CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data 28.09.2023 da
(c.f. ), di seguito solo in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 rappresentante rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Cubisino (c.f. Parte_2
) e Laura Ambrosini (c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._1 C.F._2 presso lo studio degli stessi in San Bonifacio (VR), via Fogazzaro, n. 1, giusta mandato a margine di foglio separato depositato con l'atto di appello;
contro
(c.f. ), di seguito solo in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Grasselli (c.f.
), con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Padova (PD), via C.F._3
Emanuele Filiberto, n. 37, giusta procura in atti;
nonché contro c.f. , di seguito solo contumace. Controparte_2 P.IVA_3 CP_2
1 Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1326/2023, pubblicata in data 10.07.2023, dal Tribunale di
Vicenza, rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 13.01.2025, nella quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza n. 1326/2023 pubbl. il 10/07/2023 RG n. 7577/2020 Repert. n. 2093/2023 del
10/07/2023, notificata a mezzo pec in data 30.08.2023,
a) NEL MERITO ED IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la nullità della predetta sentenza per mancanza degli elementi di diritto e per difetto e/o insufficiente di motivazione, e/o errata interpretazione degli elementi di prova, e disporre in prima udienza, come se ritenuto necessario anche in udienza specifica, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per le causali di narrativa che si danno qui per trascritte;
b) NEL MERITO: in riforma della impugnata sentenza annullare la condanna di Parte_1 al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 28.125,88, Controparte_1 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
c) sempre NEL MERITO: in riforma della impugnata sentenza, annullare la condanna Parte_1
a rifondere ad le spese di lite, liquidate in euro 567,30 per
[...] Controparte_1 anticipazioni ed euro 7.617,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge,
d) in ogni caso rigettare integralmente la domanda avanzata dagli appellati perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto.
e) IN VIA SUBORDINATA, ridurre la somma liquidata e/o dovuta in relazione alle scritture contabili ed alla registrazione delle fatture di fornitura della alle sole fatture registrate Controparte_1 prima della data di cessione del ramo di azienda avvenuto in data 05.06.2018. Vinte le spese del doppio grado di giudizio oltre iva cpa e spese generali”;
per l'appellata:
“In via principale di merito
Rigettarsi le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di
Vicenza n. 1326/2023 del 7.7.2023 pubblicata il 10.7.2023.
2 In via subordinata Nella denegata ipotesi di riforma anche parziale dell'impugnata sentenza, condannare al pagamento in favore di della somma che sarà Parte_1 Controparte_1 ritenuta di giustizia.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ex DM 55/2014 e ss.mm.ii”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22.12.2020, conveniva e CP_1 Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Vicenza, chiedendo, previo ordine di esibizione dei libri contabili Parte_1 obbligatori, la condanna in solido delle convenute al pagamento della somma di € 28.125,88, oltre interessi moratori, oppure della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e della somma di €
59,80 per spese di notaio per l'estratto autentico delle scritture contabili.
A sostegno delle sue pretese, l'attrice esponeva che - in data 20.11.2017 - aveva sottoscritto un CP_2 contratto per la fornitura di energia elettrica (v. offerta “zero pensieri luce impresa”) e di gas naturale
(v. “offerta personalizzata prezzo fisso 12 mesi”) per la sede di Arzignano (VI), via Quarta Strada n. 42
(v. doc. 1).
Deduceva che, a partire dal mese di marzo 2018, si era resa inadempiente, omettendo il CP_2 pagamento delle seguenti fatture:
• fattura Gas n. 20180020016820 del 09.03.2018, riferita alle prestazioni erogate nel febbraio 2018, dell'importo di € 5.719,75 al netto dell'acconto versato;
• fattura Gas n. 20180020022421 del 10.04.2018, riferita alle prestazioni erogate nel marzo 2018, dell'importo di € 8.170,00;
• fattura Energia Elettrica n. 20180010028463 del 12.04.2018, riferita alle prestazioni erogate nel marzo 2018, dell'importo di € 1.718,50;
• fattura Gas n. 20180020029501 del 11.05.2018, riferita alle prestazioni erogate nell'aprile 2018, dell'importo di € 6.500,00;
• fattura Energia Elettrica n. 20180010036962 del 12.05.2018, riferita alle prestazioni erogate nell'aprile 2018, dell'importo di € 1.959,50;
• fattura Gas n. 20180020035580 del 11.06.2018, riferita alle prestazioni erogate nel maggio 2018, dell'importo di € 4.370,00;
• fattura Energia Elettrica n. 20180010048273 del 12.06.2018, riferita alle prestazioni erogate nel maggio 2018, dell'importo di € 496,50.
