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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/09/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1574/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Via Piave,53 81100 Curti, Parte_1
presso lo studio dell'avv. FRANCESCHETTI RAFFAELE, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
, titolare della Police Protection di FF Controparte_1 CP_1
contumace;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.4.24 il ricorrente ha esposto:
- di aver prestato lavoro subordinato, quale guardia giurata, alle dipendenze della ditta individuale “Police Protection di CI FF “ dal 12.07.22 al
02.12.22. ;
1 - che per il suddetto periodo lavorativo veniva regolarmente assunto ed inquadrato con contratto di Vigilanza Privata e con mansioni di operaio, 8 ore lavorative giornaliere, livello 5 ;
-Che l'istante per tutto il periodo lavorativo in cui è stato alle dipendenze del sig ha prestato la propria attività con carattere di continuità, Controparte_1
lavorando come addetto alla vigilanza non armata, 48 ore settimanali, sei giorni a settimana;
- Che ha prestato la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del convenuto lavorando, a seconda dei turni, dalle 9.00 del mattino alle 21.00, dalle
19.00 alle 08.00 del mattino o dalle 14.00 alle 21.00;
- Che in particolare nel mese di Luglio 2022 ha lavorato dal 15.07.22 al 31.07.22 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 senza pausa pranzo;
per il mese di Agosto 2022 il ricorrente ha lavorato dalle 19.00 alle 8.00 del mattino;
per il mese di Settembre
2022 il ricorrente lavorava dal giorno 1 al giorno 5 dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del mattino;
per il mese di Ottobre dal giorno 1 al giorno 21 ha lavorato dalle
14.00 alle 21.00;
- che in data 26.10.22 il ricorrente rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa attesa la mancata corresponsione delle mensilità sino ad allora maturate ossia le mensilità di Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre 2022;
- Che non sono stati retribuiti: il TFR, le mensilità di Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre 2022, i ratei di tredicesima mensilità maturati, i ratei della quattordicesima mensilità maturati, le ferie non godute, lo straordinario diurno, lo straordinario notturno, i permessi non goduti, l'una tantum decreto aiuti ter, per complessivi euro 6.216.14 (seimiladuecentosedici/14).
Tanto premesso, ha chiesto di “Previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la società convenuta, per i periodi e con le modalità di cui alla narrativa, condannare il sig. CP_1
( titolare della ditta individuale “ Police Protection di CI FF
[...]
2 “,) con sede legale in Sant'Agata Dè Goti (BN) alla via Contrada dei Corvi, P.
IVA , CF: , al pagamento, in favore P.IVA_1 C.F._1
dell'istante, detratta la somma di euro 650.00 ricevuta in contanti come sopra descritto, di tutte le somme dovute il TFR, le mensilità di Luglio, Agosto,
Settembre ed Ottobre 2022, i ratei di tredicesima mensilità maturati, i ratei della quattordicesima mensilità maturati, le ferie non godute, lo straordinario diurno, lo straordinario notturno, i permessi non goduti, l'una tantum decreto aiuti ter, per complessivi euro 6.216.14 (seimiladuecentosedici/14) o per la diversa somma che il Giudice adito riterrà opportuna, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, come da conteggi menzionati che si allegano e formanti parte integrante del presente ricorso;
2. Condannare, altresì, il resistente alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il resistente è rimasto contumace.
Ciò posto, dalla documentazione esibita da parte ricorrente, emerge, con evidenza la sussistenza del rapporto di lavoro: vi sono infatti le buste paga , la comunicazione , il contratto di assunzione, da cui si evincono la durata Pt_2
del rapporto, le mansioni, l'orario.
Ed è noto che le buste paga, mentre non son idonee – anche se sottoscritte – a dimostrare l'effettiva corresponsione delle somme in esse indicate ove non vi sia prova ulteriore in ordine alla materiale erogazione delle somme, hanno piena efficacia di prova legale nei soli casi in cui, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante cioè
l'imprenditore, assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità vincolante per il Giudice, dovendo quest'ultimo, invece, in mancanza di siffatte connotazioni, apprezzarli liberamente (così Cass. 2 settembre 2003 n.12769).
