Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01760/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07316/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7316 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Magaraggia e Antonio Genise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del provvedimento M_D AE1C1B2 REG2022 -OMISSIS-24-03-2022, datato 24 marzo 2022 – notificato il 31 marzo 2022 - e la condanna del resistente alla corresponsione al Ten. Col. -OMISSIS-dello stipendio dal 21 dicembre 2021 al 17 marzo 2022, al computo di tale periodo ai fini pensionistici, al versamento, sempre per tale periodo, dei relativi contributi, trattamenti fissi e continuativi, assegni accessori e compensi indennitari, comunque denominati o, in alternativa, per la
condanna dello stesso resistente all’erogazione dell’assegno alimentare sempre al Ten. Col. -OMISSIS-,
con decorrenza 21 dicembre 2021;
2) l’annullamento della decisione n. M_D AE1C1B2 REG2022 -OMISSIS-15-04-2022 di rigetto del ricorso gerarchico presentato dal Ten. Col. -OMISSIS-il 4 febbraio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. UD RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente in epigrafe è un Tenente Colonnello dell’Esercito al quale è stato notificato, in data 21 dicembre 2021, l’atto prot. n. M_D E0012000 REG2021 -OMISSIS-(doc. 1 ric.) con cui il Comando di appartenenza dell’Ufficiale accertava la violazione dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter, comma 3, D.L. n. 44/2021 introdotto dall’art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, sospendendo direttamente l’Ufficiale dal servizio e dalla retribuzione.
La disposizione suddetta (art. 4-ter D.L. n. 44/2021) ha esteso alla categoria del personale militare (e delle altre ivi individuate) la sospensione con effetto immediato “dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Il provvedimento di sospensione dal servizio del militare in epigrafe si basa sul fatto che il militare non ha assolto all’obbligo di vaccinazione previsto dalla normativa emergenziale, emanata a suo tempo per fronteggiare la diffusione della epidemia da virus Sars-CoV-2 e, in particolare, dal decreto legge n. 172 del 2021, che ha stabilito di “estendere l’obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, con la finalità di “tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” .
2. Avverso il provvedimento di sospensione l’interessato ha proposto, in data 4 febbraio 2022, ricorso gerarchico al Capo di Stato Maggiore che, con la decisione del 4 febbraio 2022 (meglio in epigrafe identificata), ha respinto il gravame per le seguenti ragioni:
- il provvedimento impugnato è stato emanato dal Comandante di Corpo “in diretta applicazione di una norma inderogabile di rango primario che definisce ambito oggettivo, ambito soggettivo e procedure relative all'obbligo vaccinale del personale della Difesa (art. 4-ter del D.L. n. 44/2021)” ;
- le circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0228670 in data 10 dicembre 2021 prima, e n. M_D SSMD REG2021 0241258 in data 27/12/2021, poi, hanno definito al paragrafo 2 l'ambito soggettivo di applicazione; “le prefate circolari escludono dall'ambito applicativo della norma (obbligo vaccinale) il solo personale che si trovi in posizione di aspettativa o sospeso dall'impiego (per motivi disciplinari), in licenza di maternità/paternità (c.d. astensione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001), in congedo per assistenza al familiare disabile grave (art. 42, co. 5, D. Lgs. n. 151/2001) od, infine, che non può ricevere il vaccino per ragioni mediche” ;
- fanno eccezione a tale esclusione i casi di aspettativa per infermità temporanee di cui all'art. 884, co. 2 let. b) del D.Lgs. n. 66/2010 (malattia) richieste dall'interessato successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 172/2021 (quindi successivamente al 27 novembre 2021);
- in tale contesto, la citata circolare dello Stato Maggiore della Difesa in data 27 dicembre 2021 ha ulteriormente chiarito, al para. 7 lett. b.), che nei riguardi dell'interessato l'atto di accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale determina "la perdita del diritto alla retribuzione o altro compenso o emolumento, comunque denominato né può essere destinatario di sussidi in sostituzione degli emolumenti non corrisposti"; - “l’attribuzione del c.d. assegno alimentare trova applicazione nei soli casi di sospensione disciplinare dall'impiego, mentre nel caso di specie si è trattato di una sospensione derivante dall'inosservanza di un obbligo previsto da una norma inderogabile di legge cui consegue una mancata prestazione lavorativa e una conseguente assenza di retribuzione nell'ottica di un rapporto sinallagmatico tra datore di lavoro e lavoratore”.
Di qui il rigetto del ricorso gerarchico presentato in data 4 febbraio 2022 avverso il provvedimento adottato in data 20 gennaio 2022 dal Comandante di Corpo che ha respinto la richiesta di annullamento del provvedimento di sospensione, per inosservanza dell'obbligo vaccinale in data 21 dicembre 2021.
