Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
siN. 229/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 229/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- di via Peruzzi n. 1/26, San Giovanni Val- Parte_1 darno, ( ), in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli Avv. VANNI ANNALISA ( ), TAMBURINI YURI C.F._1
( , come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio C.F._2 eletto presso Indirizzo Telematico - parte attrice opponente -
CONCLUDE come da atto di citazione : “B) in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal alla per tutte le ragioni dedotte Parte_1 Parte_1 Parte_2 nell' atto di citazione e per l'effetto revocare il d.i. provvisoriamente esecutivo n. 1129/23 del Tribunale di Arezzo - …del 19/12/23 (R.G. n. 3029/23 – Rep. n. 1994/23 del 19/12/202) emesso contro il Parte_1 esponente e notificato in data 21.12.23, in quanto la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti è infon- data;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi”
E
- ( ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dagli Avv. MAMBERTI JACOPO
), VINCI FRANCESCA ( , come da procura C.F._3 C.F._4
1
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “nel merito, in tesi, confermare il d.i. n. 1129/23, pubblicato dal Giudice del Trib. di Arezzo con la clausola di provvisoria esecuzione in data
19.12.23 e notificato in data 21.12.23; in denegata ipotesi, condannare il Controparte_1
denominato “ ”, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento a favore della
[...] Parte_1 d. . , in persona del titolare e legale firmatario , della somma Parte_2 Parte_2 di € 11000 comprensiva di IVA o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, anche a seguito della eventuale espletanda istruttoria, oltre interessi di mora dal giorno del dovuto fino all'integrale soddi- sfo;
in denegatissima ipotesi, condannare il denominato “ Controparte_2 [...]
”, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento a favore della CP_3 Parte_2
, in persona del titolare e legale firmatario , di quella somma che sarà di giustizia ritenuta
[...] Parte_2 a titolo di indebito arricchimento per i lavori eseguiti dalla ditta e di cui è causa. In ogni caso con vittoria di spese non imponibili e competenze professionali di lite”
Altri contratti d'opera
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il premesso che: aveva ricevuto Parte_1
notificazione del Decreto N. 1129/23, depositato il 19/12/2023, con cui il Tribunale di
Arezzo gli aveva ingiunto il pagamento in favore di di € Parte_2
11.000,00 oltre interessi e spese, a titolo corrispettivo per l'esecuzione di saggi strutturali, come da fattura. Nel proporre opposizione, ammetteva di avere con delibera assembleare del
10/07/21 affidato alla rete di professionisti “superbonus professional”, per tramite dell'Ing.
l'incarico di seguire in autonomia l' intero iter procedurale utile ad ottenere il Persona_1
cd. bonus 110%, per il quale si erano resi necessari saggi sulla facciata degli edifici, scale, cantine e soffitte, e di aver indicato all'uopo all' Ing. proprio la ditta ricorrente, dipoi Per_1
da questa incaricata, e che li aveva effettivamente eseguiti. Ciò posto, proponeva quali mo- tivi: carenza di prova scritta, essendo a ciò insufficiente la fattura;
assenza di suo incarico diretto - per tramite della assemblea – alla ditta ricorrente, la quale non aveva agito per conto dello stabile, per cui era stato il gruppo affidatario a valutare in autonomia la necessità di eseguire i saggi;
allegava che il “Simone Srl Condomini”, cui alla chat ex adverso prodotta, il quale aveva preso accordi con la ricorrente, era un mero collaboratore esterno della Srl
2 Condomini Studio TO , (quest' ultima am- Controparte_4
ministratrice), come tale privo di titolo per spendere il suo nome. Ciò premesso, adiva l'in- testato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta ammetteva l'incarico ricevuto dallo studio di ammi- nistrazione “SRL Condomini”, cui aveva inoltrato il preventivo, il cronoprogramma degli interventi, precisato gli esborsi sostenuti, il costo degli interventi effettuati ed il saldo ancora dovuto;
il tutto mediante scambi sulla piattaforma di messaggistica WhatsApp. Allegava l' assenza di contestazioni circa svolgimento, tempistica, modalità e qualità dei saggi, per cui era in ipotesi configurabile un indebito arricchimento o un'ipotesi di falsa rappresentanza.
