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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/07/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 90/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 902025 Ruolo Generale avente ad oggetto:
Opposizione avverso provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione di spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di
Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n.
1942/24 Registro liquidazioni della Corte di Appello di Salerno, proc. pen. N.
854/23 R.GEN. Corte Appello Salerno, proc. pen. N. 2898/20 RGNR (mod.
21) Procura Salerno, datato 2/12/2024, depositato in data 2/12/2024, avente ad oggetto “Decreto di rigetto della istanza di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore di ufficio di imputato irreperibile”, e vertente
TRA
Avv. nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, 1° Parte_1 comma, c.p.p., del sig. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...], Scala B, Int. 11, difensore di se medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via
S. Mobilio n. 82;
RICORRENTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
RESISTENTE OPPOSTO CONTUMACE
1 Conclusioni.
La parte ricorrente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 26/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20/1/2025 l'Avv.
[...]
nella qualità di difensore, nominato ex art. 97, 1° comma, c.p.p., Pt_1 del sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Andrea Cirrincione n. 4, Scala B, Int. 11, ha proposto opposizione avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione e pagamento degli onorari, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di
Salerno – Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n.
1942/24 Registro liquidazioni della Corte di Appello di Salerno, proc. pen. N.
854/23 R.GEN. Corte Appello Salerno, proc. pen. N. 2898/20 RGNR (mod.
21) Procura Salerno, datato 2/12/2024, depositato in data 2/12/2024, nei confronti del . Controparte_2
La parte resistente non si è costituita. La parte ricorrente ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 26/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione e pagamento degli onorari, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica Penale, più sopra indicato. Con tale decreto la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di liquidazione e pagamento degli onorari presentata il 4/11/2024 dall'avv.
nella veste più sopra specificata, in relazione al compenso Parte_1 concernente l'attività da tale difensore svolta con riguardo al processo penale n. 854/23 R.GEN. Corte Appello Salerno;
questo processo penale è stato definito con sentenza della Corte di Appello di Salerno – Sezione Unica
Penale n. 571/24 R. Sent. datata 29/4/2024, depositata il 23/7/2024, la quale ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno,
2 Terza Sezione Penale, il 21/11/22, depositata il 22/2/23.
La Corte di Appello – Sezione Unica Penale con il decreto attualmente impugnato ha rigettato l'istanza di liquidazione proposta dall'avv. quale difensore di ufficio di , sulla base Pt_1 Controparte_1 della seguente motivazione:
«CONSIDERATO IN DIRITTO – che il disposto dell'art. 117 del DPR n.
115/02 si applica al difensore di dell'imputato irreperibile e non a CP_3 quello di;
CP_4
RILEVATO IN FATTO . che dagli atti risulta che l'avvocato istante è stato nominato difensore di fiducia dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado in data 12-9-22 (con nomina fiduciaria ribadita il 4-4-23 ex art. 581/1 quater cpp alla quale è stata anche aggiunta l'elezione di domicilio dell'imputato presso l'avvocato ; Pt_1
CONCLUSIONI In conclusioni l'istanza dell'avvocato istante , alla luce del principio di diritto e del rilievo in fatto richiamati nel paragrafo che precede, va rigettata in quanto lo stesso, essendo stato difensore di fiducia dell'imputato (e non difensore di ufficio), non ha diritto al pagamento degli onorari a carico dello Stato italiano a causa del fatto che, dopo la definizione del processo, non è stato più in grado di rintracciare il suo cliente,».
I motivi della impugnazione.
Il ricorrente avv. ha, in particolare, posto a fondamento Pt_1 dell'impugnazione i seguenti motivi: «… -che il sottoscritto difensore ha svolto attività professionale di difensore di ufficio in favore del sig. ; - CP_1 che il sottoscritto ha difeso il predetto sig. nella predisposizione e CP_1 deposito dell'atto di appello, nonché nella discussione in udienza non partecipata del 29.04.24, nel procedimento penale RGA n. 854/2023, RGNR
n. 2898/20, dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, Presidente Estensore dr.
Rulli; -che il processo de quo si è concluso con sentenza n. 572/24 di conferma della sentenza appellata resa dal Tribunale di Salerno;
-che l'attività svolta dal sottoscritto difensore è consistita in fase di studio per € 237,00 e fase introduttiva per € 450,00 e fase decisionale per € 709,00 per un totale di
€ 1.396,00, oltre rimborso 15% L.P:, IVA e CPA se dovute;
-che per il calcolo della parcella sono stati utilizzati i minimi tariffari secondo il D.M.