3. Sia la decisione gerarchica che il provvedimento di sospensione sono stati impugnati per i seguenti motivi.
Il ricorrente deduce che dal 9 dicembre 2021 egli era in stato di malattia con conseguente impossibilità di attendere alle sue incombenze presso la sede di servizio.
Ciò escludeva, nel periodo di malattia, l’esistenza di un pericolo di contagiare ed essere contagiato e rendeva del tutto incongruo e sproporzionato l’assoggettamento ad una procedura di vaccinazione che non avrebbe avuto alcuna utilità.
Denuncia inoltre il ricorrente che la norma applicata, in realtà, escludeva espressamente soltanto il pagamento della retribuzione nel periodo di sospensione ma non anche il pagamento dell’assegno alimentare che deve essere in ogni caso garantito al lavoratore come accade in altre analoghe situazioni disciplinate dalla legge (ad es. la sospensione precauzionale in pendenza di procedimento penale).
Si sottolinea, sotto altro profilo, che la norma di cui al D.L. 172/2021, laddove sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda vaccinarsi, presenti profili di incostituzionalità e di violazione della normativa comunitaria. Al riguardo deduce il ricorrente (che cita l’ordinanza del TAR Lombardia n. 192 del 14 febbraio 2022) che la norma sembra violare il principio di proporzionalità sancito dall’art. 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, secondo cui “eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta (tra cui il diritto di lavorare di cui all’art. 15 della stessa Carta, ndr) devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà”. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (v. anche l’art. 5 del Trattato sull’Unione europea e protocollo n. 2, versione consolidata come modificata dall’articolo 1 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificata dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in G.U. n. 185 del 8-8-2008 – suppl. ordinario n. 188).
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione, il rispetto del principio di proporzionalità presuppone l’adempimento di tre condizioni cumulative: attitudine, necessità e proporzionalità in senso stretto. Per attitudine, si intende l’idoneità della misura a perseguire la finalità prefissata. La condizione di necessità esige che la misura presa costituisca l’opzione arrecante il minor pregiudizio possibile agli interessi in causa. Infine, il sacrificio imposto dalla stessa deve poter essere ragionevolmente esigibile (v. ad esempio CGUE sez. grande, 8.03.2022, in C-205/20; sez. I, 21 luglio 2011, in C- 2/10; sez. VI, 16 gennaio 2003 in C12/00; e sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-14/00). Nella specie, la disciplina italiana, che sospende drasticamente dal lavoro e dall’intera retribuzione il lavoratore che non intende vaccinarsi, senza prevedere alcuna soluzione alternativa o intermedia, sembra violare il principio di proporzionalità sotto tutti e tre i profili, perché, come visto, non è necessaria né raggiunge lo scopo di evitare il contagio, ed impone al lavoratore un sacrificio all’evidenza completamente insostenibile, privandolo integralmente e drasticamente dell’unico mezzo che consente a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
4. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio in data 28 ottobre 2025, depositando i documenti relativi al procedimento
5. In vista dell’udienza parte resistente ha depositato “note di udienza” ove si chiede il trattenimento della causa in decisione senza la preventiva discussione, instando per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
6. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
7. Prima di esaminare le specifiche censure articolate nel ricorso, giova procedere ad una sintetica esposizione delle disposizioni che hanno disciplinato l’obbligo vaccinale anti COVID-19 con specifico riferimento alla categoria del personale del comparto Difesa a cui appartiene il ricorrente.
L’obbligo vaccinale, già introdotto nell’ordinamento giuridico per i soli operatori sanitari dall’art. 4 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, è stato esteso con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 ad ulteriori, specifiche categorie di lavoratori pubblici, tra cui gli appartenenti al comparto della Difesa (solo militari) e del comparto Sicurezza.
La nuova normativa ha ridefinito l’obbligo vaccinale, includendo anche la somministrazione della dose di richiamo nel ciclo obbligatorio (art. 1) e introducendo l’art. 4-ter nel citato D.L. n. 44/2021 (art. 2) che ha individuato nei “responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale” coloro che “assicurano il rispetto dell’obbligo”.
La stessa norma dettaglia la procedura che i suddetti responsabili delle strutture devono seguire nell’effettuare i controlli (co. 3) a decorrere dal 15 dicembre 2021, prevedendo fasi successive con termini temporali perentori, esattamente indicati dal legislatore:
- accertamento dello stato vaccinale;
- nei casi di omessa vaccinazione, invito al dipendente a presentare la documentazione (certificato di esenzione/differimento o ricevuta di prenotazione -entro 20 gg dall’invito- della vaccinazione) da presentarsi entro i 5 gg. successivi a quello di invito; presentazione del documento che attesti l’avvenuta vaccinazione immediatamente e comunque non oltre 3 gg. dalla data di avvenuta vaccinazione;
- l’omessa presentazione della documentazione menzionata alla scadenza dei 5 ovvero dei 3 giorni predetti viene immediatamente comunicata all’interessato e “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa...”.
