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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 07/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 315/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 315/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. S. BAU', come da procura in atti;
C.F._2 contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. F. VALLINI, CP_1 C.F._3 come da procura alle liti;
e contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. C. CP_2 C.F._4
BOCCACINO, come da procura in atti;
e contro
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
) e (C.F. ), in qualità d'eredi C.F._6 CP_5 C.F._7 del IGnor , con il patrocinio dell'avv. Elena BENIGNI, come da procura Persona_1 alle liti;
CONCLUSIONI
La IGnora e il IGnor hanno precisato le conclusioni Parte_1 Parte_2 come da foglio del 12.11.2024:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- dividere la massa ereditaria, ognuno per la quota di spettanza e precisamente:
- , nella misura di ¼, detratti €. 20.000,00 già percepiti;
Parte_1
- ognuno la quota di 3/16 Parte_2 CP_2 CP_1 CP_ ciascunoeredi di , , ed ognuno la quota di Persona_1 CP_6 Controparte_4
3/48 ciascuno;
E COSÌ COME RISULTANTI IN CTU:
- con cointestazione dei beni immobili pro quota e divisione delle somme come segue, salvo diverso accordo come indicato nelle note del 23.10.2024:
- SI.ra residuo liquido €. 74.281,68 ( 120.806,68-46.525); Parte_1
- SI.ra residuo liquido €. 24.774,65 ( 59.668,40- 34.893,75); CP_1
- SI.ra residuo liquido €. 88.799,84 ( 123.693,59- 34.893,75); CP_2
- SI. P. RU residuo liquido €. 70.339,16 ( 105.232,91-34.893,75); Pt_2
- Eredi legittimi del IG. : Persona_1
1 CP_
- , ed residuo liquido €. 23.446,38 ciascuno (105.232,91-34.893,75= CP_6 CP_4
70.339,16:3= 23.446,38).
ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti, secondo le modalità indicate;
attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
confermare il diritto di abitazione in capo alla IG.ra , ex art. 540 c.c., Pt_1 dell'immobile attualmente abitato.
Respingere le domande di perché infondate in fatto e diritto, con CP_2 riferimento alle domande relative alla casa coniugale, alla divisione della medesima in 4 alloggi, al rimborso di somme per l'accudimento al padre ed ogni altra domanda che esuli dalla divisione come sopra richiesta dagli attori.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e rimborso forfettario come per legge, con distrazione delle spese a favore del legale anticipatario”;
La IGnora ha precisato le conclusioni come da foglio del 12.11.2024: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, aderendo alle richieste già svolte da parte attrice
In via istruttoria, ai sensi di cui all'art. 210 cpc disporre l'esibizione in giudizio della documentazione che consenta la completa ricostruzione dell'asse ereditario da ripartire secondo le quote che tutte le parti in causa hanno sempre riconosciuto;
Nel merito, con riferimento ai beni mobili, accertata la comunione tra le parti, dichiararne lo scioglimento con attribuzione delle quote di spettanza a ciascun erede;
per ciò che riguarda i beni immobili, accertata la comunione tra le parti, dichiararne lo scioglimento con relativa individuazione del valore dei medesimi e, qualora non comodamente divisibili, ordinarne la vendita con attribuzione a ciascun erede della quota di spettanza. Con condanna alle spese di giudizio”;
La IGnora ha precisato le conclusioni, come da foglio del 13.11.2024: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito
- dividere la massa ereditaria pro quota tra gli eredi (esclusa la IG.ra ) tenendo conto Pt_1 di quanto previsto nel testamento olografo dal de cuius e, in particolare, di quanto ricevuto in vita da ciascun erede nei termini esposti in atti, tenendo altresì conto dei buoni postali incassati dai fratelli SIg.ri , e (ora nella Parte_2 CP_1 Persona_1 CP_ persona degli eredi , e ) e/o in loro possesso – previa rivalutazione CP_3 CP_4 monetaria alla naturale scadenza - e, con riferimento all'immobile sito in SS (BI) alla
Via Cesare Battisti n. 32, secondo la volontà del de cuius;
- occorrerà infatti tener conto, come ampiamente esposto in atti, delle somme ricevute in vita dai fratelli di (e non conteggiate dal CTU nel calcolo delle quote); con CP_2 riferimento, poi, anche ai buoni incassati dopo la morte del de cuius SI. si Persona_2 dovrà conteggiare la sua quota parte di detti buoni al fine di procedere con la divisione con gli altri beneficiari.
Si dovrà altresì tener conto dei buoni postali ancora bloccati e da riscuotere presso
[...]
, oltre le spese affrontate negli anni nell'alloggio di CE AS, le spese CP_7 affrontate per due anni per il mantenimento del de cuius e le spese sostenute per le utenze di quest'ultimo (tutti importi non conteggiati dal CTU nel calcolo delle quote);
2 - rigettarsi la richiesta di assegnazione della casa coniugale ex art. 540 c.c. formulata dalla SI.ra in quanto infondata. Pt_1
In via istruttoria - Integrare la CTU depositata dal Dott. per effettuare la Per_3 formulazione di progetto divisionale con la formazione dei lotti immobiliari e con la richiesta alle per i 76 buoni (o quantomeno per 43 buoni) in quanto necessaria per CP_7 identificare il soggetto che li ha incassati, nonché la corretta rivalutazione dei buoni postali già incassati alla naturale scadenza.
- In riforma all'ordinanza dell'8.7.2022 ammettere la prova per testi di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso spese generali ed oltre Iva e Cpa nonché spese di CTU”.
, e hanno le precisato le conclusioni CP_3 Controparte_4 CP_5 come da foglio di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare che i IGnori e CP_3 Controparte_4 CP_5
,
[...] in quanto successori universali del padre - morto in data 27.3.2024 – Persona_1 subentrano nella posizione giuridica del medesimo in questo processo e quindi nei diritti a lui spettanti in quanto erede del padre . Persona_2 2. Per l'effetto accertare e dichiarare che i IGnori , e CP_3 Controparte_4
in ragione di quanto previsto nel testamento olografo del de cuius nonché CP_5 del verbale di mediazione del 23.2.2018 concorrono alla successione per la quota complessiva di 3/16 della massa ereditaria (1/16 ciascuno) così come accertata dal C.T.U. al pari dei IGnori , e , mentre la IG.ra CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_1 concorre per la quota di 4/16;
3. Accertare e dichiarare che il compendio ereditario da dividere corrisponde a quanto determinato dal C.T.U. in questo processo;
4. per l'effetto di quanto accertato e dichiarato dividere la massa ereditaria così come quantificata dal C.T.U. riconoscendo alla IG.ra la quota di 4/16 del Parte_1 patrimonio de cuius (detratti i 20.000 euro già anticipati), a , CP_2 Pt_2
, la quota di 3/16 ciascuno e ai figli ed eredi di
[...] CP_1 Persona_1 CP_
, e ) la complessiva quota di 3/16 (1/16 ciascuno) del CP_4 CP_3 predetto patrimonio previa deduzione dei costi imputabili alla massa ereditaria (da individuarsi – con indicazione non esaustiva - delle somme dovute al CTU, delle somme dovute per l'incasso dei buoni postali - comprensivo di eventuali costi per l'emissione del duplicato di quelli smarriti e/o bloccati -, delle somme dovute per la demolizione dell'auto Ford Fiesta targata BH436YC in uso al de cuius e di fatto inutilizzata dalla sua morte e per il pagamento dei bolli scaduti nonché delle sanzioni gravanti sul predetto veicolo) e, quindi, dividere la massa ereditaria così come accertata dal C.T.U. secondo le seguenti modalità (in via alternativa):
A) in via principale nei seguenti termini: QUANTO AI BENI MOBILI
- in relazione alle somme di denaro liquide e ai buoni postali (punto 7 C.T.U) quantificate dal CTU, spetta,
3 secondo le quote sopra individuate: à alla IG.ra la somma di € 74.281,68; Parte_1 à alla IG.ra la somma di € 24.774,65; CP_1 à alla IG.ra la somma di € 88.799,84; CP_2 à al IGnor la somma di € 70.339,16; Parte_2 CP_ ai IGnori , e la somma di € 70.339,16 CP_4 CP_3
QUANTO AI BENI IMMOBILI rilevata la valorizzazione degli stessi da parte del CTU nella misura indicata alle pagg. 20
e ss. della relazione che per comodità di esposizione si richiama di seguito:
Evidenziato che i IGnori e hanno chiesto – nelle note del Parte_1 Parte_2
23.10.24 - l'assegnazione della casa di SS alla quale espressamente gli scriventi non si oppongono;
CP_ che i IGnori , e hanno chiesto – nelle note del 23.10.24 - CP_4 CP_3 l'assegnazione del terreno di AS e INSISTONO IN QUESTA SEDE per l'assegnazione del predetto terreno a meno di espressa opposizione delle altre parti entro il termine assegnato del 13.11.24; emerso che la IG.ra nella proposta di accordo rassegnata – nelle note del CP_2
23.10.24 – sembrerebbe chiedere l'assegnazione per sé della casa di CE AS alla quale espressamente gli scriventi non si oppongono;
sottolineato che allo stato degli atti la IG.ra non ha fatto istanza per CP_1 l'assegnazione di alcun bene;
ritenuto che
sia rispondente al principio di economia processuale l'assegnazione dei predetti secondo i desiderata delle parti e quindi: l'assegnazione della casa di SS nella misura del 50% ciascuno ai IGnori Pt_1
e (per la quota della massa ereditaria pari a € 70.850 ciascuno)
[...] Parte_2 CP_ l'assegnazione del terreno di AS a , e (per la quota della CP_4 CP_3 massa ereditaria pari a € 2.000) l'assegnazione della casa di CE AS a CP_2
(per la quota della massa ereditaria pari a € 31.400) salvo diversa istanza di
[...] assegnazione, mantenere la comproprietà sul fabbricato di IA (con valorizzazione in calcolo quota della massa ereditaria pari a € 2750 a e pari ad € 2062,50 per Parte_1 le altre parti)]
Tutto ciò premesso: Þ riconoscendo alla IG.ra la somma di € 47.206,68 quanto a capitale (somma Parte_1 a cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate) nonché l'assegnazione del diritto di proprietà del 50% dell'immobile di SS [quota da CTU € 120.806,68 - € 70.850,00 - € 2750,00] Þ riconoscendo al IG. la somma di € 32.320,41 quanto a capitale (somma a Parte_2 cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate) nonché l'assegnazione del diritto di proprietà del 50% dell'immobile di SS [quota da CTU € 105.232,91 - € 70850,00 - € 2062,50] Þ riconoscendo alla IGnora la somma di € 90.231,09 quanto a capitale CP_2
(somma a cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate) nonché l'assegnazione del diritto di proprietà del 100% dell'immobile di CE AS
[quota CTU € 123.693,59 - € 31.400 - € 2062,50] CP_ Þ riconoscendo pro quota ai IGnori , ed la somma di € CP_3 Controparte_4
101.170,41 quanto a capitale (somma a cui devono essere detratte pro quota le spese a
4 carico dell'eredità come indicate) nonché l'assegnazione del diritto di proprietà del 100% del terreno di AS [quota CTU € 105.232,91 – € 2.000 - € 2062,50] Þ riconoscendo alla IGnora la somma di € 57.605,90 quanto a capitale CP_1 (somma a cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate)
[quota CTU € 59.668,40 - € 2062,50] Þ mantenendo la cointestazione pro quota dell'immobile di IA (UD) Þ disponendo la demolizione della Ford Fiesta Ford Fiesta targata BH436YC in uso al de cuius e di fatto inutilizzata dalla sua morte previo pagamento dei bolli scaduti nonché delle sanzioni gravanti sul predetto veicolo con spesa posta a carico della massa ereditaria.
Þ disponendo che dalla quota capitale da dividere siano dedotte tutte le spese a carico dell'eredità come sopra precisate in via non esaustiva e successive occorrende B) Oppure, in via alternativa, nei seguenti termini disporre – con sentenza parziale ex art.
277 c.p.c. o con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - la divisione dei beni mobili:
Þ riconoscendo alla IG.ra la somma di € 74.281,68 quanto a capitale (somma Parte_1
a cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate)
Þ riconoscendo al IG. la somma di € 70.339,16 quanto a capitale (somma a Parte_2 cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate) Þ riconoscendo alla IGnora la somma di € 88.799,84 quanto a capitale CP_2 (somma a cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate) CP_ Þ riconoscendo pro quota ai IGnori , ed (eredi di CP_3 Controparte_4 Per_1
) la somma di € 70.339,16 quanto a capitale (somma a cui devono essere detratte pro
[...] quota le spese a carico dell'eredità come indicate) Þ riconoscendo alla IGnora la somma di € 24.774,65 quanto a capitale CP_1
(somma a cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate)
Þ disponendo la demolizione della Ford Fiesta Ford Fiesta targata BH436YC in uso al de cuius e di fatto inutilizzata dalla sua morte previo pagamento dei bolli scaduti nonché delle sanzioni gravanti sul predetto veicolo con spesa posta a carico della massa ereditaria.