3 E, nella specie, pertanto le buste paga rappresentano riconoscimento inequivoco, perché predisposte dal datore di lavoro, del periodo lavorativo, della mansione e delle ore di lavoro ivi indicate.
E tanto, fermo restando il diritto della parte ricorrente di dimostrare uno svolgimento del lavoro anche più ampio di quanto da esse risultante, mediante il ricorso ad altri strumenti probatori.
Pertanto, onde valutare la fondatezza della domanda occorre verificare l'esito della prova per testi. ha dichiarato “ADR: conosco il ricorrente perché siamo amici, ho Tes_1
lavorato alle dipendenze di , ma non ricordo quando. Anche io Controparte_1
ho una causa in corso per il pagamento di differenze retributive.
ADR: confermo che il ricorrente ha lavorato per il convenuto nel periodo dal
12.07.22 al 02.12.22 e tanto posso dire perché lui lavorava ad un centro commerciale e io lavoravo presso una pompa di benzina Alifuel a Sant'Antimo e poiché io ero senza macchina e facevamo quasi gli stessi turni, lui mi accompagnava e mi aspettava a fine turno, quando c'era la possibilità.
ADR: il ricorrente svolgeva mansioni di addetto alla vigilanza non armata e tanto posso dire perché ho avuto modo di vederlo.
ADR: lavorava tutti i giorni, con un giorno di riposo settimanale, per otto ore al giorno. Ricordo che lavorava su turni o di otto ore dalle 8,00 alle 14,00 e dalle
16,00 alle 20,00, o su turni di 12 ore dalle 7,00 alle 19,00 o dalle 19,00 alle 7,00.
ADR: so che si è dimesso per mancato pagamento della retribuzione.
ADR: mi sembra abbia lavorato alla Conad a Casamarciano, non so quali sono tutti i luoghi in cui ha prestato servizio di vigilanza non armata, ma so che ha lavorato su diversi cantieri.
ADR: anche io ho svolto servizio di vigilanza non armata per il convenuto.
ADR: gli spostamenti del ricorrente avvenivano con mezzo proprio e tanto so perché l'ho visto girare sempre con la stessa macchina.
4 ADR: il datore di lavoro era e aveva creato un gruppo Controparte_1 whatsapp sul quale dava le comunicazioni di servizio e le direttive lavorative e su tale gruppo noi chiedevamo spostamento turni, ferie o comunicavamo di non poter andare a lavoro.
ADR: sul gruppo whatsapp, comunicava settimanalmente il Controparte_1
luogo in cui dovevamo prestare servizio, se poi c'erano variazioni, le comunicava anche in giornata.
ADR: aveva dotato tutti noi, compreso il ricorrente della Controparte_1 divisa per renderci riconoscibili, non avevamo un tesserino.
ADR: aggiungo che quando facevamo richieste di ferie e permessi non venivano mai accettate”.
Il testimone ha dichiarato “ADR: conosco il ricorrente perché ho Testimone_2
avuto modo di conoscerlo nel periodo in cui ha lavorato alle dipendenze di
. Io ho conosciuto a giugno 2023 e il ricorrente l'ho CP_1 CP_1
conosciuto a luglio. Anzi preciso che era il 2022, perché io ho iniziato a lavorare al cimitero di Santa Maria il 1.2.2022.
ADR: non ho avuto rapporti lavorativi con , io sono custode al cimitero CP_1
di Santa Maria Capua Vetere e in quel periodo stavano mettendo le telecamere di sorveglianza e è venuto diverse volte perché ha tentato di prendere CP_1
l'appalto per la gestione della sicurezza e l'ho conosciuto.
ADR: so che il ricorrente svolgeva mansioni di vigilanza non armata e lavorava tutti i giorni, lavorava su turni di mattina, pomeriggio e notte. Se non sbaglio, quando faceva servizio su un cantiere a Napoli, ha fatto molti turni notturni di 12 ore.
ADR: tanto so perché veniva da noi e spesso si fermava da noi e nel CP_1 frangente faceva telefonate, organizzava turni di lavoro e ho avuto modo di vedere i prospetti che aveva e a volte chiamava i dipendenti che sono venuti
5 proprio fuori dal cimitero, per dargli i turni o chiedergli di andare a prestare servizio su determinati cantieri, per coprire le urgenze.
