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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/08/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3340/2022 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente tra
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Famiglietti, dom.to come in atti;
Parte_1
appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Cutolo, Controparte_1 dom.ta come in atti;
appellata
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 135/2022 emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di Sant'Angelo dei Lombardi nel procedimento R.g. 644/2019 depositata in data 05.04.2022 con la quale è stata dichiarata la domanda improcedibile per non aver, parte attrice in primo grado, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione;
spese di lite compensate. In particolare l'appellante chiedeva preliminarmente di esperire il tentativo di conciliazione e nel merito di accertare e dichiarare la responsabilità e la colpa della convenuta, ex art. 2050 c.c., per la causazione dei danni arrecati all'istante e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni per complessivi euro 5.000,00 o nella somma minore ritenuta equa di giustizia;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituitosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la in persona del procuratore p.t. che chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto vinte le spese di lite.
L'appello è infondato.
In via preliminare.
È pacifico che parte attrice in primo grado non abbia proposto il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione prima di promuovere il giudizio ordinario dinanzi al giudice di pace.
Ai sensi dell'art. 1 comma 11 L. 249/1997 deve ritenersi condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta dall'attore il previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi all'autorità Garante per le telecomunicazioni.
Con delibera n. 182/2002 l'Autorità Garante per le telecomunicazioni ne ha disciplinato le modalità di esperimento prevedendo che il medesimo debba essere proposto dinanzi al Corecom competente per territorio.
Come è noto, il primo comma della disposizione innanzi richiamata (art. 1, comma 11, L. 31 luglio
1997, n. 249), ha istituito l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, cui ha conferito una serie di competenze, tra le quali quelle di disciplinare con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. “Per le predette controversie individuate con provvedimenti dell'Autorità” - recita la norma
“non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità”.
Il sistema ha poi trovato concreta attuazione mediante l'emanazione del regolamento di cui all'allegato
A della delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002 (successivamente sostituito con quello di cui alla delibera n. 137/07/CONS del 19 aprile 2007) il cui art. 1 testualmente recita: “Gli utenti, singoli
o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio” (da sottolineare che i Comitati regionali per le comunicazioni, sebbene espressamente contemplati dalla legge 249/97 cit. sono istituiti con apposita legge regionale;
per la Campania, v. legge reg. del 1 luglio 2002, n., 9).
All'evidenza, il tentativo di conciliazione di cui trattasi costituisce condizione di procedibilità della domanda, in difetto della quale, quindi, non è consentito il ricorso giurisdizionale.
Orbene anche nella fattispecie in esame è operante il descritto limite alla procedibilità della domanda.
Occorre osservare che se si ammettesse lo proponibilità della tutela giurisdizionale in assenza del tentativo stragiudiziale di conciliazione si oblitererebbe il dato letterale della norma nella parte in cui prescrive che il predetto tentativo deve essere ultimato entro 30 gg. dalla proposizione dell'istanza nonché la ratio stessa della norma che è quella di evitare l'instaurarsi di procedimenti contenziosi mediante lo conciliazione stragiudiziale delle liti, di tal che fino alla fine della procedura conciliativa il giudizio avente per oggetto la medesima istanza non può essere proposto, atteso che l'esito positivo della conciliazione priverebbe la parte dell'interesse ad agire per ottenere in sede giurisdizionale lo stesso provvedimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il giudizio eventualmente instaurato, senza aver preventivamente attivato la procedura conciliativa non si concluderà con una pronuncia in rito, al contrario, il giudice, facendo salvi tutti gli effetti della domanda giudiziale, dovrà sospendere il processo e fissare un termine per consentire alle parti di esperire il tentativo ed, eventualmente, proseguire il giudizio dinanzi a sé (Cass. civ., sent. n. 8241 del 2021). “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado”, con la conseguenza che, pur in presenza dell'eccezione di parte,
l'omessa concessione di un termine da parte del giudice rende non esigibile l'esperimento di un nuovo tentativo” (Cassazione 32797/2019, in tal senso anche Cass. sez. 3, 13 novembre 2018 n. 29017 - riguardante il rito sommario - e Cass. sez. 3, 2 febbraio 2017 n. 2703, non massimata).
Invero, l'omessa attivazione del tentativo di conciliazione in assenza del termine concesso dal giudice non può ritenersi un comportamento esigibile.
Alla prima udienza del 09.12.2019 il giudice di pace, nonostante la richiesta di parte attrice di concessione di un termine per esperimento del detto tentativo di conciliazione obbligatoria e della tempestiva eccezione al riguardo sollevata dalla convenuta, non ha disposto la sospensione del giudizio, assegnando un termine all'attrice per introdurre il procedimento di conciliazione obbligatorio, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé.
Pertanto rilevato che nella specie il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria non è stato concesso all'esito della costituzione della parte, la domanda deve ritenersi procedibile. Nel merito.