Þ disponendo che dalla quota capitale da dividere siano dedotte tutte le spese a carico dell'eredità come sopra precisate in via non esaustiva e successive occorrende e disporre la prosecuzione del giudizio per la divisione dei beni immobili mediante vendita all'asta e, all'esito, distribuzione del ricavato in proporzione alle rispettive quote (come sopra indicate e di cui si chiede l'accertamento) agli Eredi del IG. secondo le quote Persona_2 accertate e dichiarate come sopra al punto 2).
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori”; Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la IGnora e il IGnor Parte_1 Parte_2
, in qualità, rispettivamente, di moglie e di figlio del premorto IGnor
[...] [...]
, adivano il Tribunale di Biella nei confronti degli altri eredi del defunto, cioè della Per_2 IGnora , del IGnor e della IGnora , CP_1 Persona_1 CP_2 chiedendo dividersi la massa ereditaria nella misura di ¼ in favore della IGnora , Pt_1 detratto l'importo di € 20.000,00 già percepito, e nella misura di 3/16 nei confronti degli altri convenuti, ordinarsi la divisione dei cespiti, attribuire la quota spettante a ogni erede e accertare il diritto d'abitazione ex art. 540 c.c. sulla casa familiare in capo alla IGnora
, con vittoria di spese di lite. Pt_1
A fondamento della propria domanda, i predetti attori allegavano che “da quanto si evince dalla denuncia di successione, vi sono depositi bancari e postali per oltre € 370.000, comprovati anche da ulteriore documentazione proveniente dagli istituti di credito (doc. 5).
Vi sono immobili il cui valore è stato quantificato in successione € 135.360,55 e dal geom.
5 con perizia a maggio 2019, in € 186.100,00 (doc. 6). Gli immobili Persona_4 sono tutti detenuti unicamente dalla figlia ” (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso). CP_2
Si costituivano in giudizio la IGnora e il IGnor , CP_1 Persona_1 chiedendo “con riferimento ai beni mobili, accertata la comunione tra le parti, dichiararne lo scioglimento con attribuzione delle quote di spettanza a ciascun erede;
per ciò che riguarda i beni immobili, accertata la comunione tra le parti, dichiararne lo scioglimento con relativa individuazione del valore dei medesimi e, qualora non comodamente divisibili, ordinarne la vendita con attribuzione a ciascun erede della quota di spettanza;
- previo accordo tra tutte le parti, disporre in favore del IGnor l'attribuzione di una Persona_1 somma non inferiore ad € 10.000,00 per le eIGenze minime quotidiane di sopravvivenza e concorso al mantenimento dei figli essendo, il IGnor , disoccupato e privo di altre Pt_2 fonti di reddito e in favore della IGnora l'attribuzione di uguale importo per CP_1 le spese sostenute sino ad oggi relativamente i procedimenti di mediazione e di gestione degli immobili” (cfr. conclusioni della comparsa), con vittoria di spese legali. I predetti convenuti si limitavano ad aderire alle richieste attoree, evidenziando le difficoltà economiche del IGnor , nonché l'impossibilità di addivenire a un accordo Parte_3 stragiudiziale volto alla divisione del compendio ereditario per via dell'opposizione della sorella, IGnora . Atteso il decesso, in corso di causa, del IGnor Parte_4 Per_1
, si costituivano in giudizio gli eredi, IGnora , IGnor
[...] CP_3 CP_4
e IGnora , subentranti nella posizione processuale del padre, a cui,
[...] CP_5 anche per comodità, si farà nominativamente riferimento ai fini della composizione dell'asse ereditario. Si costituiva, altresì, in giudizio la IGnora , chiedendo dividersi la massa CP_2 ereditaria pro quota, “tenendo conto di quanto previsto nel testamento olografo dal de cuius e, in particolare, di quanto ricevuto in vita da ciascun erede nel termini esposti in narrativa e – con riferimento all'immobile sito in SS (BI) alla Via Cesare Battisti n. 32 – secondo la volontà del de cuius;
- rigettarsi la richiesta di assegnazione della casa coniugale ex art. 540 c.c. formulata dalla SI.ra in quanto infondata” (cfr. Pt_1 conclusioni della comparsa).
A sostegno della propria domanda, la IGnora eccepiva che: i) la sorella, Parte_4 IGnora , aveva ricevuto in vita dal padre, tra la data del 03.01.1997 e la data del CP_8 29.09.1997, la somma pari a €15.000,00 a titolo di liberalità, con conseguente imputazione di detta somma alla quota ereditaria spettante alla beneficiaria;
ii) la medesima sorella era stata, altresì, “beneficiaria della polizza “Eurora” n. 3910/0000748 sottoscritta del de cuius in data 2.11.1993, con conseguente liquidazione in favore della stessa della somma pari a
29.532,72; iii) il fratello aveva ricevuto in vita dal padre la somma pari a Parte_3
€100.000, come da dichiarazione sottoscritta dal de cuius (doc. 6), con conseguente imputazione degli importi in parola alla quota d'eredità spettante al predetto;
iii bis) “vi sia altresì da risolvere la questione relativa all'automobile Ford Fiesta intestata agli eredi e alla moglie del SI. (SI.ra . Con riferimento a detta Per_1 Parte_5 autovettura infatti - e più precisamente al mancato pagamento dei bolli auto – sono state notificate dalla ingiunzioni di pagamento inviate per conoscenza attraverso la CP_9 comunicazione del 6.7.2018” (cfr. pag. 6 della comparsa e doc. 7); iv) il IGnor Pt_6
aveva percepito la somma pari a €12.200,00 e che v) i buoni emessi dal 1994 al
[...]
2002, intestati ai SIg.ri , e , erano stati rimborsati Persona_2 CP_2 Parte_7 negli anni 2005 – 2006 per complessivi euro 157.648,46, affermando che “detti buoni postali sono stati rimborsati non solo all'insaputa della SI.ra ma altresì del CP_2 SI. , tant'è vero che quest'ultimo in data 15.2.2013 depositava denuncia di Persona_2 smarrimento presso il comando dei Carabinieri di SS (BI) - doc. 8 – relativamente a
6 buoni postali presenti presso l'Ufficio Postale di Vigliano Biellese a partire dal 2001 (…) Dalla predetta documentazione di controparte (doc. 5 parte attrice) emerge altresì come i buoni fossero intestati in parte solo al de cuius, in parte al de cuius e al SI Parte_2
e, in parte, al SI. , al SI. , alla SI.ra ,
[...] Persona_2 Parte_2 CP_2
SI.ra e al SI. . Ebbene anche detti buoni sono stati CP_1 Parte_7 rimborsati all'insaputa della SI.ra - ed incassati senza il suo consenso – e CP_2 Per_ del SI. . . Per i restanti buoni postali invece (doc. 5 pagg. 13-27 parte attrice) – Pt_2 intestati al de cuius e ai SIg.ri , e , dalla Parte_2 Persona_1 CP_2 documentazione ex adverso prodotta non è dato comprendersi solamente quali buoni sono stati rimborsati e quali no (…) In particolare risulta che, a marzo 2016, sono stati rimborsati buoni postali per euro 229.100. Nel mese di giugno 2013 il SI. , Persona_2 anche a seguito della denuncia sporta (doc. 9) aveva richiesto – ed ottenuto - da
[...]
un aggiornamento sulla consistenza dei buoni postali allo stesso intestati (o CP_7 cointestati). Da detto documento (doc. 9) risulta altresì che parte dei buoni postali sono stati rimborsati il 9.3.2005 (per euro 55.500) e il 3.4.2006 (per euro 21.500), così per complessivi euro 77.000,00. Da ciò si deduce che i restanti buoni sono stati rimborsati da giugno 2013 a marzo 2016 per complessivi euro 186.700. Ciò che rileva in detta sede è che la SI.ra non ha mai dato il proprio assenso al rimborso di detti buoni CP_2 postali dopo la morte del padre né – soprattutto – ha mai ricevuto la somma a lei spettante
(rispettivamente di 1/3 relativamente ai buoni postali emessi tra il 1994 e il 2002 e 1/3 o
1/4 per i restanti buoni) di cui non avrebbe dato il consenso al ritiro tenuto conto della fruttuosità degli stessi, volendo dividere i buoni, in modo da tenere e ritirare la sua quota solo alla scadenza, con una dichiarazione di assenso dei fratelli in caso ci fosse stato altro decesso (…) La SI.ra richiede altresì che la quota del de cuius SI. CP_2 Per_2
relativamente ai buoni incassati dopo la sua morte venga conteggiata – pro quota –
[...] al fine di procedere con la divisione con tra gli altri beneficiari” (cfr. pag. ). Ora, costituiscono circostanze inconfutate la mancata impugnazione da parte della IGnora
del testamento redatto dal IGnor per via della pretermissione della Pt_8 Parte_4 stessa - moglie separata del defunto, nonché madre delle altre parti in causa-, il raggiungimento di un accordo in sede di mediazione obbligatoria tra tutti i fratelli volto al riconoscimento in favore della genitrice della qualità d'erede legittimaria del de cuius, come da relativo verbale del 22.12.2017 (cfr. doc. 4 fascic. parte attrice) e la percezione da parte della vedova della somma pari a € 20.000,00 come anticipo sul maggior dovuto a titolo di quota ereditaria. Si rileva, altresì, che, nonostante avviso giurisprudenziale di segno contrario, il conseguimento nell'ambito della mediazione obbligatoria di un accordo volto a “reintegrare” l'erede pretermesso escluda - proprio in ragione della ratio deflattiva del contenzioso sottesa all'art. 5 del d. lgs. 28/2010 - la necessità d'impugnazione del testamento da parte dell'erede, che ne abbia conseguito l'estensione degli effetti a seguito d'intesa stragiudiziale con gli altri coeredi, con conseguente radicamento della causa dinanzi al giudice monocratico per il mero riparto del compendio ereditario. Ne discende l'applicazione della disciplina tipica della successione necessaria, non potendosi ritenere in alcun modo interscambiabili o equivalenti l'espressione di “erede legittimo” e quella di
“erede legittimario”, atteso che la prima trae fondamento dalla legge e la seconda dall'atto d'ultima volontà del de cuius, come nella fattispecie. Ciò posto, anche in ragione dell'impossibilità d'accordo tra i coeredi, si rende necessario procedere mediante sentenza non definitiva alla puntuale individuazione delle poste, attive e passive, che formano il compendio ereditario al fine di superare le contestazioni sorte tra gli stessi in ordine all'individuazione dei beni caduti in successione.
7 Ebbene, posto che il giudizio civile è governato dal principio dispositivo, grava sulle parti – e non sul giudice, neppure tramite l'ausiliario da quest'ultimo nominato – l'onere d'introdurre nel procedimento, anche di divisione ereditaria, i fatti e le prove rilevanti ai fini della decisione;
detto giudizio “deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass. n. 796/1964). Tale finalità del giudizio importa, fermo il rispetto delle preclusioni tipiche del normale giudizio di cognizione, che la indicazione dei beni possa essere fatta anche in un secondo tempo, costituendo una tale indicazione una precisazione della domanda (Cass. n. 28272/2018). Va da sé che l'identificazione deve avere puro carattere ricognitivo e documentale, sulla base degli elementi forniti dagli interessati, sui quali ricade il relativo onere secondo le regole generali. È certo, d'altra parte, che opera nel giudizio divisorio il divieto di mutatio libelli (Cass. n. 74/1960); così, ad esempio, non si potrà pretendere l'inclusione di beni la cui appartenenza all'asse supponga
l'impugnativa di un titolo negoziale posto in essere da de cuius, se una tale domanda non sia stata tempestivamente proposta” (cfr. Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2022, n. 1065). In altri termini, l'onere di precisa allegazione delle poste, attive e passive, componenti l'asse ereditario, non solo costituisce antecedente necessario rispetto all'adempimento dell'onere probatorio gravanti sui coeredi, ma comprende anche l'attività d'enucleazione dai documenti, depositati unitamente agli atti, delle circostanze funzionali alla decisione, dovendosi, in difetto di serio rilievo, considerare detti documenti, meramente “scaricati”, quale prova “muta”, inidonea, cioè, a esplicare alcuna efficacia dimostrativa dei fatti dedotti. Si aggiunge che, poiché iudex debet iudicare secundum alligata et probata, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 3130 del 2011; conf. Cass. n. 12990 del 2013). Ed ancora, specificamente, ha sottolineato che, qualora in caso di C.T.U. disposta nell'ambito di un giudizio di divisione ereditaria, una delle parti deduca che il consulente avrebbe effettuato la consulenza stessa su beni estranei all'eredità, non è sufficiente che la stessa si limiti a contestare la coincidenza tra i beni ereditari e quelli periziati, ma deve anche provare tale circostanza (Cass. n. 23467 del
2004). Anche di recente, la Corte ha rilevato che, benchè le parti non possano sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purchè la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda (Cass. n. 20695 del 2013; nello stesso senso, Cass. n. 1190 del 2015, secondo cui, in tema di risarcimento del danno,
è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente", quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone) (…) Il ricorrente si limita ad affermare che "Se (il consulente) avesse compiuto esattamente il mandato, avrebbe dovuto provvedere ad una ricerca relativa ai beni mobili, somme di denaro, buoni fruttiferi e/o titoli intestati al de cuius alla data della morte di questi" (ricorso pag. 8). Con ciò evidenziando la carenza deduttiva e probatoria
8 nella quale è incorso con riferimento a tutti i beni mobili, in uno con la insistia radicale critica alla funzione espletata dal C.T.U. Laddove, poi, comunque si appaleserebbe altresì la violazione del principio di autosufficienza del ricorso” (Cass. civ, sez. II, 23.4.2018, n. 9978, ordinanza).
