Ordinanza cautelare 25 luglio 2022
Sentenza 22 ottobre 2022
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/02/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01160/2025REG.PROV.COLL.
N. 00915/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2023, proposto da
AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Società Agricola Predesse di SE IG EL e C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 609/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Società Agricola Predesse di SE IG EL e C. S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Lorenza Vignato e Fabrizio Tomaselli per delega di Paolo Botasso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’azienda agricola appellata, produttore di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato avanti il Tar per la Lombardia la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sede di Bergamo, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di €25.985,49 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2007-2008, estendendo l’impugnazione al presupposto ruolo indicato nella suddetta cartella.
2 – Il Tar adito, con ordinanza n. 484/2021 del 20/12/21, chiedeva ad AGEA di ricostruire il contenzioso proposto dalla società agricola ricorrente nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare, specificando l’eventuale intervento di sentenze passate in giudicato.
3 – A seguito di tale incombente istruttorio, il Tar adito ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione dedotta dall’Azienda Agricola.
4 – AG ha proposto appello avverso tale pronuncia deducendo che in primo grado aveva contestato la fondatezza dell’eccezione di prescrizione.
L’appellante deduce inoltre che l’esistenza di atti interruttivi (tra cui la richiesta di rateizzazione integrante riconoscimento di debito) era stata dimostrata da AG grazie alla sentenza del Tar Lazio n. 9366/19 che - avendo ad oggetto l’impugnativa “delle note con cui il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 8 quinquies d.l. n. 5/09 ha comunicato l’accoglimento delle domande di rateizzazione presentate dai ricorrenti; i piani di ammortamento predisposti dall’AG; la nota AGEA prot. n. SQLU-10-172 del 17/03/10; i contratti di rateizzazione e schemi di rinuncia al contenzioso” - certamente presupponeva, quali atti prodromici alla procedura di rateizzazione, sia l’invio da parte di AG dell’intimazione di pagamento sia la trasmissione da parte dell’appellata della richiesta di rateizzazione.
5 – L’appello va rigettato.
In via preliminare, visto l’orientamento della Sezione, deve escludersi l’ammissibilità della documentazione prodotta da AG nel presente giudizio di appello: “ il potere del giudice di appello di acquisire d’ufficio o di ammettere nuove prove, che ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, di cui all’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., è da ritenere esercitabile non sempre e comunque, ma solo se le prove non potevano oggettivamente essere prodotte in primo grado” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11049, Cons. Stato, Sez. VI, 30.1.2024, n. 933).
Anche a prescindere dall’ambito applicativo dell’art. 104, comma 2, del c.p.a., va in ogni caso rilevato che la documentazione prodotta solo in data 15 gennaio 2025 dall’appellante risulta tardiva e, dunque, inammissibile anche ai sensi dell’art. 73 del c.p.a. (Cons. Stato, sez IV, n. 916 del 2013: “ i termini previsti dall'art. 73 comma 1, cod. proc. amm. per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54 comma 1, dello stesso cod. proc. amm. ”).
5.1 – Nel merito, ritenuti inammissibili i documenti prodotti in data 15 gennaio 2025, appare corretto il rilievo del Tar per cui AG, sulla quale grava il relativo onere probatorio ( cfr . Corte Cass. 5413/2021), non ha provato la sussistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione.
Le considerazioni svolte con l’appello appaiono generiche e inidonee a scalfire la decisione impugnata.
Al riguardo, l’azienda agricola ha documentato come gli atti relativi alla rateizzazione e, dunque anche il giudizio sfociato nella sentenza n. 9336/19 del Tar per il Lazio, sui quali si basa l’eccezione di interruzione della prescrizione, si riferiscono all’annata 2006/2007 e non, come sostiene AGEA, all’annata 2007/2008 oggetto dell’intimazione impugnata nel presente giudizio.
L’azienda agricola ha altresì precisato di non aver mai stipulato alcun contratto di rateizzazione del debito, né avrebbe mai sottoscritto il riconoscimento di debito contenuto nel contratto di rateizzazione.
Alla luce delle difese svolte dall’appellata non vi è prova che gli atti valorizzati dall’appellante – provvedimenti relativi alla rateizzazione e successivo giudizio – si riferiscano al credito oggetto del presente giudizio.
6 – Per le ragioni esposte, siccome non risulta provata la sussistenza di alcun atto interruttivo della prescrizione del credito portato dall’intimazione impugnata, l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell’azienda agricola appellata, che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO