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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.6198/2021 R.G. avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (art. 645 c.p.c.)
e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Battipaglia, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Valentino Torio (SA) alla
Via Provinciale n. 169,come da mandato in atti .
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Rachele Polidori e Francescopaolo De Rosa ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Gragnano (NA)alla Via Giovanni Della Roc- ca n.25,come da procura in atti.-
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 24/04/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgi- mento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione
1 delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” con- cretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposi- Pt_1 zione avverso il decreto ingiuntivo n. 1613/2021 – R.G. n. 5244/2021, emesso il
26.10.2021 dal Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 10.246,33, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per fornitu- ra di energia elettrica nel periodo 15.07.2016 – 10.11.2018.L'opponente deduce- va l'inesistenza del rapporto obbligatorio, sostenendo che nel 2014 tecnici della società fornitrice avevano provveduto alla rimozione del contatore a lui intesta- to presso l'immobile sito in Scafati, Via Brindisi n. 6, con conseguente impossi- bilità di prelevare energia nel periodo oggetto di fatturazione.Alla luce delle so- pra indicate ragioni chiedeva l'accoglimento della proposta opposizione con re- voca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva la quale eccepiva che la rimo- Controparte_1 zione del 2014 riguardava un'utenza diversa, identificata dal codice cliente
863950431 e POD IT001E863950431, destinata a uso domestico residente, non oggetto del decreto ingiuntivo.
Le fatture poste a base del monitorio – prodotte in giudizio – risultano invece riferite all'utenza codice cliente 804642056 – POD IT001E804642056, intesta- ta all'opponente e relativa ad “altri usi”, regolarmente attiva nel periodo 2016–
2018.Per cui concludeva per il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto in- giuntivo opposto, concessi i termini di cui all'articolo 183 VI co c.p.c. venivano depositate memorie istruttorie. Ritenuta la causa di natura documentale e ma- tura per la decisione,veniva rinviata al 24.04.2025 per la precisazione delle
2 conclusioni. Precisate le conclusioni a detta udienza la causa veniva introitata in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Preliminarmente si osserva che, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento sommario in un normale giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto (creditore monitorio) rimane attore sostanziale e l'opponente rimane convenuto sostanziale con conseguente applicazione delle regole sull'onere della prova ex art. 2697 c.c.;in tal senso si è espressa la Su- prema Corte: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attività asser- tiva e probatoria resta regolata dall'art. 2697 c.c.; l'opposto conserva l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto azionato, mentre grava sull'opponente l'onere di allegare e provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto stesso..”Cass. civ., sez. VI, ord. 11 marzo 2021, n. 6914.
Per cui il giudizio di opposizione non altera la ripartizione degli oneri probatori:
l'opposto è tenuto a provare il credito;
l'opponente deve provare l'inesistenza o l'estinzione del credito.
Infondato è il motivo relativo all'inesistenza del rapporto di cui è causa , in quanto la documentazione prodotta dall'opponente si riferisce esclusivamente all'utenza disattivata nel 2014 e non attiene all'utenza oggetto di causa;
come si legge dal verbale di distacco in atti, l'utenza oggetto di distacco era sita in Sca- fati alla Via Leopardi n.6 ed aveva oggetto la rimozione del contatore e il distac- co della fornitura rifornita nel “Servizio di Maggior Tutela per uso domestico residente” al Signor ma con codice cliente 863950431 e codice POD Pt_1
IT001E863950431.
Non risulta provata la cessazione della fornita somministrazione sull'utenza
804642056/POD IT001E804642056,oggetto delle fatture in atti e poste alla base del decreto ingiuntivo opposto né risulta provato che l'opponente abbia mai richiesto la chiusura del contratto o la voltura.
Nel caso di specie risulta documentalmente appurato il pieno valore probatorio della documentazione della società opposta;
le fatture poste a base del decreto ingiuntivo risultano emesse sulla base di letture effettive comunicate all'opposta dal distributore, soggetto terzo, con conseguente presunzione di ve- ridicità delle stesse (Cass. 3686/1997).
L'opponente non ha fornito alcun elemento idoneo a superare tale presunzione.
3 Inoltre le fatture risultano siano state regolarmente inviate all'opponente, il quale non le ha mai contestate, né prima del monitorio né con specificità in giudizio.
È principio consolidato che la fattura commerciale, se non tempestivamente contestata, costituisce prova dell'esistenza e dell'entità del credito (Cass.
13651/2006).
Alla luce di quanto sopra la società opposta ha pienamente dimostrato la de- benza del credito, mentre l'opponente non ha fornito alcuna prova idonea a contrastare i consumi fatturati, avendo prodotto documentazione non riferibile all'utenza oggetto di causa.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, esse seguono la soccom- benza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezio- ne reietta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione spiegata dal signor;
Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 1613/2021 emesso in data 26.10.2021;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.6198/2021 R.G. avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (art. 645 c.p.c.)
e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Battipaglia, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Valentino Torio (SA) alla
Via Provinciale n. 169,come da mandato in atti .
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Rachele Polidori e Francescopaolo De Rosa ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Gragnano (NA)alla Via Giovanni Della Roc- ca n.25,come da procura in atti.-
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 24/04/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgi- mento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione
1 delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” con- cretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposi- Pt_1 zione avverso il decreto ingiuntivo n. 1613/2021 – R.G. n. 5244/2021, emesso il
26.10.2021 dal Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 10.246,33, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per fornitu- ra di energia elettrica nel periodo 15.07.2016 – 10.11.2018.L'opponente deduce- va l'inesistenza del rapporto obbligatorio, sostenendo che nel 2014 tecnici della società fornitrice avevano provveduto alla rimozione del contatore a lui intesta- to presso l'immobile sito in Scafati, Via Brindisi n. 6, con conseguente impossi- bilità di prelevare energia nel periodo oggetto di fatturazione.Alla luce delle so- pra indicate ragioni chiedeva l'accoglimento della proposta opposizione con re- voca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva la quale eccepiva che la rimo- Controparte_1 zione del 2014 riguardava un'utenza diversa, identificata dal codice cliente
863950431 e POD IT001E863950431, destinata a uso domestico residente, non oggetto del decreto ingiuntivo.
Le fatture poste a base del monitorio – prodotte in giudizio – risultano invece riferite all'utenza codice cliente 804642056 – POD IT001E804642056, intesta- ta all'opponente e relativa ad “altri usi”, regolarmente attiva nel periodo 2016–
2018.Per cui concludeva per il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto in- giuntivo opposto, concessi i termini di cui all'articolo 183 VI co c.p.c. venivano depositate memorie istruttorie. Ritenuta la causa di natura documentale e ma- tura per la decisione,veniva rinviata al 24.04.2025 per la precisazione delle
2 conclusioni. Precisate le conclusioni a detta udienza la causa veniva introitata in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Preliminarmente si osserva che, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento sommario in un normale giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto (creditore monitorio) rimane attore sostanziale e l'opponente rimane convenuto sostanziale con conseguente applicazione delle regole sull'onere della prova ex art. 2697 c.c.;in tal senso si è espressa la Su- prema Corte: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attività asser- tiva e probatoria resta regolata dall'art. 2697 c.c.; l'opposto conserva l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto azionato, mentre grava sull'opponente l'onere di allegare e provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto stesso..”Cass. civ., sez. VI, ord. 11 marzo 2021, n. 6914.
Per cui il giudizio di opposizione non altera la ripartizione degli oneri probatori:
l'opposto è tenuto a provare il credito;
l'opponente deve provare l'inesistenza o l'estinzione del credito.
Infondato è il motivo relativo all'inesistenza del rapporto di cui è causa , in quanto la documentazione prodotta dall'opponente si riferisce esclusivamente all'utenza disattivata nel 2014 e non attiene all'utenza oggetto di causa;
come si legge dal verbale di distacco in atti, l'utenza oggetto di distacco era sita in Sca- fati alla Via Leopardi n.6 ed aveva oggetto la rimozione del contatore e il distac- co della fornitura rifornita nel “Servizio di Maggior Tutela per uso domestico residente” al Signor ma con codice cliente 863950431 e codice POD Pt_1
IT001E863950431.
Non risulta provata la cessazione della fornita somministrazione sull'utenza
804642056/POD IT001E804642056,oggetto delle fatture in atti e poste alla base del decreto ingiuntivo opposto né risulta provato che l'opponente abbia mai richiesto la chiusura del contratto o la voltura.
Nel caso di specie risulta documentalmente appurato il pieno valore probatorio della documentazione della società opposta;
le fatture poste a base del decreto ingiuntivo risultano emesse sulla base di letture effettive comunicate all'opposta dal distributore, soggetto terzo, con conseguente presunzione di ve- ridicità delle stesse (Cass. 3686/1997).
L'opponente non ha fornito alcun elemento idoneo a superare tale presunzione.
3 Inoltre le fatture risultano siano state regolarmente inviate all'opponente, il quale non le ha mai contestate, né prima del monitorio né con specificità in giudizio.
È principio consolidato che la fattura commerciale, se non tempestivamente contestata, costituisce prova dell'esistenza e dell'entità del credito (Cass.
13651/2006).
Alla luce di quanto sopra la società opposta ha pienamente dimostrato la de- benza del credito, mentre l'opponente non ha fornito alcuna prova idonea a contrastare i consumi fatturati, avendo prodotto documentazione non riferibile all'utenza oggetto di causa.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, esse seguono la soccom- benza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda o eccezio- ne reietta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione spiegata dal signor;
Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 1613/2021 emesso in data 26.10.2021;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
Dr. Luigi Bobbio
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