ADR: in questo modo, ho avuto la possibilità di conoscere il ricorrente.
ADR: il ricorrente lavorava dalle 6,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 22,00 o dalle
22,00 alle 6,00. Che io ricordi, erano questi gli orari dei tre turni.
ADR: ricordo che ha fatto servizio al Conad nella zona di Napoli, due pompe di benzina nel napoletano ma non ricordo i nomi, c'era un supermercato e qualche turno era svolto anche nella zona di Nola.
ADR: so che il ricorrente usava la propria auto per gli spostamenti tra i vari cantieri e tanto posso dire perché lo vedevo venire al cimitero con la sua Panda personale.
ADR: nulla so in ordine a chi dovesse chiedere ferie, permessi o fare comunicazioni di eventuali assenze o ritardi.
ADR: il ricorrente aveva una divisa composta da pantalone e camicia, con apposito logo che gli ha consegnato proprio un giorno che lo ha fatto CP_1 venire al cimitero, o l'ultimo giorno di giugno o il primo di luglio.
ADR: voglio dire che dopo un paio di mesi che il ricorrente ha iniziato a lavorare, ha cominciato a lamentarsi come tutti, perché non veniva pagato e a ottobre se ne è andato e poi ci sono stati problemi tra le sue dimissioni e il licenziamento che gli ha fatto a dicembre”. CP_1
Dall'espletata istruttoria risulta che il ricorrente lavorasse otto ore al giorno tutti i giorni, alternandosi nei turni con le seguenti fasce orarie: dalle 6,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 22,00 o dalle 22,00 alle 6,00 o su turni di 12 ore dalle 7,00 alle
19,00 o dalle 19,00 alle 7,00.
Sebbene i testi abbiano riferito turni con orari leggermente diversi e senza specificare i mesi (il ricorrente in ricorso ha dedotto delle differenze orarie in base ai mesi), è comunque emerso che lavorasse per 48 ore settimanali poiché entrambi i testi hanno riferito che svolgeva turni di otto ore tutti i giorni.
6 Risulta altresì provato che non godesse di ferie: il teste ha riferito che il Tes_1 datore negava sempre ferie e permessi.
Ciò posto, va esaminata l'applicabilità al caso in esame della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale dei lavoratori riferito alla categoria. Sul punto va rilevato preliminarmente che, per concorde orientamento della S.C., ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al lavoratore in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, e' consentito al giudice come parametro di valutazione. In altre parole, nella determinazione (ex art. 36 cost.) della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantita' e qualita' della prestazione lavorativa svolta, il giudice puo' tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva tenendo conto della natura ed intensita' qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonche' delle effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi utilizzare il contratto collettivo esclusivamente come parametro delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro.
Nella specie, utilizzando il contratto collettivo come parametro e tenuto conto dei conteggi di parte che appaiono corretti e scevri da vizi, residua un credito del ricorrente pari ad euro 6.216.14 di cui 352,89 a titolo di tfr.
Tali conteggi risultano essere stati correttamente sviluppati sulla base dei dati desunti dalle buste paga in atti e delle previsioni del CCNL e non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della resistente, rimasta contumace.
E tanto in mancanza di adeguata prova –che era suo onere fornire ai sensi dell'art.2697 co.2° c.c. – in ordine alla corresponsione di retribuzione ulteriori rispetto a quelle indicate in ricorso di tredicesima, ferie e trattamento di fine rapporto.
7 Nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto
– risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5949 del 12/03/2018), e che l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (Sez. L, Sentenza n. 29236 del
06/12/2017; Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015; Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
Spetta altresì al ricorrente in virtù del Decreto Legge n. 144, il cosiddetto
“Decreto aiuti ter”, un'indennità una tantum pari a € 150 essere in forza nel mese di novembre 2022 ed avendo una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di novembre 2022 che non superi l'importo di € 1.538.
