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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2024, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2603/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in V.LE DIAZ, 51 52025 AR C.F._1
MONTEVARCHI presso lo studio dell'avv. MANCINI CLAUDIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA BLIGNY, Controparte_1 C.F._2
9 10122 TORINO presso lo studio dell'avv. DURANTE LAURA VALERIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito civile in AR Controparte_1
BUCINE il 01/05/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BUCINE (atto n. 4 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/9/2009 e RT il 2/9/2013. Per_1
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Arezzo in data 29/3/2021.
Con ricorso depositato il 13/02/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare AR lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata e, con riferimento al diritto di visita padre-figli e contributo al mantenimento dei medesimi, ha chiesto di formalizzare l'assetto pattiziamente attuato.
Parte ricorrente, , nel costituirsi in giudizio, con atto di costituzione del Controparte_1
22/4/2024, ha riferito che medio tempore è stato raggiunto un accordo di scioglimento degli effetti civili tra le parti.
I difensori, con istanza congiunta, hanno allegato le condizioni congiunte.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza già fissata per la comparizione delle parti (ud. 22/5/24) si svolgesse a trattazione scritta, invitando le parti a depositare le note scritte entro tre giorni prima dell'udienza.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza figurata di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Spese di lite come d'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori AR _1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUCINE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
pagina 2 di 3 - i figli minori siano affidati congiuntamente ai genitori stabilendo che abbiano residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre in Torino.
- l'abitazione famigliare sita in Mercatale Valdarno Bucine Via F.lli Cervi, 43, sia assegnata, con quanto l'arreda, in via definitiva a . AR
- il padre li possa vedere e frequentare secondo le seguenti modalità:
un fine settimana ogni tre settimane dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera;
ad anni alterni dal 23 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 6/1;
una settimana durante le vacanze pasquali;
un mese e mezzo durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31/5 di ogni anno.
DÀ ATTO che: in occasione delle permanenze a Torino del IG. la IG.ra si impegna, salvo imprevisti di Pt_1 _1 carattere sanitario, a concedergli l'utilizzo della propria abitazione dalla quale si allontanerà per tutto il fine settimana: parimenti il IG. in occasione delle permanenze dei figli a Mercatale Valdarno Pt_1
Bucine si impegna, salvo imprevisti di carattere sanitario, ad ospitare la IG.ra laddove la stessa _1 non riuscisse a fare rientro a Torino il giorno stesso.
I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e nulla dovranno reciprocamente darsi a titolo di assegno di mantenimento. Tutti i rapporti patrimoniali sono già stati regolati tra loro.
DISPONE che:
il IG. contribuisca al mantenimento dei figli minori, fino a che gli stessi non AR conseguiranno l'autonomia economica, corrispondendo alla IG.ra , a mezzo bonifico Controparte_1 bancario con valuta 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento) fino ad ottobre 2024 e a far data da ottobre 2024 tale somme verrà determinata in € 600,00 (seicento), da rivalutare annualmente secondo l'andamento degli incidi Istat con prima rivalutazione aprile 2026. il IG. concorra nelle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori in AR applicazione del Protocollo sulle spese adottato dal Tribunale di Arezzo, in uso tra i genitori fin dai tempi della loro separazione.
DÀ ATTO che: su accordo delle parti, l'assegno unico erogato in favore dei figli minori verrà integralmente percepito dalla IG.ra . Controparte_1
Spese del giudizio compensate
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2024
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2603/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in V.LE DIAZ, 51 52025 AR C.F._1
MONTEVARCHI presso lo studio dell'avv. MANCINI CLAUDIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA BLIGNY, Controparte_1 C.F._2
9 10122 TORINO presso lo studio dell'avv. DURANTE LAURA VALERIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito civile in AR Controparte_1
BUCINE il 01/05/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BUCINE (atto n. 4 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/9/2009 e RT il 2/9/2013. Per_1
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Arezzo in data 29/3/2021.
Con ricorso depositato il 13/02/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare AR lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata e, con riferimento al diritto di visita padre-figli e contributo al mantenimento dei medesimi, ha chiesto di formalizzare l'assetto pattiziamente attuato.
Parte ricorrente, , nel costituirsi in giudizio, con atto di costituzione del Controparte_1
22/4/2024, ha riferito che medio tempore è stato raggiunto un accordo di scioglimento degli effetti civili tra le parti.
I difensori, con istanza congiunta, hanno allegato le condizioni congiunte.
Il Giudice relatore ha disposto che l'udienza già fissata per la comparizione delle parti (ud. 22/5/24) si svolgesse a trattazione scritta, invitando le parti a depositare le note scritte entro tre giorni prima dell'udienza.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza figurata di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Spese di lite come d'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori AR _1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUCINE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
pagina 2 di 3 - i figli minori siano affidati congiuntamente ai genitori stabilendo che abbiano residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre in Torino.
- l'abitazione famigliare sita in Mercatale Valdarno Bucine Via F.lli Cervi, 43, sia assegnata, con quanto l'arreda, in via definitiva a . AR
- il padre li possa vedere e frequentare secondo le seguenti modalità:
un fine settimana ogni tre settimane dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera;
ad anni alterni dal 23 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 6/1;
una settimana durante le vacanze pasquali;
un mese e mezzo durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 31/5 di ogni anno.
DÀ ATTO che: in occasione delle permanenze a Torino del IG. la IG.ra si impegna, salvo imprevisti di Pt_1 _1 carattere sanitario, a concedergli l'utilizzo della propria abitazione dalla quale si allontanerà per tutto il fine settimana: parimenti il IG. in occasione delle permanenze dei figli a Mercatale Valdarno Pt_1
Bucine si impegna, salvo imprevisti di carattere sanitario, ad ospitare la IG.ra laddove la stessa _1 non riuscisse a fare rientro a Torino il giorno stesso.
I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e nulla dovranno reciprocamente darsi a titolo di assegno di mantenimento. Tutti i rapporti patrimoniali sono già stati regolati tra loro.
DISPONE che:
il IG. contribuisca al mantenimento dei figli minori, fino a che gli stessi non AR conseguiranno l'autonomia economica, corrispondendo alla IG.ra , a mezzo bonifico Controparte_1 bancario con valuta 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento) fino ad ottobre 2024 e a far data da ottobre 2024 tale somme verrà determinata in € 600,00 (seicento), da rivalutare annualmente secondo l'andamento degli incidi Istat con prima rivalutazione aprile 2026. il IG. concorra nelle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori in AR applicazione del Protocollo sulle spese adottato dal Tribunale di Arezzo, in uso tra i genitori fin dai tempi della loro separazione.
DÀ ATTO che: su accordo delle parti, l'assegno unico erogato in favore dei figli minori verrà integralmente percepito dalla IG.ra . Controparte_1
Spese del giudizio compensate
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2024
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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