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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3093/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Michela Boi Giudice Relatore
Giovanni Piccioli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3093/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
SELVANETTI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefania Controparte_1 C.F._2
MORETTI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Lucca:
1) Disporre l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, signora Persona_1
, disponendo la collocazione principale della minore presso la stessa, Parte_1
stabilendo che le decisioni di maggiore interesse per la minore siano adottate esclusivamente dalla madre, ivi comprese le scelte sanitarie, scolastiche con facoltà di sottoscrizione di tutta la documentazione relativa alla minore, ivi compresa quella relativa al rilascio dei documenti di rinascimento;
2) Disporre che il regime di frequentazione e visite della minore avvenga Persona_1
secondo le modalità indicate dalla CTU ed, in particolare:
I (due mesi): Inserimento di telefonate padre-figlia con l'ausilio dei Servizi Sociali alla Per_2 presenza di un'educatrice, che possa supportare la minore e monitorare l'atteggiamento paterno. Inizialmente una telefonata ogni 15 giorni con possibile passaggio ad una telefonata a settimana in caso di positivo riscontro.
II STEP: Avvio degli incontri protetti, inizialmente una volta al mese per poi passare ad incontri sempre più frequenti, ma solo se si verificano le seguenti condizioni:
1. Le telefonate procedono regolarmente e la bambina accoglie positivamente i contatti con il padre;
2. La dott.ssa ed i Servizi Sociali valutano che non ci sia una regressione nel benessere Pt_2
psicologico della minore;
3. Il padre ha iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato sia a verificare la di lui motivazione ad assumere il ruolo genitoriale, sia ad acquisire le relative competenze.
Si chiede che l'andamento e la durata degli STEP non venga fissata in tempi prestabiliti e predefiniti, ma che i tempi siano determinati dall'andamento degli incontri e dalla valutazione relativa al benessere del minore.
3) In virtù del mutato regime di frequentazione suggerito dalla CTU e, in conseguenza del minore tempo che il padre passerà con la minore rispetto a quanto stabilito precedentemente in sede di divorzio, si chiede che codesto Ill.mo Tribunale, nell'interesse del minore, ridetermini il contributo di mantenimento – ad oggi fissato in €300,00 mensili - nella maggior somma di €
2 500,00 mensili che il Sig. verserà alla Sig.ra somma da rivalutarsi annualmente Per_1 Pt_1 secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre all'assegno unico nella misura del 100% spettante alla sig.ra in nome e per conto della minore. Le Pt_1
spese straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Lucca, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
4) Si chiede, altresì, che venga stabilito un periodo di monitoraggio volto a verificare la possibilità di realizzare il regime di frequentazione tra il padre e la minore e l'adempimento alle prescrizioni indicate dalla CTU e valutazione dell'andamento dei percorsi, ritenendo allo stato impossibile formulare un regime di frequentazione libera della minore con il padre per il futuro, ed essendo opportuno valutare preventivamente gli sviluppi dell'eventuale ripresa dei rapporti tra gli stessi.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Per il resistente: “ogni contraria istanza eccezione deduzione anche istruttoria reietta, Voglia
Ill.mo Giudice adito:
IN VIA PRELIMINARE: ordinare la rimessa in istruttoria del procedimento di cui all'oggetto
R.G. 3093/2023 e per l'effetto ordinare al Servizio Sociale di Capannori di predisporre un calendario, nel rispetto degli steps e delle indicazioni previste nella ctu in atti ed all'uopo fissare un termine nel quale detto Servizio e le parti relazioneranno i merito a questo Giudice.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: ordinare al Servizio Sociale di Capannori di collaborare con il Servizio Sociale di Finale Emilia al fine di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità e fissare all'uopo un termine entro il quale detto Servizio e le parti relazioneranno i merito a questo Giudice.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: all'esito del percoso di cui all'ctu in atti, revocare il divieto di avvicinamento di nei confronti di per Controparte_1 Persona_1
mancanza dei presupposti di pericolosità del padre nei confronti della figlia quanto meno al luogo di residenza ed alla scuola dalla piccola frequentata e, conseguentemente e qualora occorresse, ordinare a il rispetto delle condizioni stabilite con sentenza Parte_3
n.640/2023 pubblicata in data 18.04.2023 R.G. 1275/2023.
3 IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi CTU atta a valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori ed in particolar modo in ordine alla collocazione della minore Persona_1 presso la madre e la capacità della stessa di favorire i rapporti padre – figlia”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2023, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 640/2023 del 18.4.2023, al fine di ottenere l'affidamento esclusivo della minore alla madre e la previsione della frequentazione con il padre in forma protetta, nonchè l'adozione, in via indifferibile, di un ordine di protezione nei confronti della ricorrente e della minore. A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che: - in data 12.6.2015 aveva contratto matrimonio con l' e, Per_1
dalla loro unione, il 9.2.2018, era nata la figlia - con decreto depositato il 4.5.2022, il Per_1
Tribunale di Modena aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- con sentenza n.
640/2023 pubblicata il 18.4.2023, il Tribunale di Modena, su ricorso congiunto depositato dalle parti, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio disponendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, regolamentando il regime di frequentazione con il padre, anche prevedendo il futuro trasferimento della residenza della minore da Finale Emilia in altra località, al termine dell'anno scolastico;
- tuttavia, l' Per_1
aveva subito assunto comportamenti minacciosi e verbalmente aggressivi nei confronti della ex coniuge, anche alla presenza della minore, sì da costringerla ad anticipare il trasferimento nel territorio di Lucca, dove vive il nuovo compagno;
- in particolare, l' profferiva Per_1
continuamente minacce di morte nei confronti della ex moglie e del nuovo compagno, tanto da costringerli a presentare delle denunce nei suoi confronti;
- l' era sempre a Per_1 conoscenza degli spostamenti della ricorrente, tanto che in un'occasione in cui ella si era recata al
Pronto Soccorso dove era stato ricoverato il compagno, l'ex coniuge l'aveva immediatamente contattata telefonicamente chiedendo cosa fosse accaduto alla figlia e minacciandola;
- la minore, quando tornava a casa dopo aver trascorso alcuni giorni con il padre, appariva turbata, non accettava alcuna regola e rifiutava di avere contatti con il compagno della madre per timore delle reazioni del padre;
- in data 22.5.2023, l' aveva aggredito la ex moglie puntandole un Per_1
coltello alla gola e mettendole una mano sulla bocca;
dopo essere riuscita a liberarsi, ella aveva
4 richiesto l'intervento dei Carabinieri;
- l' , in distinte occasioni, aveva minacciato e Per_1
aggredito anche il nuovo compagno della ricorrente, alla presenza di che aveva iniziato a Per_1
piangere impaurita;
- aveva altresì minacciato di sottrarre la minore alla madre;
in ragione di tali comportamenti, in più occasioni, la minore aveva rifiutato di andare con il padre, sebbene in alcune circostanze fossero anche intervenute le Forze dell'Ordine; - infine, il 26.9.2023, il padre si era presentato presso la scuola materna frequentata dalla minore prima dell'orario di uscita e aveva preteso di portarla via, per poi riconsegnarla alla madre la successiva domenica;
- in passato, inoltre, egli aveva tenuto comportamenti aggressivi anche nei confronti della figlia;
nello specifico, in un'occasione l'aveva presa per le orecchie e sollevata da terra, urlando e imprecando contro di lei, per poi chiuderla fuori sul terrazzo.
