CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile
composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Rosaria Rizzo presidente rel.
dott.ssa Maria Speranza Ferrara consigliere dott. Paolo Caliman consigliere ausiliario
Sentenza
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6075/2020 RG., trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025 e vertente tra le seguenti parti
Appellante
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Vittoria Bossio, come da delega in atti.
Appellata
e Controparte_1 Controparte_2 in qualità di eredi di Persona_1 rappresentate e difese dall'avv.to Raffaele Lener e Carlo Cipriani, come da delega in atti.
E
Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco D'Angelo, come da delega in atti
Oggetto: successioni
Fatto e diritto
§ L'appello è proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n 14670/2019.
Nelle more del giudizio, l'avvocato Vittoria Bossio, con note depositate 17.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio, trovandosi il suo assistito in stato ireversibile di coma vegetativo. All'esito della trattazione scritta, con ordinanza del 19.12.2024, il giudizio è stato dichiarato interrotto, per l'intervenuta perdita della capacità di stare in giudizio.
Con note depositate il 26.03.2025, gli avv. Lerner e Cipriani, nell'interesse delle appellate,
[...]
e hanno chiesto che il giudizio venisse dichiarato estinto per mancata CP_1 Controparte_2
riassunzione nei termini di legge ex art 305 c.p.c,.
A seguito dell'istanza, è stata fissata la data del 9.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per lo scambio di note telematiche: le parti costituite, con la sola eccezione dell'istante, non hanno depositato note telematiche, nonostante la regolarità delle comunicazioni del provvedimento.
Il termine è decorso e la causa non è stata riassunta. La richiesta va, dunque, accolta e le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 cpc
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307 cpc.
Roma, 9.4.2024 IL PRESIDENTE rel
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile
composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Rosaria Rizzo presidente rel.
dott.ssa Maria Speranza Ferrara consigliere dott. Paolo Caliman consigliere ausiliario
Sentenza
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6075/2020 RG., trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025 e vertente tra le seguenti parti
Appellante
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Vittoria Bossio, come da delega in atti.
Appellata
e Controparte_1 Controparte_2 in qualità di eredi di Persona_1 rappresentate e difese dall'avv.to Raffaele Lener e Carlo Cipriani, come da delega in atti.
E
Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco D'Angelo, come da delega in atti
Oggetto: successioni
Fatto e diritto
§ L'appello è proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n 14670/2019.
Nelle more del giudizio, l'avvocato Vittoria Bossio, con note depositate 17.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio, trovandosi il suo assistito in stato ireversibile di coma vegetativo. All'esito della trattazione scritta, con ordinanza del 19.12.2024, il giudizio è stato dichiarato interrotto, per l'intervenuta perdita della capacità di stare in giudizio.
Con note depositate il 26.03.2025, gli avv. Lerner e Cipriani, nell'interesse delle appellate,
[...]
e hanno chiesto che il giudizio venisse dichiarato estinto per mancata CP_1 Controparte_2
riassunzione nei termini di legge ex art 305 c.p.c,.
A seguito dell'istanza, è stata fissata la data del 9.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per lo scambio di note telematiche: le parti costituite, con la sola eccezione dell'istante, non hanno depositato note telematiche, nonostante la regolarità delle comunicazioni del provvedimento.
Il termine è decorso e la causa non è stata riassunta. La richiesta va, dunque, accolta e le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 cpc
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307 cpc.
Roma, 9.4.2024 IL PRESIDENTE rel