55/2014, per cui non è necessario richiedere il parere dell'Ordine degli
3 Avvocati;
-che il sig. è attualmente irreperibile di fatto, Controparte_1 poiché la racc.ta AR inviata dal sottoscritto all'indirizzo di cui sopra ha sortito esito negativo, in quanto destinatario trasferito, -che all'Anagrafe
Nazionale il sig. risulta sempre residente al suindicato indirizzo, -che CP_1 nel fascicolo d'ufficio non risultano altri indirizzi del predetto, -che lo scrivente ha anche richiesto certificazione DAP, da cui è risultato -che il sig.
non è mai stato detenuto, -che il sottoscritto è impossibilitato ad CP_1 esperire la procedura esecutiva in danno del sig. , di fatto resosi CP_1 irreperibile, -che in data 04.11.24 il sottoscritto ha depositato istanza di liquidazione a mezzo Siamm e la Corte di Appello di Salerno ha rigettato tale richiesta con provvedimento del 02.12.24, depositato in cancelleria il
02.12.24 e comunicato al sottoscritto il 14.01.25, con cui veniva rigettata la richiesta di liquidazione avanzata dal sottoscritto;
-che la Corte motivava tale rigetto deducendo che: Il disposto dell'art. 117 del DPR n. 115/02 si applica al difensore di ufficio e non al difensore di fiducia dell'imputato. dagli atti risulta che l'avvocato istante è stato nominato difensore di fiducia dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado, udienza del 12.09.22
(con nomina fiduciaria ribadita il 04.04.23 ex art. 581/1 quater cpp alla quale
è stata anche aggiunta l'elezione di domicilio dell'imputato presso l'avv.
. -che tale provvedimento di rigetto della liquidazione delle spese Pt_1 legali da difesa d'ufficio è totalmente errato ed ingiusto. Preliminarmente si fa notare che, all'udienza del 12.09.2022, seconda» pagina» del verbale di udienza, il sig. “…rettifica e intende avvalersi dell'Avv. CP_1 Pt_1 come difensore di ufficio”. “Questo viene nominato ex art. 97 1° comma cpp, come da allegato turno generico”. A riprova di ciò basta leggere la prima pagina della sentenza n. 5325/22 del Tribunale di Salerno (ove si legge
“difeso di ufficio dall'Avv. ), nonché dal decreto di Parte_1 liquidazione per la difesa d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado del
Tribunale di Salerno. Anche nel decreto di citazione in appello si legge:
, difeso d'ufficio dall'Avv. . Si precisa che Controparte_1 Parte_1 alla precedenti udienze del 07.02.22 e 09.05.22 il sottoscritto era stato nominato difensore d'ufficio ex art. 97 comma 4° cpp. Poi all'udienza del
12.09.22, in cui era presente il sig. per rendere esame imputato, ci fu CP_1 la nomina a difensore d'ufficio ex art. 97 1° comma cpp. Infine, si fa notare
4 che, nel» verbale «di udienza del 24.11.22, il sottoscritto viene indicato quale difensore d'ufficio ex art. 97 1° comma cpp. Quindi, la Corte di Appello non ha errato, avendo letto solo la prima pagina del verbale di udienza del
12.09.2022. Il sottoscritto difensore venne nominato, alla udienza del
12.09.2022, difensore d'ufficio ex art. 97 1° comma cpp! Inoltre, nell' ATTO di procura a depositare appello a difensore d'ufficio, datato 04.04.23, che si allega, il sig. conferisce procura speciale all'Avv. CP_1 Parte_1 quale difensore di ufficio nominato ex art. 97 1° comma cpp, al solo fine di depositare l'atto di appello relativo alla sentenza n. 5325/22 del Tribunale di
Salerno. L'elezione di domicilio venne fatta solo al fine di evitare improcedibilità o inammissibilità del gravame».