Nella fattispecie, si osserva che soltanto parte attrice risulta aver allegato, seppur in maniera alquanto laconica, la composizione, mobiliare e immobiliare, del compendio ereditario e ciò mediante rinvio per relationem ai documenti n. 5, recante la dichiarazione di successione, e n. 6, contenente una perizia stragiudiziale relativa al valore degli immobili ivi meglio indicati. Sebbene tale modalità di prospettazione violi il principio d'autosufficienza dell'atto di citazione – postulante “nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti dall'art. 163, comma 3 n. 3 e (soprattutto) 4 cpc, tra i quali la determinazione dell'oggetto della domanda, ma soprattutto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del Giudice. L'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa” (cfr. Trib.Velletri, Sez. II, 18.06.2019) -, si ritiene detto vizio sanato dalla costituzione in giudizio delle altre parti, che non risultano aver confutato, in sé e per sé, detta documentazione, essendone, anzi, giovate nella predisposizione delle proprie difese, per cui essa si ritiene ritualmente acquisita agli atti del giudizio, a fortiori in ragione del favor divisionis rinvenibile nell'ordinamento, della stigmatizzazione da parte delle Corti sovranazionali delle pronunce eccessivamente formali, nonché del principio d'universalità della divisione ereditaria.
Nel merito, si osserva come la IGnora abbia eccepito la percezione da parte Parte_4 della sorella, IGnora , tra la data del 03.01.1997 e la data del 29.09.1997, della CP_8 somma pari a €15.000,00 a titolo di liberalità paterna, costituente anticipo di successione, avendo, quindi, domandato l'imputazione di detto importo alla quota ereditaria spettante alla seconda. Tali circostanze risultano comprovate dalle ricevute di bonifico, nonché dalla dichiarazione scritta resa dalla donataria, che dichiarava di accettare detta somma – a ben vedere - in luogo della quota d'eredità a lei spettante sull'immobile sito in SS, alla Via
Cesare Battisti n. 32 (docc. 3 e 4 fascic. ), non essendo, in ogni caso, esse state Parte_4 contestate puntualmente dalla donataria alla prima difesa utile costituita dalla memoria ex art. 183, VI c. n. 1 c.p.c.; ne discende l'imputazione ex art. 724 c,c. della somma in parola alla quota d'eredità spettante alla IGnora sulla quota d'eredità sul predetto CP_8 immobile al valore attualizzato alla data d'apertura della successione (cfr. Cass. civ. sez. II, 22.12.2020 n. 29247),
Con riguardo alle contestazioni mosse dalla IGnora nei confronti del IGnor Parte_4 [...]
, la prima eccepiva che il fratello aveva ricevuto in vita dal padre la somma pari a Pt_3
€100.000, come da dichiarazione sottoscritta dal defunto (doc. 6 fascic. parte convenuta
[...]
), ove questi affermava d'aver concesso in mutuo all'odierno convenuto la somma Pt_4 di denaro pari a € 97.000,00, oltre a interessi, precisando che, in ipotesi di mancata restituzione, detto importo sarebbe dovuto essere “defalcato” dalla quota ereditaria spettante al figlio. Tale fatto non veniva contestato ex art. 115 c.p.c. dal IGnor - Parte_3 neppure sub specie d'avvenuta estinzione del debito verso il padre - nella memoria ex art. 183, VI c. n.1 c.p.c., reputandosi, quindi, pacifico, con conseguente imputazione ex art. 724 c.c. dell'importo pari a € 100.000,00, comprensivo d'interessi, alla quota d'eredità spettante al discendente. Circa l'automobile FORD FIESTA, la IGnora evidenziava come “vi sia altresì Parte_4 da risolvere la questione relativa all'automobile Ford Fiesta intestata agli eredi e alla moglie del SI. (SI.ra ). Con riferimento a detta autovettura Per_1 Parte_5
9 infatti - e più precisamente al mancato pagamento dei bolli auto – sono state notificate dalla ingiunzioni di pagamento inviate per conoscenza attraverso la CP_9 comunicazione del 6.7.2018” (cfr. pag. 6 della comparsa e doc. 7). Tali allegazioni, tuttavia, paiono approssimative e prive di IGnificato giuridicamente apprezzabile, atteso che dall'espressione “questione da risolvere” non pare ricavabile né l'effettiva domanda avanzata dalla parte - ben potendo i beni mobili registrati essere rottamati, venduti ex art. 747 c.p.c. o, ancora, assegnati -, né l'esplicita allegazione dell'ammontare della somma portata dalle ingiunzioni, peraltro genericamente richiamate, con conseguente inammissibile rovesciamento sul giudice della ricerca nell'interesse della parte della circostanza eventualmente utile alla medesima, previa enucleazione dalla documentazione versata in atti in supplenza della mancata attività svolta. Con riferimento alla posizione del IGnor P. B. ET, la IGnora eccepiva Parte_4 l'imputazione della somma pari a € 12.200,00 alla quota d'eredità spettante al fratello, avendo questi percepito in data 07.01.2011 la somma pari a € 2.000,00 e, successivamente, la somma pari a € 10.000,00 in contanti, provenienti dal patrimonio paterno. Tali circostanze venivano contestate nella memoria ex art. 183, VI c. c.p.c. dal IGnor
[...]
, che le negava recisamente, con conseguente onere probatorio a carico della CP_10 sorella, che, però, non vi adempiva adeguatamente;
la IGnora risulta, infatti, Parte_4 essersi limitata a produrre i) una dichiarazione redatta dalla madre - parte in causa – in maniera approssimativa e confusa, sprovvista di qualsivoglia riferimento serio e univoco all'incameramento del denaro da parte del figlio, ii) la fotografia di una scatola, costituente, in sé e per sé, dettaglio inconferente e iii) la fotografia della pagina di un calendario, recanti una serie di diciture scarsamente leggibili e non comprovanti in alcun modo il conseguimento da parte del IGnor P.B. delle somme di denaro in parola.
Con riguardo ai buoni postali, si evidenzia come dalla documentazione compiegata da parte attrice si ricavi che alcuni dei titoli in parola erano esclusivamente intestati al IGnor
[...]
, altri cointestati a quest'ultimo, alla IGnora e al IGnor Pt_4 CP_2 PT
e altri ancora al IGnor , alla IGnora , al IGnor
[...] Persona_2 CP_2
e al IGnor;
a tal proposito si sottolinea come le parti Parte_7 Persona_1 non abbiano provveduto né a qualificare il rapporto tra il de cuius e il IGnor PT
, persona ivi indicata, ma non menzionata dagli eredi, neppure a scopo esplicativo,
[...] né a quantificare il valore recato dai buoni intestati al padre premorto e, quindi, caduti in successione. Tale vuoto allegatorio veniva colmato dalla certosina attività svolta dal C.T.U., Dott. che, sopperendo all'inerzia delle parti – pur eredi e, quindi, Per_5 legittimati ad accedere, anche stragiudizialmente, per scopi di giustizia ex art. 24 Cost. alla documentazione inerente all'eredità paterna - calcolava il valore dei buoni caduti in successione, distinguendo tra buoni non scaduti e scaduti, tra buoni non rimborsati e rimborsati, come indicato nell'elaborato peritale, che sul punto si richiama integralmente (cfr. pagg.
9-20 della C.T.U.)
Con particolare riferimento ai buoni non rimborsarti e a quelli rimborsati, i cui percettori risultano essere stati identificati dal perito (cfr. Cass. Sez. Un., 01.02.2022, n. 3086), non si rinvengono IGnificative contestazioni, per cui l'acquiescenza mostrata dalle parti per fatti concludenti durante le operazioni peritali rispetto alla funzione suppletiva svolta dal C.T.U.
- anche sulla scorta della documentazione prodotta dal IGnor e dalla IGnora Parte_3 [...]
, ben oltre le preclusioni previste dall'art. 183, VI c. c.p.c. - consente il CP_8 superamento del rilievo d'ufficio della tardività del deposito in parola. Per converso, la persistenza di contestazioni in ordine ai 114 buoni postali riscossi da persone non meglio identificate determinano il ripristino del principio dispositivo nel proprio nucleo più rigido, comportante la verifica da parte del giudice dell'adempimento tempestivo degli stringenti
10 oneri allegatori e probatori in capo alle parti, che abbiano eccepito l'incasso degli stessi, la necessità di accertare l'identità degli effettivi percettori e, quindi, l'imputazione ex art. 724
c.c. alla relativa quota di spettanza. Più precisamente, con riferimento ai predetti titoli il perito nominato dall'ufficio evidenziava di non poter risalire all'identità dei soggetti, che ne avevano effettivamente percepito l'importo, a causa della mancata sopportazione da parte delle parti in causa dei costi pari a € 1.140,00 (€ 10 per ciascun buono) indicati da ai fini dello CP_7 svolgimento delle indagini, pur posti a carico solidale delle parti dal giudice in ragione dell'interesse comune alla corretta determinazione delle quote del compendio ereditario. Tale annotazione del C.T.U. non veniva smentita dalle parti, che, anzi, si dolevano per la mancata prosecuzione da parte del perito dell'indagine, domandando la ripresa dell'attività da parte del Dott. Tale istanza, nondimeno, appare inammissibile, attesa la Per_3 palese violazione del principio dispositivo sottesa alla stessa;
come già osservato, infatti, nelle cause aventi ad oggetto la divisione ereditaria è onere delle parti - e non del C.T.U. - prospettare in maniera precisa, coerente, organica e puntuale la composizione della massa ereditaria, a fortiori in caso d'eccezioni implicanti ex art. 2697, 2° c. c.c. la collazione per imputazione di eventuali liberalità poste in essere in vita dal de cuius in favore di uno o a più eredi. Ne discende l'inammissibilità dell'istanza di prosecuzione delle indagini peritali volte all'individuazione dei nominativi degli effettivi percettori delle somme recate dai titoli in parola, in quanto esplorativa, essendosi le parti limitate a dolersi dell'interruzione dell'attività peritale in supplenza dell'inerzia a loro imputabile (cfr. Cass. civ. sez. II, 23.04.2018, n.9979, ordinanza). Si osserva, infatti, come gli eredi interessati ben avrebbero potuto, anche prima dell'instaurazione del presente giudizio, accedere, in virtù del principio di vicinanza probatoria, ai conti e ai titoli intestati al de cuius, previa sopportazione dei costi necessari alle indagini, con possibilità di rimborso pro quota all'esito del giudizio divisorio. Si aggiunge come, in ogni caso, la mera cointestazione dei titoli de quibus agli eredi non integri, per ciò solo, gli estremi di un atto di liberalità, non avendo le parti dedotto in alcun modo la provenienza della provvista, il cui accertamento risulta essere stato effettuato esclusivamente dal C.T.U., oltre i limiti del mandato in una mera ottica conciliativa, così come evincibile dall'elaborato. Corollario ne è che, in ragione dell'inadeguato adempimento dell'onere allegatorio e probatorio in capo ai convenuti gravanti sugli stessi ai sensi del combinato disposto degli art. 2697,2° c. c.c. e 115 c.p.c. la richiesta di prosecuzione dell'istruttoria ai fini dell'individuazione dei soggetti percettori dei 114 buoni sopraindicati appare esplorativa, con conseguente rigetto e assorbimento di qualsivoglia altra domanda e questione in punto imputazione pro quota dei relativi importi.
