TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 11412/2024 R.G.L. promossa
D A
- C.F. - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti . Floriana Caccamo e Silvia Scrivano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, via Leonardo da Vinci n. 49, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante protempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE ex art 22 e ss.
LEGGE 689/81)
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 25 luglio 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
1 ❖ Annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002069329 (Protocollo n.
.5500.11/06/2024.0507661). CP_1
❖ Condanna l' a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in euro CP_1
200,00 oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' proponendo CP_1
opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002069329 (Protocollo n.
.5500.11/06/2024.0507661) notificata il 25/06/2024 con la quale l'ente CP_1 previdenziale le intimava il pagamento (entro 30 giorni) del complessivo importo di euro
222,05 (di cui € 213,00 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2 comma 1-bis, D.L. n 463 del 1983, accertata in riferimento al 2018 ed € 9,05 a titolo di spese).
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento eccependo, tra l'altro, l'inosservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, nella fase di merito, l' si costituiva in giudizio CP_1 rappresentando che l'Istituto stava provvedendo al riesame della pratica e chiedeva all'uopo un rinvio per documentare l'intervenuto annullamento.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 25 luglio 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, sulla scorta della congiunta richiesta delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Invero, sulla base di quanto documentato dall'ente previdenziale e delle incontestate allegazioni in atti (l'ente previdenziale ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela - Disposizione n° 550000-25-0334 del 24/03/2025 - che testualmente dispone:
“Considerato che il summenzionato provvedimento deve essere annullato per la motivazione di seguito esposta. Il ricorrente, nell'ambito del contenzioso giudiziario R.G.
2 011412/24 (pratica SISCO 3512/24/CO/1) ha promosso opposizione all'Ordinanza
d'Ingiunzione n. OI-002069329, emessa per la sanzione amministrativa comminata a seguito dell'atto di accertamento 5500.11/12/2019.0708778 per omesso CP_1
versamento ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2018. L'istante, tra i motivi del ricorso, contesta la violazione dell'articolo 14 della Legge n. 689/81. Nel caso di specie, l'illecito non è stato notificato entro i termini previsti dalla citata normativa.
Alla luce delle superiori dichiarazioni, si propone l'annullamento dell'Ordinanza
Ingiunzione opposta in giudizio. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso. Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE
l'annullamento del provvedimento in oggetto”), risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività espletata. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 25 luglio
2025
Il Giudice
Claudia Gentile
3