Con decreto del 4.10,2024, emesso inaudita altera parte, sono state adottate in favore della ricorrente le misure di protezione previste dagli artt. 473 bis 69 ss. c.p.c. e sono stati disposti incontri protetti tra la minore e il padre, da organizzarsi a cura del Servizio Sociale di Capannori, con fissazione dell'udienza prevista per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
Con comparsa depositata il 16.10.2023, il resistente si è costituito in relazione all'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti inibitori adottati inaudita altera parte per chiederne - tra l'altro - la revoca. In particolare, l' ha dedotto che: - sebbene la Per_1
sentenza di divorzio avesse previsto il trasferimento della madre e della minore al termine dell'anno scolastico, in data 2.4.2023 la aveva presentato una denuncia nei confronti Pt_1 dell'ex marito, dopodichè si era allontanata, con la minore, dalla ex casa coniugale in Finale
Emilia e, per alcuni giorni, non aveva più dato alcuna notizia al padre, costringendolo a presentare una denuncia per mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice;
- quanto all'episodio del Pronto Soccorso, ha spiegato che, dopo aver appreso dalla nonna materna che la bimba aveva un ginocchio sbucciato, aveva tentato di parlare con lei, ma il nuovo compagno della aveva risposto a telefono comunicandogli che si trovavano al Pronto Soccorso ed Pt_1
egli, non avendo compreso che fosse quest'ultimo ad essere ricoverato e preoccupato per la figlia, aveva continuato a contattare l'ex moglie finchè non era riuscito a parlare con la bambina;
- non aveva mai minacciato l'ex coniuge con il coltello: invero, nella circostanza indicata dalla ricorrente, teneva con sé la minore ed anzi l'intervento dei Carabinieri era avvenuto proprio su
5 sua richiesta e non della - la madre non aveva ottemperato agli accordi di cui alla Pt_1
sentenza di divorzio, costringendolo a presentare altre denunce;
- in più occasioni era stato costretto a richiedere l'intervento dei Carabinieri in quanto la non gli consentiva di Pt_1 vedere la figlia, la quale con specifico riferimento ai fatti dell'agosto 2023, era spaventata non dal padre, ma dalla presenza di numerose altre persone;
- quando cercava di parlare con la figlia in video-chiamata, c'erano sempre interferenze;
- la madre non gli aveva comunicato l'istituto scolastico in cui la figlia era stata iscritta a Capannori e, quando egli ne era venuto a conoscenza, vi si era recato su invito del Dirigente;
- in data 26.9.2023, non vedendo la figlia da settimane, si era recato a scuola a prendere la figlia, dandone avviso alla madre, tramite il proprio legale, con raccomandata.
Sentite le parti all'udienza del 18.10.2023 e svolta l'istruttoria necessaria, con ordinanza del
4.11.2023 sono stati confermati i provvedimenti assunti con decreto del 4.10.23, parzialmente modificati quanto alla durata (poi successivamente prorogata con ordinanza del 20.4.2024).
Nel merito del giudizio, l' si è costituito con comparsa ritualmente depositata il Per_1
13.11.2024, riportandosi integralmente alle difese spiegate nell'atto depositato il 16.10.2023, ribadendo che la ricorrente ostacolava i rapporti padre-figlia ed evidenziando le contraddizioni contenute nelle denunce e contestando la prospettazione fattuale contenuta nel ricorso.
Celebrata l'udienza di comparizione delle parti in data 13.12.2023, con ordinanza del 21.1.2024, in via temporanea ed urgente, è stato disposto l'affido super esclusivo della minore Persona_1
alla madre, con presa in carico della stessa da parte dell' e la presa in carico
[...] CP_2
del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti. In via istruttoria è stata disposta CTU avente ad oggetto le capacità genitoriali, lo stato psicologico della minore con particolare riferimento ai rapporti con i genitori, l'individuazione del regime di affidamento ritenuto più idoneo nell'interesse della minore medesima e i tempi di permanenza con il genitore non collocatario.
Espletate le operazioni peritali, all'udienza del 28.6.2024, entrambe le parti hanno condiviso le conclusioni rassegnate dall'ausiliario del Tribunale, sebbene la difesa del resistente abbia evidenziato che i Servizi Sociali di Finale Emilia non avevano preso contatti con lo stesso,
6 lamentando il mancato rispetto delle prescrizioni impartite e chiedendo che venisse data immediata attuazione alla CTU.
Con ordinanza del 1.7.2024, in via temporanea e urgente, a parziale modifica dei provvedimenti già assunti nel corso del giudizio, è stata provvisoriamente recepita la regolamentazione prevista in CTU;
la causa, matura per la decisione, è stata dunque rinviata all'udienza del 25.10.2024 per la remissione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
Celebrata l'udienza con modalità di trattazione scritta, con provvedimento emesso in data
5.11.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve premettersi che, a norma dell'art. 473-bis.29. c.p.c., “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Com'è noto, i provvedimenti che regolamento i rapporti personali tra i genitori e la prole, come anche le statuizioni economiche, vengono emessi rebus sic stantibus, sulla base del quadro fattuale e istruttorio cristallizzatosi al momento della remissione della causa in decisione.
Eventuali sopravvenienze idonee ad alterare l'assetto sostanziale delineato da tali provvedimenti ne consentono la modifica, al fine di adattarli alla nuova situazione esistente.
Ebbene, nel caso in esame, gli elementi a disposizione evidenziano l'inadeguatezza dell'assetto a suo tempo concordato tra le parti tenuto conto degli accadimenti successivi e del rifiuto e timore di avere contatti con il padre, manifestati dalla minore e constatati dai Servizi Sociali di
Capannori e in sede di CTU.
Invero, le parti avevano concordato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la ex casa familiare fino al termine dell'anno scolastico, quando si sarebbe trasferita altrove con la madre;
quanto alla frequentazione con il padre, avevano stabilito una prima regolamentazione valevole fino a quando la minore fosse rimasta in Finale Emilia, ed un diverso regime per l'ipotesi di trasferimento in un luogo limitrofo. In particolare, rispetto a tale ultima evenienza, avevano previsto la collocazione prevalente presso la madre e la frequentazione del padre nei fine settimana, oltre ad aver regolamentato le festività e i periodi di vacanza. Il
7 contributo al mantenimento a carico del padre era stato stabilito nella misura di 300 euro mensili.
L'accordo era stato recepito dal Tribunale di Modena con sentenza n. 640/2023 del 18.4.2023.
Per quanto qui di rilievo ai fini delle valutazioni circa il regime di affidamento e collocazione della minore e la frequentazione con il genitore non collocatario deve osservarsi che, nell'ambito del presente procedimento, è stato adottato nei confronti dell' un ordine di protezione Per_1
a tutela della madre della minore, dapprima inaudita altera parte, poi confermato all'esito dell'audizione delle parti e dell'istruttoria svolta. A fondamento di tale provvedimento, tra le altre cose, è stata richiamata la minaccia rivolta dall' nei confronti della ex moglie e del Per_1
suo nuovo compagno, verbalizzata alla presenza dei Carabinieri di Capannori (risultante dalla
CNR del 14.6.2023).
Nelle more del giudizio, inoltre, il resistente è stato attinto dalla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione di strumenti elettronici di controllo a distanza, cui - stante il rifiuto del braccialetto elettronico - è stato cumulato il divieto di dimora nel Comune di Capannori (essendo invece venuto meno, a seguito del riesame proposto dall'interessato, il divieto di dimora nel Comune di Finale Emilia).
Dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, risulta che l' è iscritto nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 612 bis c. 1 e 2, 61 c. 1 Pt_4
n. 11 quinquies c.p., 582-585 c.p. e 609 bis c. 1, 609 ter c. 1 n. 5 c.p., anche nella forma tentata, e
612 c. 2 c.p., commessi ai danni della ex moglie (per quanto riguarda la fattispecie di atti persecutori anche alla presenza della figlia minore oltre che della figlia della Per_1 Pt_1
avuta da altra relazione).
Inoltre, dagli elementi a disposizione, emerge che in talune occasioni la minore abbia espresso il suo rifiuto di andare con il padre nei giorni di sua competenza anche alla presenza dei
Carabinieri, allertati dal resistente.
Dalla relazione dei Servizi Sociali di Capannori del 7.12.2023, risulta che la minore, durante i colloqui con la psicologa, ha rievocato un vissuto di paura in merito ad un episodio in cui il padre avrebbe usato violenza fisica nei confronti del nuovo compagno della madre (la reazione della minore si evince anche da due video versati in atti dalla ricorrente, non essendo contestata la loro riferibilità a tale episodio).
