CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina IS Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 611/2022
T R A
in persona dell'amministratore elett.te dom.ta in Parte_1 Parte_2
Castelvenere alla Via San Tommaso n. 12, presso e nello Studio dell'avv. Roberta Lo Turco, che la rappresenta e difende;
Appellante
E
, con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14, in persona del Responsabile Atti introduttivi del Giudizio , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Pugliese presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Diocleziano n. 42 elettivamente domicilia;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.3.2022 presso questa Corte territoriale, ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 4662/2021 pubblicata in data 28.9.2021 con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda proposta dalla stessa società volta ad accertare la nullità e/o inefficacia delle iscrizioni ipotecarie e delle sottese CP_ cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito emessi dall' e dall' specificamente CP_4 indicati in ricorso per le motivazioni ivi esposte e per l'effetto dichiarare come non dovute le pretese somme di pagamento.
La società aveva esposto nel ricorso introduttivo di aver proposto opposizione dinanzi alla avverso le iscrizioni ipotecarie, di cui era venuta Controparte_5
a conoscenza a seguito di ispezione ipotecaria presso l'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Caserta, sul patrimonio immobiliare di sua proprietà prot. n. 2158/7114 del 29.10.2014 per euro 156.649,19 e prot. n. 4363/7117 del 2.12.2016 per euro 154.649,19 relative ad una pluralità di cartelle e avvisi di addebito;
la CTP, con sentenza n. 11038/18, dep. il 3.10.2018, aveva dichiarato parzialmente illegittime le iscrizioni ipotecarie per le cartelle rientranti nella sua competenza e contestualmente aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle e gli CP_ avvisi di addebito relativi a crediti contributivi vantati dall' e dall' La CP_4 Parte_1 aveva quindi riassunto la causa dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale però aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli.
Riassunto il giudizio dinanzi a detto Tribunale, la società aveva dedotto la nullità delle iscrizioni ipotecarie non essendole mai state notificate né queste ultime, né le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottostanti, né il preavviso di iscrizione ipotecaria o l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/73. Aveva eccepito, inoltre, l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento, ove effettuata, l'omessa notifica di avvisi di accertamento, la prescrizione delle pretese azionate, la decadenza e la carenza di motivazione. Aveva concluso chiedendo di dichiarare la nullità e/o inefficacia delle iscrizioni ipotecarie eseguite, ordinare ad CP_
la cancellazione delle ipoteche per la parte relativa alle cartelle dell' e Controparte_1 dell' ovvero per la parte residuale di competenza di questo giudice, nonché accertare CP_4 CP_ l'illegittimità di tutti gli atti emessi dall' e dall' sottesi alla iscrizione ipotecaria. CP_4
Si era costituita tardivamente , deducendo di aver notificato a Controparte_1 mezzo pec alla società la comunicazione preventiva di scrizione ipotecaria, rispettivamente in data 28.7.2014 e in data 5.2.2016, e che l'ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602/1973, articolo 77, può essere iscritta senza necessità della previa notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo D.P.R., richiesta per il caso in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica. Aveva poi ribadito la rituale notifica delle cartelle di pagamento e il difetto di legittimazione in ordine alla notifica degli avvisi di addebito, effettuata CP_ dall' e sul merito della pretesa creditoria.
Con la sentenza gravata il Giudice ha respinto la domanda e condannato la ricorrente al rimborso delle spese di lite. Ha osservato come l'istante avesse riproposto la medesima domanda già formulata in sede tributaria con riferimento alle cartelle ed agli avvisi di addebito relativi a crediti contributivi rientranti nella competenza del Tribunale adito. Nel costituirsi in giudizio, tuttavia, la società non aveva depositato le iscrizioni ipotecarie oggetto della domanda, né un estratto di ruolo per verificare il numero, gli importi e le causali delle cartelle e degli avvisi di addebito sottostanti. Neppure poteva tenersi conto della documentazione prodotta da _1
, costituitasi tardivamente solo il 21.2.2020, benché la prima udienza fosse fissata per il
[...] giorno 28.11.2019, essendo anch'essa decaduta dalla prova.
La società ha censurato dette statuizioni richiamando l'art. 50 c.p.c., in tema di translatio iudicii e di riassunzione con prosecuzione del giudizio, ed invocando i poteri del giudice di appello di disporre ex officio nuove prove. Ha concluso come in atti per la riforma della impugnata sentenza.
Sul contradditorio nuovamente instaurato, si è costituita Controparte_1 resistendo con plurime argomentazioni al gravame e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Ha poi ribadito i medesimi rilievi già esposti nel precedente grado relativi alla attivazione del contradditorio preventivo mediante la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, senza necessità della previa intimazione di pagamento ex art. 50 comma 2 cit., alla prova della notifica delle cartelle di pagamento e al difetto di legittimazione, osservando peraltro che le relative questioni ed eccezioni, respinte dal primo giudice, non erano state espressamente riproposte dalla società nell'atto di appello.
Nel corso del giudizio, la Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento con decreto comunicato alle parti.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte appellante non ha depositato le note. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note dell'appellante, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 5238 del 04/0372011).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c..