Ne consegue che il ricorso va accolto e conseguentemente parte resistente va condannata a corrispondere, a titolo di differenze retributive l'importo di €
6.216.14 in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo al minimo stante la assenza di questioni particolari.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento di €
6216,14 in favore del ricorrente a titolo di differenze retributive e tfr, oltre
8 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
1314,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 19/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
9
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1574/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Via Piave,53 81100 Curti, Parte_1
presso lo studio dell'avv. FRANCESCHETTI RAFFAELE, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
, titolare della Police Protection di FF Controparte_1 CP_1
contumace;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.4.24 il ricorrente ha esposto:
- di aver prestato lavoro subordinato, quale guardia giurata, alle dipendenze della ditta individuale “Police Protection di CI FF “ dal 12.07.22 al
02.12.22. ;
1 - che per il suddetto periodo lavorativo veniva regolarmente assunto ed inquadrato con contratto di Vigilanza Privata e con mansioni di operaio, 8 ore lavorative giornaliere, livello 5 ;
-Che l'istante per tutto il periodo lavorativo in cui è stato alle dipendenze del sig ha prestato la propria attività con carattere di continuità, Controparte_1
lavorando come addetto alla vigilanza non armata, 48 ore settimanali, sei giorni a settimana;
- Che ha prestato la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del convenuto lavorando, a seconda dei turni, dalle 9.00 del mattino alle 21.00, dalle
19.00 alle 08.00 del mattino o dalle 14.00 alle 21.00;
- Che in particolare nel mese di Luglio 2022 ha lavorato dal 15.07.22 al 31.07.22 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 senza pausa pranzo;
per il mese di Agosto 2022 il ricorrente ha lavorato dalle 19.00 alle 8.00 del mattino;
per il mese di Settembre
2022 il ricorrente lavorava dal giorno 1 al giorno 5 dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del mattino;
per il mese di Ottobre dal giorno 1 al giorno 21 ha lavorato dalle
14.00 alle 21.00;
- che in data 26.10.22 il ricorrente rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa attesa la mancata corresponsione delle mensilità sino ad allora maturate ossia le mensilità di Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre 2022;
- Che non sono stati retribuiti: il TFR, le mensilità di Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre 2022, i ratei di tredicesima mensilità maturati, i ratei della quattordicesima mensilità maturati, le ferie non godute, lo straordinario diurno, lo straordinario notturno, i permessi non goduti, l'una tantum decreto aiuti ter, per complessivi euro 6.216.14 (seimiladuecentosedici/14).
Tanto premesso, ha chiesto di “Previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la società convenuta, per i periodi e con le modalità di cui alla narrativa, condannare il sig. CP_1
( titolare della ditta individuale “ Police Protection di CI FF
[...]
2 “,) con sede legale in Sant'Agata Dè Goti (BN) alla via Contrada dei Corvi, P.
IVA , CF: , al pagamento, in favore P.IVA_1 C.F._1
dell'istante, detratta la somma di euro 650.00 ricevuta in contanti come sopra descritto, di tutte le somme dovute il TFR, le mensilità di Luglio, Agosto,
Settembre ed Ottobre 2022, i ratei di tredicesima mensilità maturati, i ratei della quattordicesima mensilità maturati, le ferie non godute, lo straordinario diurno, lo straordinario notturno, i permessi non goduti, l'una tantum decreto aiuti ter, per complessivi euro 6.216.14 (seimiladuecentosedici/14) o per la diversa somma che il Giudice adito riterrà opportuna, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, come da conteggi menzionati che si allegano e formanti parte integrante del presente ricorso;
2. Condannare, altresì, il resistente alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Il resistente è rimasto contumace.
Ciò posto, dalla documentazione esibita da parte ricorrente, emerge, con evidenza la sussistenza del rapporto di lavoro: vi sono infatti le buste paga , la comunicazione , il contratto di assunzione, da cui si evincono la durata Pt_2
del rapporto, le mansioni, l'orario.
Ed è noto che le buste paga, mentre non son idonee – anche se sottoscritte – a dimostrare l'effettiva corresponsione delle somme in esse indicate ove non vi sia prova ulteriore in ordine alla materiale erogazione delle somme, hanno piena efficacia di prova legale nei soli casi in cui, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante cioè
l'imprenditore, assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità vincolante per il Giudice, dovendo quest'ultimo, invece, in mancanza di siffatte connotazioni, apprezzarli liberamente (così Cass. 2 settembre 2003 n.12769).