Per quanto concerne le polizze stipulate dal IGnor , si evidenzia come, a Parte_4 seguito della costituzione in giudizio della IGnora , la IGnora e il Parte_4 Pt_8 Per_ IGnor abbiano rilevato: “Guarda caso le denunce del IG. sono del Parte_6 2013, proprio l'anno in cui la figlia si è intascata quasi 40.000 euro provenienti CP_2 da una polizza AXA!” (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, VI c. n. 1 c.p.c.). Analogamente, la IGnora e il IGnor eccepivano che la sorella CP_8 Parte_3
“casualmente poco prima del decesso del de cuius, percepiva cospicue somme CP_2 derivanti dalle liquidazioni di polizze c.c.d.d. “miste” intestate al IGnor e delle Persona_2 quali risultava beneficiaria per importi di circa € 70.000,00 per quanto riguarda
[...]
circa 24.000,00 euro per la polizza sottoscritta presso (n. CP_11 CP_7 50007268284) ed € 37.733,46 circa per quel che concerne la polizza n. 70729943 Ina IA riscattata in vita dal IGnor e liquidata con assegno del 21.02.2013” Persona_2
(cfr. pag. 2 della relativa memoria ex art. 183, VI c. n. 2 c.p.c.). Tali allegazioni risultano, tuttavia, generiche, atteso che i convenuti non paiono aver né dedotto, né comprovato la
11 natura dei contratti richiamati, essendosi limitati a presumerne, in violazione del principio dispositivo, l'intento liberale e, ancora prima – quasi si trattasse di un fatto notorio - l'integrazione di qualsivoglia polizza degli estremi di un atto di liberalità. Sul punto si osserva che “l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa”, per cui, a fronte di una generica eccezione da parte di una o più parti nei confronti di un'altra, l'onere d'analitica contestazione in capo a quest'ultima viene meno quando le altre, per prime, si siano sottratte, come nella fattispecie, all'onere d'allegazione precisa e puntuale dei fatti posti a fondamento della loro eccezione (cfr. Cass. civ. sez. III,
29.04.2020, n.8376). Ne discende che la richiesta di imputazione dei predetti importi derivanti da polizze alla quota d'eredità spettante alla IGnora non può essere Parte_4 accolta, non avendo la parte interessata adeguatamente assolto all'onere allegatorio sulla stessa incombente. Analogamente, appare generica l'allegazione rinvenibile nella comparsa di costituzione della IGnora , ove si legge che “la SI.ra è altresì stata Parte_4 CP_1 beneficiaria della polizza “Eurora” n. 3910/0000748 sottoscritta del de cuius in data 2.11.1993 con conseguente liquidazione in favore della stessa di euro 29.532,72 (doc. 5). I premi versati dall'assicurato, trattandosi di donazioni in favore del futuro beneficiaro, dovranno essere conteggiati nella massa ereditaria” (cfr. pag. 5 della comparsa di
[...]
), non avendo la prima neppure indicato in maniera esplicita e univoca quale sia, Pt_4 secondo la propria prospettazione, l'importo imputabile alla quota ereditaria spettante alla sorella;
corollario ne è il rigetto dell'eccezione d'imputazione per inadeguato adempimento dell'onere allegatorio gravante sulla convenuta. Circa il patrimonio immobiliare richiamato per relationem da parte attrice, si sottolinea che esso risulta formato da una villetta bifamiliare economica elevata a due piani fuori terra, edificata negli anni Sessanta del secolo scorso, situata a SS (Bi), alla Via Cesare Battisti n. 32 del valore di € 141.700,00, da una consistenza immobiliare situata nel Comune di Quaregna – CE (Bi), già CE AS (Bi), all'interno della proprietà condominiale di Via Quintino Sella n. 36, composta da un piccolo alloggio e da un'autorimessa, del valore pari a € 31.400,00, da un appezzamento di terreno situato nel Comune di AS (Bi), di circa 3650 metri quadrati, del valore pari a € 2.000,00 e da un Deposito situato nel Comune di IA (Ud), composto da tre vani sovrapposti, con un piccolo terreno agricolo nelle vicinanze, del valore pari a € 11.000,00, per cui il complessivo valore del compendio in parola risulta pari a € 186.100,00, circostanze non contestate dalle parti. Si evidenza, altresì, come la richiesta da parte della IGnora
[...]
d'esecuzione del testamento de quo secondo il progetto immobiliare recata dal Pt_4 documento 12, compiegato dalla stessa, debba essere rigettata, in quanto generica e apodittica, non essendo in alcun modo riscontrabile la corrispondenza tra detto prospetto - peraltro privo di qualsivoglia sottoscrizione o di altro elemento, anche soltanto temporale, intellegibile, che ne consenta la riconducibilità al IGnor -, e la volontà di Parte_4 quest'ultimo. Circa il diritto vantato ex art. 540 c.c. dalla IGnora sull'immobile sito in SS, Pt_1 alla Via Cesare Battisti, la IGnora ne eccepiva l'infondatezza, avendo Parte_4 affermato che, in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare determina il venire meno del presupposto oggettivo postulato ai fini dell'attribuzione del diritto reale di abitazione;
tale argomentazione difensiva veniva, tuttavia, confutata dall'attrice, che nella propria memoria ex art. 183, VI c. n. 1 c.p.c. replicava che la sentenza di separazione deliberata dal Tribunale di Biella le aveva assegnato la casa familiare.
12 Ora, con riguardo all'applicabilità dell'art. 540 c.c. in favore del coniuge separato senza addebito si registrano plurimi orientamenti giurisprudenziali;
secondo un primo indirizzo, per “casa familiare” deve intendersi l'immobile, ove, al momento dell'apertura della successione, risulti radicata la residenza comune dei coniugi (Cass., Sez. II, 12.06.2014 n.
13407; Cass. civ., Sez. II, 05.06.2019 n. 15277), secondo altro avviso, invece, la norma si riferisce a quella che fu l'ultima casa di residenza comune dei coniugi, anche in epoca antecedente all'apertura della successione, mentre, in considerazione d'ulteriore orientamento, la norma ha a oggetto l'abitazione comune dei coniugi in costanza di matrimonio, ove il coniuge separato superstite continui a trovarsi al momento dell'apertura della successione, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare. (cfr. Cass., 26.07.2023, n. 22566). In adesione a tale ultimo indirizzo, si evidenzia come, nella fattispecie, la casa familiare, sita in SS, alla Via Cesare Battisti, sia stata assegnata alla IGnora quale genitore Pt_1 collocatario in via prevalente della prole, avendo ella continuato, di fatto, a viverci sino alla data di redazione dell'atto di citazione, come ricavabile dalla residenza anagrafica quivi indicata. Ne discende il riconoscimento ai sensi dell'art. 540 c.c. in favore della medesima del diritto d'abitazione sull'immobile in parola, gravante per disposizione normativa sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Con riferimento all'allegazione da parte della IGnora avente a oggetto la Parte_4 donazione da parte del defunto dell'immobile “sito in località balneare (Lido di Volano in Comacchio) poi rivenduto con atto notarile del 30.5.1982 per un importo di 24.000.000 di lire (doc. 10), importo nettamente inferiore al valore di mercato di allora” (cfr. pagg. 3 e 4 della comparsa), si evidenzia come essa sia generica, non avendo la convenuta indicato in maniera inequivoca né la domanda in effetti discendente dal predetto assunto, neppure sub specie del valore eventualmente suscettibile d'imputazione, né l'effettiva corrispondenza tra l'immobile ivi indicato e “l'appartamento al mare”, richiamato, soltanto per inciso, nella pronuncia di separazione, presumibilmente sulla scorta degli atti illo tempore versati in causa, tuttavia non depositati nel presente procedimento, con conseguente impossibilità di riscontro da parte del giudice della liberalità dedotta. Si aggiunge come, in ogni caso, parte attrice abbia replicato d'aver versato i propri risparmi nell'acquisto e di essersi all'epoca resasi disponibile alla mera intestazione fittizia in proprio favore del diritto di proprietà sull'immobile in parola, poiché il marito risultava già proprietario di altri immobili, circostanze corroborate dalla sopraindicata dichiarazione scritta resa della IGnora
[...]
in punto “rinuncia” alla casa di suo padre, ubicata in SS alla Via Cesare CP_8
Battisti n. 32, e, in ogni caso, non contestate nella memoria ex art. 183, VI c. n. 2 c.p.c. da controparte, che nulla allegava e dimostrava in contrario, neppure in ordine ai percettori effettivi del denaro ricavato dall'alienazione. Circa le spese sostenute, a detta della IGnora , ai fini dell'assistenza del padre Parte_4 (cfr. pag. 13 della comparsa), si evidenziano la genericità e l'apoditticità di dette allegazioni, che, pertanto, appaiono prive di pregio.
Per quanto concerne la domanda della IGnora avente a oggetto il pagamento in Parte_4 proprio favore da parte della IGnora delle spese di lite liquidate all'esito del Pt_8 procedimento ex art. 700 c.p.c. rg. 961/2017 incardinatosi dinanzi al Tribunale di Biella, si evidenzia come essa, pur connessa in senso lato alla vicenda successoria in esame, sia inammissibile, in quanto volta a ottenere una duplicazione dei titoli, cioè al riconoscimento in tale sede dell'obbligo a carico della madre di rifusione delle spese di lite, nondimeno già accertato dall'ordinanza cautelare. Si rileva, infatti, come la domanda della IGnora D.
13 non inerisca in alcun modo alla spartizione tra tutti gli eredi del compendio Pt_4 ereditario morendo dismesso dal defunto, attenendo l'obbligo di rifusione in parola al mero rapporto processuale interno tra madre e figlia;
giova, infatti, rammentare che l'obbligo di pagamento insorto a seguito della soccombenza della IGnora all'esito del Pt_8 giudizio cautelare grava soltanto su quest'ultima e, quindi, sul patrimonio della medesima, ferma la facoltà per la parte creditrice d'esecuzione coatta sulla scorta del titolo già conseguito ex art. 700 c.p.c., potendo il presente procedimento costituire, al più, mera occasione d'accordo circa le modalità esecutive del rimborso, tuttavia non sfruttata dalle due. Per quanto concerne l'allegazione difensiva articolata dalla IGnora in punto Pt_8 mancato versamento da parte del marito degli importi dovuti a titolo di mantenimento della prole, si evidenzia come essa paia priva di pregio, essendosi la predetta limitata ad Per_ affermare che “nella separazione che controparte produce, è prescritto che il IG avrebbe dovuto versare alla moglie un contributo mensile nel mantenimento dei figli pari a lire 150.000 a fare data dal 22.09.1981. Tali importi non sono MAI stati versati, nemmeno il primo mese. Si tratta di somma che supera i 25.000 euro senza contrare gli aumenti Istat!” (cfr. pag, 10 della comparsa), senza, però, evidenziare il termine finale di debenza della somma in parola, costituito dal raggiungimento della maggiore età e, comunque, dell'indipendenza economica da parte dei figli;
si rileva, in ogni caso, come detta circostanza paia soltanto retoricamente declinata ai fini della rappresentazione della negligenza paterna con riguardo alle necessità quotidiane della prole, a fortiori in ragione della mancata rassegnazione di una stringente domanda e/o eccezione sul punto.
Attesa la composizione della massa ereditaria così rappresentata, si rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e, in particolare, per la redazione del progetto divisionale, comprensivo degli immobili, come da separato provvedimento, fermo per il resto le conclusioni della C.T.U. Spese al definitivo;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA sciolta la comunione ereditaria sui seguenti beni formanti l'asse ereditario, morendo dismesso dal IGnor , che qui di seguito si indicano, richiamando le Persona_2 conclusioni rassegnate dalla C.T.U., che sul punto costituisce parte integrante del presente dispositivo:
- beni immobili siti in: SS (Bi) Fabbricati Fo 29, Map 532, Sub 2,3,4 €141.700,00 CE AS (Bi) Fabbr F 1, Mapp 436 Sub 5 E 14 €31.400,00 AS (Vc) Terreno Foglio 39 Part. 26 €2.000,00 IA (Ud) Fabbr F 31 Map29 e Terreno F 31 Part. 25 €11.000,00;
- beni mobili rinvenuti presso:
Controparte_7 Libretto n. 000032545585 al 29/03/2023 €2.700,44 Libretto n. 000040220210 al 29/03/2023 €4.581,84 € Libretto n. 000041153469: (saldo 23.770,64 + 24895,45) €48.666,09 Buoni postali bloccati quota caduta in successione € 33.393,09 € Buoni postali riscossi noti quota in succ. €26.004,20 € Banca Sella Spa
Deposito a risparmio 0224551100170 €19.089,95 Conto gestione 02B0551100170 liquidità €24.607,13 Conto gestione 02B0551100170 titoli obblig. €94.691,04
14 Biverbanca Spa
€161.428,5
Conto corrente n. 208 5468-6 4 Conto titoli dossier 00208/0000000001288 9.836,35 € Acconto sul maggior dovuto 28/5/2018 in favore della IGnora rivalutato 21.290,58 € Pt_1 DICHIARA sussistente ex art. 540 il diritto d'abitazione in favore della IGnora Pt_8 sull'immobile sito in SS, alla Via Cesare Battisti n. 32; DISPONE, con riguardo alla IGnora , imputarsi ex art. 724 c.c. la somma CP_8
€15.000,00 alla quota d'eredità a lei spettante sull'immobile sito in SS, alla Via Cesare Battisti n. 32, facente parte del compendio ereditario morendo dismesso dal IGnor
[...]
; Pt_4
DISPONE, con riguardo al IGnor , imputarsi ex art. 724 c.c. la somma pari a Parte_3
€100.000 alla quota d'eredità a lui spettante;
RIGETTA nel resto.
Spese al definitivo. Con prosecuzione giudiziale della controversia, come da separata ordinanza.
Biella, 07.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa F. MARRAPODI
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 315/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. S. BAU', come da procura in atti;
C.F._2 contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. F. VALLINI, CP_1 C.F._3 come da procura alle liti;
e contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. C. CP_2 C.F._4
BOCCACINO, come da procura in atti;
e contro
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._5 Controparte_4
) e (C.F. ), in qualità d'eredi C.F._6 CP_5 C.F._7 del IGnor , con il patrocinio dell'avv. Elena BENIGNI, come da procura Persona_1 alle liti;
CONCLUSIONI
La IGnora e il IGnor hanno precisato le conclusioni Parte_1 Parte_2 come da foglio del 12.11.2024:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- dividere la massa ereditaria, ognuno per la quota di spettanza e precisamente:
- , nella misura di ¼, detratti €. 20.000,00 già percepiti;
Parte_1
- ognuno la quota di 3/16 Parte_2 CP_2 CP_1 CP_ ciascunoeredi di , , ed ognuno la quota di Persona_1 CP_6 Controparte_4
3/48 ciascuno;
E COSÌ COME RISULTANTI IN CTU:
- con cointestazione dei beni immobili pro quota e divisione delle somme come segue, salvo diverso accordo come indicato nelle note del 23.10.2024:
- SI.ra residuo liquido €. 74.281,68 ( 120.806,68-46.525); Parte_1
- SI.ra residuo liquido €. 24.774,65 ( 59.668,40- 34.893,75); CP_1
- SI.ra residuo liquido €. 88.799,84 ( 123.693,59- 34.893,75); CP_2
- SI. P. RU residuo liquido €. 70.339,16 ( 105.232,91-34.893,75); Pt_2
- Eredi legittimi del IG. : Persona_1
1 CP_
- , ed residuo liquido €. 23.446,38 ciascuno (105.232,91-34.893,75= CP_6 CP_4
70.339,16:3= 23.446,38).
ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti, secondo le modalità indicate;
attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
confermare il diritto di abitazione in capo alla IG.ra , ex art. 540 c.c., Pt_1 dell'immobile attualmente abitato.
Respingere le domande di perché infondate in fatto e diritto, con CP_2 riferimento alle domande relative alla casa coniugale, alla divisione della medesima in 4 alloggi, al rimborso di somme per l'accudimento al padre ed ogni altra domanda che esuli dalla divisione come sopra richiesta dagli attori.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e rimborso forfettario come per legge, con distrazione delle spese a favore del legale anticipatario”;
La IGnora ha precisato le conclusioni come da foglio del 12.11.2024: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, aderendo alle richieste già svolte da parte attrice
In via istruttoria, ai sensi di cui all'art. 210 cpc disporre l'esibizione in giudizio della documentazione che consenta la completa ricostruzione dell'asse ereditario da ripartire secondo le quote che tutte le parti in causa hanno sempre riconosciuto;
Nel merito, con riferimento ai beni mobili, accertata la comunione tra le parti, dichiararne lo scioglimento con attribuzione delle quote di spettanza a ciascun erede;
per ciò che riguarda i beni immobili, accertata la comunione tra le parti, dichiararne lo scioglimento con relativa individuazione del valore dei medesimi e, qualora non comodamente divisibili, ordinarne la vendita con attribuzione a ciascun erede della quota di spettanza. Con condanna alle spese di giudizio”;
La IGnora ha precisato le conclusioni, come da foglio del 13.11.2024: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito
- dividere la massa ereditaria pro quota tra gli eredi (esclusa la IG.ra ) tenendo conto Pt_1 di quanto previsto nel testamento olografo dal de cuius e, in particolare, di quanto ricevuto in vita da ciascun erede nei termini esposti in atti, tenendo altresì conto dei buoni postali incassati dai fratelli SIg.ri , e (ora nella Parte_2 CP_1 Persona_1 CP_ persona degli eredi , e ) e/o in loro possesso – previa rivalutazione CP_3 CP_4 monetaria alla naturale scadenza - e, con riferimento all'immobile sito in SS (BI) alla
Via Cesare Battisti n. 32, secondo la volontà del de cuius;
- occorrerà infatti tener conto, come ampiamente esposto in atti, delle somme ricevute in vita dai fratelli di (e non conteggiate dal CTU nel calcolo delle quote); con CP_2 riferimento, poi, anche ai buoni incassati dopo la morte del de cuius SI. si Persona_2 dovrà conteggiare la sua quota parte di detti buoni al fine di procedere con la divisione con gli altri beneficiari.
Si dovrà altresì tener conto dei buoni postali ancora bloccati e da riscuotere presso
[...]
, oltre le spese affrontate negli anni nell'alloggio di CE AS, le spese CP_7 affrontate per due anni per il mantenimento del de cuius e le spese sostenute per le utenze di quest'ultimo (tutti importi non conteggiati dal CTU nel calcolo delle quote);
2 - rigettarsi la richiesta di assegnazione della casa coniugale ex art. 540 c.c. formulata dalla SI.ra in quanto infondata. Pt_1
In via istruttoria - Integrare la CTU depositata dal Dott. per effettuare la Per_3 formulazione di progetto divisionale con la formazione dei lotti immobiliari e con la richiesta alle per i 76 buoni (o quantomeno per 43 buoni) in quanto necessaria per CP_7 identificare il soggetto che li ha incassati, nonché la corretta rivalutazione dei buoni postali già incassati alla naturale scadenza.
- In riforma all'ordinanza dell'8.7.2022 ammettere la prova per testi di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.;
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso spese generali ed oltre Iva e Cpa nonché spese di CTU”.
, e hanno le precisato le conclusioni CP_3 Controparte_4 CP_5 come da foglio di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Biella adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare che i IGnori e CP_3 Controparte_4 CP_5
,
[...] in quanto successori universali del padre - morto in data 27.3.2024 – Persona_1 subentrano nella posizione giuridica del medesimo in questo processo e quindi nei diritti a lui spettanti in quanto erede del padre . Persona_2 2. Per l'effetto accertare e dichiarare che i IGnori , e CP_3 Controparte_4
in ragione di quanto previsto nel testamento olografo del de cuius nonché CP_5 del verbale di mediazione del 23.2.2018 concorrono alla successione per la quota complessiva di 3/16 della massa ereditaria (1/16 ciascuno) così come accertata dal C.T.U. al pari dei IGnori , e , mentre la IG.ra CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_1 concorre per la quota di 4/16;
3. Accertare e dichiarare che il compendio ereditario da dividere corrisponde a quanto determinato dal C.T.U. in questo processo;
4. per l'effetto di quanto accertato e dichiarato dividere la massa ereditaria così come quantificata dal C.T.U. riconoscendo alla IG.ra la quota di 4/16 del Parte_1 patrimonio de cuius (detratti i 20.000 euro già anticipati), a , CP_2 Pt_2
, la quota di 3/16 ciascuno e ai figli ed eredi di
[...] CP_1 Persona_1 CP_
, e ) la complessiva quota di 3/16 (1/16 ciascuno) del CP_4 CP_3 predetto patrimonio previa deduzione dei costi imputabili alla massa ereditaria (da individuarsi – con indicazione non esaustiva - delle somme dovute al CTU, delle somme dovute per l'incasso dei buoni postali - comprensivo di eventuali costi per l'emissione del duplicato di quelli smarriti e/o bloccati -, delle somme dovute per la demolizione dell'auto Ford Fiesta targata BH436YC in uso al de cuius e di fatto inutilizzata dalla sua morte e per il pagamento dei bolli scaduti nonché delle sanzioni gravanti sul predetto veicolo) e, quindi, dividere la massa ereditaria così come accertata dal C.T.U. secondo le seguenti modalità (in via alternativa):
A) in via principale nei seguenti termini: QUANTO AI BENI MOBILI
- in relazione alle somme di denaro liquide e ai buoni postali (punto 7 C.T.U) quantificate dal CTU, spetta,
3 secondo le quote sopra individuate: à alla IG.ra la somma di € 74.281,68; Parte_1 à alla IG.ra la somma di € 24.774,65; CP_1 à alla IG.ra la somma di € 88.799,84; CP_2 à al IGnor la somma di € 70.339,16; Parte_2 CP_ ai IGnori , e la somma di € 70.339,16 CP_4 CP_3
QUANTO AI BENI IMMOBILI rilevata la valorizzazione degli stessi da parte del CTU nella misura indicata alle pagg. 20
e ss. della relazione che per comodità di esposizione si richiama di seguito:
Evidenziato che i IGnori e hanno chiesto – nelle note del Parte_1 Parte_2
23.10.24 - l'assegnazione della casa di SS alla quale espressamente gli scriventi non si oppongono;
CP_ che i IGnori , e hanno chiesto – nelle note del 23.10.24 - CP_4 CP_3 l'assegnazione del terreno di AS e INSISTONO IN QUESTA SEDE per l'assegnazione del predetto terreno a meno di espressa opposizione delle altre parti entro il termine assegnato del 13.11.24; emerso che la IG.ra nella proposta di accordo rassegnata – nelle note del CP_2
23.10.24 – sembrerebbe chiedere l'assegnazione per sé della casa di CE AS alla quale espressamente gli scriventi non si oppongono;
sottolineato che allo stato degli atti la IG.ra non ha fatto istanza per CP_1 l'assegnazione di alcun bene;
ritenuto che
sia rispondente al principio di economia processuale l'assegnazione dei predetti secondo i desiderata delle parti e quindi: l'assegnazione della casa di SS nella misura del 50% ciascuno ai IGnori Pt_1
e (per la quota della massa ereditaria pari a € 70.850 ciascuno)
[...] Parte_2 CP_ l'assegnazione del terreno di AS a , e (per la quota della CP_4 CP_3 massa ereditaria pari a € 2.000) l'assegnazione della casa di CE AS a CP_2
(per la quota della massa ereditaria pari a € 31.400) salvo diversa istanza di
[...] assegnazione, mantenere la comproprietà sul fabbricato di IA (con valorizzazione in calcolo quota della massa ereditaria pari a € 2750 a e pari ad € 2062,50 per Parte_1 le altre parti)]
Tutto ciò premesso: Þ riconoscendo alla IG.ra la somma di € 47.206,68 quanto a capitale (somma Parte_1 a cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate) nonché l'assegnazione del diritto di proprietà del 50% dell'immobile di SS [quota da CTU € 120.806,68 - € 70.850,00 - € 2750,00] Þ riconoscendo al IG. la somma di € 32.320,41 quanto a capitale (somma a Parte_2 cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate) nonché l'assegnazione del diritto di proprietà del 50% dell'immobile di SS [quota da CTU € 105.232,91 - € 70850,00 - € 2062,50] Þ riconoscendo alla IGnora la somma di € 90.231,09 quanto a capitale CP_2
(somma a cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate) nonché l'assegnazione del diritto di proprietà del 100% dell'immobile di CE AS
[quota CTU € 123.693,59 - € 31.400 - € 2062,50] CP_ Þ riconoscendo pro quota ai IGnori , ed la somma di € CP_3 Controparte_4
101.170,41 quanto a capitale (somma a cui devono essere detratte pro quota le spese a
4 carico dell'eredità come indicate) nonché l'assegnazione del diritto di proprietà del 100% del terreno di AS [quota CTU € 105.232,91 – € 2.000 - € 2062,50] Þ riconoscendo alla IGnora la somma di € 57.605,90 quanto a capitale CP_1 (somma a cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate)
[quota CTU € 59.668,40 - € 2062,50] Þ mantenendo la cointestazione pro quota dell'immobile di IA (UD) Þ disponendo la demolizione della Ford Fiesta Ford Fiesta targata BH436YC in uso al de cuius e di fatto inutilizzata dalla sua morte previo pagamento dei bolli scaduti nonché delle sanzioni gravanti sul predetto veicolo con spesa posta a carico della massa ereditaria.
Þ disponendo che dalla quota capitale da dividere siano dedotte tutte le spese a carico dell'eredità come sopra precisate in via non esaustiva e successive occorrende B) Oppure, in via alternativa, nei seguenti termini disporre – con sentenza parziale ex art.
277 c.p.c. o con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. - la divisione dei beni mobili:
Þ riconoscendo alla IG.ra la somma di € 74.281,68 quanto a capitale (somma Parte_1
a cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate)
Þ riconoscendo al IG. la somma di € 70.339,16 quanto a capitale (somma a Parte_2 cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate) Þ riconoscendo alla IGnora la somma di € 88.799,84 quanto a capitale CP_2 (somma a cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate) CP_ Þ riconoscendo pro quota ai IGnori , ed (eredi di CP_3 Controparte_4 Per_1
) la somma di € 70.339,16 quanto a capitale (somma a cui devono essere detratte pro
[...] quota le spese a carico dell'eredità come indicate) Þ riconoscendo alla IGnora la somma di € 24.774,65 quanto a capitale CP_1
(somma a cui devono essere detratte pro quota le spese a carico dell'eredità come indicate)
Þ disponendo la demolizione della Ford Fiesta Ford Fiesta targata BH436YC in uso al de cuius e di fatto inutilizzata dalla sua morte previo pagamento dei bolli scaduti nonché delle sanzioni gravanti sul predetto veicolo con spesa posta a carico della massa ereditaria.