8 Deve precisarsi sul punto che i Servizi Sociali di Capannori, con due successivi invii, hanno trasmesso due relazioni recanti la data 7.12.2023; in particolare, nella seconda relazione, nel riportare le verbalizzazioni della minore, hanno precisato che la stessa rifiutava di incontrare il padre, affermando "papà è cattivo, papà urla" ed esprimendo il timore che potesse portarla via dalla madre, come avvenuto in passato, quando l'aveva prelevata da scuola e portata con sè senza preavviso. Per tale ragione, nella seconda versione (trasmessa a distanza di pochi giorni, il
14.12.2023) i Servizi Sociali, diversamente dalle conclusioni espresse nella prima, hanno ritenuto insussistenti i presupposti per dare corso agli incontri protetti (disposti con decreto del
4.10.2024), tenuto conto della fragilità della minore e della necessità di approfondire i le caratteristiche personologiche del padre (con mandato, a tal fine, ai Servizi Sociali del Comune di residenza).
L'atteggiamento di timore e rifiuto della minore è emerso anche nel corso delle operazioni di
CTU. Invero, ha riferito all'ausiliaria che il padre "diceva parolacce e urlava", ha Per_1
raccontato un episodio, che l'aveva fatta piangere, in cui aveva spintonato il nuovo compagno della madre;
ha affermato che era sempre stato cattivo, che non era più il suo papà e che non lo voleva vedere.
E dunque, appaiono mutate le condizioni che poste alla base della regolamentazione condivisa dai coniugi e oggetto dell'accordo recepito dal Tribunale, a fronte, in primo luogo, delle fragilità
e difficoltà della minore nel rapportarsi con il padre e tenuto conto altresì della pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente per gravi reati commessi ai danni della ex moglie, anche in presenza della figlia minore, con applicazione a suo carico della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Ciò premesso, devono trovare conferma - in punto di affidamento della minore e regolamentazione del regime di frequentazione con il genitore non collocatario - i provvedimenti già assunti in via provvisoria con ordinanza del 1.7.2024.
Preliminarmente deve osservarsi che, a norma dell'art. 337 bis c.c., per stabilire il concreto regime di affidamento, occorre applicare il capo II del titolo IX del libro I del codice civile, introdotto dall'art. 7, comma 12, del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
9 Alla stregua del combinato disposto degli artt. 337 ter c. 1 e 2, 337 quater, c. 1 c.c., l'affidamento condiviso sostanzia il modello prioritario prescelto dal legislatore affinché entrambi i genitori possano assolvere con pienezza ai compiti loro demandati dall'art. 147 c.c., salvo che a ciò osti il superiore interesse del minore, ovvero l'accertamento, in positivo, dell'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, dell'inidoneità educativa o della manifesta carenza dell'altro genitore
(cfr. Cass. sent. n. 5108/2012; 1777/2012; n. 16593/2008) o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. sent. n. 26587/2009).
Venendo al caso di specie, oltre agli elementi già delineati, preme osservare che la CTU espletata in corso di causa, ha accertato che solo la ricorrente è capace di esercitare in maniera adeguata il proprio ruolo genitoriale, evidenziando, per contro, l'inidoneità della figura paterna e suggerendo, per tale motivo, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con attribuzione a quest'ultima dell'esercizio della responsabilità genitoriale anche in ordine alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute della figlia, in considerazione dell'incapacità del padre di affrontare le responsabilità connesse e conseguenti ad un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Invero, la CTU ha osservato che la madre è dotata di buone risorse con riferimento alle capacità genitoriali, pur presentando talune fragilità (è apparsa eccessivamente concentrata su stessa e sulle proprie preoccupazioni, piuttosto che sulle esigenze della figlia), comunque superabili con il sostegno dei Servizi Sociali e la frequentazione di un percorso di sostegno alla genitorialità. La stessa, infatti, è risultata attenta alle esigenze della figlia, si è mostrata collaborativa e disponibile ad attivare i percorsi necessari, adeguata da un punto di vista affettivo e di cura e soddisfacimento delle esigenze primarie.
Diversamente, con riferimento alla figura paterna, la consulente ne ha sottolineato la scarsa consapevolezza dei propri aspetti disfunzionali (con conseguente rischio di reiterazione nel tempo delle medesime condotte), la difficoltà nell'accogliere i bisogni emotivi della figlia e di proteggerla dalla conflittualità (potenzialmente idonea ad incidere negativamente sullo sviluppo della minore), l'incapacità di ascolto e comprensione e di fornire un esempio adeguato nelle risposte comportamentali, agendo in modo impulsivo, ed inoltre svalutando la figura materna alla presenza della figlia, così da coinvolgere la minore nella conflittualità genitoriale.
10 Ritiene dunque il Collegio che i molteplici profili disfunzionali mostrati dal padre rispetto all'assolvimento dei propri compiti genitoriali ne evidenzino l'attuale inidoneità ad affrontare le responsabilità riconnesse all'affidamento condiviso (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587).
Anche tenuto conto della incomunicabilità dei genitori, tale regime appare come il più adeguato a rispondere alle esigenze di per consentire la tempestività dell'adozione delle decisioni Per_1
(anche quelle di maggiore interesse) ed essendo emerso che la madre meglio conosce le inclinazioni e capacità della figlia.
Va quindi confermato l'affido esclusivo della minore alla madre, attribuendo a quest'ultima il potere di decidere da sola anche le questioni di maggiore interesse per i figli relative a cura, educazione ed istruzione.
Il collocamento della minore segue il genitore affidatario, pertanto rimarrà collocata presso Per_1
la casa materna.
Il Collegio ritiene di dover accogliere le indicazioni della CTU anche con riferimento alle modalità di frequentazione padre-figlia con alcune precisazioni.
In particolare, l'ausiliaria ha evidenziato la necessità di un riavvicinamento graduale nei rapporti padre-figlia, precisando come l'attivazione degli incontri protetti imponga la previa valutazione dello stato psicologico della minore.
Coerentemente con quanto emerso nel corso delle operazioni peritali e le valutazioni svolte, ha pertanto suggerito che la ripresa dei rapporti avvenga mediante telefonate padre-figlia, con il supporto di un'educatrice anche al fine di monitorare l'atteggiamento paterno, dapprima con una cadenza quindicinale e poi, in caso di positivo riscontro, settimanale.
Dopo due mesi e subordinatamente al verificarsi di tre condizioni (positivo andamento delle chiamate, benessere psicologico della minore, assolvimento da parte del padre di un percorso di sostegno alla genitorialità), ha suggerito la ripresa degli incontri in presenza, in forma protetta, dapprima una volta al mese e poi via via con maggiore frequenza.
La soluzione proposta dal CTU, coerente con le risultanze emerse nel corso dell'indagine peritale e con le ulteriori emergenze processuali, appare rispondente all'interesse della minore, consentendo il riavvicinamento tra padre e figlia e, dunque, il recupero del rapporto tra gli stessi, ma garantendo al contempo la necessaria gradualità (tenuto conto del rifiuto e dei timori
11 manifestati dalla minore sia all'ausiliaria che ai Servizi Sociali), oltre che il sostegno di un educatore professionista (sia nello svolgimento delle chiamate che negli incontri in presenza) che possa supportare la minore e al contempo monitorare i comportamenti paterni.
Essa, pertanto, può essere recepita salve le precisazioni e limitazioni che verranno di seguito specificate.
In primo luogo, la ripresa degli incontri in presenza, implica una verifica in concreto del benessere psicologico della minore, che deve essere a ciò preparata e supportata;
a ciò consegue che il termine temporale di due mesi è da ritenersi indicativo, potendo gli incontri riprendere in presenza di una positiva valutazione da parte dei professionisti che hanno in carico la minore
(Servizi Sociali, psicoterapeuta), laddove non siano per lei pregiudizievoli, tenendo conto degli eventuali risultati fin qui raggiunti in attuazione dell'ordinanza del 1.7.2024 che ha recepito in via provvisoria del risultanze di CTU.
L'istruttoria sulla capacità e idoneità delle parti svolta mediante CTU – come detto – ha riscontrato dei profili di fragilità in capo ad entrambi i genitori (seppure in termini e misura differenti), evidenziando la conseguente esigenza che entrambi intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità ed altresì che venga attivato un intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna.
Tali misure di sostegno alla genitorialità - a parere del Collegio - meritano di essere condivise.
