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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 26 del mese di febbraio 2025, all'udienza tenuta dal G.I., presso la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 2358/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
promossa da
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Porto Salvo e residente in [...]G, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Cuzzocrea;
attore
contro
, Controparte_1 con sede legale in via Lungadige Cangrande, n.16, 37126 Verona, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Lo Cicero;
convenuta
nonché contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
e residente in [...] Croce Valanidi;
convenuto contumace
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
17.09.1989 ed ivi residente a[...], 89134;
Pag. 1 di 9 convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
Oggi, all'udienza del 26/02/2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Delfino, sono comparsi:
- nell'interesse di parte attrice, l'avv. RICCARDO CARIDI per delega dell'avv. SANTO
CUZZOCREA;
- nell'interesse di parte convenuta, l'avv. BRUNO LO CICERO, per delega dell'avv. UGO
LO CICERO;
i procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa e discutono oralmente la causa.
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il sig. e il sig. Controparte_2 CP_3
nonché la al fine di ottenere la
[...] Controparte_4 condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, di € 42.941,68 (al netto della somma già corrisposta di € 32.400,00) a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 21.10.2017.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_4 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)-Nel
[...] merito, ritenere e dichiarare le avverse domande formulate nei confronti della concludente società CATTOLICA di Assicurazioni inammissibili ed infondate e
Pag. 2 di 9 conseguentemente rigettarle con qualsivoglia statuizione per tutti i fatti e motivi superiormente rappresentati;
2)-Dare atto che la convenuta società CP_4 nella fase stragiudiziale ha tempestivamente corrisposto all'attore
[...]
su base concorsuale, la somma di € 32.400,00 per il danno da lesione Parte_1 riportato nel sinistro stradale, così come confermato dallo stesso attore nell'atto introduttivo del giudizio, somma che la società riteneva equa, alla luce CP_4 della relazione medico legale redatta il 02.07.2018 dal proprio medico fiduciario Dott.
, per mere scelte di opportunità volendo evitare le spese di un Persona_1 giudizio pur sempre oneroso per la società assicuratrice ma, ripetesi, senza assunzione di piena responsabilità del sinistro stradale de quo;
3)--Rigettare, inoltre, la richiesta di risarcimento avanzata dall'attore in quanto i danni da lesione derivati Parte_1 al medesima sono da ascrivere a preponderante colpa dello stesso, il quale ha omesso di utilizzare le cinture di sicurezza, causando e/o aggravando di gran lunga i danni che avrebbe potuto subire in misura assolutamente lievi se si fosse adoperato diligentemente in tal senso;
4)-In via strettamente subordinata, nel caso in cui venisse ammessa e rigorosamente provata la domanda di risarcimento per il danno da lesione subito da
e provato il nesso eziologico tra il sinistro descritto in citazione e le Parte_1 lesioni riportate dallo stesso, l'eventuale risarcimento dovrà essere contenuto nei limiti di quanto equo e dimostrato tenendo in debito conto della preponderante responsabilità dello stesso per il mancato uso delle cinture di sicurezza, con la decurtazione della somma di € 32.400,00 corrisposta nella fase stragiudiziale dalla società e CP_4 della ulteriore somma di € 6.014,24 rogata dalla società in Controparte_4 favore dell' Sede di Reggio Calabria che ha esercitato azione di rivalsa (Legge CP_5
N. 222/84); 5)-Rigettare la richiesta di risarcimento per danno morale per i fatti e motivi superiormente esposti;
6)-Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
All'udienza del 06.12.2021, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti, e . Controparte_2 Controparte_3
Con atto di costituzione depositato in data 29.06.2024, a seguito del decesso del sig.
, avvenuto in data 22.11.2023, si costituivano in giudizio i di lui eredi, Parte_1
, anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Controparte_6
Pag. 3 di 9 della minore e Persona_2 CP_7 Controparte_8 CP_9 rinnovando le precedenti istanze, domande e conclusioni.
Il giudizio veniva istruito a mezzo prove documentali;
veniva, altresì, disposta consulenza medico-legale espletata dal dott. Persona_3
2.1. Come noto, l'art. 2054 c.c., comma 2, stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli, si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il danneggiato che evochi in giudizio il responsabile civile e la relativa compagnia di assicurazione è gravato, dunque, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, per poi dimostrare l'esclusiva riconducibilità della causazione del sinistro alla negligente condotta di guida del conducente il veicolo antagonista.
Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso”
(Cass. Civ., sez. III, 477/2003 e Cass. Civ., sez. III, 12692/1998).
Alla luce di tali princìpi di diritto, deve esaminarsi il sinistro de quo.