Nel merito parte appellante chiede di accertare e dichiarare la responsabilità e la colpa della convenuta, ex art. 2050 c.c., per la causazione dei danni arrecati all'istante e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni per complessivi euro 5.000,00 o nella somma minore ritenuta equa di giustizia.
Questi ha lamentato di aver ricevuto, a far data da agosto 2017, dalla società convenuta chiamate ed sms promozionali – pubblicitari indesiderati pur non avendo mai fornito alcun consenso o autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali. Ha fatto richiesta di interpello preventivo e contestuale richiesta di cancellazione dei propri dai personali, opponendosi al ricevimento di materiale pubblicitario, senza buon esito.
L'istante, quindi, ha dedotto di aver subito continui disagi a causa del comportamento della convenuta, che hanno inciso sul diritto alla qualità della vita ed alla libera estrinsecazione della personalità, chiedendo un risarcimento ex art. 2050 c.c..
La domanda è infondata.
L'art. 82 comma 1 REG EU 679/2016 recita “chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato dalla violazione del presente regolamento ha diritto di ottenere il risarcimento dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”; inoltre ai sensi dell'art. 15 d.lgvo 196/2003 come mod. dal DL 7/2015 “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento dei danni sulla base dell'art. 2050 c.c.; il risarcimento è dovuto anche in caso di violazione dell'art.11”.
Nel caso di specie la domanda risarcitoria si rivela affetta da assoluto difetto di allegazione e prova.
In pratica l'appellante ha allegato che a far data da agosto 2017 pervenivano sulla sua utenza n.
3383517420 chiamate e sms promozionali pubblicitari da parte della società convenuta in assenza di consenso.
Nessuna specificazione sul numero di messaggi e sui giorni di ricevimento delle chiamate e dei messaggi.
Nessuna prova documentale che gli stessi siano stati effettivamente ricevuti e che siano stati effettuati dalla convenuta.
Pertanto va riformata la sentenza appellata con rigetto della domanda e condanna alle spese del doppio grado di giudizio stante la soccombenza del in entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
in riforma della sentenza n. 135/2022 GDP S. Angelo dei Lombardi rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, per il primo grado, in €
1300,00 per compensi oltre accessori di legge, e per il presente grado di giudizio in € 1200,00 per compensi oltre accessori di legge.
Avellino 12.8.2025
Il Giudice
Dr.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3340/2022 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente tra
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Famiglietti, dom.to come in atti;
Parte_1
appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Cutolo, Controparte_1 dom.ta come in atti;
appellata
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 135/2022 emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di Sant'Angelo dei Lombardi nel procedimento R.g. 644/2019 depositata in data 05.04.2022 con la quale è stata dichiarata la domanda improcedibile per non aver, parte attrice in primo grado, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione;
spese di lite compensate. In particolare l'appellante chiedeva preliminarmente di esperire il tentativo di conciliazione e nel merito di accertare e dichiarare la responsabilità e la colpa della convenuta, ex art. 2050 c.c., per la causazione dei danni arrecati all'istante e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni per complessivi euro 5.000,00 o nella somma minore ritenuta equa di giustizia;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituitosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la in persona del procuratore p.t. che chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto vinte le spese di lite.
L'appello è infondato.
In via preliminare.
È pacifico che parte attrice in primo grado non abbia proposto il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione prima di promuovere il giudizio ordinario dinanzi al giudice di pace.
Ai sensi dell'art. 1 comma 11 L. 249/1997 deve ritenersi condizione di procedibilità della domanda giudiziale proposta dall'attore il previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi all'autorità Garante per le telecomunicazioni.
Con delibera n. 182/2002 l'Autorità Garante per le telecomunicazioni ne ha disciplinato le modalità di esperimento prevedendo che il medesimo debba essere proposto dinanzi al Corecom competente per territorio.
Come è noto, il primo comma della disposizione innanzi richiamata (art. 1, comma 11, L. 31 luglio
1997, n. 249), ha istituito l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, cui ha conferito una serie di competenze, tra le quali quelle di disciplinare con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. “Per le predette controversie individuate con provvedimenti dell'Autorità” - recita la norma
“non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità”.
Il sistema ha poi trovato concreta attuazione mediante l'emanazione del regolamento di cui all'allegato
A della delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002 (successivamente sostituito con quello di cui alla delibera n. 137/07/CONS del 19 aprile 2007) il cui art. 1 testualmente recita: “Gli utenti, singoli
o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio” (da sottolineare che i Comitati regionali per le comunicazioni, sebbene espressamente contemplati dalla legge 249/97 cit. sono istituiti con apposita legge regionale;
per la Campania, v. legge reg. del 1 luglio 2002, n., 9).