Il ricorrente ha, quindi, chiesto quanto segue: «PIACCIA ALLA
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, 1) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il provvedimento RG Liq. n. 1942/24, datato 02.12.24 reso dalla
Corte di Appello di Salerno, Presidente dr. Rulli, depositato in cancelleria il
02.12.24, comunicato al sottoscritto il 14.01.25 a mezzo pec, nel giudizio avente R.G.N.R. 2898/20, RGA 854/23; 2) e, per l'effetto, liquidare il compenso spettante per il patrocinio da difesa d'ufficio prestato in favore di
, nel processo penale avente i suindicati numeri di ruolo nella Controparte_1 somma di € 1.396,00, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario;
».
La decisione.
L'opposizione è infondata e va rigettata, nel senso e con le precisazioni qui di seguito esposte.
L'art. 116 del D.P.R. n. 30/5/2002, n. 115, dispone quanto segue:
«Art. 116 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) 1.
L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al
5 patrocinio».
L'art. 117 del D.P.R. n. 30/5/2002, n. 115, dispone quanto segue: «Art. 117
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 2. Lo
Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile».
Occorre evidenziare che la Corte di Appello, Sezione Unica Penale, ha dimostrato di avere esaminato tutti gli atti rilevanti in questa sede ed ha adottato il provvedimento di rigetto oggetto della opposizione sulla base della qualificazione operata dalla Corte stessa, la quale ha affermato che l'avv.
è stato difensore di fiducia e non difensore di ufficio di Parte_1
. La Corte di Appello, infatti, ha dimostrato di avere Controparte_1 esaminato il verbale di udienza del 12/9/2022 (udienza tenutasi dinanzi al
Tribunale di Salerno, Terza Sezione Penale) unitamente alla procura speciale datata 4/4/2023, conferita all'avv. da . La Parte_1 Controparte_1
Corte di Appello, quindi, ha desunto dagli atti che la effettiva posizione dell'avv. era quella di difensore di fiducia e ha trasfuso questa Pt_1 determinazione nella sentenza n. 573/24 R. Sent., depositata il 23/7/2024; tale sentenza, infatti, indica nella prima pagina l'avv. quale Parte_1 difensore di fiducia di . Controparte_1
Questa determinazione operata dalla Corte di Appello non risulta contestabile in questa sede.
Va, peraltro, osservato che il ricorrente ha posto a base della opposizione e della attuale richiesta di liquidazione (ribadendo, in sostanza, quanto già dedotto nella istanza di liquidazione del 4/11/2024 sulla quale si è pronunziata la Corte di Appello, Sezione Unica Penale) le seguenti deduzioni: il è attualmente irreperibile di fatto, poiché la CP_1 raccomandata AR inviata dall'avv. all'indirizzo di Palermo, via Pt_1
Andrea Cirrincione n. 4, Scala B, Int. 11, ha sortito estio negativo, in quanto il destinatario risulta trasferito;
nel fascicolo di ufficio non risultano altri indirizzi del predetto;
il non è mai stato detenuto;
l'avv. è CP_1 Pt_1
6 impossibilitato ad esperire la procedura esecutiva in danno del , di CP_1 fatto resosi irreperibile.
Va, in argomento, osservato che, in tema di patrocinio a spese dello
Stato, relativo ad imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto (indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt. 159 e
160 cod. proc. pen.) che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale [cfr. Cass. civile, sez. II, sentenza n. 17021 del 20/7/2010; nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non sufficiente l'avvenuto svolgimento, da parte del difensore, della normale attività che nel rito civile è propedeutica alla riscossione del credito, consistente nella parcella vistata dal
Consiglio dell'Ordine e nell'istanza di ingiunzione e relativa emissione del decreto poi notificato, unitamente al precetto, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo ricerche anagrafiche - assumendo la necessità di operare ulteriori ricerche dell'assistito, di nazionalità polacca, anche in relazione ad altri nominativi con i quali era stato identificato, nonché di effettuare ricerche presso l'ambasciata ed il consolato di Polonia].
Nel caso qui esaminato l'avv. ha soltanto spedito una Pt_1 raccomandata all'indirizzo del a lui risultante, ma non solo non ha CP_1 effettuato alcuna ricerca per accertare l'attuale indirizzo del , ma non CP_1 ha compiuto le idonee attività previste dal rito civile come propedeutiche alla riscossione del credito. L'avv. fra l'altro, non ha proposto istanza Pt_1 di ingiunzione, al fine di munirsi di titolo esecutivo;
alla proposizione di tale istanza non osta, peraltro, la non conoscenza dell'attuale indirizzo del . CP_1
Dopo che l'avv. si sarà eventualmente munito di decreto ingiuntivo, Pt_1 egli potrà provvedere alla notificazione dello stesso utilizzando tutti gli strumenti posti a disposizione dagli artt. 137 e segg. c.p.c..