3 E, nella specie, pertanto le buste paga rappresentano riconoscimento inequivoco, perché predisposte dal datore di lavoro, del periodo lavorativo, della mansione e delle ore di lavoro ivi indicate.
E tanto, fermo restando il diritto della parte ricorrente di dimostrare uno svolgimento del lavoro anche più ampio di quanto da esse risultante, mediante il ricorso ad altri strumenti probatori.
Pertanto, onde valutare la fondatezza della domanda occorre verificare l'esito della prova per testi. ha dichiarato “ADR: conosco il ricorrente perché siamo amici, ho Tes_1
lavorato alle dipendenze di , ma non ricordo quando. Anche io Controparte_1
ho una causa in corso per il pagamento di differenze retributive.
ADR: confermo che il ricorrente ha lavorato per il convenuto nel periodo dal
12.07.22 al 02.12.22 e tanto posso dire perché lui lavorava ad un centro commerciale e io lavoravo presso una pompa di benzina Alifuel a Sant'Antimo e poiché io ero senza macchina e facevamo quasi gli stessi turni, lui mi accompagnava e mi aspettava a fine turno, quando c'era la possibilità.
ADR: il ricorrente svolgeva mansioni di addetto alla vigilanza non armata e tanto posso dire perché ho avuto modo di vederlo.
ADR: lavorava tutti i giorni, con un giorno di riposo settimanale, per otto ore al giorno. Ricordo che lavorava su turni o di otto ore dalle 8,00 alle 14,00 e dalle
16,00 alle 20,00, o su turni di 12 ore dalle 7,00 alle 19,00 o dalle 19,00 alle 7,00.
ADR: so che si è dimesso per mancato pagamento della retribuzione.
ADR: mi sembra abbia lavorato alla Conad a Casamarciano, non so quali sono tutti i luoghi in cui ha prestato servizio di vigilanza non armata, ma so che ha lavorato su diversi cantieri.
ADR: anche io ho svolto servizio di vigilanza non armata per il convenuto.
ADR: gli spostamenti del ricorrente avvenivano con mezzo proprio e tanto so perché l'ho visto girare sempre con la stessa macchina.
4 ADR: il datore di lavoro era e aveva creato un gruppo Controparte_1 whatsapp sul quale dava le comunicazioni di servizio e le direttive lavorative e su tale gruppo noi chiedevamo spostamento turni, ferie o comunicavamo di non poter andare a lavoro.
ADR: sul gruppo whatsapp, comunicava settimanalmente il Controparte_1
luogo in cui dovevamo prestare servizio, se poi c'erano variazioni, le comunicava anche in giornata.
ADR: aveva dotato tutti noi, compreso il ricorrente della Controparte_1 divisa per renderci riconoscibili, non avevamo un tesserino.
ADR: aggiungo che quando facevamo richieste di ferie e permessi non venivano mai accettate”.
Il testimone ha dichiarato “ADR: conosco il ricorrente perché ho Testimone_2
avuto modo di conoscerlo nel periodo in cui ha lavorato alle dipendenze di
. Io ho conosciuto a giugno 2023 e il ricorrente l'ho CP_1 CP_1
conosciuto a luglio. Anzi preciso che era il 2022, perché io ho iniziato a lavorare al cimitero di Santa Maria il 1.2.2022.
ADR: non ho avuto rapporti lavorativi con , io sono custode al cimitero CP_1
di Santa Maria Capua Vetere e in quel periodo stavano mettendo le telecamere di sorveglianza e è venuto diverse volte perché ha tentato di prendere CP_1
l'appalto per la gestione della sicurezza e l'ho conosciuto.
ADR: so che il ricorrente svolgeva mansioni di vigilanza non armata e lavorava tutti i giorni, lavorava su turni di mattina, pomeriggio e notte. Se non sbaglio, quando faceva servizio su un cantiere a Napoli, ha fatto molti turni notturni di 12 ore.
ADR: tanto so perché veniva da noi e spesso si fermava da noi e nel CP_1 frangente faceva telefonate, organizzava turni di lavoro e ho avuto modo di vedere i prospetti che aveva e a volte chiamava i dipendenti che sono venuti
5 proprio fuori dal cimitero, per dargli i turni o chiedergli di andare a prestare servizio su determinati cantieri, per coprire le urgenze.