2.2. Le risultanze dell'istruttoria svolta consentono di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2.
A sostegno della propria domanda l'attore espone che, in data 21.10.2017, alle ore
08:55 circa, percorreva la via Trapezi, in direzione di marcia monte/mare, alla guida dell'autovettura di proprietà della sig.ra marca “IA” modello Controparte_6
“Musa” (t.g.EB218ZA), quando, giunto all'altezza del civico 101, veniva
Pag. 4 di 9 improvvisamente investito sulla parte frontale dell'autovettura, da un veicolo - marca
“Toyota”, modello “Yaris” (t.g.FJ416TC), di proprietà di del sig. , ma Controparte_2 condotta nell'occasione dal sig. , che giungeva in senso opposto di Controparte_3 marcia, invadendo la corsia riservata alla circolazione in senso inverso (cfr. pag. 2 atto di citazione).
La ricostruzione dei fatti indicata dall'attore coincide con quanto accertato dalla
Polizia Municipale di Reggio Calabria intervenuta sui luoghi a seguito del sinistro;
gli agenti, sulla scorta delle verifiche eseguite in loco, hanno concluso che: “Il conducente del veicolo 1 (Toyota Yaris Tg. FJ41TC) percorreva la via Trapezi in direzione Mare-
Monte, quando, giunto all'altezza del civico 101 non era in grado di conservare il controllo per cause imprecisate. In conseguenza di tale condotta si verificava un impatto frontale con il veicolo 2 (IA Musa Tg. EB218ZA) che in quello stesso momento percorreva la medesima via in direzione opposta. Al nostro arrivo, entrambi i conducenti ricevevano cure da personale sanitario del 118. Per tutta la durata dei rilievi non si presentava agli scriventi alcun testimone in grado di riferire sui fatti” (cfr. rapporto di incidente stradale del 21.10.2017 allegato da parte attrice).
Ebbene, ritiene il Tribunale che la ricostruzione dell'evento infortunistico contenuta nel rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sui luoghi dopo il sinistro, unitamente ai rilievi fotografici dei mezzi incidentati effettuati nell'immediatezza, costituiscano la principale fonte di accertamento delle condotte di guida tenute dalle parti e, correlativamente, delle cause del sinistro.
Ancora, le allegazioni di parte attrice trovano conferma nelle dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole di incidente (“Il conducente per malore improvviso invadeva la corsia opposta”), sottoscritto, peraltro, da entrambi i conducenti.
Inoltre, non vi è alcun elemento di prova che depone per un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro de quo.
In particolare, per quanto concerne la compatibilità delle lesioni riportate dal sig. con l'uso delle cinture di sicurezza, l'ausiliario del Giudice ha Parte_1 argomentato e chiarito che: “da una mia ulteriore indagine sul tipo di autovettura IA
Musa, si rileva che la distanza notevole tra il tetto, il parabrezza ed il capo del paziente
Pag. 5 di 9 e che la bassa statura dell'infortunato non potevano associarsi con l'impatto con le parti dure dell'abitacolo; che la mancanza di lesioni ai piedi ed alle gambe che sopravvengono quando non si usa la cintura, (come indicano gli studi di infortunistica stradale),stanno ad indicare che il ricorrente indossava la cintura, cosa che, in caso contrario, inoltre, sarebbe stato rilevato dalle autorità accorse sul posto dell'incidente
e che hanno certificato lo scoppio degli airbag” (cfr. pag. 3 dei chiarimenti alla ctu).
In conclusione, l'evento lesivo di cui si discute è riconducibile, sotto il profilo eziologico, all'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura “Toyota Yaris”
(tg.FJ416TC) e nessun rimprovero, in termini di colpa, può essere mosso nei confronti dell'odierno attore;
l'invasione, da parte del dell'opposta corsia di marcia ha CP_2 un'efficacia causale esclusiva nel determinismo dell'evento, non risultando alcun elemento in forza del quale argomentare che il conducente del veicolo “IA Musa”
(tg.EB218ZA) non stesse regolarmente indossando la cintura di sicurezza o che, comunque, stessa attuando una condotta di guida non conforme alle disposizioni dettate dal Codice della Strada.
3. Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sulla persona del sig. , espletata dal dott. Parte_1 Persona_3
Secondo quanto accertato nell'elaborato peritale, il danneggiato ha riportato postumi permanenti che risultano causalmente compatibili, in termini di verosimiglianza, con l'incidente occorso e, in particolare, “Esiti dolorosi e funzionali di trauma cranio facciale e cervicale con fratture multiple facciali e dei processi spinosi delle vertebre C5
C6, diplopia verticale OS” (cfr. pag. 5 ctu).
