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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.87/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.60/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta il 24.1.2022 e depositata in data 25.1.2022, avente ad oggetto contratto di vendita
vertente tra
, nato ad [...] il [...] c.f. quale titolare della Parte_1 C.F._1
, difeso dall'avv. Ascanio Controparte_1
Donadio per procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aosta Reg.
Borgnalle 10/L
- appellante - contro
, nato a [...] il [...] c.f. , CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Domenico Tirrito per procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via Giulio Caccini 1
- appellato -
All'udienza del 30.1.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 18.5.2020, conveniva avanti al Tribunale di CP_2
Caltanissetta quale titolare della ditta individuale Parte_1 Controparte_1
, per ivi sentire ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura di
[...]
uno strumento musicale per suo esclusivo inadempimento, con condanna alla restituzione dell'acconto versato di € 1.770/00, oltre interessi ex art.1284 co.4 c.c. e il risarcimento dei danni quantificati in € 6.291/34 o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
Deduceva di aver commissionato al convenuto la realizzazione e la consegna di un organo musicale con annesso software, pattuendo il corrispettivo di €4.959/00, di cui €
2.500/00 pagati mediante l'utilizzo di un contributo statale ("Bonus Stradivari") e la rimanente somma di € 2.459/00 pagata dall'attore.
Perciò, in virtù degli accordi presi, in data 19 maggio 2017 versava l'acconto di €1.770/00,
ma il convenuto non provvedeva alla consegna entro i termini concordati.
Di poi, a seguito della proroga del contributo statale per l'anno 2018, l'attore concordava delle modifiche allo strumento musicale commissionato, determinandosi l'aggiornamento del prezzo a € 5.791/00, sempre da compensarsi in quanto ad € 2.500/00 con l'utilizzo del
“Bonus”.
Quindi, a seguito delle diffide volte a ottenere la consegna del bene o il risarcimento del danno compresa la perdita del "Bonus Stradivari" a causa del mancato rinnovo per il 2019,
il convenuto offriva di restituire esclusivamente l'acconto versato di € 1.770/00, oltre a €
225/00 a titolo di spese legali.
Ritenuta insoddisfacente la proposta, l'attore avviava una procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo per causa imputabile al convenuto, che, pur avendovi aderito, era rimasto inerte.
Per l'effetto, era costretto ad adire il Tribunale di Caltanissetta, chiedendo dichiararsi CP_2
la risoluzione del contratto, con condanna del alla restituzione dell'acconto di € Pt_1 1.770/00, oltre agli interessi legali ai sensi dell'art.1284 c.c. e il risarcimento dei danni complessivamente quantificati in €6.291/34, di cui in quanto € 2.500/00 per la perdita del
"Bonus , €2.181/34 quali spese stragiudiziali e della negoziazione assistita;
€ Per_1
1.610/00 quali ulteriori danni, sia patrimoniali che non patrimoniali (peggioramento delle condizioni di vita), scaturenti dall'inadempimento dedotto.
