, con trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
pagina 3 di 9 Disposto lo scambio delle memorie ai sensi dell'art. 320 c.p.c., la causa veniva istruita mediante C.T.U. cinematica.
Il Giudice di Pace, all'esito, depositate dalle parti le rispettive note conclusive, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari di mancata integrazione del contradditorio nei confronti di e di improcedibilità della Controparte_4 domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, rigettava la domanda attorea, ritenendo non provato il sinistro, anche alla luce delle risultanze della C.T.U., mentre accoglieva la domanda proposta in via riconvenzionale di restituzione della somma di euro 3.000,00 già corrisposta all'attrice, con condanna di alle spese di lite. Parte_1
Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia, ha proposto appello Pt_1
lamentando che il giudice di primo grado avesse errato nella valutazione
[...] delle risultanze istruttorie, e, in particolare, della C.T.U. espletata, la quale, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe avvalorato la dinamica del sinistro riferita dall'attrice di primo grado e la quantificazione dei danni materiali operata dall'attrice.
Quanto alla scatola nera presente sul veicolo, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare che, data la geo-localizzazione del veicolo all'interno di un campo coltivato, il C.T.U. non aveva escluso un possibile malfunzionamento del sistema GPS e di quello che registra eventi di tipo crash.
Ha poi sostenuto l'irrilevanza della pendenza di altro giudizio promosso da in relazione al medesimo sinistro, avendo ad oggetto due Controparte_3 domande risarcitorie distinte e autonome, in quanto sia sia CP_3 Pt_1 avevano agito nei confronti della propria compagnia assicurativa, il primo perché coperto con Kasko, la seconda ai sensi dell'art. 149 del codice delle assicurazioni private.
In via istruttoria, ha domandato di ammettersi la prova testimoniale di
[...]
richiesta e non ammessa in primo grado. CP_5
Dopo aver fatto istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ha quindi chiesto, in riforma della sentenza appellata, di accogliere la domanda attorea di primo grado e respingere la domanda riconvenzionale pagina 4 di 9 avversaria, con condanna di alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/02/2019, il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensiva proposta da parte appellante, ritenendo non sussistenti i presupposti di legge per il suo accoglimento.
Con comparsa depositata il 28/05/2020, si è costituita nel giudizio di merito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., nonché, nel merito, la sua infondatezza, richiamando in tal senso le difese spiegate in primo grado sull'an e quantum debeatur della pretesa attorea.
Si è infine opposta alle richieste istruttorie dell'appellante.
Dopo una serie di rinvii per la diversa assegnazione della causa, mutata la persona del giudice istruttore, all'udienza del 27/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- parte appellante, come da atto di citazione in appello, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale Civile di Perugia, contrariis rejectis, accogliere l'interposto appello, riformando l'impugnata sentenza e, per l'effetto: In via preliminare nel rito, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata- con provvedimento emesso anche inaudita altera parte- per tutte le motivazioni esplicitate nel presente atto di appello. In via preliminare ed istruttoria, ammettere la prova per testi, già articolata dalla scrivente difesa nel giudizio di primo grado nella propria memoria istruttoria ex art. 320 c.p.c. sulla seguente circostanza di fatto: “ Vero che i lavori di riparazione, sostituzione pezzi, manodopera e rimessa in pristino del veicolo Peugeot, targato DN 153 CS, di proprietà dell'odierna attrice, ammontano all'importo complessivo di € 7.440,77, come da preventivo di riparazione che le viene rammostrato e che conferma in ogni sua parte (v. doc. n° 2 del fascicolo di parte)?”. Sulla circostanza si indica quale teste il Sig. CP_5
, residente in (06024) Gubbio (PG), Loc. Torre dei Calzolari. Nel merito: a) In
[...] riforma del punto n° 1 di cui al dispositivo della sentenza impugnata (ove è così espressamente statuito “…rigetta la domanda attrice per i motivi suesposti….”), accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. , conducente del Controparte_4
pagina 5 di 9 veicolo Audi A4, targato DP 414 SN nella causazione del sinistro del 11.09.2015, meglio descritto nella narrativa del presente atto, condannare la Compagnia
in persona del legale rappresentante pr- tempore, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni materiali subiti dall'odierna appellante, pari ad €
4.440,77 (già detratta la somma in acconto versata dalla convenuta pari ad €
3.000,00), e/o al risarcimento dei danni materiali nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. b) In riforma del punto n° 2 dell'impugnata sentenza (ove è così espressamente statuito “..accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e, per l'effetto, condanna parte attrice alla restituzione, in favore della società convenuta, della somma di euro 3.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo effettivo, ex art. 2033 c.c.) respingere la domanda riconvenzionale formulata dalla Compagnia convenuta, essendo totalmente infondata per tutte le ragioni esplicitate nel presente atto di appello, dichiarando, per l'effetto, che nulla è dovuto da parte dell'odierna appellante in favore della
