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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter cpc
nella controversia iscritta al n° 2475 Reg. Gen. 2024 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 27.11.2024
da
- Parte_1
[...]
(avv. PARATORE)
contro
- CP_1
(avv. AVERSA SAVERIA)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parte_2
Venezia l'8.11.2024 a favore del sig. rilevando l'improponibilità e/o CP_2 l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione, essendo competente il Giudice Delegato del procedimento penale in applicazione dell'art. 52 e ss. del D. Lgs n. 159/2011.
Costituendosi in giudizio, parte opposta ha dato atto di aderire alle eccezioni formulate dalla difesa dell'opponente, riconoscendo che la competenza del credito maturato rientrava in quella del Giudice
dell'Esecuzione del Tribunale Penale di Catania, a norma di quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011
(cd. Codice delle leggi antimafia). Il sig. al contempo, ha chiesto la compensazione CP_2
delle spese di lite del giudizio d'opposizione, sussistendone giustificati motivi.
La causa viene ora decisa, a seguito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc.
*
E' pacifico e documentale che la Società opponente sia stata oggetto di provvedimento di sequestro preventivo delle quote aziendali e dell'intero compendio aziendale, emesso dal Tribunale di Catania
- Misure di prevenzione, proc. n. 9884/19 R.G. G.I.P. e n. 4390/2019 R.G.N.R., con il quale è stato nominato, altresì, amministratore giudiziario il Dott. . Gli art. 52 e ss. del D. Lgs n. Persona_1
159/2011 prevedono una fase di accertamento concorsuale dei crediti da effettuarsi innanzi l'Autorità
Giudiziaria procedente, per cui anche le pretese del sig. devono essere rimesse e valutate dal CP_2
Tribunale che ha disposto la misura cautelare. Di tanto dà atto la stessa parte opposta.
Il ricorso per ingiunzione era pertanto ab initio improponibile, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo emesso.
Le spese di lite sono compensate, a fronte dell'accordo delle parti in tal senso.
PQM
Il GL accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Spese interamente compensate.
Venezia, 14.4.2025
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter cpc
nella controversia iscritta al n° 2475 Reg. Gen. 2024 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 27.11.2024
da
- Parte_1
[...]
(avv. PARATORE)
contro
- CP_1
(avv. AVERSA SAVERIA)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parte_2
Venezia l'8.11.2024 a favore del sig. rilevando l'improponibilità e/o CP_2 l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione, essendo competente il Giudice Delegato del procedimento penale in applicazione dell'art. 52 e ss. del D. Lgs n. 159/2011.
Costituendosi in giudizio, parte opposta ha dato atto di aderire alle eccezioni formulate dalla difesa dell'opponente, riconoscendo che la competenza del credito maturato rientrava in quella del Giudice
dell'Esecuzione del Tribunale Penale di Catania, a norma di quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011
(cd. Codice delle leggi antimafia). Il sig. al contempo, ha chiesto la compensazione CP_2
delle spese di lite del giudizio d'opposizione, sussistendone giustificati motivi.
La causa viene ora decisa, a seguito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc.
*
E' pacifico e documentale che la Società opponente sia stata oggetto di provvedimento di sequestro preventivo delle quote aziendali e dell'intero compendio aziendale, emesso dal Tribunale di Catania
- Misure di prevenzione, proc. n. 9884/19 R.G. G.I.P. e n. 4390/2019 R.G.N.R., con il quale è stato nominato, altresì, amministratore giudiziario il Dott. . Gli art. 52 e ss. del D. Lgs n. Persona_1
159/2011 prevedono una fase di accertamento concorsuale dei crediti da effettuarsi innanzi l'Autorità
Giudiziaria procedente, per cui anche le pretese del sig. devono essere rimesse e valutate dal CP_2
Tribunale che ha disposto la misura cautelare. Di tanto dà atto la stessa parte opposta.
Il ricorso per ingiunzione era pertanto ab initio improponibile, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo emesso.
Le spese di lite sono compensate, a fronte dell'accordo delle parti in tal senso.
PQM
Il GL accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Spese interamente compensate.
Venezia, 14.4.2025
Il GL