Con comparsa di risposta si costituiva riconoscendo il proprio Parte_1
inadempimento contrattuale e ritenendo dover restituire unicamente l'acconto ricevuto di €
1,770/00 ed € 225/00 a titolo di rimborso spese stragiudiziali.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione allegata, con sentenza n.60/2022 il
Tribunale di Caltanissetta così statuiva:
“ogni altra domanda o eccezione respinta, condanna il convenuto al Parte_1
pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.770,00, a suo tempo CP_2
corrispostagli a titolo di acconto, oltre gli interessi nella misura legale di cui all'art.1284
comma 1 cod. civ., dalla data di corresponsione della somma fino all'atto introduttivo del
presente giudizio, nonché nella misura prevista dall'art.1284 comma 4 cod. civ. per il
periodo successivo fino all'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto al Parte_1
pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.196,44, a titolo di spese CP_2
per la fase di assistenza stragiudiziale [n.d.r. pari a € 810/00 per competenze, oltre spese generali, accessori di legge ed € 14/55 per spese vive], oltre gli interessi nella misura
legale di cui all'art.1284 comma 1 cod. civ. dalla data della domanda introduttiva del
presente giudizio fino all'effettivo soddisfo;
compensa tra le parti in ragione di 1/3 le spese
processuali e condanna il convenuto a rifondere all'attore Parte_1 CP_2
l'altro 2/3 di spese, che liquida nel complesso in €3.235,00 per compensi professionali,
oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso delle
spese di contributo unificato”. Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello , quale titolare Parte_1
della ditta individuale deducendo l'erroneità della Controparte_1
statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
ERRATA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT.1-3-18-27 DEL DM 55/2014 (TABELLA B 25 BIS) NELLA LIQUIDAZIONE DELLE
SPESE DELLA FASE STRAGIUDIZIALE
Il Giudice ha stabilito che le spese di assistenza stragiudiziale siano da considerarsi quale danno emergente e che la fase della negoziazione assistita assorbisse la precedente, però ha commesso un errore nel calcolo, ritenendo che le stesse fossero da quantificarsi in € 810/00 oltre spese generali, accessori di legge e le spese vive di € 14/55 (complessivamente indicate in €
1.196/44 nel dispositivo).
CP_ Infatti, l'unica fase del procedimento di negoziazione assistita posta in essere dal difensore del è stata (per suo stesso riconoscimento) quella di attivazione;
quindi, l'importo da liquidarsi per la fase di attivazione della negoziazione per importi compresi tra € 1.100/00 e € 5.200/00, ammonta ad € 270/00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Per l'effetto, la
CP_ sentenza andrà emendata e l'importo dovuto al a titolo di risarcimento per spese di assistenza nella fase stragiudiziale,
dovrà essere modificato come precede.
ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.91 C.P.C. E DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE SOCCOMBENTE
CP_ Le domande formulate dal alle quali vi è stata opposizione del convenuto sono state tutte rigettate, mentre gli assunti difensivi del (restituzione del solo acconto ricevuto e pagamento di quanto dovuto per la fase stragiudiziale – al netto Pt_1
dell'errore di calcolo) sono stati invece accolti
CP_ Più nel dettaglio, aveva richiesto una condanna al risarcimento del danno di € 6.291/34 (diverso e ulteriore rispetto alla restituzione dell'acconto di € 1.770/00), mentre gli sono stati riconosciute le sole spese del procedimento di negoziazione assistita.
Il Primo Giudice, ponendo le spese in carico al ha di fatto legittimato un'azione che si è rivelata temeraria ed un Pt_1
comportamento assolutamente censurabile
Quindi, la sentenza impugnata ha finito per legittimare l'utilizzo distorsivo del processo civile dal momento che l'attore ha portato a termine un procedimento che non avrebbe neppure dovuto iniziare.
La sentenza di primo grado, quindi, nella parte in cui ha posto a carico del in ragione dei 2/3 le spese di lite necessita Pt_1
di essere emendata nel senso opposto e le spese, nella misura stabilita dal Primo Giudice (2/3), debbono essere poste a carico dell'attore, parte realmente soccombente nel presente giudizio.
ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.91 C.P.C. PER NON AVER CONSIDERATO L'OFFERTA FORMULATA DAL LAVEVAZ NELLA
COMPARSA COSTITUTIVA
Il Tribunale non ha preso in considerazione la proposta conciliativa formulata dal nella comparsa di risposta, ove si era Pt_1
reso disponibile a restituire la somma di € 1770/00, incassata a titolo di acconto, oltre ad € 225/00 per le spese nella fase stragiudiziale.
VIOLAZIONE DELL'ART.92 CO.2 C.P.C. - SOCCOMBENZA RECIPROCA E COMPENSAZIONE DELLE SPESE
In via ulteriormente subordinata, in relazione alle domande delle parti le spese di lite andavano compensate, poichè si verte in un caso di soccombenza reciproca, previsto dal secondo comma dell'art.92 c.p.c.