3 Spiegava che le predette fatture venivano regolarmente registrate, come da estratto delle scritture contabili autenticate, con repertorio n. 27038, dal Notaio di Padova. Persona_1
Specificava che il credito ammontava a complessivi € 28.125,88, al netto delle note di credito del
09.08.2018 (di € 284,34) e del 12.08.2018 (di €5 60,03):
€ 28.934,25 - € 284,34 - € 560,03= €28.125,88.
Precisava che in data 05.06.2018 aveva stipulato con un contratto di cessione di ramo CP_2 Parte_1
d'azienda (v. atto Notaio di Oppeano), con il quale aveva ceduto anche il contratto di Persona_2 fornitura oggetto di causa (v. doc. 4, art. 4); tale circostanza - peraltro - veniva ammessa da Parte_1 con la pec di data 17.08.2018 (v. doc. 6 “Ribadiamo per l'ennesima volta che in base al contratto di acquisto ramo azienda (documenti già in possesso del gestore) abbiamo acquisito le utenze”).
Rilevava - pertanto - di avere erogato la fornitura di energia elettrica e gas naturale senza soluzione di continuità, mentre aveva pagato le fatture emesse da da giugno 2018 in avanti. Parte_1 CP_1
Chiariva di avere intimato, con pec del 09.08.2018, il pagamento delle fatture insolute ad ed a CP_2
ambedue responsabili in solido per effetto della cessione d'azienda ex art. 2560 c.c.; Parte_1
Aggiungeva, di avere invitato, con pec del 13.03.2019, e a stipulare una convenzione CP_2 Parte_1 di negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132/2014, a cui non faceva seguito riscontro alcuno dalle controparti.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto.
3. All'udienza del 21.09.2021, comunicava l'intervenuto Fallimento di Elipel; il CP_1 procedimento veniva interrotto.
4. All'udienza di riassunzione, verificata la regolarità delle notifiche eseguite da veniva CP_1 dichiarata la contumacia del con assegnazione dei termini ex art. 183, VI comma, Controparte_2
c.p.c.
5. Con ordinanza del 14.07.2022, in accoglimento della richiesta di veniva ordinata CP_1
l'esibizione dei libri contabili obbligatori relativi all'anno 2018, ciò ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; il ottemperava l'ordine depositando i libri contabili nei termini assegnati. Controparte_2
6. La causa veniva istruita documentalmente.
7. Con Sentenza N° 1326/2023, pubblicata il 10.07.2023 e notificata a mezzo pec in data 30.08.2023, il
Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione:
4 I) accertava l'obbligazione solidale ex art. 2560 c.c. nei confronti di Controparte_4
e poi fallita nonché di condannando quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della Parte_1 somma complessiva di € 28.125,88, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
II) condannava a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 567,30 per Parte_1 CP_1 anticipazioni ed € 7617,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
8. Con atto di citazione notificato il 28.09.2023, proponeva Appello avverso tale Sentenza, Parte_1 sulla base della seguente doglianza.
Errata ricostruzione dei fatti – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. – Motivazione
e valutazione della prova documentale errata.
al momento dell'acquisto del ramo d'azienda, non aveva contezza delle fatture oggetto Parte_1 della vertenza;
le stesse - difatti - risultano essere state trascritte nella contabilità (v. registro fatture, registro iva e libro giornale) in data successiva alla cessione del ramo aziendale (avvenuta per atto notarile in data 05.06.2018).
Le fatture azionate e depositate in I Grado quale “doc. 2”, sono:
1) fattura Gas n. 20180020016820 del 9/3/2018, relativa al periodo febbraio 2018, dell'importo di €
5.719,75 al netto dell'acconto versato (registrata in data 30.06.2018);
2) fattura Gas n. 20180020022421 del 10/4/2018, relativa al periodo marzo 2018, dell'importo di €
8.170,00 (registrata in data 30.04.2018);
3) fattura Energia Elettrica n. 20180010028463 del 12/4/2018, relativa al periodo marzo 2018, dell'importo di € 1.718,50 (registrata in data 30.04.2018);
4) fattura Gas n. 20180020029501 del 11/5/2018, relativa al periodo aprile 2018, dell'importo di €
6.500,00 (non registrata);
5) fattura Energia Elettrica n. 20180010036962 del 12/5/2018, relativa al periodo aprile 2018, dell'importo di € 1.959,50 (registrata in data 30.06.2018);
6) fattura Gas n. 20180020035580 del 11/6/2018, relativa al periodo maggio 2018, dell'importo di €
4.370,00 (registrata in data 30.06.2018);
7) fattura Energia Elettrica n. 20180010048273 del 12/6/2018, relativa al periodo maggio 2018, dell'importo di € 496,50 (registrata in data 30.06.2018).