Pertanto, deve essere disposta l'attivazione dell'educativa domiciliare presso l'abitazione della madre, almeno una volta a settimana, e i genitori vanno invitati ad intraprendere presso l' CP_3
territorialmente competente un percorso di sostegno alla genitorialità.
Sotto tale angolo visuale, deve tuttavia precisarsi che la prescrizione stringente di un intervento assimilabile ad un trattamento sanitario colliderebbe con il rispetto del principio di autodeterminazione e con la riserva assoluta di legge di cui agli artt. 13, 32 Cost;
appare invece compatibile una prescrizione che si limiti ad una mera esortazione, sotto forma di invito, sprovvista di indole cogente.
Lo strumento in esame, a disposizione del giudice della crisi familiare, è finalizzato al perseguimento del superiore interesse del minore – che deve orientare ogni decisione
12 giurisdizionale che lo riguardi, secondo il parametro enunciato dall'art. 337 ter c. 2 c.c. – e a rimuovere un ostacolo all'esercizio del diritto del minore ad una piena bigenitorialità.
Pertanto, un'eventuale inottemperanza, frutto di una libera scelta del genitore che ne è onerato, non rileva di per sé, quanto piuttosto quale indice del perdurare di una deminutio nell'esercizio della capacità genitoriale, riverberandosi sulla regolamentazione o tale da giustificare la modifica dei provvedimenti adottati.
Con questi limiti e precisazioni, la consulenza, sul punto che qui rileva, può essere recepita, con l'invito ai genitori a seguire le suddette misure proposte dalla CTU;
conseguentemente, anche in relazione al rapporto padre-figlia dovrà aversi riguardo all'assenza di pregiudizio per la minore derivante dalla ripresa degli incontri, ove risulti che comunque il padre abbia colmato le proprie carenze.
In favore della minore, inoltre, è stata suggerita la prosecuzione dei percorsi di logopedia e sostegno psicologico, che la stessa aveva inizialmente intrapreso privatamente, nelle more di una presa in carico da parte del servizio sanitario nazionale.
Condividendo la necessità di tali forme di sostegno e considerato che non può essere imposta dal
Tribunale una presa in carico da parte di professionisti privati, si dispone che la minore, al fine dei percorsi di cui sopra, venga presa in carico dalle competenti articolazioni dell'AUSL Toscana
Nord Ovest, salvo che le parti valutino la scelta di percorsi privati.
I Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione del luogo di residenza della minore
(Capannori) e del padre (Finale Emilia), per quanto di rispettiva competenza, dovranno monitorare l'andamento dei rapporti tra la minore e il padre, nonché degli interventi di cui sopra a sostegno e dei genitori e della minore.
Quanto alle ulteriori quanto alle conclusioni rassegnate dal resistente nelle note di trattazione scritta deve osservarsi che non vi sono i presupposti per l'invocata remissione in istruttoria.
Invero, ai fini dell'incarico ai Servizi Sociali di Capannori di predisporre un calendario nel rispetto degli steps previsti in CTU non è necessario lo svolgimento di alcun incombente istruttorio: l'incarico, già conferito con ordinanza del 1.7.2024, modificativa dei provvedimenti temporanei è urgenti, è oggetto di conferma nella presente sentenza, come sopra evidenziato.
13 L'osservanza delle prescrizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sarà oggetto della vigilanza rimessa al giudice tutelare ex art. 337 c.c..
Considerazioni analoghe valgono con riferimento alla richiesta predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità, trattandosi di un invito rivolto dal giudice alle parti e non di un incombente istruttorio, disponendo questo giudice degli elementi per provvedere, allo stato, sulle domande formulate.
Quanto alla revoca dell'ordine di protezione, posto che lo stesso è già stato confermato e prorogato, ad oggi risultano decorsi i termini di durata massima. Peraltro, il contenuto delle note e le richieste ivi contenute non risultano in alcun modo funzionali e strumentali alla invocata revoca. Né può trovare accoglimento, rebus sic stantibus, la domanda diretta ad imporre il rispetto delle condizioni stabilite con la sentenza del Tribunale di Modena n. 640/2023: invero, per tutte le ragioni sopra esposte, la regolamentazione di cui alla richiamata sentenza è oggetto di modifica in questa sede, in quanto – allo stato – non rispondente all'interesse della minore.
Ove la situazione dovesse ulteriormente mutare, le parti potranno sempre adire il Tribunale per chiedere una modifica dei provvedimenti in essere.
Quanto all'istanza di ammissione di nuova CTU, deve evidenziarsi da un lato che nessuna censura è stata mossa, nel corso del procedimento, rispetto all'operato del consulente nominato dal Tribunale nè delle conclusioni cui è pervenuto (sia con riferimento alla capacità genitoriale di entrambi i genitori che alla collocazione), avendone anzi la difesa del ricorrente condiviso le conclusioni all'udienza del 28.6.2024 (e avendone inoltre sostanzialmente richiesto l'attuazione anche nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 25.10.2024). Non vi sono pertanto i presupposti per disporre un nuovo approfondimento peritale, che - com'è noto - non costituisce un mezzo di prova richiesto dalle parti ma piuttosto uno strumento a disposizione del giudice per acquisire conoscenze di natura tecnica essendo pertanto rimessa al giudicante la valutazione della sua necessità (che le parti possono al più sollecitare).
Infine, venendo alla domanda della ricorrete di modifica del contributo al mantenimento a carico del padre, concordato dalle parti nella misura di 300 euro mensili e recepito dal Tribunale, deve osservarsi che lo stesso era stato ancorato alla precedente regolamentazione che prevedeva dapprima una frequentazione infrasettimanale con il padre e a fine settimana alternati e poi, a
14 seguito del trasferimento della madre e della minore in una località non limitrofa a quella di residenza del padre, nei finesettimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
La modifica dell'assetto dei rapporti nei termini sopra esplicitati, inevitabilmente comporta un maggior onere economico in capo alla madre, sulla quale graverà integralmente il mantenimento ordinario della minore. A ciò consegue la necessità di adeguare il contributo al mantenimento a carico del padre alle mutate condizioni, apparendo equo determinarlo nella misura di 370 euro, restando ferma la ripartizione delle ulteriori spese, anche straordinarie, prevista con sentenza del
Tribunale di Modena n. 640/2023, non sussistendo, sotto tale profilo, giustificati motivi per procedere ad una modifica.
Quanto all'assegno unico non vi è alcuna domanda di modifica, atteso che, recependo l'accordo delle parti, la sentenza di divorzio lo aveva attribuito alla ricorrente al 100%; soluzione che peraltro è coerente con l'affido super-esclusivo della minore alla madre.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Avuto riguardo ai valori minimi dei parametri per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, si liquidano euro 3.800,00.
Le spese di C.T.U., già liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, nella composizione collegiale in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando, a parziale modifica dei precedenti provvedimenti: dispone l'affidamento della minore alla madre, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna e con attribuzione alla madre del potere di decidere da sola anche le questioni di maggior interesse concernenti cura, educazione ed istruzione.
Regolamenta il regime di frequentazione tra padre e figlia come indicato in CTU a pag. 26, con le precisazioni di cui in parte motiva, onerando i Servizi Sociali di Capannori di predisporre un calendario, nel rispetto degli steps e delle indicazioni previste in CTU;
dispone la prosecuzione da parte della minore dei percorsi psicologico e di logopedia con presa in carico da parte dell'Azienda USL di competenza;
dispone l'attivazione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
15 invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso l' territorialmente competente per ciascuno di essi;
CP_3
dispone la presa in carico e monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di
Capannori e Finale Emilia, in collaborazione tra loro, per quanto di rispettiva competenza in ragione del luogo di residenza, rispettivamente, della minore e del padre, al fine di verificare l'attuazione degli interventi disposti dal Tribunale, relazionando semestralmente al giudice tutelare in sede di vigilanza ex art. 337 c.c., per la durata di un anno, prorogabile.
Determina il contributo mensile al mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di euro 370,00.
Conferma per il resto i precedenti provvedimenti.
Condanna il resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese di lite, liquidate in euro
3.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, nonché euro 98,00.
Spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte resistente.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 3.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
16
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Michela Boi Giudice Relatore
Giovanni Piccioli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3093/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
SELVANETTI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefania Controparte_1 C.F._2
MORETTI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Lucca:
1) Disporre l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre, signora Persona_1
, disponendo la collocazione principale della minore presso la stessa, Parte_1
stabilendo che le decisioni di maggiore interesse per la minore siano adottate esclusivamente dalla madre, ivi comprese le scelte sanitarie, scolastiche con facoltà di sottoscrizione di tutta la documentazione relativa alla minore, ivi compresa quella relativa al rilascio dei documenti di rinascimento;
2) Disporre che il regime di frequentazione e visite della minore avvenga Persona_1
secondo le modalità indicate dalla CTU ed, in particolare:
I (due mesi): Inserimento di telefonate padre-figlia con l'ausilio dei Servizi Sociali alla Per_2 presenza di un'educatrice, che possa supportare la minore e monitorare l'atteggiamento paterno. Inizialmente una telefonata ogni 15 giorni con possibile passaggio ad una telefonata a settimana in caso di positivo riscontro.
II STEP: Avvio degli incontri protetti, inizialmente una volta al mese per poi passare ad incontri sempre più frequenti, ma solo se si verificano le seguenti condizioni:
1. Le telefonate procedono regolarmente e la bambina accoglie positivamente i contatti con il padre;
2. La dott.ssa ed i Servizi Sociali valutano che non ci sia una regressione nel benessere Pt_2
psicologico della minore;
3. Il padre ha iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato sia a verificare la di lui motivazione ad assumere il ruolo genitoriale, sia ad acquisire le relative competenze.
Si chiede che l'andamento e la durata degli STEP non venga fissata in tempi prestabiliti e predefiniti, ma che i tempi siano determinati dall'andamento degli incontri e dalla valutazione relativa al benessere del minore.
3) In virtù del mutato regime di frequentazione suggerito dalla CTU e, in conseguenza del minore tempo che il padre passerà con la minore rispetto a quanto stabilito precedentemente in sede di divorzio, si chiede che codesto Ill.mo Tribunale, nell'interesse del minore, ridetermini il contributo di mantenimento – ad oggi fissato in €300,00 mensili - nella maggior somma di €
2 500,00 mensili che il Sig. verserà alla Sig.ra somma da rivalutarsi annualmente Per_1 Pt_1 secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre all'assegno unico nella misura del 100% spettante alla sig.ra in nome e per conto della minore. Le Pt_1
spese straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Lucca, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
4) Si chiede, altresì, che venga stabilito un periodo di monitoraggio volto a verificare la possibilità di realizzare il regime di frequentazione tra il padre e la minore e l'adempimento alle prescrizioni indicate dalla CTU e valutazione dell'andamento dei percorsi, ritenendo allo stato impossibile formulare un regime di frequentazione libera della minore con il padre per il futuro, ed essendo opportuno valutare preventivamente gli sviluppi dell'eventuale ripresa dei rapporti tra gli stessi.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Per il resistente: “ogni contraria istanza eccezione deduzione anche istruttoria reietta, Voglia
Ill.mo Giudice adito:
IN VIA PRELIMINARE: ordinare la rimessa in istruttoria del procedimento di cui all'oggetto
R.G. 3093/2023 e per l'effetto ordinare al Servizio Sociale di Capannori di predisporre un calendario, nel rispetto degli steps e delle indicazioni previste nella ctu in atti ed all'uopo fissare un termine nel quale detto Servizio e le parti relazioneranno i merito a questo Giudice.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE: ordinare al Servizio Sociale di Capannori di collaborare con il Servizio Sociale di Finale Emilia al fine di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità e fissare all'uopo un termine entro il quale detto Servizio e le parti relazioneranno i merito a questo Giudice.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: all'esito del percoso di cui all'ctu in atti, revocare il divieto di avvicinamento di nei confronti di per Controparte_1 Persona_1
mancanza dei presupposti di pericolosità del padre nei confronti della figlia quanto meno al luogo di residenza ed alla scuola dalla piccola frequentata e, conseguentemente e qualora occorresse, ordinare a il rispetto delle condizioni stabilite con sentenza Parte_3
n.640/2023 pubblicata in data 18.04.2023 R.G. 1275/2023.
3 IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi CTU atta a valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori ed in particolar modo in ordine alla collocazione della minore Persona_1 presso la madre e la capacità della stessa di favorire i rapporti padre – figlia”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2023, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Modena n. 640/2023 del 18.4.2023, al fine di ottenere l'affidamento esclusivo della minore alla madre e la previsione della frequentazione con il padre in forma protetta, nonchè l'adozione, in via indifferibile, di un ordine di protezione nei confronti della ricorrente e della minore. A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che: - in data 12.6.2015 aveva contratto matrimonio con l' e, Per_1
dalla loro unione, il 9.2.2018, era nata la figlia - con decreto depositato il 4.5.2022, il Per_1
Tribunale di Modena aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- con sentenza n.
640/2023 pubblicata il 18.4.2023, il Tribunale di Modena, su ricorso congiunto depositato dalle parti, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio disponendo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, regolamentando il regime di frequentazione con il padre, anche prevedendo il futuro trasferimento della residenza della minore da Finale Emilia in altra località, al termine dell'anno scolastico;
- tuttavia, l' Per_1
aveva subito assunto comportamenti minacciosi e verbalmente aggressivi nei confronti della ex coniuge, anche alla presenza della minore, sì da costringerla ad anticipare il trasferimento nel territorio di Lucca, dove vive il nuovo compagno;
- in particolare, l' profferiva Per_1
continuamente minacce di morte nei confronti della ex moglie e del nuovo compagno, tanto da costringerli a presentare delle denunce nei suoi confronti;
- l' era sempre a Per_1 conoscenza degli spostamenti della ricorrente, tanto che in un'occasione in cui ella si era recata al
Pronto Soccorso dove era stato ricoverato il compagno, l'ex coniuge l'aveva immediatamente contattata telefonicamente chiedendo cosa fosse accaduto alla figlia e minacciandola;
- la minore, quando tornava a casa dopo aver trascorso alcuni giorni con il padre, appariva turbata, non accettava alcuna regola e rifiutava di avere contatti con il compagno della madre per timore delle reazioni del padre;
- in data 22.5.2023, l' aveva aggredito la ex moglie puntandole un Per_1
coltello alla gola e mettendole una mano sulla bocca;
dopo essere riuscita a liberarsi, ella aveva
4 richiesto l'intervento dei Carabinieri;
- l' , in distinte occasioni, aveva minacciato e Per_1
aggredito anche il nuovo compagno della ricorrente, alla presenza di che aveva iniziato a Per_1
piangere impaurita;
- aveva altresì minacciato di sottrarre la minore alla madre;
in ragione di tali comportamenti, in più occasioni, la minore aveva rifiutato di andare con il padre, sebbene in alcune circostanze fossero anche intervenute le Forze dell'Ordine; - infine, il 26.9.2023, il padre si era presentato presso la scuola materna frequentata dalla minore prima dell'orario di uscita e aveva preteso di portarla via, per poi riconsegnarla alla madre la successiva domenica;
- in passato, inoltre, egli aveva tenuto comportamenti aggressivi anche nei confronti della figlia;
nello specifico, in un'occasione l'aveva presa per le orecchie e sollevata da terra, urlando e imprecando contro di lei, per poi chiuderla fuori sul terrazzo.
