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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Cecilia Pratesi Presidente Stefania Ciani Giudice Valeria Chirico Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54099/2023, vertente TRA
ROMA, 15/03/1964), con il patrocinio dell'avv. RENATO PISANI;
Parte_1
E
(MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR), 16/01/1971), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. PAOLA RESCIGNO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Controparte_1 cumulativo di separazione e divorzio;
in data 25.7.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Roma in data in data 15/07/1995, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma, al n. 00216, Serie A06;
- mandare alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare integralmente compensate le spese legali;
e quindi con sentenza definitiva
OMOLOGARE il divorzio alle medesime condizioni della separazione e precisamente: a) Nulla disporre sull'assegno divorzile in favore dell'uno o dell'atro. b) La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Roma alla Via Giovanni Marchesini n. 3 Int. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla IG.ra Controparte_1 nell'interesse delle figlie stabilmente ivi conviventi e, in ogni caso, fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. c) Il IG. continuerà a versare mensilmente alla IG.ra Parte_1 CP_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento per le figlie pari ad € 600,00 – seicento/00 - (€ 300,00 per ciascuna), oltre aggiornamento annuale ISTAT, mediante bonifico sul c/c della IG.ra , alle note coordinate CP_1 bancarie.
d) Il IG. contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, previo consenso di entrambi i genitori e Pt_1 come da Protocollo del Tribunale di Roma del 17/12/2014, alle spese straordinarie sia medico-sanitarie
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia”), che di altra natura es. tasse universitarie, spese di alloggio fuori sede, eventuali master e corsi post-universitari, spese per viaggi all'estero sia per studio che di carattere ludico nonché spese per le attività sportive. f) L'assegno unico e universale per la figlia resta di spettanza ad entrambi i genitori in misura Per_1 del 50%, che pertanto ne faranno richiesta all'INPS”
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54099/2023 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 15/07/1995 tra
(ROMA (RM), 15/03/1964) e (MONTE SAN GIOVANNI Parte_1 Controparte_1
CAMPANO (FR), 16/01/1971) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00216, Parte II, Serie A06, Anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc
Roma, 26/02/2025
La Presidente est
Cecilia Pratesi
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Cecilia Pratesi Presidente Stefania Ciani Giudice Valeria Chirico Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54099/2023, vertente TRA
ROMA, 15/03/1964), con il patrocinio dell'avv. RENATO PISANI;
Parte_1
E
(MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR), 16/01/1971), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. PAOLA RESCIGNO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Controparte_1 cumulativo di separazione e divorzio;
in data 25.7.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Roma in data in data 15/07/1995, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma, al n. 00216, Serie A06;
- mandare alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare integralmente compensate le spese legali;
e quindi con sentenza definitiva
OMOLOGARE il divorzio alle medesime condizioni della separazione e precisamente: a) Nulla disporre sull'assegno divorzile in favore dell'uno o dell'atro. b) La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Roma alla Via Giovanni Marchesini n. 3 Int. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla IG.ra Controparte_1 nell'interesse delle figlie stabilmente ivi conviventi e, in ogni caso, fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. c) Il IG. continuerà a versare mensilmente alla IG.ra Parte_1 CP_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento per le figlie pari ad € 600,00 – seicento/00 - (€ 300,00 per ciascuna), oltre aggiornamento annuale ISTAT, mediante bonifico sul c/c della IG.ra , alle note coordinate CP_1 bancarie.
d) Il IG. contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, previo consenso di entrambi i genitori e Pt_1 come da Protocollo del Tribunale di Roma del 17/12/2014, alle spese straordinarie sia medico-sanitarie
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia”), che di altra natura es. tasse universitarie, spese di alloggio fuori sede, eventuali master e corsi post-universitari, spese per viaggi all'estero sia per studio che di carattere ludico nonché spese per le attività sportive. f) L'assegno unico e universale per la figlia resta di spettanza ad entrambi i genitori in misura Per_1 del 50%, che pertanto ne faranno richiesta all'INPS”
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54099/2023 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 15/07/1995 tra
(ROMA (RM), 15/03/1964) e (MONTE SAN GIOVANNI Parte_1 Controparte_1
CAMPANO (FR), 16/01/1971) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00216, Parte II, Serie A06, Anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc
Roma, 26/02/2025
La Presidente est
Cecilia Pratesi