Eccepiva l'irrilevanza nei suoi confronti delle vicende del rapporto tra l'opponente e l'Ing.
nonché dell'assenza di approvazione dell'assemblea. Ciò premesso, chiedeva acco- Per_1
gliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Il procedimento di opposizione a Decreto Ingiuntivo, disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo promosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto – decreto ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361
del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la sentenza che decide sull'op- posizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione. Da ciò l'immediato rigetto dei motivo fondato sulla asserita mancanza di prova scritta ed insufficienza a ciò della fattura prodotta dalla ricorrente. Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall' art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius opponente), mentre il cre- ditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius opposto). Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della
3 domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie. Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto – ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) – per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria – spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l' art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
I, disp. Trans.), fra cui è il presente, che “…il giudice deve porre a fondamento della deci- sione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, “il fatto non contestato non ha biso- gno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n.
5356, Cassazione civile Sez. III, 10 novembre 2010, n. 22837). La ratio del principio di non con- testazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella responsabilità o auto-responsabilità delle parti nell'al- legazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giu- sto processo”.
4 Fra i fatti non specificatamente contestati – anzi, espressamente ammessi dall'oppo- nente (atto di citazione, p. 6) – vi sono, sicuramente, i fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, e cioè l'esecuzione saggi edilizi nel mese di ottobre
2021, da cui consegue il diritto al pagamento del corrispettivo.
***
Passando al motivo principale di opposizione, dalla documentazione prodotta da parte opposta non emerge che l'opponente l'abbia incaricata dell'esecuzione dei saggi, sia pur per tramite dell'Ing. Per_1
Ed infatti, il doc. 3 di parte opponente contiene il verbale della delibera assembleare straordinaria raggiunta a maggioranza in data 10/07/2021 con la quale, dopo la presentazione da parte dell'Ing. dello studio di fattibilità e della rete di professionisti “Superbonus Per_1 professional”, che si era occupato dello stesso studio, ai fini dell'ottenimento dell'accesso alla relativa agevolazione;
dopo il responso positivo da parte della rete di professionisti: salto dalla classe energetica G alla classe E, mediante il sistema dei cd. interventi trainanti - cap- potto e coibentazione del sottotetto, interventi strutturali sul tetto - ed interventi trainati - sostituzione caldaie, infissi, serrande, impianto di condizionamento. Dopo aver precisato e computato gli eventuali extra costi, se inferiori superiori a €1000,00 per unità immobiliare.
Dopo aver riferito circa le novità della situazione normativa conseguente all'introduzione del D.L. N. 77/21 e circa la proroga del superbonus 110% al 31/12/22.
A seguito di ciò, l'assemblea ha affidato a “Superbonus professional” l'incarico, “non oneroso per il condominio”, “per seguire l'intero iter procedurale, ivi compresa l'indicazione del
Contractor per la realizzazione degli interventi, il coordinamento, e gli aspetti legali e fiscali con- nessi al superbonus 110%”. L'assemblea altresì affidato al gruppo di progettazione selezionato da “Superbonus professional”, “la progettazione degli interventi relativamente agli aspetti archi- tettonici, energetico/impiantistiche strutturali da cui dovranno emergere gli eventuali extra costi da sostenersi da parte del condominio”.
Pertanto, l'incarico dell'iter procedurale viene espressamente definito “non oneroso” per il Condominio, e quest'ultimo si è “vincolato a fare lavori con il Contractor che sarà indicato da “Superbonus Professional”, altrimenti dovrà essere compensata la progettazione svolta, alle condizioni economiche indicate nella manifestazione di interesse inviata da
[...]
[..
[...] [...]
del 28/04/21”, e nello specifico si è espressamente impegnato a sostenere even- Parte_3 tuali extra costi inferiori a € 1000 per unità immobiliare sugli interventi “essenziali” del superbonus.
Nel caso di specie il convenuto opposto non può essere certamente definito alla stre- gua di “Contractor”, in assenza agli atti di una delibera dell'assemblea condominiale ad hoc contenente la sua individuazione, come espressamente previsto nella fase due della manife- stazione di interesse del 28/04/2021 (“La Fase 2 si attiva con una Delibera dell'Assemblea con- dominiale contenente l'individuazione del Contractor e l'affidamento della progettazione esecutiva al team di Professionisti indicato da Superbonus Professional”: doc. 2 opponente).
