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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
8.4.2024, assunto in decisione in data 15.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23.6.1968, entrambi con l'Avvocato Sonia Santagati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Paderno Dugnano (MI) alla via G. Rotondi n. 47;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16.10.2009; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Paderno Dugnano al n. 72, Serie A, P. 2;
• ordinare al Comune di Paderno Dugnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) il figlio minore, , viene affidato in modo condiviso ai genitori e collocato prevalentemente presso Per_1 la casa famigliare in Paderno Dugnano (MI) alla via Fisogni n. 8;
2) la predetta casa famigliare e le relative pertinenze - con tutto quanto ivi contenuto, compreso l'arredo e il corredo - tutto di proprietà esclusiva della sig.ra rimarranno nella esclusiva disponibilità Parte_1 della stessa;
il sig. si obbliga a rilasciare la casa famigliare entro il 15.06.2024 Parte_2 asportando dalla stessa, entro il medesimo termine, esclusivamente i propri effetti personali;
3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Parte_2 Parte_1 somma di € 300,00 (Euro Trecento/00), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita delle famiglie degli impiegati ed operai;
4) , a causa della sua patologia e almeno fino al completamento del ciclo scolastico, dovrà continuare Per_1 ad essere seguito dalla psicologa ed assistito nello svolgimento dei compiti scolastici. Anche il corso di nuoto rappresenta per il minore una valida valvola di sfogo e un'importante occasione di motricità completa. I genitori concordano sulle predette necessità del figlio e si obbligano a sostenere, senza alcun preventivo e reciproco consenso futuro, le relative spese nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Fermo quanto sopra, la sig.ra si farà carico del 30%, mentre il sig. terrà a proprio Parte_1 Parte_2 carico il 70% delle ulteriori spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee guida” del Tribunale di
Monza che, per prontezza di consultazione, di seguito sono riportate:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo
Spese mediche: a) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco) nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative etc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal servizio sanitario nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); pagina 2 di 6 Spese scolastiche e di istruzione: a) iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro
(es. oratori);
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si indicano:
Spese mediche a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione ed oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Ogni spesa, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio Whatsapp), con un anticipo di almeno
15 giorni - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere effettuata l'attività dalla quale derivi la spesa. Nella suddetta prescritta comunicazione dovranno essere quantificati espressamente e dettagliatamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro 7 giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso motivato;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine di 7 giorni l'altro genitore, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere in ordine alle predette spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese, è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio Whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 giorni pagina 3 di 6 prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500,00.=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione -i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di consentire eventuali deduzioni e detrazioni fiscali, ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e/o mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
5) quanto all'assegno unico ed universale, le parti concordano che lo stesso sarà percepito integralmente dalla sig.ra collocataria prevalente del figlio. In caso di eventuali modifiche normative i genitori Parte_1 dovranno individuare un accordo che garantisca alla madre analoga entrata economica, considerato che dell'importo dell'assegno unico, di € 217,31 c.a. (somma ricavata dalla media degli importi percepiti nelle ultime 12 mensilità), si è tenuto debito conto nella quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore di
; Per_1
6) i genitori concordano che l'indennità mensile di frequenza liquidata a favore di – attualmente di Per_1
€ 343,66, accreditata sul conto corrente intestato al medesimo e della quale si è tenuto debito conto nella quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore dello stesso - sarà nella piena disponibilità della sig.ra per far fronte alle esigenze quotidiane del figlio. A tal fine, il sig. si obbliga sin d'ora Parte_1 Parte_2
a sottoscrivere tutte le pratiche necessarie a tal fine ed, eventualmente, a rinnovare, modificare, integrare tale e/o analogo beneficio (ad esempio chiedendo ed ottenendo, in futuro, l'assegno di invalidità e di accompagnamento);
7) le parti si concedono reciprocamente sin da ora il nulla osta per il rilascio e/o rinnovo, da parte delle
Autorità competenti, del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio, con iscrizione del figlio minore
; Per_1
8) poiché i genitori, preso atto delle problematiche di salute di , hanno congiuntamente concordato Per_1 che la sig.ra non riprendesse la propria attività lavorativa per dedicarsi alle necessità del figlio e Parte_1 della famiglia e anche in considerazione delle sopraggiunte precarie condizioni di salute della sig.ra alla quale in seguito ad un episodio di “dissezione della aorta” è stata riconosciuta una invalidità Parte_1 del 60%, situazioni queste che non le consentono di reperire un'attività lavorativa, il sig. , a titolo Parte_2 di assegno divorzile a favore della sig.ra corrisponderà alla stessa la somma mensile di € 700,00 Parte_1
(Euro Settecento/00), importo che sarà versato alla medesima anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza che dichiarerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita famiglie degli impiegati e operai;
pagina 4 di 6 9) le parti, da ultimo, danno atto che nella determinazione dei contributi economici mensili, a favore di e della sig.ra e a carico del sig. , si è tenuto in debito conto dell'esborso Per_1 Parte_1 Parte_2 mensile, a titolo di canone di locazione, che quest'ultimo ha deciso di sostenere per reperire un'abitazione nelle vicinanze della casa famigliare - e, quindi, per non allontanarsi eccessivamente da - anziché Per_1 trasferirsi nell'immobile di sua esclusiva proprietà sito a Rozzano (MI).