Þ disponendo che dalla quota capitale da dividere siano dedotte tutte le spese a carico dell'eredità come sopra precisate in via non esaustiva e successive occorrende e disporre la prosecuzione del giudizio per la divisione dei beni immobili mediante vendita all'asta e, all'esito, distribuzione del ricavato in proporzione alle rispettive quote (come sopra indicate e di cui si chiede l'accertamento) agli Eredi del IG. secondo le quote Persona_2 accertate e dichiarate come sopra al punto 2).
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori”; Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la IGnora e il IGnor Parte_1 Parte_2
, in qualità, rispettivamente, di moglie e di figlio del premorto IGnor
[...] [...]
, adivano il Tribunale di Biella nei confronti degli altri eredi del defunto, cioè della Per_2 IGnora , del IGnor e della IGnora , CP_1 Persona_1 CP_2 chiedendo dividersi la massa ereditaria nella misura di ¼ in favore della IGnora , Pt_1 detratto l'importo di € 20.000,00 già percepito, e nella misura di 3/16 nei confronti degli altri convenuti, ordinarsi la divisione dei cespiti, attribuire la quota spettante a ogni erede e accertare il diritto d'abitazione ex art. 540 c.c. sulla casa familiare in capo alla IGnora
, con vittoria di spese di lite. Pt_1
A fondamento della propria domanda, i predetti attori allegavano che “da quanto si evince dalla denuncia di successione, vi sono depositi bancari e postali per oltre € 370.000, comprovati anche da ulteriore documentazione proveniente dagli istituti di credito (doc. 5).
Vi sono immobili il cui valore è stato quantificato in successione € 135.360,55 e dal geom.
5 con perizia a maggio 2019, in € 186.100,00 (doc. 6). Gli immobili Persona_4 sono tutti detenuti unicamente dalla figlia ” (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso). CP_2
Si costituivano in giudizio la IGnora e il IGnor , CP_1 Persona_1 chiedendo “con riferimento ai beni mobili, accertata la comunione tra le parti, dichiararne lo scioglimento con attribuzione delle quote di spettanza a ciascun erede;
per ciò che riguarda i beni immobili, accertata la comunione tra le parti, dichiararne lo scioglimento con relativa individuazione del valore dei medesimi e, qualora non comodamente divisibili, ordinarne la vendita con attribuzione a ciascun erede della quota di spettanza;
- previo accordo tra tutte le parti, disporre in favore del IGnor l'attribuzione di una Persona_1 somma non inferiore ad € 10.000,00 per le eIGenze minime quotidiane di sopravvivenza e concorso al mantenimento dei figli essendo, il IGnor , disoccupato e privo di altre Pt_2 fonti di reddito e in favore della IGnora l'attribuzione di uguale importo per CP_1 le spese sostenute sino ad oggi relativamente i procedimenti di mediazione e di gestione degli immobili” (cfr. conclusioni della comparsa), con vittoria di spese legali. I predetti convenuti si limitavano ad aderire alle richieste attoree, evidenziando le difficoltà economiche del IGnor , nonché l'impossibilità di addivenire a un accordo Parte_3 stragiudiziale volto alla divisione del compendio ereditario per via dell'opposizione della sorella, IGnora . Atteso il decesso, in corso di causa, del IGnor Parte_4 Per_1
, si costituivano in giudizio gli eredi, IGnora , IGnor
[...] CP_3 CP_4
e IGnora , subentranti nella posizione processuale del padre, a cui,
[...] CP_5 anche per comodità, si farà nominativamente riferimento ai fini della composizione dell'asse ereditario. Si costituiva, altresì, in giudizio la IGnora , chiedendo dividersi la massa CP_2 ereditaria pro quota, “tenendo conto di quanto previsto nel testamento olografo dal de cuius e, in particolare, di quanto ricevuto in vita da ciascun erede nel termini esposti in narrativa e – con riferimento all'immobile sito in SS (BI) alla Via Cesare Battisti n. 32 – secondo la volontà del de cuius;
- rigettarsi la richiesta di assegnazione della casa coniugale ex art. 540 c.c. formulata dalla SI.ra in quanto infondata” (cfr. Pt_1 conclusioni della comparsa).
A sostegno della propria domanda, la IGnora eccepiva che: i) la sorella, Parte_4 IGnora , aveva ricevuto in vita dal padre, tra la data del 03.01.1997 e la data del CP_8 29.09.1997, la somma pari a €15.000,00 a titolo di liberalità, con conseguente imputazione di detta somma alla quota ereditaria spettante alla beneficiaria;
ii) la medesima sorella era stata, altresì, “beneficiaria della polizza “Eurora” n. 3910/0000748 sottoscritta del de cuius in data 2.11.1993, con conseguente liquidazione in favore della stessa della somma pari a
29.532,72; iii) il fratello aveva ricevuto in vita dal padre la somma pari a Parte_3
€100.000, come da dichiarazione sottoscritta dal de cuius (doc. 6), con conseguente imputazione degli importi in parola alla quota d'eredità spettante al predetto;
iii bis) “vi sia altresì da risolvere la questione relativa all'automobile Ford Fiesta intestata agli eredi e alla moglie del SI. (SI.ra . Con riferimento a detta Per_1 Parte_5 autovettura infatti - e più precisamente al mancato pagamento dei bolli auto – sono state notificate dalla ingiunzioni di pagamento inviate per conoscenza attraverso la CP_9 comunicazione del 6.7.2018” (cfr. pag. 6 della comparsa e doc. 7); iv) il IGnor Pt_6
aveva percepito la somma pari a €12.200,00 e che v) i buoni emessi dal 1994 al
[...]
2002, intestati ai SIg.ri , e , erano stati rimborsati Persona_2 CP_2 Parte_7 negli anni 2005 – 2006 per complessivi euro 157.648,46, affermando che “detti buoni postali sono stati rimborsati non solo all'insaputa della SI.ra ma altresì del CP_2 SI. , tant'è vero che quest'ultimo in data 15.2.2013 depositava denuncia di Persona_2 smarrimento presso il comando dei Carabinieri di SS (BI) - doc. 8 – relativamente a
6 buoni postali presenti presso l'Ufficio Postale di Vigliano Biellese a partire dal 2001 (…) Dalla predetta documentazione di controparte (doc. 5 parte attrice) emerge altresì come i buoni fossero intestati in parte solo al de cuius, in parte al de cuius e al SI Parte_2
e, in parte, al SI. , al SI. , alla SI.ra ,
[...] Persona_2 Parte_2 CP_2
SI.ra e al SI. . Ebbene anche detti buoni sono stati CP_1 Parte_7 rimborsati all'insaputa della SI.ra - ed incassati senza il suo consenso – e CP_2 Per_ del SI. . . Per i restanti buoni postali invece (doc. 5 pagg. 13-27 parte attrice) – Pt_2 intestati al de cuius e ai SIg.ri , e , dalla Parte_2 Persona_1 CP_2 documentazione ex adverso prodotta non è dato comprendersi solamente quali buoni sono stati rimborsati e quali no (…) In particolare risulta che, a marzo 2016, sono stati rimborsati buoni postali per euro 229.100. Nel mese di giugno 2013 il SI. , Persona_2 anche a seguito della denuncia sporta (doc. 9) aveva richiesto – ed ottenuto - da
[...]
un aggiornamento sulla consistenza dei buoni postali allo stesso intestati (o CP_7 cointestati). Da detto documento (doc. 9) risulta altresì che parte dei buoni postali sono stati rimborsati il 9.3.2005 (per euro 55.500) e il 3.4.2006 (per euro 21.500), così per complessivi euro 77.000,00. Da ciò si deduce che i restanti buoni sono stati rimborsati da giugno 2013 a marzo 2016 per complessivi euro 186.700. Ciò che rileva in detta sede è che la SI.ra non ha mai dato il proprio assenso al rimborso di detti buoni CP_2 postali dopo la morte del padre né – soprattutto – ha mai ricevuto la somma a lei spettante
(rispettivamente di 1/3 relativamente ai buoni postali emessi tra il 1994 e il 2002 e 1/3 o
1/4 per i restanti buoni) di cui non avrebbe dato il consenso al ritiro tenuto conto della fruttuosità degli stessi, volendo dividere i buoni, in modo da tenere e ritirare la sua quota solo alla scadenza, con una dichiarazione di assenso dei fratelli in caso ci fosse stato altro decesso (…) La SI.ra richiede altresì che la quota del de cuius SI. CP_2 Per_2
relativamente ai buoni incassati dopo la sua morte venga conteggiata – pro quota –
[...] al fine di procedere con la divisione con tra gli altri beneficiari” (cfr. pag. ). Ora, costituiscono circostanze inconfutate la mancata impugnazione da parte della IGnora
del testamento redatto dal IGnor per via della pretermissione della Pt_8 Parte_4 stessa - moglie separata del defunto, nonché madre delle altre parti in causa-, il raggiungimento di un accordo in sede di mediazione obbligatoria tra tutti i fratelli volto al riconoscimento in favore della genitrice della qualità d'erede legittimaria del de cuius, come da relativo verbale del 22.12.2017 (cfr. doc. 4 fascic. parte attrice) e la percezione da parte della vedova della somma pari a € 20.000,00 come anticipo sul maggior dovuto a titolo di quota ereditaria. Si rileva, altresì, che, nonostante avviso giurisprudenziale di segno contrario, il conseguimento nell'ambito della mediazione obbligatoria di un accordo volto a “reintegrare” l'erede pretermesso escluda - proprio in ragione della ratio deflattiva del contenzioso sottesa all'art. 5 del d. lgs. 28/2010 - la necessità d'impugnazione del testamento da parte dell'erede, che ne abbia conseguito l'estensione degli effetti a seguito d'intesa stragiudiziale con gli altri coeredi, con conseguente radicamento della causa dinanzi al giudice monocratico per il mero riparto del compendio ereditario. Ne discende l'applicazione della disciplina tipica della successione necessaria, non potendosi ritenere in alcun modo interscambiabili o equivalenti l'espressione di “erede legittimo” e quella di
“erede legittimario”, atteso che la prima trae fondamento dalla legge e la seconda dall'atto d'ultima volontà del de cuius, come nella fattispecie. Ciò posto, anche in ragione dell'impossibilità d'accordo tra i coeredi, si rende necessario procedere mediante sentenza non definitiva alla puntuale individuazione delle poste, attive e passive, che formano il compendio ereditario al fine di superare le contestazioni sorte tra gli stessi in ordine all'individuazione dei beni caduti in successione.
7 Ebbene, posto che il giudizio civile è governato dal principio dispositivo, grava sulle parti – e non sul giudice, neppure tramite l'ausiliario da quest'ultimo nominato – l'onere d'introdurre nel procedimento, anche di divisione ereditaria, i fatti e le prove rilevanti ai fini della decisione;
detto giudizio “deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass. n. 796/1964). Tale finalità del giudizio importa, fermo il rispetto delle preclusioni tipiche del normale giudizio di cognizione, che la indicazione dei beni possa essere fatta anche in un secondo tempo, costituendo una tale indicazione una precisazione della domanda (Cass. n. 28272/2018). Va da sé che l'identificazione deve avere puro carattere ricognitivo e documentale, sulla base degli elementi forniti dagli interessati, sui quali ricade il relativo onere secondo le regole generali. È certo, d'altra parte, che opera nel giudizio divisorio il divieto di mutatio libelli (Cass. n. 74/1960); così, ad esempio, non si potrà pretendere l'inclusione di beni la cui appartenenza all'asse supponga
l'impugnativa di un titolo negoziale posto in essere da de cuius, se una tale domanda non sia stata tempestivamente proposta” (cfr. Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2022, n. 1065). In altri termini, l'onere di precisa allegazione delle poste, attive e passive, componenti l'asse ereditario, non solo costituisce antecedente necessario rispetto all'adempimento dell'onere probatorio gravanti sui coeredi, ma comprende anche l'attività d'enucleazione dai documenti, depositati unitamente agli atti, delle circostanze funzionali alla decisione, dovendosi, in difetto di serio rilievo, considerare detti documenti, meramente “scaricati”, quale prova “muta”, inidonea, cioè, a esplicare alcuna efficacia dimostrativa dei fatti dedotti. Si aggiunge che, poiché iudex debet iudicare secundum alligata et probata, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 3130 del 2011; conf. Cass. n. 12990 del 2013). Ed ancora, specificamente, ha sottolineato che, qualora in caso di C.T.U. disposta nell'ambito di un giudizio di divisione ereditaria, una delle parti deduca che il consulente avrebbe effettuato la consulenza stessa su beni estranei all'eredità, non è sufficiente che la stessa si limiti a contestare la coincidenza tra i beni ereditari e quelli periziati, ma deve anche provare tale circostanza (Cass. n. 23467 del
2004). Anche di recente, la Corte ha rilevato che, benchè le parti non possano sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purchè la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda (Cass. n. 20695 del 2013; nello stesso senso, Cass. n. 1190 del 2015, secondo cui, in tema di risarcimento del danno,
è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente", quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone) (…) Il ricorrente si limita ad affermare che "Se (il consulente) avesse compiuto esattamente il mandato, avrebbe dovuto provvedere ad una ricerca relativa ai beni mobili, somme di denaro, buoni fruttiferi e/o titoli intestati al de cuius alla data della morte di questi" (ricorso pag. 8). Con ciò evidenziando la carenza deduttiva e probatoria
8 nella quale è incorso con riferimento a tutti i beni mobili, in uno con la insistia radicale critica alla funzione espletata dal C.T.U. Laddove, poi, comunque si appaleserebbe altresì la violazione del principio di autosufficienza del ricorso” (Cass. civ, sez. II, 23.4.2018, n. 9978, ordinanza).