Con decreto del 4.10,2024, emesso inaudita altera parte, sono state adottate in favore della ricorrente le misure di protezione previste dagli artt. 473 bis 69 ss. c.p.c. e sono stati disposti incontri protetti tra la minore e il padre, da organizzarsi a cura del Servizio Sociale di Capannori, con fissazione dell'udienza prevista per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
Con comparsa depositata il 16.10.2023, il resistente si è costituito in relazione all'udienza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti inibitori adottati inaudita altera parte per chiederne - tra l'altro - la revoca. In particolare, l' ha dedotto che: - sebbene la Per_1
sentenza di divorzio avesse previsto il trasferimento della madre e della minore al termine dell'anno scolastico, in data 2.4.2023 la aveva presentato una denuncia nei confronti Pt_1 dell'ex marito, dopodichè si era allontanata, con la minore, dalla ex casa coniugale in Finale
Emilia e, per alcuni giorni, non aveva più dato alcuna notizia al padre, costringendolo a presentare una denuncia per mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice;
- quanto all'episodio del Pronto Soccorso, ha spiegato che, dopo aver appreso dalla nonna materna che la bimba aveva un ginocchio sbucciato, aveva tentato di parlare con lei, ma il nuovo compagno della aveva risposto a telefono comunicandogli che si trovavano al Pronto Soccorso ed Pt_1
egli, non avendo compreso che fosse quest'ultimo ad essere ricoverato e preoccupato per la figlia, aveva continuato a contattare l'ex moglie finchè non era riuscito a parlare con la bambina;
- non aveva mai minacciato l'ex coniuge con il coltello: invero, nella circostanza indicata dalla ricorrente, teneva con sé la minore ed anzi l'intervento dei Carabinieri era avvenuto proprio su
5 sua richiesta e non della - la madre non aveva ottemperato agli accordi di cui alla Pt_1
sentenza di divorzio, costringendolo a presentare altre denunce;
- in più occasioni era stato costretto a richiedere l'intervento dei Carabinieri in quanto la non gli consentiva di Pt_1 vedere la figlia, la quale con specifico riferimento ai fatti dell'agosto 2023, era spaventata non dal padre, ma dalla presenza di numerose altre persone;
- quando cercava di parlare con la figlia in video-chiamata, c'erano sempre interferenze;
- la madre non gli aveva comunicato l'istituto scolastico in cui la figlia era stata iscritta a Capannori e, quando egli ne era venuto a conoscenza, vi si era recato su invito del Dirigente;
- in data 26.9.2023, non vedendo la figlia da settimane, si era recato a scuola a prendere la figlia, dandone avviso alla madre, tramite il proprio legale, con raccomandata.
Sentite le parti all'udienza del 18.10.2023 e svolta l'istruttoria necessaria, con ordinanza del
4.11.2023 sono stati confermati i provvedimenti assunti con decreto del 4.10.23, parzialmente modificati quanto alla durata (poi successivamente prorogata con ordinanza del 20.4.2024).
Nel merito del giudizio, l' si è costituito con comparsa ritualmente depositata il Per_1
13.11.2024, riportandosi integralmente alle difese spiegate nell'atto depositato il 16.10.2023, ribadendo che la ricorrente ostacolava i rapporti padre-figlia ed evidenziando le contraddizioni contenute nelle denunce e contestando la prospettazione fattuale contenuta nel ricorso.
Celebrata l'udienza di comparizione delle parti in data 13.12.2023, con ordinanza del 21.1.2024, in via temporanea ed urgente, è stato disposto l'affido super esclusivo della minore Persona_1
alla madre, con presa in carico della stessa da parte dell' e la presa in carico
[...] CP_2
del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti. In via istruttoria è stata disposta CTU avente ad oggetto le capacità genitoriali, lo stato psicologico della minore con particolare riferimento ai rapporti con i genitori, l'individuazione del regime di affidamento ritenuto più idoneo nell'interesse della minore medesima e i tempi di permanenza con il genitore non collocatario.
Espletate le operazioni peritali, all'udienza del 28.6.2024, entrambe le parti hanno condiviso le conclusioni rassegnate dall'ausiliario del Tribunale, sebbene la difesa del resistente abbia evidenziato che i Servizi Sociali di Finale Emilia non avevano preso contatti con lo stesso,
6 lamentando il mancato rispetto delle prescrizioni impartite e chiedendo che venisse data immediata attuazione alla CTU.
Con ordinanza del 1.7.2024, in via temporanea e urgente, a parziale modifica dei provvedimenti già assunti nel corso del giudizio, è stata provvisoriamente recepita la regolamentazione prevista in CTU;
la causa, matura per la decisione, è stata dunque rinviata all'udienza del 25.10.2024 per la remissione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
Celebrata l'udienza con modalità di trattazione scritta, con provvedimento emesso in data
5.11.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve premettersi che, a norma dell'art. 473-bis.29. c.p.c., “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Com'è noto, i provvedimenti che regolamento i rapporti personali tra i genitori e la prole, come anche le statuizioni economiche, vengono emessi rebus sic stantibus, sulla base del quadro fattuale e istruttorio cristallizzatosi al momento della remissione della causa in decisione.
Eventuali sopravvenienze idonee ad alterare l'assetto sostanziale delineato da tali provvedimenti ne consentono la modifica, al fine di adattarli alla nuova situazione esistente.
Ebbene, nel caso in esame, gli elementi a disposizione evidenziano l'inadeguatezza dell'assetto a suo tempo concordato tra le parti tenuto conto degli accadimenti successivi e del rifiuto e timore di avere contatti con il padre, manifestati dalla minore e constatati dai Servizi Sociali di
Capannori e in sede di CTU.
Invero, le parti avevano concordato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la ex casa familiare fino al termine dell'anno scolastico, quando si sarebbe trasferita altrove con la madre;
quanto alla frequentazione con il padre, avevano stabilito una prima regolamentazione valevole fino a quando la minore fosse rimasta in Finale Emilia, ed un diverso regime per l'ipotesi di trasferimento in un luogo limitrofo. In particolare, rispetto a tale ultima evenienza, avevano previsto la collocazione prevalente presso la madre e la frequentazione del padre nei fine settimana, oltre ad aver regolamentato le festività e i periodi di vacanza. Il
7 contributo al mantenimento a carico del padre era stato stabilito nella misura di 300 euro mensili.
L'accordo era stato recepito dal Tribunale di Modena con sentenza n. 640/2023 del 18.4.2023.
Per quanto qui di rilievo ai fini delle valutazioni circa il regime di affidamento e collocazione della minore e la frequentazione con il genitore non collocatario deve osservarsi che, nell'ambito del presente procedimento, è stato adottato nei confronti dell' un ordine di protezione Per_1
a tutela della madre della minore, dapprima inaudita altera parte, poi confermato all'esito dell'audizione delle parti e dell'istruttoria svolta. A fondamento di tale provvedimento, tra le altre cose, è stata richiamata la minaccia rivolta dall' nei confronti della ex moglie e del Per_1
suo nuovo compagno, verbalizzata alla presenza dei Carabinieri di Capannori (risultante dalla
CNR del 14.6.2023).
Nelle more del giudizio, inoltre, il resistente è stato attinto dalla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione di strumenti elettronici di controllo a distanza, cui - stante il rifiuto del braccialetto elettronico - è stato cumulato il divieto di dimora nel Comune di Capannori (essendo invece venuto meno, a seguito del riesame proposto dall'interessato, il divieto di dimora nel Comune di Finale Emilia).
Dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, risulta che l' è iscritto nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 612 bis c. 1 e 2, 61 c. 1 Pt_4
n. 11 quinquies c.p., 582-585 c.p. e 609 bis c. 1, 609 ter c. 1 n. 5 c.p., anche nella forma tentata, e
612 c. 2 c.p., commessi ai danni della ex moglie (per quanto riguarda la fattispecie di atti persecutori anche alla presenza della figlia minore oltre che della figlia della Per_1 Pt_1
avuta da altra relazione).
Inoltre, dagli elementi a disposizione, emerge che in talune occasioni la minore abbia espresso il suo rifiuto di andare con il padre nei giorni di sua competenza anche alla presenza dei
Carabinieri, allertati dal resistente.
Dalla relazione dei Servizi Sociali di Capannori del 7.12.2023, risulta che la minore, durante i colloqui con la psicologa, ha rievocato un vissuto di paura in merito ad un episodio in cui il padre avrebbe usato violenza fisica nei confronti del nuovo compagno della madre (la reazione della minore si evince anche da due video versati in atti dalla ricorrente, non essendo contestata la loro riferibilità a tale episodio).