VIOLAZIONE DEL D.M. 55/2014 IN ORDINE ALLA QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE
Il Tribunale ha condannato a pagare le spese di assistenza legale nella misura di 2/3, liquidando l'importo di € Pt_1
3.250/00 oltre accessori. L'errore, nel caso di specie, non è di poco conto, poiché la liquidazione delle spese secondo il valore della domanda ha fatto sì che l'importo enisse parametrato ad uno scaglione superiore (5.200,00 -26.000,00) rispetto a quello inferiore da applicare in base al decisum (1.100,00 -5.200), essendo pacifico che le spese debbono essere liquidate non in ragione del quantum disputandum ma del quantum decisum.
Ne deriva che, in estremo subordine rispetto all'accoglimento dei motivi prima esposti, l'importo liquidato a titolo di spese dovrà essere modificato e a quello di € 3.250./00, pari ai 2/3 di quanto dovuto per procedimenti del valore ricompreso tra €
5.200/00 ed € 26.000/00, dovrà essere sostituito con quello di €1.610/00, pari ai 2/3 di quanto dovuto per procedimenti di valore ricompreso tra € 1.100/00 ed € 5.200/00.
Con comparsa di risposta si costituisce l'appellato , contestando CP_2
l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dall'atto introduttivo, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato solo in parte e limitatamente ai motivi che seguono.
Deve premettersi che, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così, Cass. sent.
n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di
ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e
sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e
in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi
tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano
incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito”.
Allo stesso tempo, il principio processuale della “ragione più liquida” consente di incentrare la pronuncia su d'una questione d'agevole soluzione, rendendo superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre, che restano assorbite.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Giudice quantificato in € 810/00, oltre accessori di legge, l'ammontare dovuto al a titolo di rimborso delle spese stragiudiziali anteriori al giudizio, deducendo che il CP_2
Tribunale avrebbe errato nel determinare l'importo computando cumulativamente i compensi previsti per la fase di attivazione della procedura e per quella di negoziazione,
laddove nella fattispecie sarebbe stata espletata esclusivamente la prima fase.
Nella sentenza il Tribunale di Caltanissetta ha però precisato (v. punto 2.c pagg.6 e 7) che
“Fondata risulta la domanda dell'attore tesa al rimborso delle spese sostenute e/o da
corrispondere al proprio legale di fiducia, per l'assistenza stragiudiziale svolta a suo favore
prima della instaurazione del presente giudizio … Nel caso di specie, risulta provata l'attività stragiudiziale svolta dal legale di parte attrice, consistita nella redazione di varie
diffide e culminata nella procedura di negoziazione assistita”.
E, infatti, il legale del aveva svolto una corposa attività stragiudiziale, è in atti CP_2
l'intimazione di pagamento del 24.1.2019 inviata a (doc. 2.10) e le interlocuzioni Pt_1
con posta elettronica nelle date del 5.2.2019, 7.3.2019, 16.9.2019 (prodotte dall'attore all'atto di iscrizione della causa a ruolo).
Quindi, in data 25.9.2019 il legale del ha trasmesso al formale invito ad CP_2 Pt_1
aderire a una convenzione di negoziazione assistita (ai sensi dell'art.2 del D.L. 12
settembre 2014 n.132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014 n.162), al fine di esperire il tentativo di risoluzione stragiudiziale e la condizione di procedibilità
dell'eventuale azione giudiziale (doc.16 prodotto all'atto di iscrizione a ruolo da parte di
), a cui ha aderito all'invito mediante comunicazione PEC del 24.10.2019, CP_2 Pt_1
allegando dichiarazione sottoscritta congiuntamente al proprio difensore avv. Donadio
(doc.17 ibidem).
