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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3273 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...]_1 C.F._1
(SU) il 04/02/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Katia Seguri, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20/07/1978, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisa Camboni, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Gonnosfanadiga in data 02/10/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Guspini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 4 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) dichiarare che i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra le parti, alla sig.ra
[...]
con tutto quanto la arreda, che ivi continuerà ad abitarvi unitamente al Pt_2 figlio e il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro Per_1 Pt_1
l'omologa di separazione.
c) Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_2 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
d) Disporre che il padre potrà vedere il minore figlio il martedì e il giovedì (dalle ore 18 alle ore 21 nel periodo invernale e dalle ore 18 alle ore 22 nel periodo estivo) e, a settimane alterne, il fine settimana dall'uscita di scuola del sabato sino alla domenica sera (sino alle 21 nel periodo invernale e sino alle 22 nel periodo estivo).
La madre trascorrerà con il minore il lunedì, il mercoledì e il venerdì e, a Per_1 settimane alterne il week end, nel rispetto degli impegni di lavoro reciproci e degli impegni di frequenza scolastica e di studio del minore.
e) Disporre che il padre e la madre potranno tenere con sé il minore per Per_1 quindici giorni consecutivi a luglio e ad agosto in occasione delle vacanze estive,
Pag. 2 di 4 impegnandosi a concordare il periodo prescelto con l'altra parte entro il 30 giugno di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, il minore potrà trascorrere la giornata del 25 dicembre con la madre ed il giorno del 26 dicembre con il padre;
il criterio dell'alternanza si intende anche per le giornate del 31 dicembre e 1° gennaio, nonché per le giornate di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Le parti convengono che le festività previste secondo calendario, così come gli altri giorni di sospensione dell'attività didattica, ovvero le giornate del compleanno del minore o anche quelle dei rispettivi genitori, saranno godute alternativamente dai genitori e concordate in base alle esigenze ed al calendario.
f) Disporre che il sig. verserà a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del minore , entro il giorno trenta di ogni mese la somma di Per_1
€ 200,00 (euro duecento/00) da rivalutare annualmente come per legge ed a partecipare in ragione del 50% alle spese straordinarie necessarie per la salute e l'istruzione del minore, che dovranno essere preventivamente concordate e documentate, salva l'urgenza per le sole spese mediche richiamando le linee guida della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 e partitamente:
- spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, ad eccezione degli acquisti stagionali che verranno ripartiti al 50% tra i genitori, contributo per le spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (escluse quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano locale (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, babysitter se già esistenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
- spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese universitarie, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di occhiali da vista o correttivi, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
- spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Pag. 3 di 4 A. Spese scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede, spese per gite scolastiche.
B. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
C. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
D. Spese medico sanitarie (ad eccezione di quelle urgenti e indifferibili): spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
E. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le altre spese di natura medica e parascolastica, ovvero scolastiche relative ad iscrizioni a scuole private, ovvero fuori sede, dovranno essere preventivamente concordate.
g) Disporre che la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico per il Parte_2 minore, mentre il sig. dovrà accollarsi il rateo del mutuo pari ad € 552,00 Pt_1
e la cessione del quinto sul suo stipendio pari ad € 300,00.
h) Le parti si conferiscono fin d'ora consenso per l'espatrio, per soli motivi turistici ed occorrendo, per il rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3273 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...]_1 C.F._1
(SU) il 04/02/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Katia Seguri, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
20/07/1978, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisa Camboni, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Gonnosfanadiga in data 02/10/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Guspini, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 4 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) dichiarare che i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) Assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra le parti, alla sig.ra
[...]
con tutto quanto la arreda, che ivi continuerà ad abitarvi unitamente al Pt_2 figlio e il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro Per_1 Pt_1
l'omologa di separazione.
c) Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_2 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi.
d) Disporre che il padre potrà vedere il minore figlio il martedì e il giovedì (dalle ore 18 alle ore 21 nel periodo invernale e dalle ore 18 alle ore 22 nel periodo estivo) e, a settimane alterne, il fine settimana dall'uscita di scuola del sabato sino alla domenica sera (sino alle 21 nel periodo invernale e sino alle 22 nel periodo estivo).
La madre trascorrerà con il minore il lunedì, il mercoledì e il venerdì e, a Per_1 settimane alterne il week end, nel rispetto degli impegni di lavoro reciproci e degli impegni di frequenza scolastica e di studio del minore.
e) Disporre che il padre e la madre potranno tenere con sé il minore per Per_1 quindici giorni consecutivi a luglio e ad agosto in occasione delle vacanze estive,
Pag. 2 di 4 impegnandosi a concordare il periodo prescelto con l'altra parte entro il 30 giugno di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, il minore potrà trascorrere la giornata del 25 dicembre con la madre ed il giorno del 26 dicembre con il padre;
il criterio dell'alternanza si intende anche per le giornate del 31 dicembre e 1° gennaio, nonché per le giornate di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Le parti convengono che le festività previste secondo calendario, così come gli altri giorni di sospensione dell'attività didattica, ovvero le giornate del compleanno del minore o anche quelle dei rispettivi genitori, saranno godute alternativamente dai genitori e concordate in base alle esigenze ed al calendario.
f) Disporre che il sig. verserà a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del minore , entro il giorno trenta di ogni mese la somma di Per_1
€ 200,00 (euro duecento/00) da rivalutare annualmente come per legge ed a partecipare in ragione del 50% alle spese straordinarie necessarie per la salute e l'istruzione del minore, che dovranno essere preventivamente concordate e documentate, salva l'urgenza per le sole spese mediche richiamando le linee guida della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 e partitamente:
- spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, ad eccezione degli acquisti stagionali che verranno ripartiti al 50% tra i genitori, contributo per le spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (escluse quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano locale (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, babysitter se già esistenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
- spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese universitarie, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di occhiali da vista o correttivi, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
- spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Pag. 3 di 4 A. Spese scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede, spese per gite scolastiche.
B. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
C. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
D. Spese medico sanitarie (ad eccezione di quelle urgenti e indifferibili): spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
E. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le altre spese di natura medica e parascolastica, ovvero scolastiche relative ad iscrizioni a scuole private, ovvero fuori sede, dovranno essere preventivamente concordate.
g) Disporre che la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico per il Parte_2 minore, mentre il sig. dovrà accollarsi il rateo del mutuo pari ad € 552,00 Pt_1
e la cessione del quinto sul suo stipendio pari ad € 300,00.
h) Le parti si conferiscono fin d'ora consenso per l'espatrio, per soli motivi turistici ed occorrendo, per il rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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