TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/12/2024, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.Aff.n.Cont. n. 261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 261 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 21.11.2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nata il [...] a [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Bianco (RC), Via C. Colombo n. 203 presso lo studio dell'Avv.
Sebastiano Strangio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
1 RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato n CP_1
Bianco (RC), Via C. Colombo n. 203 presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Strangio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 6 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto depositato il 23.02.2024, e hanno Parte_1 CP_1
congiuntamente introdotto ricorso ai sensi degli artt. 453 bis.49 e 453 bis.51 per ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.12.2009.
Con ordinanza del 21.11.2024, resa all'esito dell'udienza del giorno 06.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti, con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi, e della produzione della sentenza di omologa della separazione personale delle parti con attestazione del passaggio in giudicato, il Giudice delegato, sulle conclusioni delle parti aderenti all'accordo, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2 Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Locri, sostituita con la trattazione della causa mediante lo scambio di note, (fissata per il giorno 19.03.2024) a cui è conseguita l'emissione della sentenza del Tribunale di Locri n. 16/2024 del 20.03.2024 con cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione e attesa la dichiarazione congiunta delle parti, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del 2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del
2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Siderno (RC), in data
23.12.2009, da , nata il [...] a [...] Parte_1
3 (RC), e , nato il [...] in [...], alle condizioni CP_1
concordate;
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siderno (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 12, parte I, Uff. 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
c. dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 27.11.2024 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 261 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 21.11.2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nata il [...] a [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Bianco (RC), Via C. Colombo n. 203 presso lo studio dell'Avv.
Sebastiano Strangio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
1 RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato n CP_1
Bianco (RC), Via C. Colombo n. 203 presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Strangio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 6 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto depositato il 23.02.2024, e hanno Parte_1 CP_1
congiuntamente introdotto ricorso ai sensi degli artt. 453 bis.49 e 453 bis.51 per ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.12.2009.
Con ordinanza del 21.11.2024, resa all'esito dell'udienza del giorno 06.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti, con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi, e della produzione della sentenza di omologa della separazione personale delle parti con attestazione del passaggio in giudicato, il Giudice delegato, sulle conclusioni delle parti aderenti all'accordo, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2 Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
§ 2.1 Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Locri, sostituita con la trattazione della causa mediante lo scambio di note, (fissata per il giorno 19.03.2024) a cui è conseguita l'emissione della sentenza del Tribunale di Locri n. 16/2024 del 20.03.2024 con cui è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione e attesa la dichiarazione congiunta delle parti, deve presumersi ininterrotta.
§ 2.2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, condizioni che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16.01.2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07.11.2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006, N. 10033 del 2007, N. 7347 del 2012, N. 12644 del 2012, N. 63360 del 2014, N. 107 del
2015).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Attesa la natura della controversia e trattandosi di ricorso a domanda congiunta, le spese sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Siderno (RC), in data
23.12.2009, da , nata il [...] a [...] Parte_1
3 (RC), e , nato il [...] in [...], alle condizioni CP_1
concordate;
b. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siderno (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 12, parte I, Uff. 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
c. dichiara le spese compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 27.11.2024 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
4