Successivamente, con PEC del 5.11.2019 il legale del ha trasmesso al procuratore CP_2
di una bozza dell'accordo di negoziazione assistita, invitandolo a formulare Pt_1
eventuali osservazioni al fine di definire consensualmente il testo dell'accordo (doc.18),
senza però ricevere riscontro, quindi con successiva PEC del 3.2.2020 (doc.19)
comunicava che essendo inutilmente decorsi i termini di legge previsti per l'instaurazione e la conclusione della procedura di negoziazione assistita, avrebbe provveduto a CP_2
introdurre il giudizio dinanzi al Tribunale.
Per l'effetto, in ragione dell'attività defensionale svolta, in particolare nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, correttamente il Tribunale ha proceduto alla liquidazione dei compensi;
e, infatti, nel determinare l'importo spettante ha incluso sia l'attività relativa alla fase di avvio della procedura (consistente nell'invito al procedimento e nella ricezione dell'adesione) sia quella afferente alla fase di negoziazione (la redazione e trasmissione della proposta di convenzione alla controparte), facendo applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n.55.
In ordine alla applicazione del principio della soccombenza nelle spese, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art.91 c.p.c., poiché il avrebbe potuto Pt_1
provvedere al rimborso spontaneo dell'acconto ricevuto e delle spese stragiudiziali sostenute (sia pure erroneamente computandole in sole € 270/00 come reputava), la qual cosa non ha fatto neppure nel contesto dello svolgimento della negoziazione assistita (alla cui proposta formulata dall'attore avrebbe bene potuto replicare nei termini di cui sopra).
Per tale argomentazione deve rigettarsi il relativo punto del gravame, restando assorbiti anche il secondo e il terzo.
Coglie invece nel segno e deve accogliersi il motivo di gravame col quale l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese legali in favore della controparte nella misura di € 3.250/00 (così già ridotte di 1/3), oltre oneri accessori,
parametrando tale importo allo scaglione previsto per le cause di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 secondo il valore medio, ai sensi del D.M. n.55/2014 applicabile ratione temporis.
Nel caso di accoglimento, la liquidazione delle spese di lite deve avvenire non in relazione al valore della domanda originariamente proposta (quantum disputatum), bensì in riferimento al valore della domanda effettivamente accolta (quantum decisum), in quanto solo quest'ultimo rappresenta il reale esito della controversia e, dunque, il parametro corretto per l'applicazione dei criteri di liquidazione previsti dal D.M. n.55/2014.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha accolto solo una parte della domanda attorea, con conseguente soccombenza parziale del convenuto. Tuttavia, nell'emettere la condanna alle spese, ha liquidato l'importo dovuto utilizzando lo scaglione superiore (€ 5.201,00 – € 26.000,00), anziché quello effettivamente corrispondente al valore della domanda accolta (€ 1.100,00 – €5.200,00).
Pertanto, in accoglimento del motivo di appello sul punto, la liquidazione delle spese del primo grado deve essere rideterminata in conformità al valore del quantum decisum, e,
conseguentemente, l'importo dovuto dal al deve essere ridotto da € Pt_1 CP_2
3.250/00 a € 1.610/00, oltre accessori di legge, pari ai 2/3 dell'importo previsto per lo scaglione corrispondente, considerati i valori medi ex D.M. n.55/2014.
Di qui il limitato accoglimento dell'appello.
In considerazione dell'assai limitata incidenza economica derivante dall'accoglimento del gravame e della fattuale inadempienza del convenuto nell'accordo negoziale sottostante
(causa petendi) che ha originato le ragioni dell'attore sostanzialmente accolte, questa
Corte ritiene sussistere gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese-
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.87/2022, in parziale riforma della sentenza n.60/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta il 24.1.2022 e depositata in data 25.1.2022,
condanna , quale titolare della Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio avanti il Tribunale in favore di ,
[...] CP_2
che compensa tra le parti in ragione di 1/3 e liquida nel complesso in € 1.610/00 (così già
ridotte), oltre 15% per rimborso forfetario, le spese per contributo unificato, C.P.A. e I.V.A.
Conferma nel resto la sentenza.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)