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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 357 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, giusta procura inatti, dagli Avv.ti Maria Dolores Broccoli, C.F.
e Marco Rossini, C.F. ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Cassino, Via Cimarosa 13.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), in persona del in carica, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A; (C.F. Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
tutti domiciliati ex lege P.IVA_2 presso l'Avvocatura generale dello Stato, sita in Roma, Via dei Portoghesi 12.
-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.02.2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ad Controparte_1
ottenere la supplenza su posto relativo alla classe di concorso A045 fino al termine delle attività didattiche, presso l' di Bracciano;
inoltre, accertare e dichiarare il diritto Controparte_4
della ricorrente al risarcimento in forma specifica del danno subito parametrato al punteggio pari a 12 punti per l'a.s. 2023/2024 e alle retribuzioni, comprensive di ratei di 13^ mensilità e TFR, nonché parametrato alla NASPI che la Sig.ra avrebbe percepito in conseguenza della Pt_1
durata complessiva della supplenza fino al termine delle attività didattiche, presso l'I.I.S. “Luca
1 Paciolo” di Bracciano;
per l'effetto condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti ad attribuire alla ricorrente la supplenza sulla classe di concorso A045 fino al termine delle attività didattiche, presso l' di Bracciano nel turno di nomina dell'8.9.2023; Controparte_4
condannare, inoltre, la PA convenuta al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni, comprensive di ratei di 13^ mensilità e TFR, nonché parametrato alla NASPI che la Sig.ra Pt_1
avrebbe percepito in conseguenza della durata complessiva della supplenza fino al termine delle attività didattiche, presso l' di Bracciano;
Controparte_4
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte.
Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251 ha, invero, precisato che “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”.
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2004, n.12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 20/03/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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