All'evidenza, il tentativo di conciliazione di cui trattasi costituisce condizione di procedibilità della domanda, in difetto della quale, quindi, non è consentito il ricorso giurisdizionale.
Orbene anche nella fattispecie in esame è operante il descritto limite alla procedibilità della domanda.
Occorre osservare che se si ammettesse lo proponibilità della tutela giurisdizionale in assenza del tentativo stragiudiziale di conciliazione si oblitererebbe il dato letterale della norma nella parte in cui prescrive che il predetto tentativo deve essere ultimato entro 30 gg. dalla proposizione dell'istanza nonché la ratio stessa della norma che è quella di evitare l'instaurarsi di procedimenti contenziosi mediante lo conciliazione stragiudiziale delle liti, di tal che fino alla fine della procedura conciliativa il giudizio avente per oggetto la medesima istanza non può essere proposto, atteso che l'esito positivo della conciliazione priverebbe la parte dell'interesse ad agire per ottenere in sede giurisdizionale lo stesso provvedimento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il giudizio eventualmente instaurato, senza aver preventivamente attivato la procedura conciliativa non si concluderà con una pronuncia in rito, al contrario, il giudice, facendo salvi tutti gli effetti della domanda giudiziale, dovrà sospendere il processo e fissare un termine per consentire alle parti di esperire il tentativo ed, eventualmente, proseguire il giudizio dinanzi a sé (Cass. civ., sent. n. 8241 del 2021). “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado”, con la conseguenza che, pur in presenza dell'eccezione di parte,
l'omessa concessione di un termine da parte del giudice rende non esigibile l'esperimento di un nuovo tentativo” (Cassazione 32797/2019, in tal senso anche Cass. sez. 3, 13 novembre 2018 n. 29017 - riguardante il rito sommario - e Cass. sez. 3, 2 febbraio 2017 n. 2703, non massimata).
Invero, l'omessa attivazione del tentativo di conciliazione in assenza del termine concesso dal giudice non può ritenersi un comportamento esigibile.
Alla prima udienza del 09.12.2019 il giudice di pace, nonostante la richiesta di parte attrice di concessione di un termine per esperimento del detto tentativo di conciliazione obbligatoria e della tempestiva eccezione al riguardo sollevata dalla convenuta, non ha disposto la sospensione del giudizio, assegnando un termine all'attrice per introdurre il procedimento di conciliazione obbligatorio, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé.
Pertanto rilevato che nella specie il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria non è stato concesso all'esito della costituzione della parte, la domanda deve ritenersi procedibile. Nel merito.
Nel merito parte appellante chiede di accertare e dichiarare la responsabilità e la colpa della convenuta, ex art. 2050 c.c., per la causazione dei danni arrecati all'istante e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni per complessivi euro 5.000,00 o nella somma minore ritenuta equa di giustizia.
Questi ha lamentato di aver ricevuto, a far data da agosto 2017, dalla società convenuta chiamate ed sms promozionali – pubblicitari indesiderati pur non avendo mai fornito alcun consenso o autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali. Ha fatto richiesta di interpello preventivo e contestuale richiesta di cancellazione dei propri dai personali, opponendosi al ricevimento di materiale pubblicitario, senza buon esito.
L'istante, quindi, ha dedotto di aver subito continui disagi a causa del comportamento della convenuta, che hanno inciso sul diritto alla qualità della vita ed alla libera estrinsecazione della personalità, chiedendo un risarcimento ex art. 2050 c.c..
La domanda è infondata.
L'art. 82 comma 1 REG EU 679/2016 recita “chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato dalla violazione del presente regolamento ha diritto di ottenere il risarcimento dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”; inoltre ai sensi dell'art. 15 d.lgvo 196/2003 come mod. dal DL 7/2015 “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento dei danni sulla base dell'art. 2050 c.c.; il risarcimento è dovuto anche in caso di violazione dell'art.11”.
Nel caso di specie la domanda risarcitoria si rivela affetta da assoluto difetto di allegazione e prova.
In pratica l'appellante ha allegato che a far data da agosto 2017 pervenivano sulla sua utenza n.
3383517420 chiamate e sms promozionali pubblicitari da parte della società convenuta in assenza di consenso.
Nessuna specificazione sul numero di messaggi e sui giorni di ricevimento delle chiamate e dei messaggi.
Nessuna prova documentale che gli stessi siano stati effettivamente ricevuti e che siano stati effettuati dalla convenuta.
Pertanto va riformata la sentenza appellata con rigetto della domanda e condanna alle spese del doppio grado di giudizio stante la soccombenza del in entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
in riforma della sentenza n. 135/2022 GDP S. Angelo dei Lombardi rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, per il primo grado, in €
1300,00 per compensi oltre accessori di legge, e per il presente grado di giudizio in € 1200,00 per compensi oltre accessori di legge.
Avellino 12.8.2025
Il Giudice
Dr.ssa Michela Palladino