Quanto alle fatture registrate in data 30.04.2018 (5 giorni prima del rogito notarile di cessione di ramo d'azienda), è plausibile che il compratore non ne avesse avuto contezza alla data del rogito.
Di norma, la redazione di un atto di cessione di ramo d'azienda non è istantanea e gli accordi di cessione non sono contestuali, bensì precedono la data del rogito.
5 Il compratore deve aver visionato le scritture contabili diversi giorni prima del rogito;
peraltro, non è neppure chiaro chi abbia provveduto alla registrazione delle fatture né quando tale attività sia stata materialmente svolta.
Nonostante le diverse imputazioni temporali delle fatture, queste sono state registrate alla medesima data, il 30.04.2018; quindi, è ragionevole pensare che la registrazione sia stata effettuata per convenzione al 30.04.2018.
In ogni caso, anche a voler scomputare solamente le due fatture registrate prima della cessione del ramo d'azienda, il credito di risulterebbe pari ad € 9.888,50 (€ 8.170,00 + € 1.718,50), CP_1 importo al di sotto della cifra per cui è stata condannata e per cui è stata chiamata in causa, Parte_1 sopportando le spese di lite riguardo al valore di € 28.125,88.
9. OR si costituiva in II Grado per resistere al gravame, eccependone l'infondatezza in fatto e diritto e chiedendo la conferma integrale della decisione del Tribunale di Vicenza.
In via subordinata, nell'ipotesi di riforma anche parziale dell'impugnata pronuncia, chiedeva la condanna di al pagamento della somma ritenuta di giustizia. Parte_1
10. La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 13.01.2025 (tenutasi con modalità cartolare).
11. L'Appello è complessivamente infondato e merita il rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
A- Va premesso che sul capo della pronuncia di I Grado che considera “provato che la cessione sia relativa al ramo di attività esercitato proprio nell'immobile oggetto delle forniture di OR, e che queste ultime riguardino precisamente e solo il ramo di azienda ceduto” si è formato il c.d. giudicato interno. si è limitata a riportare - nell'atto d'impugnazione - la relativa parte di sentenza, senza Parte_1 addurre chiari e specifici motivi di censura.
B- Quanto al thema decidendum devoluto, l'art. 2558 c.c. stabilisce che “se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
Secondo l'art. 2560 c.c., “l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”, con la precisazione del secondo comma per cui “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
L'interpretazione coordinata delle due norme, come chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass., sez. 2,
20/07/1991, n. 8121), porta a ritenere che l'art. 2558 c.c. debba applicarsi ogni qual volta al debito
6 contrattuale di colui che trasferisce l'azienda “si contrappone”, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, mentre l'art. 2560 c.c. riguarda il caso in cui il debito contrattuale non sia “bilanciato” da un credito corrispondente.
La successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c. - dunque - trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda; invece, laddove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall'art. 2560 c.c.
Dunque, è principio condiviso (v. Cass., sez. 1, 16/06/2004, n. 11318) quello per cui il congegno stabilito dall'art. 2560, secondo comma, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, è destinato ad essere applicato quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando - viceversa - essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma dell'art. 2558 c.c. (v. Cass., sez. 2, 20/07/1991, n. 8121; Cass., sez. 08/05/1981, n.
3027; Cass., sez. 1, 09/10/2017, n. 23581), trattandosi di “posizioni” che seguono la sorte del contratto.
In altre parole, la regola del primo comma dell'art. 2558 c.c. è applicabile soltanto ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da alcuna delle parti;
per contro, non rientrano nella previsione di tale norma, ma in quella dell'art. 2560 c.c., sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle posta/e a carico di uno dei contraenti sia/siano stata/e già interamente eseguita/e, sia quelli aventi la fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di una sola parte.
C- Nel caso di specie, in data 20.11.2017, ha sottoscritto con un contratto per la CP_2 CP_1 fornitura di energia elettrica (v. offerta “zero pensieri luce impresa”) e di gas naturale (v. “offerta personalizzata prezzo fisso 12 mesi”) per la sua sede di Arzignano (VI), via Quarta Strada n. 42 (v. doc.
1).