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 7.6.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (21.5.2024), svoltasi ex articolo 127 ter c.p.c. , non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio , 25.7.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 8.4.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Paderno Dugnano in data 16.10.2009 (Atto n. 72, Parte_2
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Paderno Dugnano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.1.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
8.4.2024, assunto in decisione in data 15.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23.6.1968, entrambi con l'Avvocato Sonia Santagati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Paderno Dugnano (MI) alla via G. Rotondi n. 47;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 16.10.2009; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Paderno Dugnano al n. 72, Serie A, P. 2;
• ordinare al Comune di Paderno Dugnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) il figlio minore, , viene affidato in modo condiviso ai genitori e collocato prevalentemente presso Per_1 la casa famigliare in Paderno Dugnano (MI) alla via Fisogni n. 8;
2) la predetta casa famigliare e le relative pertinenze - con tutto quanto ivi contenuto, compreso l'arredo e il corredo - tutto di proprietà esclusiva della sig.ra rimarranno nella esclusiva disponibilità Parte_1 della stessa;
il sig. si obbliga a rilasciare la casa famigliare entro il 15.06.2024 Parte_2 asportando dalla stessa, entro il medesimo termine, esclusivamente i propri effetti personali;
3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la Parte_2 Parte_1 somma di € 300,00 (Euro Trecento/00), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita delle famiglie degli impiegati ed operai;
4) , a causa della sua patologia e almeno fino al completamento del ciclo scolastico, dovrà continuare Per_1 ad essere seguito dalla psicologa ed assistito nello svolgimento dei compiti scolastici. Anche il corso di nuoto rappresenta per il minore una valida valvola di sfogo e un'importante occasione di motricità completa. I genitori concordano sulle predette necessità del figlio e si obbligano a sostenere, senza alcun preventivo e reciproco consenso futuro, le relative spese nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Fermo quanto sopra, la sig.ra si farà carico del 30%, mentre il sig. terrà a proprio Parte_1 Parte_2 carico il 70% delle ulteriori spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee guida” del Tribunale di
Monza che, per prontezza di consultazione, di seguito sono riportate:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo
Spese mediche: a) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco) nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative etc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal servizio sanitario nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); pagina 2 di 6 Spese scolastiche e di istruzione: a) iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche ed informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro
(es. oratori);
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si indicano:
Spese mediche a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione ed oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Ogni spesa, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio Whatsapp), con un anticipo di almeno
15 giorni - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere effettuata l'attività dalla quale derivi la spesa. Nella suddetta prescritta comunicazione dovranno essere quantificati espressamente e dettagliatamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro 7 giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso motivato;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine di 7 giorni l'altro genitore, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere in ordine alle predette spese straordinarie dovranno essere effettuati con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese, è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio Whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 giorni pagina 3 di 6 prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500,00.=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione -i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di consentire eventuali deduzioni e detrazioni fiscali, ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e/o mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
5) quanto all'assegno unico ed universale, le parti concordano che lo stesso sarà percepito integralmente dalla sig.ra collocataria prevalente del figlio. In caso di eventuali modifiche normative i genitori Parte_1 dovranno individuare un accordo che garantisca alla madre analoga entrata economica, considerato che dell'importo dell'assegno unico, di € 217,31 c.a. (somma ricavata dalla media degli importi percepiti nelle ultime 12 mensilità), si è tenuto debito conto nella quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore di
; Per_1
6) i genitori concordano che l'indennità mensile di frequenza liquidata a favore di – attualmente di Per_1
€ 343,66, accreditata sul conto corrente intestato al medesimo e della quale si è tenuto debito conto nella quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore dello stesso - sarà nella piena disponibilità della sig.ra per far fronte alle esigenze quotidiane del figlio. A tal fine, il sig. si obbliga sin d'ora Parte_1 Parte_2
a sottoscrivere tutte le pratiche necessarie a tal fine ed, eventualmente, a rinnovare, modificare, integrare tale e/o analogo beneficio (ad esempio chiedendo ed ottenendo, in futuro, l'assegno di invalidità e di accompagnamento);
7) le parti si concedono reciprocamente sin da ora il nulla osta per il rilascio e/o rinnovo, da parte delle
Autorità competenti, del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio, con iscrizione del figlio minore
; Per_1
8) poiché i genitori, preso atto delle problematiche di salute di , hanno congiuntamente concordato Per_1 che la sig.ra non riprendesse la propria attività lavorativa per dedicarsi alle necessità del figlio e Parte_1 della famiglia e anche in considerazione delle sopraggiunte precarie condizioni di salute della sig.ra alla quale in seguito ad un episodio di “dissezione della aorta” è stata riconosciuta una invalidità Parte_1 del 60%, situazioni queste che non le consentono di reperire un'attività lavorativa, il sig. , a titolo Parte_2 di assegno divorzile a favore della sig.ra corrisponderà alla stessa la somma mensile di € 700,00 Parte_1
(Euro Settecento/00), importo che sarà versato alla medesima anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza che dichiarerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita famiglie degli impiegati e operai;
pagina 4 di 6 9) le parti, da ultimo, danno atto che nella determinazione dei contributi economici mensili, a favore di e della sig.ra e a carico del sig. , si è tenuto in debito conto dell'esborso Per_1 Parte_1 Parte_2 mensile, a titolo di canone di locazione, che quest'ultimo ha deciso di sostenere per reperire un'abitazione nelle vicinanze della casa famigliare - e, quindi, per non allontanarsi eccessivamente da - anziché Per_1 trasferirsi nell'immobile di sua esclusiva proprietà sito a Rozzano (MI).
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza non definitiva pubblicata in data 7.6.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (21.5.2024), svoltasi ex articolo 127 ter c.p.c. , non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio , 25.7.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 8.4.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Paderno Dugnano in data 16.10.2009 (Atto n. 72, Parte_2
Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Paderno Dugnano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.1.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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