In difetto di note scritte, nonostante la rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta e della successiva udienza di rinvio, si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3473,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
3)Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 14/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina IS
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina IS Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 14/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 611/2022
T R A
in persona dell'amministratore elett.te dom.ta in Parte_1 Parte_2
Castelvenere alla Via San Tommaso n. 12, presso e nello Studio dell'avv. Roberta Lo Turco, che la rappresenta e difende;
Appellante
E
, con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14, in persona del Responsabile Atti introduttivi del Giudizio , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Pugliese presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Diocleziano n. 42 elettivamente domicilia;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.3.2022 presso questa Corte territoriale, ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 4662/2021 pubblicata in data 28.9.2021 con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda proposta dalla stessa società volta ad accertare la nullità e/o inefficacia delle iscrizioni ipotecarie e delle sottese CP_ cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito emessi dall' e dall' specificamente CP_4 indicati in ricorso per le motivazioni ivi esposte e per l'effetto dichiarare come non dovute le pretese somme di pagamento.
La società aveva esposto nel ricorso introduttivo di aver proposto opposizione dinanzi alla avverso le iscrizioni ipotecarie, di cui era venuta Controparte_5
a conoscenza a seguito di ispezione ipotecaria presso l'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Caserta, sul patrimonio immobiliare di sua proprietà prot. n. 2158/7114 del 29.10.2014 per euro 156.649,19 e prot. n. 4363/7117 del 2.12.2016 per euro 154.649,19 relative ad una pluralità di cartelle e avvisi di addebito;
la CTP, con sentenza n. 11038/18, dep. il 3.10.2018, aveva dichiarato parzialmente illegittime le iscrizioni ipotecarie per le cartelle rientranti nella sua competenza e contestualmente aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle e gli CP_ avvisi di addebito relativi a crediti contributivi vantati dall' e dall' La CP_4 Parte_1 aveva quindi riassunto la causa dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale però aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli.
Riassunto il giudizio dinanzi a detto Tribunale, la società aveva dedotto la nullità delle iscrizioni ipotecarie non essendole mai state notificate né queste ultime, né le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottostanti, né il preavviso di iscrizione ipotecaria o l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/73. Aveva eccepito, inoltre, l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento, ove effettuata, l'omessa notifica di avvisi di accertamento, la prescrizione delle pretese azionate, la decadenza e la carenza di motivazione. Aveva concluso chiedendo di dichiarare la nullità e/o inefficacia delle iscrizioni ipotecarie eseguite, ordinare ad CP_
la cancellazione delle ipoteche per la parte relativa alle cartelle dell' e Controparte_1 dell' ovvero per la parte residuale di competenza di questo giudice, nonché accertare CP_4 CP_ l'illegittimità di tutti gli atti emessi dall' e dall' sottesi alla iscrizione ipotecaria. CP_4
Si era costituita tardivamente , deducendo di aver notificato a Controparte_1 mezzo pec alla società la comunicazione preventiva di scrizione ipotecaria, rispettivamente in data 28.7.2014 e in data 5.2.2016, e che l'ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602/1973, articolo 77, può essere iscritta senza necessità della previa notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo D.P.R., richiesta per il caso in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica. Aveva poi ribadito la rituale notifica delle cartelle di pagamento e il difetto di legittimazione in ordine alla notifica degli avvisi di addebito, effettuata CP_ dall' e sul merito della pretesa creditoria.
Con la sentenza gravata il Giudice ha respinto la domanda e condannato la ricorrente al rimborso delle spese di lite. Ha osservato come l'istante avesse riproposto la medesima domanda già formulata in sede tributaria con riferimento alle cartelle ed agli avvisi di addebito relativi a crediti contributivi rientranti nella competenza del Tribunale adito. Nel costituirsi in giudizio, tuttavia, la società non aveva depositato le iscrizioni ipotecarie oggetto della domanda, né un estratto di ruolo per verificare il numero, gli importi e le causali delle cartelle e degli avvisi di addebito sottostanti. Neppure poteva tenersi conto della documentazione prodotta da _1
, costituitasi tardivamente solo il 21.2.2020, benché la prima udienza fosse fissata per il
[...] giorno 28.11.2019, essendo anch'essa decaduta dalla prova.
La società ha censurato dette statuizioni richiamando l'art. 50 c.p.c., in tema di translatio iudicii e di riassunzione con prosecuzione del giudizio, ed invocando i poteri del giudice di appello di disporre ex officio nuove prove. Ha concluso come in atti per la riforma della impugnata sentenza.
Sul contradditorio nuovamente instaurato, si è costituita Controparte_1 resistendo con plurime argomentazioni al gravame e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Ha poi ribadito i medesimi rilievi già esposti nel precedente grado relativi alla attivazione del contradditorio preventivo mediante la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, senza necessità della previa intimazione di pagamento ex art. 50 comma 2 cit., alla prova della notifica delle cartelle di pagamento e al difetto di legittimazione, osservando peraltro che le relative questioni ed eccezioni, respinte dal primo giudice, non erano state espressamente riproposte dalla società nell'atto di appello.
Nel corso del giudizio, la Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento con decreto comunicato alle parti.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte appellante non ha depositato le note. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note dell'appellante, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 5238 del 04/0372011).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c..
In difetto di note scritte, nonostante la rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta e della successiva udienza di rinvio, si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3473,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
3)Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 14/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina IS