TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1760
TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo vaccinale

    La normativa impone l'obbligo vaccinale al personale militare indipendentemente dallo svolgimento effettivo del servizio o da assenze per malattia. La sospensione è una conseguenza diretta dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale.

  • Rigettato
    Malattia del militare al momento dell'accertamento

    L'assenza per malattia non esonera dall'obbligo vaccinale né giustifica la deroga alla normativa emergenziale. La sospensione è applicabile anche in caso di assenza dal servizio per altre cause.

  • Rigettato
    Mancata corresponsione di stipendio e accessori

    La normativa prevede che per il periodo di sospensione non siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

  • Rigettato
    Richiesta di assegno alimentare

    L'assegno alimentare non è dovuto nei casi di sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale, poiché la sospensione non ha natura disciplinare e deriva da una scelta volontaria del lavoratore.

  • Rigettato
    Rigetto del ricorso gerarchico

    La decisione del ricorso gerarchico è conforme alla normativa e alla giurisprudenza consolidata in materia di obbligo vaccinale e sospensione dal servizio.

  • Accolto
    Detrazione di anzianità di servizio

    La normativa speciale sull'obbligo vaccinale prevede come unica conseguenza della sospensione la privazione della retribuzione, senza ulteriori sanzioni come la detrazione di anzianità. La detrazione di anzianità è prevista solo per cause specifiche di rilievo disciplinare o altre ipotesi tassativamente indicate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1760
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1760
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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