Da quanto esposto consegue, peraltro, che nel caso in esame il non può essere qualificato come irreperibile di fatto, e che la CP_1 disciplina applicabile è senz'altro quella di cui all'art. 116 del d.p.r. n. 115
7 del 2002 e non quella dell'art. 117 del medesimo d.p.r., atteso che non è configurabile una irreperibilità, neppure di fatto, di . Controparte_1
La cassazione ha, peraltro, affermato che, in tema di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, il provvedimento reiettivo (nella specie: in difetto del previo esperimento delle procedure esecutive in danno della parte assistita) non è suscettibile di acquisire valore di giudicato, trattandosi di provvedimento emesso "allo stato degli atti"; ne consegue che la relativa istanza, in presenza di utili sopravvenienze (nella specie, a seguito di esito infruttuoso delle suddette procedure esecutive), è riproponibile [cfr. Cass. pen., sez. 4, sentenza n. 15740 del 18/3/2008 Cc. (dep. 16/4/2008); cfr., in senso analogo, Cass. pen., sez. 4, ordinanza n. 9853/21, depositata il
12/3/2021].
Da quanto esposto consegue che l'opposizione va rigettata.
La motivazione addotta dalla Corte di Appello, Sezione Penale, innanzi tutto, non risulta frutto di una erronea lettura degli atti, ma di una consapevole determinazione della Corte stessa, la quale ha inteso qualificare la nomina dell'avv. quale difensore di fiducia e non quale difensore Pt_1 di fiducia di . Questa determinazione non risulta contestabile Controparte_1 in questa sede.
Da quanto sinora esposto consegue, poi, che nel caso in esame la disciplina applicabile è senz'altro quella di cui all'art. 116 del d.p.r. n. 115 del 2002 e non quella dell'art. 117 del medesimo d.p.r., atteso che non è configurabile una irreperibilità, neppure di fatto, di . Da Controparte_1 quanto più sopra osservato, peraltro, emerge che il ricorrente opponente non ha esperito in maniera adeguata (oltre che con esito infruttuoso) le procedure per il recupero dei crediti professionali. Ne deriva che non si è realizzato il presupposto necessario per proporre l'istanza di liquidazione dei compensi, istanza che qui viene riproposta in sede di opposizione. Questa istanza, quindi, non era (e non è) accoglibile, in difetto nel presupposto predetto.
Da quanto sinora osservato consegue che correttamente la Corte di
Appello, Sezione Unica Penale, non ha accolto l'istanza di liquidazione, anche alla luce delle precisazioni più sopra indicate.
L'opposizione, pertanto, va rigettata, nel senso più sopra specificato e con le precisazioni più sopra indicate.
8 Nulla va disposto per le spese, atteso che l'Amministrazione resistente, non soccombente, non si è costituita in giudizio.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la ricorrente opponente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Vito Colucci, pronunciando, in particolare, in ordine, alla Opposizione avverso provvedimento di rigetto della istanza di liquidazione di spese legali, in relazione a difesa di ufficio, emesso dalla Corte di Appello di Salerno –
Sezione Unica Penale, in composizione collegiale, nel proc. n. 1942/24
Registro liquidazioni della Corte di Appello di Salerno, proc. pen. N. 854/23
R.GEN. Corte Appello Salerno, proc. pen. N. 2898/20 RGNR (mod. 21)
, datato 2/12/2024, depositato in data 2/12/2024, avente ad Parte_2 oggetto “Decreto di rigetto della istanza di liquidazione e di pagamento delle spettanze del difensore di ufficio di imputato irreperibile”, proposta nell'interesse dell'Avv. nella qualità di difensore, Parte_1 nominato ex art. 97, 1° comma, c.p.p., del sig. , nato a Controparte_1
Palermo il 15/6/63 ed ivi residente a[...], Scala B,
Int. 11, nei confronti del , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, resistente opposto contumace, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia del , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore;
2. rigetta l'opposizione;
3. conferma il provvedimento impugnato nel senso di cui in motivazione;
4. nulla per le spese del presente procedimento;
5. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte ricorrente opponente Avv. sia tenuta a versare Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
9 dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
Salerno, 7/7/2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Vito Colucci
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