Tenuto conto delle lesioni e del decorso clinico, il pregiudizio subito ha comportato per il danneggiato un'inabilità temporanea totale per una durata pari a 30 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% per una durata pari a 30 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% per una durata pari a 20 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 25% per una durata pari a 34 giorni.
In relazione all'inabilità permanente, il CTU ha individuato un danno biologico permanente nella misura del 18% (pag. 6 ctu).
Pag. 6 di 9 Tuttavia, nel corso del presente giudizio, in data 22.11.2023, il sig. è Parte_1 deceduto, per cause ignote e in alcun modo ricondotte, dalla parte onerata, all'incidente stradale.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte: " In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto" (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 679 del 18/01/2016) e ancora " In tema di risarcimento del danno biologico, la liquidazione va parametrata alla durata effettiva della vita, se questa è più breve -per cause indipendenti dal sinistro oggetto del giudizio
-rispetto a quella attesa o corrispondente alla vita media (sebbene occorra tenere conto della maggiore intensità del patema d'animo nei primi tempi successivi all'evento), assumendo esclusiva rilevanza la sofferenza effettivamente patita per il residuo tempo di durata della vita, nel rispetto del fondamentale principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento all'effettivo pregiudizio arrecato", (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
10897 del 26/05/2016).
Con riferimento ai criteri di determinazione del danno c.d. “intermittente”, trovano applicazione le tabelle elaborate presso il Tribunale di LA, ove è stato introdotto un criterio uniforme per la liquidazione del danno non patrimoniale in caso di decesso del danneggiato per causa diversa dalla lesione.
Detto criterio utilizza, quale parametro, il risarcimento annuo, mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante, secondo i valori calcolati dalle Tabelle di
LA (edizione 2024). Esso corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio (calcolato quale risultato dalla media matematica, per ogni percentuale di invalidità, tra il quantum liquidabile ad un soggetto di anni 1 e quello liquidabile ad un soggetto di anni 100) e l'aspettativa di vita media (cioè la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra anni
1 e 100, a prescindere dal sesso di appartenenza).
Pag. 7 di 9 Nel criterio stabilito, inoltre, si è tenuto conto del fatto che il danno è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento lesivo e decresce progressivamente col trascorrere del tempo, fino a stabilizzarsi;
conseguentemente, nella stesura di tali Tabelle, si è ritenuto equo un incremento del risarcimento medio annuo nella misura del 100% per il primo anno ed in quella del 50% per il secondo anno, per poi stabilire un importo prefissato per ogni ulteriore anno di vita vissuta successivamente al secondo anno.
Applicando i superiori principi al caso di specie,
Occorre tenere presente che, all'epoca del sinistro, il sig. aveva un'età Parte_1 di 60 anni;
la percentuale di invalidità permanente riconosciuta è pari al 18% e la durata della sua vita, dopo il sinistro, è stata pari a circa 6 anni. Di conseguenza, applicando gli esposti criteri al caso di specie, si ha:
a) una prima quota relativa al danno acquisito nei primi due anni di vita successivi al fatto lesivo, pari ad € 6.481,00;
b) una seconda quota relativa agli anni successivi al secondo pari ad € 7.404,00
(1.851,00 x 4);
Il danno biologico è, dunque, pari ad € 13.885,00 in moneta attuale.
A tale importo va aggiunto il risarcimento del danno biologico temporaneo, il quale si liquida equitativamente, applicando le Tabelle di LA, per ciascun giorno di inabilità temporanea parziale, in misura proporzionalmente ridotta per un totale di €
8.165,00.
Quanto ai danni patrimoniali, deve essere disposto il rimborso delle spese mediche documentate sostenute a causa del sinistro e ritenute congrue dal CTU (v. pag. 6 dell'elaborato peritale), che ammontano ad € 3.275,66.
In definitiva, l'ammontare dei danni complessivi è pari ad € 25.325,66 (€ 13.885,00
+ € 8.165,00 + € 3.275,66) in moneta attuale.
Va, a questo punto, preso in considerazione, al fine di evitare indebiti arricchimenti, il pagamento di € 32.400,00, già effettuato dalla società di assicurazione che, pur senza attualizzarlo, ristora pienamente i danni subiti dal sig. in seguito Parte_1 all'sinistro del 21.10.2017.
Pag. 8 di 9 Per tali ragioni, la domanda attrice va rigettata.
4. La quantificazione del danno non patrimoniale è da rapportarsi al decesso dell'attore avvenuto in corso di causa, costituente un fatto imprevedibile all'epoca dell'instaurazione della lite;
pertanto, le spese e competenze di lite si compensano integralmente.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste solidalmente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;
2) compensa integralmente le spese e competenze di lite;
3) pone a carico degli attori, in solido, le spese di CTU.
Reggio Calabria, 26 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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