A partire dal mese di marzo 2018, si è resa inadempiente omettendo il pagamento delle fatture di CP_2 cui in narrativa e in data 05.06.2018 ha stipulato con un contratto di cessione di ramo Parte_1
d'azienda, con il quale ha ceduto anche il contratto di fornitura di cui sopra (v. doc. 4, art. 4). ha erogato energia elettrica e gas naturale senza soluzione di continuità. CP_1
- però - ha pagato le fatture di a partire da giugno 2018 in avanti. Parte_1 CP_1
Si è verificata - pertanto - una successione ex lege del cessionario ( nel contratto di Parte_1 somministrazione stipulato dal cedente ( con CP_2 CP_1
D- Secondo la Cassazione, nel contratto di somministrazione, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del
7 somministrato;
sicché ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre (v. Cass., sez.
3, 11/11/2021, n 33559); ciò comporta che occorre avere riguardo alle singole prestazioni e non al contratto complessivamente considerato, al fine di stabilire se debba applicarsi la regola di cui all'art. 2558 c.c. o piuttosto quella di cui all'art. 2560 c.c.
Invero, se una sola delle due parti contraenti ha eseguito la sua prestazione, rimane un mero debito in capo al cedente, ferma restando la possibilità di applicare l'art. 2560, secondo comma, c.c., che prevede una responsabilità del cessionario che si aggiunge a quella del cedente, ma che non ne comporta la liberazione.
La previsione di cui al primo comma dell'articolo 2560 c.c., circa la permanente responsabilità dell'alienante in ordine ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda maturati anteriormente al trasferimento, è completata - come già evidenziato - dal secondo comma, che cumula alla responsabilità del cedente quella del cessionario, sempre che il debito risulti dai libri contabili obbligatori.
Si realizza - in tal modo - una responsabilità del cessionario sotto forma di “accollo cumulativo” ex lege, con relativa solidarietà fra cedente e cessionario dell'azienda, solidarietà - peraltro - sui generis, dal momento che - nei rapporti fra loro - il debito rimane a carico del cedente, senza che questi possa ripetere dal cessionario (neppure in parte) quanto versato al creditore (v. Cass., sez, 1, 25/02/1987, n.
1990; Cass., sez. 2, 03/03/1994, n. 2108; Cass., sez. 1, 04/10/2010, n. 20577).
Ne discende, sul piano della ratio della norma, che la solidarietà del cessionario dell'azienda per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa e non dell'alienante; per questo, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale (v. Cass., sez, 3, n.
4248/2023).
E- Le fatture azionate da nel giudizio di I riguardano prestazioni già eseguite alla data CP_1 CP_5 della cessione del ramo d'azienda.
Allora, deve reputarsi esistente un “debito” in capo alla cedente con doverosa applicazione CP_2 dell'art. 2560, secondo comma, c.c., che prevede la responsabilità del cessionario ( “in Parte_1 aggiunta” a quella del cedente, pur non comportandone la liberazione.
La registrazione di due fatture da parte di in data 30.04.2018 nei libri contabili obbligatori (v. CP_2 fatture n. 20180020022421 e n. 20180010028463) permette di acclarare non solo l'esistenza del debito verso ma anche la conoscibilità di questo in capo a al momento della cessione del CP_1 Parte_1 ramo d'azienda.
Le fatture in questione sono state registrate oltre un mese prima rispetto alla data del rogito (v. 30 aprile registrazione - 5 giugno rogito) e non 5 giorni prima, come dedotto dall'appellante.
8 Ne discende che, ai sensi dell'art. 2560 c.c., è chiamato a rispondere dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori anche l'acquirente del ramo d'azienda, in solido con l'alienante.
Dunque, OR è creditrice tanto nei confronti di quanto nei confronti di per gli CP_2 Parte_1 importi di cui alle fatture n. 20180020022421 e n. 20180010028463.
F- Tuttavia, sulla base di dirimenti aspetti fattuali, questa Corte ritiene dovuti da ad Parte_1 anche gli importi di cui alle fatture non registrate oppure registrate in data 30.06.2018 (v. data CP_1 successiva al rogito).
Al fine di giungere ad una decisione che possa ritenersi logica e rispondente ad una giustizia sostanziale, non può trascurarsi il seguente dato: sia la fattura n. 20180020022421 (v. fornitura gas metano) del 10.04.2018, sia la fattura n. 20180010028463 (v. fornitura energia elettrica) del 12.04.2018 sono riferite al periodo 01.03.2018-31.03.2018.
Orbene, proprio la registrazione di tali fatture in data precedente al rogito (30.04.2018) conduce questo
Collegio a concludere - secondo un ragionamento di tipo induttivo - che un attento e diligente esame delle scritture contabili obbligatorie avrebbe consentito all'odierna appellante di rendersi conto delle irregolarità in cui è incorsa nella registrazione delle fatture riferite alla fornitura di luce e gas CP_2 nonché del credito effettivamente maturato da verso per le mensilità del 2018 CP_1 CP_2 antecedenti alla cessione.