8 Deve precisarsi sul punto che i Servizi Sociali di Capannori, con due successivi invii, hanno trasmesso due relazioni recanti la data 7.12.2023; in particolare, nella seconda relazione, nel riportare le verbalizzazioni della minore, hanno precisato che la stessa rifiutava di incontrare il padre, affermando "papà è cattivo, papà urla" ed esprimendo il timore che potesse portarla via dalla madre, come avvenuto in passato, quando l'aveva prelevata da scuola e portata con sè senza preavviso. Per tale ragione, nella seconda versione (trasmessa a distanza di pochi giorni, il
14.12.2023) i Servizi Sociali, diversamente dalle conclusioni espresse nella prima, hanno ritenuto insussistenti i presupposti per dare corso agli incontri protetti (disposti con decreto del
4.10.2024), tenuto conto della fragilità della minore e della necessità di approfondire i le caratteristiche personologiche del padre (con mandato, a tal fine, ai Servizi Sociali del Comune di residenza).
L'atteggiamento di timore e rifiuto della minore è emerso anche nel corso delle operazioni di
CTU. Invero, ha riferito all'ausiliaria che il padre "diceva parolacce e urlava", ha Per_1
raccontato un episodio, che l'aveva fatta piangere, in cui aveva spintonato il nuovo compagno della madre;
ha affermato che era sempre stato cattivo, che non era più il suo papà e che non lo voleva vedere.
E dunque, appaiono mutate le condizioni che poste alla base della regolamentazione condivisa dai coniugi e oggetto dell'accordo recepito dal Tribunale, a fronte, in primo luogo, delle fragilità
e difficoltà della minore nel rapportarsi con il padre e tenuto conto altresì della pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente per gravi reati commessi ai danni della ex moglie, anche in presenza della figlia minore, con applicazione a suo carico della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Ciò premesso, devono trovare conferma - in punto di affidamento della minore e regolamentazione del regime di frequentazione con il genitore non collocatario - i provvedimenti già assunti in via provvisoria con ordinanza del 1.7.2024.
Preliminarmente deve osservarsi che, a norma dell'art. 337 bis c.c., per stabilire il concreto regime di affidamento, occorre applicare il capo II del titolo IX del libro I del codice civile, introdotto dall'art. 7, comma 12, del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
9 Alla stregua del combinato disposto degli artt. 337 ter c. 1 e 2, 337 quater, c. 1 c.c., l'affidamento condiviso sostanzia il modello prioritario prescelto dal legislatore affinché entrambi i genitori possano assolvere con pienezza ai compiti loro demandati dall'art. 147 c.c., salvo che a ciò osti il superiore interesse del minore, ovvero l'accertamento, in positivo, dell'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, dell'inidoneità educativa o della manifesta carenza dell'altro genitore
(cfr. Cass. sent. n. 5108/2012; 1777/2012; n. 16593/2008) o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. sent. n. 26587/2009).
Venendo al caso di specie, oltre agli elementi già delineati, preme osservare che la CTU espletata in corso di causa, ha accertato che solo la ricorrente è capace di esercitare in maniera adeguata il proprio ruolo genitoriale, evidenziando, per contro, l'inidoneità della figura paterna e suggerendo, per tale motivo, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con attribuzione a quest'ultima dell'esercizio della responsabilità genitoriale anche in ordine alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute della figlia, in considerazione dell'incapacità del padre di affrontare le responsabilità connesse e conseguenti ad un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Invero, la CTU ha osservato che la madre è dotata di buone risorse con riferimento alle capacità genitoriali, pur presentando talune fragilità (è apparsa eccessivamente concentrata su stessa e sulle proprie preoccupazioni, piuttosto che sulle esigenze della figlia), comunque superabili con il sostegno dei Servizi Sociali e la frequentazione di un percorso di sostegno alla genitorialità. La stessa, infatti, è risultata attenta alle esigenze della figlia, si è mostrata collaborativa e disponibile ad attivare i percorsi necessari, adeguata da un punto di vista affettivo e di cura e soddisfacimento delle esigenze primarie.
Diversamente, con riferimento alla figura paterna, la consulente ne ha sottolineato la scarsa consapevolezza dei propri aspetti disfunzionali (con conseguente rischio di reiterazione nel tempo delle medesime condotte), la difficoltà nell'accogliere i bisogni emotivi della figlia e di proteggerla dalla conflittualità (potenzialmente idonea ad incidere negativamente sullo sviluppo della minore), l'incapacità di ascolto e comprensione e di fornire un esempio adeguato nelle risposte comportamentali, agendo in modo impulsivo, ed inoltre svalutando la figura materna alla presenza della figlia, così da coinvolgere la minore nella conflittualità genitoriale.
10 Ritiene dunque il Collegio che i molteplici profili disfunzionali mostrati dal padre rispetto all'assolvimento dei propri compiti genitoriali ne evidenzino l'attuale inidoneità ad affrontare le responsabilità riconnesse all'affidamento condiviso (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587).
Anche tenuto conto della incomunicabilità dei genitori, tale regime appare come il più adeguato a rispondere alle esigenze di per consentire la tempestività dell'adozione delle decisioni Per_1
(anche quelle di maggiore interesse) ed essendo emerso che la madre meglio conosce le inclinazioni e capacità della figlia.
Va quindi confermato l'affido esclusivo della minore alla madre, attribuendo a quest'ultima il potere di decidere da sola anche le questioni di maggiore interesse per i figli relative a cura, educazione ed istruzione.
Il collocamento della minore segue il genitore affidatario, pertanto rimarrà collocata presso Per_1
la casa materna.
Il Collegio ritiene di dover accogliere le indicazioni della CTU anche con riferimento alle modalità di frequentazione padre-figlia con alcune precisazioni.
In particolare, l'ausiliaria ha evidenziato la necessità di un riavvicinamento graduale nei rapporti padre-figlia, precisando come l'attivazione degli incontri protetti imponga la previa valutazione dello stato psicologico della minore.
Coerentemente con quanto emerso nel corso delle operazioni peritali e le valutazioni svolte, ha pertanto suggerito che la ripresa dei rapporti avvenga mediante telefonate padre-figlia, con il supporto di un'educatrice anche al fine di monitorare l'atteggiamento paterno, dapprima con una cadenza quindicinale e poi, in caso di positivo riscontro, settimanale.
Dopo due mesi e subordinatamente al verificarsi di tre condizioni (positivo andamento delle chiamate, benessere psicologico della minore, assolvimento da parte del padre di un percorso di sostegno alla genitorialità), ha suggerito la ripresa degli incontri in presenza, in forma protetta, dapprima una volta al mese e poi via via con maggiore frequenza.
La soluzione proposta dal CTU, coerente con le risultanze emerse nel corso dell'indagine peritale e con le ulteriori emergenze processuali, appare rispondente all'interesse della minore, consentendo il riavvicinamento tra padre e figlia e, dunque, il recupero del rapporto tra gli stessi, ma garantendo al contempo la necessaria gradualità (tenuto conto del rifiuto e dei timori
11 manifestati dalla minore sia all'ausiliaria che ai Servizi Sociali), oltre che il sostegno di un educatore professionista (sia nello svolgimento delle chiamate che negli incontri in presenza) che possa supportare la minore e al contempo monitorare i comportamenti paterni.
Essa, pertanto, può essere recepita salve le precisazioni e limitazioni che verranno di seguito specificate.
In primo luogo, la ripresa degli incontri in presenza, implica una verifica in concreto del benessere psicologico della minore, che deve essere a ciò preparata e supportata;
a ciò consegue che il termine temporale di due mesi è da ritenersi indicativo, potendo gli incontri riprendere in presenza di una positiva valutazione da parte dei professionisti che hanno in carico la minore
(Servizi Sociali, psicoterapeuta), laddove non siano per lei pregiudizievoli, tenendo conto degli eventuali risultati fin qui raggiunti in attuazione dell'ordinanza del 1.7.2024 che ha recepito in via provvisoria del risultanze di CTU.
L'istruttoria sulla capacità e idoneità delle parti svolta mediante CTU – come detto – ha riscontrato dei profili di fragilità in capo ad entrambi i genitori (seppure in termini e misura differenti), evidenziando la conseguente esigenza che entrambi intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità ed altresì che venga attivato un intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione materna.
Tali misure di sostegno alla genitorialità - a parere del Collegio - meritano di essere condivise.
