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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2358/2024 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 19/3/2025 con assegnazione di termine di giorni sette per il deposito di note conclusionali, promossa da (c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempre, difesa dall'avv. Pasquale Improta, contro (c.f. CP_1
), difesa dall'avv. Christian Franchitti C.F._1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice designato visti gli atti della causa di opposizione promossa dalla avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 450/2024, emesso il 26/6/2024 su istanza della signora CP_1
;
[...] esaminate le eccezioni e le domande riconvenzionali presenti nelle difese dell'opposta, basate, nell'ordine, sulla tardività dell'iniziativa processuale della società, sull'infondatezza delle censure di merito e delle domande riconvenzionali formulate dalla stessa nell'atto introduttivo del contenzioso e sull'esistenza di danni, asseritamente cagionati dall'opponente, suscettibili di tutela risarcitoria;
rilevato che è contestata in questa sede, tra l'altro, la debenza di canoni stabiliti in un contratto di locazione, stipulato il 23/12/2014, avente ad oggetto un immobile a uso non abitativo sito a Cassino, in
Via Corso della Repubblica;
considerato che
per tale ragione la ai sensi del combinato disposto degli Parte_1 art. 447 bis e 646 c.p.c., avrebbe dovuto proporre l'opposizione con ricorso, anziché con citazione;
ritenuto, in forza di quanto precede, che ai fini della verifica della tempestività della domanda occorra avere riguardo non alla data di notifica dell'atto da ultimo menzionato, ma a quella del suo in cancelleria;
la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha evidenziato, invero, che nei procedimenti per i quali sia richiesta l'instaurazione del giudizio mediante ricorso la salvezza degli effetti processuali correlati alla proposizione della domanda è subordinata al tempestivo deposito dell'atto di citazione che la parte per errore abbia notificato (v. Cass. S.U. 13/1/2022, n. 927, secondo la quale “nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”; in precedenza Cass. 12/3/2019, n.
7071, per cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle
1 prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come
l'opposizione a decreto ingiuntivo”); rilevato, in questa prospettiva, che il decreto ingiuntivo n. 450/2024 è stato notificato alla
[...] il 3/7/2024; che l'atto di citazione risulta depositato in cancelleria con Pec del Parte_1 20/9/2024; che a quella data erano già trascorsi i quaranta giorni entro la società ex art. 641, c. 1, c.p.c. avrebbe dovuto proporre l'opposizione (la relativa scadenza, segnatamente, era fissata per il 12/9/2024); ritenuto, per i motivi anzidetti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia improcedibile;
considerato, nel contempo, che secondo l'orientamento preferibile della Corte di Cassazione la tardività dell'opposizione non implica in ogni caso l'improcedibilità delle istanze di natura riconvenzionale proposte dall'intimato (cfr. Cass. 21/4/2010, n. 9442, per cui, testualmente, “va anzitutto confutato l'assunto che
l'inammissibilità, rectius l'improcedibilità, della proposta opposizione precluda sempre e tout court
l'esame del merito delle domande riconvenzionali con essa spiegate;
dalla improseguibilità del mezzo consegue invero soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio;
e tale effetto è idoneo a paralizzare lo scrutinio sul fondamento delle domande riconvenzionali spiegate con l'atto di opposizione se e nella misura in cui esse siano incompatibili con l'accertamento divenuto incontestabile. Questa Corte ha del resto ripetutamente affermato il principio che la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle avverse pretese, come avviene nel caso di eccezione riconvenzionale - deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale [Cass. 29/1/2004, n. 1666; Cass. 26/9/1991, n. 10043], specificamente segnalando, con riguardo a quella spiegata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che
l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento
e revoca del decreto;
l'attenzione deve a questo punto necessariamente spostarsi sul contenuto delle pretese azionate in via riconvenzionale, al fine di verificare se esse debbano o meno ritenersi coperte dal giudicato formatosi sulla domanda dell'ingiungente”); rilevato che la ha chiesto la condanna della signora alla restituzione Parte_1 CP_1 del deposito cauzionale versato al momento dell'instaurazione del rapporto locatizio;
ritenuto, in forza di quanto precede, che in relazione all'istanza di restituzione della cauzione la causa debba proseguire, non ravvisandosi rispetto all'opponente una relazione di incompatibilità tra il consolidarsi del giudicato sulla debenza dei canoni e i fatti costitutivi dei diritti azionati;
ritenuto che
altrettanto valga per le domande riconvenzionali della signora;
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa n. 2358/2024 del R.G.A.C., così provvede:
➢ dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 450/2024;
➢ dichiara il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Cassino, 27/3/2025