ADR: in questo modo, ho avuto la possibilità di conoscere il ricorrente.
ADR: il ricorrente lavorava dalle 6,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 22,00 o dalle
22,00 alle 6,00. Che io ricordi, erano questi gli orari dei tre turni.
ADR: ricordo che ha fatto servizio al Conad nella zona di Napoli, due pompe di benzina nel napoletano ma non ricordo i nomi, c'era un supermercato e qualche turno era svolto anche nella zona di Nola.
ADR: so che il ricorrente usava la propria auto per gli spostamenti tra i vari cantieri e tanto posso dire perché lo vedevo venire al cimitero con la sua Panda personale.
ADR: nulla so in ordine a chi dovesse chiedere ferie, permessi o fare comunicazioni di eventuali assenze o ritardi.
ADR: il ricorrente aveva una divisa composta da pantalone e camicia, con apposito logo che gli ha consegnato proprio un giorno che lo ha fatto CP_1 venire al cimitero, o l'ultimo giorno di giugno o il primo di luglio.
ADR: voglio dire che dopo un paio di mesi che il ricorrente ha iniziato a lavorare, ha cominciato a lamentarsi come tutti, perché non veniva pagato e a ottobre se ne è andato e poi ci sono stati problemi tra le sue dimissioni e il licenziamento che gli ha fatto a dicembre”. CP_1
Dall'espletata istruttoria risulta che il ricorrente lavorasse otto ore al giorno tutti i giorni, alternandosi nei turni con le seguenti fasce orarie: dalle 6,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 22,00 o dalle 22,00 alle 6,00 o su turni di 12 ore dalle 7,00 alle
19,00 o dalle 19,00 alle 7,00.
Sebbene i testi abbiano riferito turni con orari leggermente diversi e senza specificare i mesi (il ricorrente in ricorso ha dedotto delle differenze orarie in base ai mesi), è comunque emerso che lavorasse per 48 ore settimanali poiché entrambi i testi hanno riferito che svolgeva turni di otto ore tutti i giorni.
6 Risulta altresì provato che non godesse di ferie: il teste ha riferito che il Tes_1 datore negava sempre ferie e permessi.
Ciò posto, va esaminata l'applicabilità al caso in esame della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale dei lavoratori riferito alla categoria. Sul punto va rilevato preliminarmente che, per concorde orientamento della S.C., ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al lavoratore in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, e' consentito al giudice come parametro di valutazione. In altre parole, nella determinazione (ex art. 36 cost.) della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantita' e qualita' della prestazione lavorativa svolta, il giudice puo' tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva tenendo conto della natura ed intensita' qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonche' delle effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi utilizzare il contratto collettivo esclusivamente come parametro delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro.
Nella specie, utilizzando il contratto collettivo come parametro e tenuto conto dei conteggi di parte che appaiono corretti e scevri da vizi, residua un credito del ricorrente pari ad euro 6.216.14 di cui 352,89 a titolo di tfr.
Tali conteggi risultano essere stati correttamente sviluppati sulla base dei dati desunti dalle buste paga in atti e delle previsioni del CCNL e non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della resistente, rimasta contumace.
E tanto in mancanza di adeguata prova –che era suo onere fornire ai sensi dell'art.2697 co.2° c.c. – in ordine alla corresponsione di retribuzione ulteriori rispetto a quelle indicate in ricorso di tredicesima, ferie e trattamento di fine rapporto.
7 Nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto
– risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5949 del 12/03/2018), e che l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (Sez. L, Sentenza n. 29236 del
06/12/2017; Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015; Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011).
Spetta altresì al ricorrente in virtù del Decreto Legge n. 144, il cosiddetto
“Decreto aiuti ter”, un'indennità una tantum pari a € 150 essere in forza nel mese di novembre 2022 ed avendo una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di novembre 2022 che non superi l'importo di € 1.538.
Ne consegue che il ricorso va accolto e conseguentemente parte resistente va condannata a corrispondere, a titolo di differenze retributive l'importo di €
6.216.14 in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo al minimo stante la assenza di questioni particolari.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento di €
6216,14 in favore del ricorrente a titolo di differenze retributive e tfr, oltre
8 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
1314,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 19/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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