Pertanto, deve essere disposta l'attivazione dell'educativa domiciliare presso l'abitazione della madre, almeno una volta a settimana, e i genitori vanno invitati ad intraprendere presso l' CP_3
territorialmente competente un percorso di sostegno alla genitorialità.
Sotto tale angolo visuale, deve tuttavia precisarsi che la prescrizione stringente di un intervento assimilabile ad un trattamento sanitario colliderebbe con il rispetto del principio di autodeterminazione e con la riserva assoluta di legge di cui agli artt. 13, 32 Cost;
appare invece compatibile una prescrizione che si limiti ad una mera esortazione, sotto forma di invito, sprovvista di indole cogente.
Lo strumento in esame, a disposizione del giudice della crisi familiare, è finalizzato al perseguimento del superiore interesse del minore – che deve orientare ogni decisione
12 giurisdizionale che lo riguardi, secondo il parametro enunciato dall'art. 337 ter c. 2 c.c. – e a rimuovere un ostacolo all'esercizio del diritto del minore ad una piena bigenitorialità.
Pertanto, un'eventuale inottemperanza, frutto di una libera scelta del genitore che ne è onerato, non rileva di per sé, quanto piuttosto quale indice del perdurare di una deminutio nell'esercizio della capacità genitoriale, riverberandosi sulla regolamentazione o tale da giustificare la modifica dei provvedimenti adottati.
Con questi limiti e precisazioni, la consulenza, sul punto che qui rileva, può essere recepita, con l'invito ai genitori a seguire le suddette misure proposte dalla CTU;
conseguentemente, anche in relazione al rapporto padre-figlia dovrà aversi riguardo all'assenza di pregiudizio per la minore derivante dalla ripresa degli incontri, ove risulti che comunque il padre abbia colmato le proprie carenze.
In favore della minore, inoltre, è stata suggerita la prosecuzione dei percorsi di logopedia e sostegno psicologico, che la stessa aveva inizialmente intrapreso privatamente, nelle more di una presa in carico da parte del servizio sanitario nazionale.
Condividendo la necessità di tali forme di sostegno e considerato che non può essere imposta dal
Tribunale una presa in carico da parte di professionisti privati, si dispone che la minore, al fine dei percorsi di cui sopra, venga presa in carico dalle competenti articolazioni dell'AUSL Toscana
Nord Ovest, salvo che le parti valutino la scelta di percorsi privati.
I Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione del luogo di residenza della minore
(Capannori) e del padre (Finale Emilia), per quanto di rispettiva competenza, dovranno monitorare l'andamento dei rapporti tra la minore e il padre, nonché degli interventi di cui sopra a sostegno e dei genitori e della minore.
Quanto alle ulteriori quanto alle conclusioni rassegnate dal resistente nelle note di trattazione scritta deve osservarsi che non vi sono i presupposti per l'invocata remissione in istruttoria.
Invero, ai fini dell'incarico ai Servizi Sociali di Capannori di predisporre un calendario nel rispetto degli steps previsti in CTU non è necessario lo svolgimento di alcun incombente istruttorio: l'incarico, già conferito con ordinanza del 1.7.2024, modificativa dei provvedimenti temporanei è urgenti, è oggetto di conferma nella presente sentenza, come sopra evidenziato.
13 L'osservanza delle prescrizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sarà oggetto della vigilanza rimessa al giudice tutelare ex art. 337 c.c..
Considerazioni analoghe valgono con riferimento alla richiesta predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità, trattandosi di un invito rivolto dal giudice alle parti e non di un incombente istruttorio, disponendo questo giudice degli elementi per provvedere, allo stato, sulle domande formulate.
Quanto alla revoca dell'ordine di protezione, posto che lo stesso è già stato confermato e prorogato, ad oggi risultano decorsi i termini di durata massima. Peraltro, il contenuto delle note e le richieste ivi contenute non risultano in alcun modo funzionali e strumentali alla invocata revoca. Né può trovare accoglimento, rebus sic stantibus, la domanda diretta ad imporre il rispetto delle condizioni stabilite con la sentenza del Tribunale di Modena n. 640/2023: invero, per tutte le ragioni sopra esposte, la regolamentazione di cui alla richiamata sentenza è oggetto di modifica in questa sede, in quanto – allo stato – non rispondente all'interesse della minore.
Ove la situazione dovesse ulteriormente mutare, le parti potranno sempre adire il Tribunale per chiedere una modifica dei provvedimenti in essere.
Quanto all'istanza di ammissione di nuova CTU, deve evidenziarsi da un lato che nessuna censura è stata mossa, nel corso del procedimento, rispetto all'operato del consulente nominato dal Tribunale nè delle conclusioni cui è pervenuto (sia con riferimento alla capacità genitoriale di entrambi i genitori che alla collocazione), avendone anzi la difesa del ricorrente condiviso le conclusioni all'udienza del 28.6.2024 (e avendone inoltre sostanzialmente richiesto l'attuazione anche nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 25.10.2024). Non vi sono pertanto i presupposti per disporre un nuovo approfondimento peritale, che - com'è noto - non costituisce un mezzo di prova richiesto dalle parti ma piuttosto uno strumento a disposizione del giudice per acquisire conoscenze di natura tecnica essendo pertanto rimessa al giudicante la valutazione della sua necessità (che le parti possono al più sollecitare).
Infine, venendo alla domanda della ricorrete di modifica del contributo al mantenimento a carico del padre, concordato dalle parti nella misura di 300 euro mensili e recepito dal Tribunale, deve osservarsi che lo stesso era stato ancorato alla precedente regolamentazione che prevedeva dapprima una frequentazione infrasettimanale con il padre e a fine settimana alternati e poi, a
14 seguito del trasferimento della madre e della minore in una località non limitrofa a quella di residenza del padre, nei finesettimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
La modifica dell'assetto dei rapporti nei termini sopra esplicitati, inevitabilmente comporta un maggior onere economico in capo alla madre, sulla quale graverà integralmente il mantenimento ordinario della minore. A ciò consegue la necessità di adeguare il contributo al mantenimento a carico del padre alle mutate condizioni, apparendo equo determinarlo nella misura di 370 euro, restando ferma la ripartizione delle ulteriori spese, anche straordinarie, prevista con sentenza del
Tribunale di Modena n. 640/2023, non sussistendo, sotto tale profilo, giustificati motivi per procedere ad una modifica.
Quanto all'assegno unico non vi è alcuna domanda di modifica, atteso che, recependo l'accordo delle parti, la sentenza di divorzio lo aveva attribuito alla ricorrente al 100%; soluzione che peraltro è coerente con l'affido super-esclusivo della minore alla madre.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Avuto riguardo ai valori minimi dei parametri per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, si liquidano euro 3.800,00.
Le spese di C.T.U., già liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, nella composizione collegiale in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando, a parziale modifica dei precedenti provvedimenti: dispone l'affidamento della minore alla madre, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna e con attribuzione alla madre del potere di decidere da sola anche le questioni di maggior interesse concernenti cura, educazione ed istruzione.
Regolamenta il regime di frequentazione tra padre e figlia come indicato in CTU a pag. 26, con le precisazioni di cui in parte motiva, onerando i Servizi Sociali di Capannori di predisporre un calendario, nel rispetto degli steps e delle indicazioni previste in CTU;
dispone la prosecuzione da parte della minore dei percorsi psicologico e di logopedia con presa in carico da parte dell'Azienda USL di competenza;
dispone l'attivazione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
15 invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso l' territorialmente competente per ciascuno di essi;
CP_3
dispone la presa in carico e monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di
Capannori e Finale Emilia, in collaborazione tra loro, per quanto di rispettiva competenza in ragione del luogo di residenza, rispettivamente, della minore e del padre, al fine di verificare l'attuazione degli interventi disposti dal Tribunale, relazionando semestralmente al giudice tutelare in sede di vigilanza ex art. 337 c.c., per la durata di un anno, prorogabile.
Determina il contributo mensile al mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di euro 370,00.
Conferma per il resto i precedenti provvedimenti.
Condanna il resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese di lite, liquidate in euro
3.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, nonché euro 98,00.
Spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte resistente.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 3.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michela Boi Michele Fornaciari
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