Ciò premesso, l'esecuzione dei saggi per cui è causa non può rientrare neppure tra gli extra costi da sostenersi da parte del Condominio, essendo detti extra costi limitati alla fase di “progettazione”, ossia “emergenti dalla progettazione degli interventi relativi agli aspetti architettonici, energetico/impiantistici e strutturali” affidati al gruppo di progettazione selezio- nato da “Superbonus Professional” (doc. 3 opponente, p. 5, par. b).
***
Anche ragionando dal punto di vista del soggetto il quale ha incaricato l'opposto di svolgere la prestazione per la quale è stato richiesto ed ottenuto il provvedimento ingiunzio- nale, si deve riconoscere che, come ammesso dalla stessa opposta, Parte_2
è ditta individuale che ha operato interventi (e non più opera) per varie unità condominiali -
[...]
e fra queste il – sempre su incarico dello studio di amministrazione Parte_1 denominato SRL Condomini” (comparsa conclusionale, p. 2).
In particolare, il Sig. risulta aver richiesto un preventivo dei lavori, Controparte_5
aver inoltrato il crono programma degli interventi, aver precisato gli esborsi sino a quel mo- mento sostenuti nonché il costo degli interventi, aver richiesto la precisazione dei lavori fatti ed il loro costo (doc. 3 monitorio, p. 1, 4, 5, 6, 7).
Ciò che più interessa dal punto di vista giuridico, tuttavia, è che il soggetto il quale risulta aver preso accordi con l'opposta non aveva alcun potere di spendere il nome dell'op- ponente, ossia di impegnare il dal punto di vista economico e patrimoniale al Parte_1
pagamento del corrispettivo. Ed infatti risulta, né è stato specificamente contestato dall'op- posto, che il Sig. “Simone Srl Condomini”, ( che compare nella chat Controparte_5
6 prodotta quale doc. 3 del fascicolo del monitorio, era un collaboratore esterno della società
Condomini Studio TO - quest'ultima am- Controparte_4
ministratore del condominio opponente – ma non rivestiva alcuna veste all'interno del Con- dominio opponente, né era stato da questo delegato, e come tale era assolutamente carente di potere rappresentativo dello stesso . Parte_1
Pertanto, ricorre nel caso di specie un'ipotesi di rappresentanza senza potere, in me- rito alla quale l'art. 1398 del c.c. prevede che “colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”.
In buona sostanza, in assenza di (prova di) qualsiasi ratifica da parte dell'assemblea del condominio opponente (ai sensi e per gli effetti di cui all'Art 1399 del c.c.), la quale avrebbe dovuto essere preceduta dalla discussione di un preventivo;
incontestata l'invalidità
(rectius, inefficacia) nei confronti dell'apparente rappresentato, del contratto concluso dal falsus procurator; ciò posto, la legge riconduce unicamente all'ambito risarcitorio una re- sponsabilità del rappresentante senza potere nei confronti del terzo contraente, il quale provi di esser stato in buona fede – ossia, ignaro della carenza di potere rappresentativo, senza che tale ignoranza sia ad esso imputabile – al momento della conclusione del contratto: contratto il quale dunque non può esplicare alcuna efficacia obbligatoria nei confronti dell'apparente rappresentato.
Infine, non è configurabile un'ipotesi di ingiustificato arricchimento (Art del c.c.), il quale presuppone l'assenza di giusta causa della diminuzione patrimoniale e della correlativa iniusta locupletatio. Per contro, nel caso di specie tale causa, di natura contrattuale, sussiste.
L'opposizione deve essere pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto in- giuntivo opposto.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. opposta In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, decisionale – valore minimo) nell'am- bito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in com- plessivi € 2547 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad
I.v.A. e C.p.i., come per legge.
7 La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo N. 1129/23, depositato il 19/12/2023, emesso dal
Tribunale di Arezzo in favore di;
Parte_2
- Condanna alle spese di giudizio per € 2.547,00 Parte_2
oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 27/03/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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