Anche in questo caso, in analogia con quanto era già previsto dalla procedura per la contestazione del mancato possesso del green pass (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52), la sospensione ha conseguenze economiche determinate dalla legge: “per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati...” fino alla data di presentazione della documentazione che attesta l’avvenuto adempimento e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Da quanto precede si evince che l’attività amministrativa affidata agli organi della P.A. dalla normativa emergenziale a suo tempo adottata per il contenimento del contagio da COVID-19 è attività dettagliatamente disciplinata dalla normativa primaria e si connota come essenzialmente vincolata “ex lege”.
8. Venendo all’esame del primo ordine di censure (ove si critica la sospensione in quanto non avrebbe tenuto conto che al momento dell’accertamento della violazione dell’obbligo vaccinale il militare era in malattia) va osservato, in linea con il consolidato orientamento in materia del Consiglio di Stato, che l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, nel prevedere l'imposizione dell'obbligo vaccinale (esteso, per quanto qui rileva, al comparto del personale delle Forze Armate, prima dall'art. 4-ter, comma 1, lettera b) e, poi, dall'art. 4-ter, comma 1, lettera b), non condiziona tale obbligo all'effettivo e attuale svolgimento del servizio e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi, nella specie né dedotte né verificatasi, di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2). Invero, l’art. 4, comma 1, “si limita [...] a sancire che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, non prevedendo affatto - come preteso dall'appellante - che l'assenza dal servizio [...] integri una ragione di esenzione dal generale obbligo vaccinale in essa contemplato” (Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2023, n. 8329).
Alla stregua di tale indirizzo, si deve concludere che la sussistenza dell'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4-ter, d.l. n. 172 del 2021 consegue alla mera appartenenza dell'interessato alla categoria selezionata dal legislatore, senza che assumano rilievo esimente né le caratteristiche del servizio espletato nel concreto, né l’eventualità di un reimpiego in altre mansioni all’interno della medesima categoria, né il dato oggettivo dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro per l'intero periodo di vigenza dell'obbligo, per essere egli non idoneo o esentato dal servizio per altre causali (malattia o congedi). L’art. 2, comma 3, del d.l. n. 172/2021, nel disporre che, in caso di omessa presentazione della documentazione la sospensione sia riferita al “diritto di svolgere l’attività lavorativa”, contempla invero tutte le situazioni per cui il dipendente possa esercitare il suo diritto di eseguire la prestazione lavorativa, sì che la convalescenza per malattia, per sua natura temporanea, all’esito di essa determinerebbe l’immediata possibilità per il dipendente di riesercitare il proprio diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto non viene in questione una condizione tale da derogare all’applicazione dell’obbligo di cui all’art. 2 del d.l. 172/2021, cit. (vedi in termini TAR Lazio, I-bis, 29/04/2025, n. 8344; id. 04/06/2025, n. 10791).
9. Con riguardo ai restanti profili impugnatori (omessa corresponsione dell’assegno alimentare; sproporzione della misura alla luce dei principi costituzionali ed europei), che di seguito si trattano congiuntamente,questo Collegio può innanzitutto citare la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale con cui la stessa ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato - l’illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024). Invero “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini TAR Sardegna, sentenza n. 720/2024).
In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4, d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio, rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con l'esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
Per questo, anche sotto tale aspetto, il ricorso va respinto.
10. Con riguardo, viceversa, a quella parte del provvedimento nella quale è stata disposta la detrazione d’anzianità, il Collegio ritiene che la censura sia fondata.
Sul punto, invero, il Collegio intende confermare l’orientamento già espresso da questa Sezione a partire dalla sentenza n. 744 del 16/01/2025 nella quale si è affermato che “il Collegio ritiene fondata la domanda con cui il ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha operato nei suoi confronti la detrazione dell’anzianità nel grado per il periodo corrispondente alla durata della sospensione dal servizio. A tal proposito, giova innanzitutto rammentare che l’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 ha previsto che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria.”
Del resto, l'art. 858, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (rubricato “Detrazioni di anzianità” ) prevede la detrazione di anzianità per cause specifiche ben individuate e, a parte la causa per aspettativa privata di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da individuarsi quali cause di rilievo disciplinare.
11. Da quanto detto discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato nella sola parte in cui determina, quale conseguenza, la detrazione d’anzianità.
Sono da respingere tutte le restanti censure.
12. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite possono trovare integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie parzialmente e, per l’effetto annulla gli atti impugnati, limitatamente alle censure riferite alla decurtazione dell’anzianità di servizio del ricorrente in misura corrispondente ai periodi di sospensione prescritti, come indicato in parte motiva;
- lo respinge sotto tutti i restanti profili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IN, Presidente
UD RA, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD RA | IO IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.