il giudice Virgilio Notari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2358/2024 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 19/3/2025 con assegnazione di termine di giorni sette per il deposito di note conclusionali, promossa da (c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempre, difesa dall'avv. Pasquale Improta, contro (c.f. CP_1
), difesa dall'avv. Christian Franchitti C.F._1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice designato visti gli atti della causa di opposizione promossa dalla avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 450/2024, emesso il 26/6/2024 su istanza della signora CP_1
;
[...] esaminate le eccezioni e le domande riconvenzionali presenti nelle difese dell'opposta, basate, nell'ordine, sulla tardività dell'iniziativa processuale della società, sull'infondatezza delle censure di merito e delle domande riconvenzionali formulate dalla stessa nell'atto introduttivo del contenzioso e sull'esistenza di danni, asseritamente cagionati dall'opponente, suscettibili di tutela risarcitoria;
rilevato che è contestata in questa sede, tra l'altro, la debenza di canoni stabiliti in un contratto di locazione, stipulato il 23/12/2014, avente ad oggetto un immobile a uso non abitativo sito a Cassino, in
Via Corso della Repubblica;
considerato che
per tale ragione la ai sensi del combinato disposto degli Parte_1 art. 447 bis e 646 c.p.c., avrebbe dovuto proporre l'opposizione con ricorso, anziché con citazione;
ritenuto, in forza di quanto precede, che ai fini della verifica della tempestività della domanda occorra avere riguardo non alla data di notifica dell'atto da ultimo menzionato, ma a quella del suo in cancelleria;
la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha evidenziato, invero, che nei procedimenti per i quali sia richiesta l'instaurazione del giudizio mediante ricorso la salvezza degli effetti processuali correlati alla proposizione della domanda è subordinata al tempestivo deposito dell'atto di citazione che la parte per errore abbia notificato (v. Cass. S.U. 13/1/2022, n. 927, secondo la quale “nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.”; in precedenza Cass. 12/3/2019, n.
7071, per cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle
1 prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come
l'opposizione a decreto ingiuntivo”); rilevato, in questa prospettiva, che il decreto ingiuntivo n. 450/2024 è stato notificato alla
[...] il 3/7/2024; che l'atto di citazione risulta depositato in cancelleria con Pec del Parte_1 20/9/2024; che a quella data erano già trascorsi i quaranta giorni entro la società ex art. 641, c. 1, c.p.c. avrebbe dovuto proporre l'opposizione (la relativa scadenza, segnatamente, era fissata per il 12/9/2024); ritenuto, per i motivi anzidetti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia improcedibile;
considerato, nel contempo, che secondo l'orientamento preferibile della Corte di Cassazione la tardività dell'opposizione non implica in ogni caso l'improcedibilità delle istanze di natura riconvenzionale proposte dall'intimato (cfr. Cass. 21/4/2010, n. 9442, per cui, testualmente, “va anzitutto confutato l'assunto che
l'inammissibilità, rectius l'improcedibilità, della proposta opposizione precluda sempre e tout court
l'esame del merito delle domande riconvenzionali con essa spiegate;
dalla improseguibilità del mezzo consegue invero soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio;
e tale effetto è idoneo a paralizzare lo scrutinio sul fondamento delle domande riconvenzionali spiegate con l'atto di opposizione se e nella misura in cui esse siano incompatibili con l'accertamento divenuto incontestabile. Questa Corte ha del resto ripetutamente affermato il principio che la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell'attore e non il mero rigetto delle avverse pretese, come avviene nel caso di eccezione riconvenzionale - deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale [Cass. 29/1/2004, n. 1666; Cass. 26/9/1991, n. 10043], specificamente segnalando, con riguardo a quella spiegata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che
l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento
e revoca del decreto;
l'attenzione deve a questo punto necessariamente spostarsi sul contenuto delle pretese azionate in via riconvenzionale, al fine di verificare se esse debbano o meno ritenersi coperte dal giudicato formatosi sulla domanda dell'ingiungente”); rilevato che la ha chiesto la condanna della signora alla restituzione Parte_1 CP_1 del deposito cauzionale versato al momento dell'instaurazione del rapporto locatizio;
ritenuto, in forza di quanto precede, che in relazione all'istanza di restituzione della cauzione la causa debba proseguire, non ravvisandosi rispetto all'opponente una relazione di incompatibilità tra il consolidarsi del giudicato sulla debenza dei canoni e i fatti costitutivi dei diritti azionati;
ritenuto che
altrettanto valga per le domande riconvenzionali della signora;
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa n. 2358/2024 del R.G.A.C., così provvede:
➢ dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Cassino n. 450/2024;
➢ dichiara il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Cassino, 27/3/2025
il giudice Virgilio Notari
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