Nella fattispecie, si osserva che soltanto parte attrice risulta aver allegato, seppur in maniera alquanto laconica, la composizione, mobiliare e immobiliare, del compendio ereditario e ciò mediante rinvio per relationem ai documenti n. 5, recante la dichiarazione di successione, e n. 6, contenente una perizia stragiudiziale relativa al valore degli immobili ivi meglio indicati. Sebbene tale modalità di prospettazione violi il principio d'autosufficienza dell'atto di citazione – postulante “nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti dall'art. 163, comma 3 n. 3 e (soprattutto) 4 cpc, tra i quali la determinazione dell'oggetto della domanda, ma soprattutto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del Giudice. L'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa” (cfr. Trib.Velletri, Sez. II, 18.06.2019) -, si ritiene detto vizio sanato dalla costituzione in giudizio delle altre parti, che non risultano aver confutato, in sé e per sé, detta documentazione, essendone, anzi, giovate nella predisposizione delle proprie difese, per cui essa si ritiene ritualmente acquisita agli atti del giudizio, a fortiori in ragione del favor divisionis rinvenibile nell'ordinamento, della stigmatizzazione da parte delle Corti sovranazionali delle pronunce eccessivamente formali, nonché del principio d'universalità della divisione ereditaria.
Nel merito, si osserva come la IGnora abbia eccepito la percezione da parte Parte_4 della sorella, IGnora , tra la data del 03.01.1997 e la data del 29.09.1997, della CP_8 somma pari a €15.000,00 a titolo di liberalità paterna, costituente anticipo di successione, avendo, quindi, domandato l'imputazione di detto importo alla quota ereditaria spettante alla seconda. Tali circostanze risultano comprovate dalle ricevute di bonifico, nonché dalla dichiarazione scritta resa dalla donataria, che dichiarava di accettare detta somma – a ben vedere - in luogo della quota d'eredità a lei spettante sull'immobile sito in SS, alla Via
Cesare Battisti n. 32 (docc. 3 e 4 fascic. ), non essendo, in ogni caso, esse state Parte_4 contestate puntualmente dalla donataria alla prima difesa utile costituita dalla memoria ex art. 183, VI c. n. 1 c.p.c.; ne discende l'imputazione ex art. 724 c,c. della somma in parola alla quota d'eredità spettante alla IGnora sulla quota d'eredità sul predetto CP_8 immobile al valore attualizzato alla data d'apertura della successione (cfr. Cass. civ. sez. II, 22.12.2020 n. 29247),
Con riguardo alle contestazioni mosse dalla IGnora nei confronti del IGnor Parte_4 [...]
, la prima eccepiva che il fratello aveva ricevuto in vita dal padre la somma pari a Pt_3
€100.000, come da dichiarazione sottoscritta dal defunto (doc. 6 fascic. parte convenuta
[...]
), ove questi affermava d'aver concesso in mutuo all'odierno convenuto la somma Pt_4 di denaro pari a € 97.000,00, oltre a interessi, precisando che, in ipotesi di mancata restituzione, detto importo sarebbe dovuto essere “defalcato” dalla quota ereditaria spettante al figlio. Tale fatto non veniva contestato ex art. 115 c.p.c. dal IGnor - Parte_3 neppure sub specie d'avvenuta estinzione del debito verso il padre - nella memoria ex art. 183, VI c. n.1 c.p.c., reputandosi, quindi, pacifico, con conseguente imputazione ex art. 724 c.c. dell'importo pari a € 100.000,00, comprensivo d'interessi, alla quota d'eredità spettante al discendente. Circa l'automobile FORD FIESTA, la IGnora evidenziava come “vi sia altresì Parte_4 da risolvere la questione relativa all'automobile Ford Fiesta intestata agli eredi e alla moglie del SI. (SI.ra ). Con riferimento a detta autovettura Per_1 Parte_5
9 infatti - e più precisamente al mancato pagamento dei bolli auto – sono state notificate dalla ingiunzioni di pagamento inviate per conoscenza attraverso la CP_9 comunicazione del 6.7.2018” (cfr. pag. 6 della comparsa e doc. 7). Tali allegazioni, tuttavia, paiono approssimative e prive di IGnificato giuridicamente apprezzabile, atteso che dall'espressione “questione da risolvere” non pare ricavabile né l'effettiva domanda avanzata dalla parte - ben potendo i beni mobili registrati essere rottamati, venduti ex art. 747 c.p.c. o, ancora, assegnati -, né l'esplicita allegazione dell'ammontare della somma portata dalle ingiunzioni, peraltro genericamente richiamate, con conseguente inammissibile rovesciamento sul giudice della ricerca nell'interesse della parte della circostanza eventualmente utile alla medesima, previa enucleazione dalla documentazione versata in atti in supplenza della mancata attività svolta. Con riferimento alla posizione del IGnor P. B. ET, la IGnora eccepiva Parte_4 l'imputazione della somma pari a € 12.200,00 alla quota d'eredità spettante al fratello, avendo questi percepito in data 07.01.2011 la somma pari a € 2.000,00 e, successivamente, la somma pari a € 10.000,00 in contanti, provenienti dal patrimonio paterno. Tali circostanze venivano contestate nella memoria ex art. 183, VI c. c.p.c. dal IGnor
[...]
, che le negava recisamente, con conseguente onere probatorio a carico della CP_10 sorella, che, però, non vi adempiva adeguatamente;
la IGnora risulta, infatti, Parte_4 essersi limitata a produrre i) una dichiarazione redatta dalla madre - parte in causa – in maniera approssimativa e confusa, sprovvista di qualsivoglia riferimento serio e univoco all'incameramento del denaro da parte del figlio, ii) la fotografia di una scatola, costituente, in sé e per sé, dettaglio inconferente e iii) la fotografia della pagina di un calendario, recanti una serie di diciture scarsamente leggibili e non comprovanti in alcun modo il conseguimento da parte del IGnor P.B. delle somme di denaro in parola.
Con riguardo ai buoni postali, si evidenzia come dalla documentazione compiegata da parte attrice si ricavi che alcuni dei titoli in parola erano esclusivamente intestati al IGnor
[...]
, altri cointestati a quest'ultimo, alla IGnora e al IGnor Pt_4 CP_2 PT
e altri ancora al IGnor , alla IGnora , al IGnor
[...] Persona_2 CP_2
e al IGnor;
a tal proposito si sottolinea come le parti Parte_7 Persona_1 non abbiano provveduto né a qualificare il rapporto tra il de cuius e il IGnor PT
, persona ivi indicata, ma non menzionata dagli eredi, neppure a scopo esplicativo,
[...] né a quantificare il valore recato dai buoni intestati al padre premorto e, quindi, caduti in successione. Tale vuoto allegatorio veniva colmato dalla certosina attività svolta dal C.T.U., Dott. che, sopperendo all'inerzia delle parti – pur eredi e, quindi, Per_5 legittimati ad accedere, anche stragiudizialmente, per scopi di giustizia ex art. 24 Cost. alla documentazione inerente all'eredità paterna - calcolava il valore dei buoni caduti in successione, distinguendo tra buoni non scaduti e scaduti, tra buoni non rimborsati e rimborsati, come indicato nell'elaborato peritale, che sul punto si richiama integralmente (cfr. pagg.
9-20 della C.T.U.)
Con particolare riferimento ai buoni non rimborsarti e a quelli rimborsati, i cui percettori risultano essere stati identificati dal perito (cfr. Cass. Sez. Un., 01.02.2022, n. 3086), non si rinvengono IGnificative contestazioni, per cui l'acquiescenza mostrata dalle parti per fatti concludenti durante le operazioni peritali rispetto alla funzione suppletiva svolta dal C.T.U.
- anche sulla scorta della documentazione prodotta dal IGnor e dalla IGnora Parte_3 [...]
, ben oltre le preclusioni previste dall'art. 183, VI c. c.p.c. - consente il CP_8 superamento del rilievo d'ufficio della tardività del deposito in parola. Per converso, la persistenza di contestazioni in ordine ai 114 buoni postali riscossi da persone non meglio identificate determinano il ripristino del principio dispositivo nel proprio nucleo più rigido, comportante la verifica da parte del giudice dell'adempimento tempestivo degli stringenti
10 oneri allegatori e probatori in capo alle parti, che abbiano eccepito l'incasso degli stessi, la necessità di accertare l'identità degli effettivi percettori e, quindi, l'imputazione ex art. 724
c.c. alla relativa quota di spettanza. Più precisamente, con riferimento ai predetti titoli il perito nominato dall'ufficio evidenziava di non poter risalire all'identità dei soggetti, che ne avevano effettivamente percepito l'importo, a causa della mancata sopportazione da parte delle parti in causa dei costi pari a € 1.140,00 (€ 10 per ciascun buono) indicati da ai fini dello CP_7 svolgimento delle indagini, pur posti a carico solidale delle parti dal giudice in ragione dell'interesse comune alla corretta determinazione delle quote del compendio ereditario. Tale annotazione del C.T.U. non veniva smentita dalle parti, che, anzi, si dolevano per la mancata prosecuzione da parte del perito dell'indagine, domandando la ripresa dell'attività da parte del Dott. Tale istanza, nondimeno, appare inammissibile, attesa la Per_3 palese violazione del principio dispositivo sottesa alla stessa;
come già osservato, infatti, nelle cause aventi ad oggetto la divisione ereditaria è onere delle parti - e non del C.T.U. - prospettare in maniera precisa, coerente, organica e puntuale la composizione della massa ereditaria, a fortiori in caso d'eccezioni implicanti ex art. 2697, 2° c. c.c. la collazione per imputazione di eventuali liberalità poste in essere in vita dal de cuius in favore di uno o a più eredi. Ne discende l'inammissibilità dell'istanza di prosecuzione delle indagini peritali volte all'individuazione dei nominativi degli effettivi percettori delle somme recate dai titoli in parola, in quanto esplorativa, essendosi le parti limitate a dolersi dell'interruzione dell'attività peritale in supplenza dell'inerzia a loro imputabile (cfr. Cass. civ. sez. II, 23.04.2018, n.9979, ordinanza). Si osserva, infatti, come gli eredi interessati ben avrebbero potuto, anche prima dell'instaurazione del presente giudizio, accedere, in virtù del principio di vicinanza probatoria, ai conti e ai titoli intestati al de cuius, previa sopportazione dei costi necessari alle indagini, con possibilità di rimborso pro quota all'esito del giudizio divisorio. Si aggiunge come, in ogni caso, la mera cointestazione dei titoli de quibus agli eredi non integri, per ciò solo, gli estremi di un atto di liberalità, non avendo le parti dedotto in alcun modo la provenienza della provvista, il cui accertamento risulta essere stato effettuato esclusivamente dal C.T.U., oltre i limiti del mandato in una mera ottica conciliativa, così come evincibile dall'elaborato. Corollario ne è che, in ragione dell'inadeguato adempimento dell'onere allegatorio e probatorio in capo ai convenuti gravanti sugli stessi ai sensi del combinato disposto degli art. 2697,2° c. c.c. e 115 c.p.c. la richiesta di prosecuzione dell'istruttoria ai fini dell'individuazione dei soggetti percettori dei 114 buoni sopraindicati appare esplorativa, con conseguente rigetto e assorbimento di qualsivoglia altra domanda e questione in punto imputazione pro quota dei relativi importi.