Compagnia, a titolo di restituzione dell'indebito. c) In riforma del punto n° 3 di cui al dispositivo di sentenza (ove è così statuito “…..condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta che liquida in euro 700, oltre accessori di legge…”) condannare la al pagamento delle CP_6 Controparte_7 spese e dei compensi professionali del primo grado di giudizio, con il favore delle spese e dei compensi professionali anche del presente grado di appello”;
- come da comparsa di costituzione in appello, Controparte_1 ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia adito, disattesa ogni e qualsivoglia diversa e contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e argomentazione, per tutti i motivi esposti in narrativa: - IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare
l'inammissibilità del presente gravame ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. poiché lo stesso non ha alcuna ragionevole probabilità di trovare accoglimento;
-
NEL MERITO: rigettare integralmente tutte le avverse domande in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto e/o in ogni caso assolutamente non provate per tutte le ragioni esposte nel corpo della presente comparsa di costituzione e risposta in appello e in tutti gli atti difensivi prodotti da
[...] in primo grado e qui interamente richiamati e trascritti e, per l'effetto, CP_8 confermare integralmente la Sentenza n. 332/2018 emessa dal Giudice di Pace di
pagina 6 di 9 Perugia, nella persona della Dr.ssa Donatella Liguori, in data 20.04.2018 e pubblicata il 20.04.2018 all'esito del procedimento iscritto al n. 2909/2016 R.G.. -
In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, compensi di lite, oltre rimborso forfetario del 15 %, Iva e
Cap come per Legge”.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
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L'attrice ha agito, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni private, in regime di indennizzo diretto, nei confronti della propria compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento del danno materiale al veicolo subito in occasione del sinistro occorso in data 11/09/2015.
In primo grado, ha evocato in giudizio soltanto la compagnia Parte_1 assicurativa e non anche il responsabile civile, Controparte_3
In punto di diritto, si osserva che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nell'azione di risarcimento diretto ex art. 149 del D. Lgs. 209/2005 esercitata dal danneggiato contro il proprio assicuratore sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, similmente a quanto stabilito dall'art. 144, co. 3, del medesimo D.
Lgs., atteso che anche l'azione esercitata dal danneggiato contro l'assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento relativamente alla responsabilità del soggetto che ha cagionato il danno – oggetto della presente impugnazione sotto il profilo dell'attribuzione a conducente Controparte_4 del veicolo di proprietà di dell'esclusiva responsabilità nella Controparte_3 causazione del sinistro – e che siffatto accertamento deve produrre i propri effetti vincolanti finanche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta
(Cassazione civile, sez. III, 22/11/2016, n. 23706; Cass. civ. Sez. VI,
20/09/2017, n. 21896; Cass. civ. Sez. III, 31/05/2019, n. 14887; Cass. civ. Sez.
III 08/04/2020 n. 7755; Cass. civ. Sez. III 16/02/2023, n. 4994).
Ne discende che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio come nel caso in esame, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado pagina 7 di 9 del processo, comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c.
Pertanto, al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione, a contraddittorio pieno, di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado, deve essere disposta la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c, con assegnazione di termine alle parti per la riassunzione del giudizio come da dispositivo.
Tenuto conto che l'orientamento giurisprudenziale sull'interpretazione, in tema di litisconsorzio, dell'art. 149 del codice delle assicurazioni private vigente al momento del verificarsi del sinistro si è formato nelle more del giudizio di primo grado e si è definitivamente consolidato successivamente alla proposizione dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per far luogo alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
Sul punto, è appena il caso di precisare che l'eccezione proposta dalla compagnia convenuta secondo cui era stata omessa la citazione del responsabile civile sembra essersi basata sull'erroneo presupposto che fosse stata proposta un'azione a norma dell'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 per cui vi è espressa prescrizione normativa di chiamare in causa anche il responsabile del danno (cfr. comma 3 del predetto articolo).
Di converso, nel caso come quello in esame in cui l'azione intrapresa è un'azione diretta verso la propria compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 149 del codice delle assicurazioni private, l'articolo in questione non sancisce espressamente la sussistenza del litisconsorzio anche nei confronti del responsabile civile, invece affermata per interpretazione giurisprudenziale sulla scorta di un principio che – come detto – si è affermato e consolidato dopo l'introduzione del giudizio di primo grado.
Ciò giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 8 di 9 - Accertato che la pronuncia di primo grado è stata emessa senza la citazione di un litisconsorte necessario, rimette la Controparte_3 causa al Giudice di Pace di Perugia ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c.;
- assegna alle parti termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al primo giudice;
- - compensa integralmente le spese del presente grado.
- Così deciso, in Perugia il 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Zampolini
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