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Sentenza 15 giugno 2024
Sentenza 15 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 15/06/2024, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei seguenti giudici: dr. Paolo VADALA' Presidente dott.ssa Alessandra CANULLO giudice dott.ssa Anna WEGHER giudice rel. ed est.
udita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 523/2024 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio promossa da
, nata a [...] il [...], C.F.: , di cittadinanza italiana, Parte_1 C.F._1
residente a [...] ed. , nato a [...] Controparte_1
(Colombia) il 21/12/1975, C.F: , di cittadinanza italiana, residente a [...]a C.F._2
Mare (FM) in Via di Vittorio n. 179, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Galeota, C.F.:
ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto e successivi occorrendi, C.F._3
presso il Suo studio sito a Porto Sant'Elpidio (FM) in Via Adige n. 113, giusta procura rilasciata su foglio separato ex. Art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in calce al ricorso anche ai sensi dell'art. 18, co. 5,
D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 ed allegata alla busta telematica di deposito del presente atto (Doc. 1), (il difensore dichiara, ai sensi degli artt. 176, II comma. e 133 c.p.c., di voler ri-cevere le comunicazioni relative alla presente procedura presso il seguente numero di fax: 0734/992245 oppure a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: , Email_1
- pagina 1 di 3 e con il parere del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
-INTERVENTORE EX LEGE_
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come dalle stesse ribadito all'udienza del 3 giugno
2024 premesso che con ricorso, ai sensi dell'art. 473 bis 51, e deducevano: 1) Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio civile in data 29 luglio 2006 a Civitanova Marche nel corso del quale erano nate le figlie (02/03/2008) e (09/11/2012); 2) che con decreto Persona_1 Persona_2
n. 11381/2015 del 5 ottobre 2015 (Doc. 4), il Tribunale di Macerata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso (Doc. 5), 3) che la separazione si era protratta ininterrottamente senza alcun riavvicinamento cosicché erano venute meno le premesse per una ricostruzione morale e materiale della famiglia;
osserva
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio così come dalle stesse ribadita all'udienza del 3 giugno 2024.
Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti.
Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti, avuto riguardo anche alla regolamentazione del mantenimento e delle modalità di affido delle figlie minori, non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, attenendo a diritti disponibili.
Nulla va disposto sulle spese stante la natura congiunta del ricorso:
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata in composizione collegiale così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e da Parte_1 CP_1
, in data 29 luglio 2006 a Civitanova Marche e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
[...]
- pagina 2 di 3 di Civitanova Marche (MC) Anno 2006, parte I, numero 24, ufficio 1 in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 13 giugno 2024
Si comunichi
Il giudice est.
(Anna Wegher)
Il Presidente
(Paolo Vadalà)
- pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei seguenti giudici: dr. Paolo VADALA' Presidente dott.ssa Alessandra CANULLO giudice dott.ssa Anna WEGHER giudice rel. ed est.
udita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 523/2024 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio promossa da
, nata a [...] il [...], C.F.: , di cittadinanza italiana, Parte_1 C.F._1
residente a [...] ed. , nato a [...] Controparte_1
(Colombia) il 21/12/1975, C.F: , di cittadinanza italiana, residente a [...]a C.F._2
Mare (FM) in Via di Vittorio n. 179, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Galeota, C.F.:
ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto e successivi occorrendi, C.F._3
presso il Suo studio sito a Porto Sant'Elpidio (FM) in Via Adige n. 113, giusta procura rilasciata su foglio separato ex. Art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in calce al ricorso anche ai sensi dell'art. 18, co. 5,
D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 ed allegata alla busta telematica di deposito del presente atto (Doc. 1), (il difensore dichiara, ai sensi degli artt. 176, II comma. e 133 c.p.c., di voler ri-cevere le comunicazioni relative alla presente procedura presso il seguente numero di fax: 0734/992245 oppure a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: , Email_1
- pagina 1 di 3 e con il parere del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
-INTERVENTORE EX LEGE_
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come dalle stesse ribadito all'udienza del 3 giugno
2024 premesso che con ricorso, ai sensi dell'art. 473 bis 51, e deducevano: 1) Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio civile in data 29 luglio 2006 a Civitanova Marche nel corso del quale erano nate le figlie (02/03/2008) e (09/11/2012); 2) che con decreto Persona_1 Persona_2
n. 11381/2015 del 5 ottobre 2015 (Doc. 4), il Tribunale di Macerata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso (Doc. 5), 3) che la separazione si era protratta ininterrottamente senza alcun riavvicinamento cosicché erano venute meno le premesse per una ricostruzione morale e materiale della famiglia;
osserva
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio così come dalle stesse ribadita all'udienza del 3 giugno 2024.
Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti.
Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti, avuto riguardo anche alla regolamentazione del mantenimento e delle modalità di affido delle figlie minori, non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, attenendo a diritti disponibili.
Nulla va disposto sulle spese stante la natura congiunta del ricorso:
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata in composizione collegiale così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e da Parte_1 CP_1
, in data 29 luglio 2006 a Civitanova Marche e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
[...]
- pagina 2 di 3 di Civitanova Marche (MC) Anno 2006, parte I, numero 24, ufficio 1 in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 13 giugno 2024
Si comunichi
Il giudice est.
(Anna Wegher)
Il Presidente
(Paolo Vadalà)
- pagina 3 di 3