Per quanto concerne le polizze stipulate dal IGnor , si evidenzia come, a Parte_4 seguito della costituzione in giudizio della IGnora , la IGnora e il Parte_4 Pt_8 Per_ IGnor abbiano rilevato: “Guarda caso le denunce del IG. sono del Parte_6 2013, proprio l'anno in cui la figlia si è intascata quasi 40.000 euro provenienti CP_2 da una polizza AXA!” (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, VI c. n. 1 c.p.c.). Analogamente, la IGnora e il IGnor eccepivano che la sorella CP_8 Parte_3
“casualmente poco prima del decesso del de cuius, percepiva cospicue somme CP_2 derivanti dalle liquidazioni di polizze c.c.d.d. “miste” intestate al IGnor e delle Persona_2 quali risultava beneficiaria per importi di circa € 70.000,00 per quanto riguarda
[...]
circa 24.000,00 euro per la polizza sottoscritta presso (n. CP_11 CP_7 50007268284) ed € 37.733,46 circa per quel che concerne la polizza n. 70729943 Ina IA riscattata in vita dal IGnor e liquidata con assegno del 21.02.2013” Persona_2
(cfr. pag. 2 della relativa memoria ex art. 183, VI c. n. 2 c.p.c.). Tali allegazioni risultano, tuttavia, generiche, atteso che i convenuti non paiono aver né dedotto, né comprovato la
11 natura dei contratti richiamati, essendosi limitati a presumerne, in violazione del principio dispositivo, l'intento liberale e, ancora prima – quasi si trattasse di un fatto notorio - l'integrazione di qualsivoglia polizza degli estremi di un atto di liberalità. Sul punto si osserva che “l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa”, per cui, a fronte di una generica eccezione da parte di una o più parti nei confronti di un'altra, l'onere d'analitica contestazione in capo a quest'ultima viene meno quando le altre, per prime, si siano sottratte, come nella fattispecie, all'onere d'allegazione precisa e puntuale dei fatti posti a fondamento della loro eccezione (cfr. Cass. civ. sez. III,
29.04.2020, n.8376). Ne discende che la richiesta di imputazione dei predetti importi derivanti da polizze alla quota d'eredità spettante alla IGnora non può essere Parte_4 accolta, non avendo la parte interessata adeguatamente assolto all'onere allegatorio sulla stessa incombente. Analogamente, appare generica l'allegazione rinvenibile nella comparsa di costituzione della IGnora , ove si legge che “la SI.ra è altresì stata Parte_4 CP_1 beneficiaria della polizza “Eurora” n. 3910/0000748 sottoscritta del de cuius in data 2.11.1993 con conseguente liquidazione in favore della stessa di euro 29.532,72 (doc. 5). I premi versati dall'assicurato, trattandosi di donazioni in favore del futuro beneficiaro, dovranno essere conteggiati nella massa ereditaria” (cfr. pag. 5 della comparsa di
[...]
), non avendo la prima neppure indicato in maniera esplicita e univoca quale sia, Pt_4 secondo la propria prospettazione, l'importo imputabile alla quota ereditaria spettante alla sorella;
corollario ne è il rigetto dell'eccezione d'imputazione per inadeguato adempimento dell'onere allegatorio gravante sulla convenuta. Circa il patrimonio immobiliare richiamato per relationem da parte attrice, si sottolinea che esso risulta formato da una villetta bifamiliare economica elevata a due piani fuori terra, edificata negli anni Sessanta del secolo scorso, situata a SS (Bi), alla Via Cesare Battisti n. 32 del valore di € 141.700,00, da una consistenza immobiliare situata nel Comune di Quaregna – CE (Bi), già CE AS (Bi), all'interno della proprietà condominiale di Via Quintino Sella n. 36, composta da un piccolo alloggio e da un'autorimessa, del valore pari a € 31.400,00, da un appezzamento di terreno situato nel Comune di AS (Bi), di circa 3650 metri quadrati, del valore pari a € 2.000,00 e da un Deposito situato nel Comune di IA (Ud), composto da tre vani sovrapposti, con un piccolo terreno agricolo nelle vicinanze, del valore pari a € 11.000,00, per cui il complessivo valore del compendio in parola risulta pari a € 186.100,00, circostanze non contestate dalle parti. Si evidenza, altresì, come la richiesta da parte della IGnora
[...]
d'esecuzione del testamento de quo secondo il progetto immobiliare recata dal Pt_4 documento 12, compiegato dalla stessa, debba essere rigettata, in quanto generica e apodittica, non essendo in alcun modo riscontrabile la corrispondenza tra detto prospetto - peraltro privo di qualsivoglia sottoscrizione o di altro elemento, anche soltanto temporale, intellegibile, che ne consenta la riconducibilità al IGnor -, e la volontà di Parte_4 quest'ultimo. Circa il diritto vantato ex art. 540 c.c. dalla IGnora sull'immobile sito in SS, Pt_1 alla Via Cesare Battisti, la IGnora ne eccepiva l'infondatezza, avendo Parte_4 affermato che, in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare determina il venire meno del presupposto oggettivo postulato ai fini dell'attribuzione del diritto reale di abitazione;
tale argomentazione difensiva veniva, tuttavia, confutata dall'attrice, che nella propria memoria ex art. 183, VI c. n. 1 c.p.c. replicava che la sentenza di separazione deliberata dal Tribunale di Biella le aveva assegnato la casa familiare.
12 Ora, con riguardo all'applicabilità dell'art. 540 c.c. in favore del coniuge separato senza addebito si registrano plurimi orientamenti giurisprudenziali;
secondo un primo indirizzo, per “casa familiare” deve intendersi l'immobile, ove, al momento dell'apertura della successione, risulti radicata la residenza comune dei coniugi (Cass., Sez. II, 12.06.2014 n.
13407; Cass. civ., Sez. II, 05.06.2019 n. 15277), secondo altro avviso, invece, la norma si riferisce a quella che fu l'ultima casa di residenza comune dei coniugi, anche in epoca antecedente all'apertura della successione, mentre, in considerazione d'ulteriore orientamento, la norma ha a oggetto l'abitazione comune dei coniugi in costanza di matrimonio, ove il coniuge separato superstite continui a trovarsi al momento dell'apertura della successione, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare. (cfr. Cass., 26.07.2023, n. 22566). In adesione a tale ultimo indirizzo, si evidenzia come, nella fattispecie, la casa familiare, sita in SS, alla Via Cesare Battisti, sia stata assegnata alla IGnora quale genitore Pt_1 collocatario in via prevalente della prole, avendo ella continuato, di fatto, a viverci sino alla data di redazione dell'atto di citazione, come ricavabile dalla residenza anagrafica quivi indicata. Ne discende il riconoscimento ai sensi dell'art. 540 c.c. in favore della medesima del diritto d'abitazione sull'immobile in parola, gravante per disposizione normativa sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Con riferimento all'allegazione da parte della IGnora avente a oggetto la Parte_4 donazione da parte del defunto dell'immobile “sito in località balneare (Lido di Volano in Comacchio) poi rivenduto con atto notarile del 30.5.1982 per un importo di 24.000.000 di lire (doc. 10), importo nettamente inferiore al valore di mercato di allora” (cfr. pagg. 3 e 4 della comparsa), si evidenzia come essa sia generica, non avendo la convenuta indicato in maniera inequivoca né la domanda in effetti discendente dal predetto assunto, neppure sub specie del valore eventualmente suscettibile d'imputazione, né l'effettiva corrispondenza tra l'immobile ivi indicato e “l'appartamento al mare”, richiamato, soltanto per inciso, nella pronuncia di separazione, presumibilmente sulla scorta degli atti illo tempore versati in causa, tuttavia non depositati nel presente procedimento, con conseguente impossibilità di riscontro da parte del giudice della liberalità dedotta. Si aggiunge come, in ogni caso, parte attrice abbia replicato d'aver versato i propri risparmi nell'acquisto e di essersi all'epoca resasi disponibile alla mera intestazione fittizia in proprio favore del diritto di proprietà sull'immobile in parola, poiché il marito risultava già proprietario di altri immobili, circostanze corroborate dalla sopraindicata dichiarazione scritta resa della IGnora
[...]
in punto “rinuncia” alla casa di suo padre, ubicata in SS alla Via Cesare CP_8
Battisti n. 32, e, in ogni caso, non contestate nella memoria ex art. 183, VI c. n. 2 c.p.c. da controparte, che nulla allegava e dimostrava in contrario, neppure in ordine ai percettori effettivi del denaro ricavato dall'alienazione. Circa le spese sostenute, a detta della IGnora , ai fini dell'assistenza del padre Parte_4 (cfr. pag. 13 della comparsa), si evidenziano la genericità e l'apoditticità di dette allegazioni, che, pertanto, appaiono prive di pregio.
Per quanto concerne la domanda della IGnora avente a oggetto il pagamento in Parte_4 proprio favore da parte della IGnora delle spese di lite liquidate all'esito del Pt_8 procedimento ex art. 700 c.p.c. rg. 961/2017 incardinatosi dinanzi al Tribunale di Biella, si evidenzia come essa, pur connessa in senso lato alla vicenda successoria in esame, sia inammissibile, in quanto volta a ottenere una duplicazione dei titoli, cioè al riconoscimento in tale sede dell'obbligo a carico della madre di rifusione delle spese di lite, nondimeno già accertato dall'ordinanza cautelare. Si rileva, infatti, come la domanda della IGnora D.
13 non inerisca in alcun modo alla spartizione tra tutti gli eredi del compendio Pt_4 ereditario morendo dismesso dal defunto, attenendo l'obbligo di rifusione in parola al mero rapporto processuale interno tra madre e figlia;
giova, infatti, rammentare che l'obbligo di pagamento insorto a seguito della soccombenza della IGnora all'esito del Pt_8 giudizio cautelare grava soltanto su quest'ultima e, quindi, sul patrimonio della medesima, ferma la facoltà per la parte creditrice d'esecuzione coatta sulla scorta del titolo già conseguito ex art. 700 c.p.c., potendo il presente procedimento costituire, al più, mera occasione d'accordo circa le modalità esecutive del rimborso, tuttavia non sfruttata dalle due. Per quanto concerne l'allegazione difensiva articolata dalla IGnora in punto Pt_8 mancato versamento da parte del marito degli importi dovuti a titolo di mantenimento della prole, si evidenzia come essa paia priva di pregio, essendosi la predetta limitata ad Per_ affermare che “nella separazione che controparte produce, è prescritto che il IG avrebbe dovuto versare alla moglie un contributo mensile nel mantenimento dei figli pari a lire 150.000 a fare data dal 22.09.1981. Tali importi non sono MAI stati versati, nemmeno il primo mese. Si tratta di somma che supera i 25.000 euro senza contrare gli aumenti Istat!” (cfr. pag, 10 della comparsa), senza, però, evidenziare il termine finale di debenza della somma in parola, costituito dal raggiungimento della maggiore età e, comunque, dell'indipendenza economica da parte dei figli;
si rileva, in ogni caso, come detta circostanza paia soltanto retoricamente declinata ai fini della rappresentazione della negligenza paterna con riguardo alle necessità quotidiane della prole, a fortiori in ragione della mancata rassegnazione di una stringente domanda e/o eccezione sul punto.
Attesa la composizione della massa ereditaria così rappresentata, si rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e, in particolare, per la redazione del progetto divisionale, comprensivo degli immobili, come da separato provvedimento, fermo per il resto le conclusioni della C.T.U. Spese al definitivo;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA sciolta la comunione ereditaria sui seguenti beni formanti l'asse ereditario, morendo dismesso dal IGnor , che qui di seguito si indicano, richiamando le Persona_2 conclusioni rassegnate dalla C.T.U., che sul punto costituisce parte integrante del presente dispositivo:
- beni immobili siti in: SS (Bi) Fabbricati Fo 29, Map 532, Sub 2,3,4 €141.700,00 CE AS (Bi) Fabbr F 1, Mapp 436 Sub 5 E 14 €31.400,00 AS (Vc) Terreno Foglio 39 Part. 26 €2.000,00 IA (Ud) Fabbr F 31 Map29 e Terreno F 31 Part. 25 €11.000,00;
- beni mobili rinvenuti presso:
Controparte_7 Libretto n. 000032545585 al 29/03/2023 €2.700,44 Libretto n. 000040220210 al 29/03/2023 €4.581,84 € Libretto n. 000041153469: (saldo 23.770,64 + 24895,45) €48.666,09 Buoni postali bloccati quota caduta in successione € 33.393,09 € Buoni postali riscossi noti quota in succ. €26.004,20 € Banca Sella Spa
Deposito a risparmio 0224551100170 €19.089,95 Conto gestione 02B0551100170 liquidità €24.607,13 Conto gestione 02B0551100170 titoli obblig. €94.691,04
14 Biverbanca Spa
€161.428,5
Conto corrente n. 208 5468-6 4 Conto titoli dossier 00208/0000000001288 9.836,35 € Acconto sul maggior dovuto 28/5/2018 in favore della IGnora rivalutato 21.290,58 € Pt_1 DICHIARA sussistente ex art. 540 il diritto d'abitazione in favore della IGnora Pt_8 sull'immobile sito in SS, alla Via Cesare Battisti n. 32; DISPONE, con riguardo alla IGnora , imputarsi ex art. 724 c.c. la somma CP_8
€15.000,00 alla quota d'eredità a lei spettante sull'immobile sito in SS, alla Via Cesare Battisti n. 32, facente parte del compendio ereditario morendo dismesso dal IGnor
[...]
; Pt_4
DISPONE, con riguardo al IGnor , imputarsi ex art. 724 c.c. la somma pari a Parte_3
€100.000 alla quota d'eredità a lui spettante;
RIGETTA nel resto.
Spese al definitivo. Con prosecuzione giudiziale della controversia, come da separata ordinanza.
Biella, 07.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa F. MARRAPODI
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