Come correttamente evidenziato dalla società odierna appellata, le fatture per la fornitura di energia elettrica e gas hanno notoriamente cadenza mensile;
si tratta di servizi fondamentali per l'esercizio dell'attività di impresa e - dunque - di spese “fisse” (ad essere variabile è solo l'importo da pagare). Un osservatore mediamente avveduto avrebbe senz'altro notato che al 05.06.2018 (v. data del rogito) dovevano essere registrate non solo le fatture della fornitura di gas e luce riferite al periodo di marzo, ma anche quelle relative al periodo di aprile (emesse a maggio) nonché la fattura del gas per febbraio
(relativa ad un periodo addirittura antecedente rispetto alle fatture puntualmente registrate).
Altrettanto “conoscibile” è da valutare il debito di cui alle fatture concernenti il mese di maggio ed emesse a giugno, anche se non avrebbe potuto materialmente provvedere alla registrazione delle CP_2 stesse prima del rogito, in quanto sono state emesse (necessariamente) in data successiva.
Ne deriva - nel complesso - una colpevole ignoranza in ordine ai debiti sorti antecedentemente alla cessione, che - come tale - non è opponibile al terzo creditore, il quale può senz'altro contare sulla responsabilità solidale di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c. (v. Corte d'appello di Ancona n.
659/2021).
Questo Collegio - pertanto - ritiene di non aderire alla giurisprudenza di legittimità che privilegia il tenore letterale della disposizione secondo cui, in caso di cessione d'azienda, l'iscrizione dei debiti
9 inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e - data la natura eccezionale della disposizione (v. art. 2560
c.c.) - tale responsabilità non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta ad opera dell'acquirente medesimo (v. Cass. n. 22831/2010).
Al contrario, nell'ipotesi che ci interessa, è decisivo - per una tutela sostanziale del creditore ceduto - valorizzare il quadro probatorio finora dedotto, richiamando l'orientamento della Cassazione (v.
Ordinanza n. 32134 del 2019) per cui la regola sancita dall'art. 2560 co 2 c.c. deve essere declinata in funzione della "effettiva ratio di protezione" contenuta nella norma, che non può prescindere dalle complessive emergenze processuali.
Difatti, "in tema di cessione di azienda, alla stregua del regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, cod. civ., con riferimento ai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, allorché la cessione sia avvenuta nel corso di un processo al cui esito sia stata pronunciata una sentenza poi azionata in via esecutiva, è opponibile al cessionario il titolo conseguito dal ceduto nei confronti del cedente, relativo ad un rapporto contrattuale d'impresa non del tutto esaurito" (v. Cass.
6107/2013).
Ancora, è stato ritenuto - seppure in materia di revocatoria fallimentare - che "il cessionario dell'azienda è obbligato, ai sensi dell'art. 2560, comma 2 c.c., alla restituzione conseguente alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente anteriormente alla cessione, solo se tale debito risulti dai libri contabili obbligatori, sempre che sussista un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda (non ravvisabile, ad esempio, nelle ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica di un soggetto ed in quella di conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale) e salvo che il cessionario stesso abbia inteso assumere anche il futuro debito derivante dall'esercizio dell'azione revocatoria dei pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale” (v. Cass. SU n. 5054/2017).
Dunque, l'evoluzione giurisprudenziale prospetta la necessità di “coniugare” la regola speciale di cui all'art. 2560 co 2 c.c. con la necessità di tener conto dell'esigenza di fornire “tutela effettiva”, escludendo che un'interpretazione fondata sul mero dato letterale - impermeabile sia alle contrastanti evidenze processuali che alle ormai consolidate elaborazioni giurisprudenziali in materia di "vicinanza della prova" e di conseguente possibile inversione dei relativi oneri - possa condurre a soluzioni incoerenti con la ratio su cui essa si fonda o - addirittura - ad una eterogenesi dei fini.
Quindi, in tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall'art. 2560, secondo comma, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri
10 contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della "finalità di protezione" della disposizione, finalità che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato.
12. Non resta che confermare la decisione impugnata, accertando l'obbligazione solidale ex art. 2560
c.c. nei confronti di ora fallita e di per tutte le fatture in discussione. Controparte_4 Parte_1
13. Le spese del presente Grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022. La liquidazione va fatta secondo il valore della causa, nei compensi medi nello scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, per le fasi espletata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. CONDANNA l'appellante a rifondere all'appellata le spese del gravame, Parte_1 CP_1 liquidate in € 6.946,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 14.04.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
11 12