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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 228/2022
R.G., pubblicata in data 3.2.2022, iscritto al n. 3435/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(p. iva , con sede legale in Milano, Via San Prospero n° 4, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, dott. , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Raia (c.f. ), per quanto ancora occorrer CodiceFiscale_1 possa domiciliato presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio in Napoli, appellante nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Torre del Greco, Controparte_2 P.IVA_2
Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f. C.F._2
) e Adele De Paula (c.f. , per quanto ancora occorrer possa domiciliati
[...] CodiceFiscale_3
presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio in Napoli, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con atto notificato in data 25.7.2022, la ha impugnato davanti a questa Corte Parte_1
la sentenza n. 228/2022 del 3.2.2022 con cui il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento dell'opposizione proposta dall' , aveva revocato il decreto ingiuntivo n. Parte_2
300/2019, dell'importo di 142.161,25 €, da lei ottenuto, quale cessionaria del credito vantato originariamente dalla e poi dalla a titolo di pagamento residuo di Parte_3 Controparte_3
prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nell'anno 2012 e in parte 2013.
Il Tribunale aveva infatti ritenuto la inefficacia della cessione del credito, poiché il rapporto
Parte tra e struttura convenzionata doveva ritenersi di durata, anche se riferito a singole prestazioni, in quanto prevedente la autorizzazione a monte dell'effettuazione continuativa delle prestazioni, per cui per la validità della cessione occorreva l'espressa accettazione della debitrice, nella fattispecie mancante.
Con un primo motivo di appello, il censurava come erronea la affermazione Parte_4 della necessità della accettazione da parte del debitore ceduto, non richiesta dall'art. 1260 c.c.; deduceva che il divieto di cessione senza adesione della P.A. riguardava solo i contratti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura) e non quelli diversi e/o ad esecuzione istantanea, come nella fattispecie;
che gli artt. 69 e 70 del r.d. 2440/1923 costituivano norme eccezionali che si applicavano alla sola amministrazione statale e non anche alle ed erano comunque escluse Pt_2 dalla normativa inerente le cessioni di crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;
aggiungeva ancora che in ogni caso le prestazioni erano state già eseguite, residuando solo il pagamento del prezzo, trattandosi di prestazioni rese in anni risalenti dal 2012 al 2014.
Come secondo motivo di appello censurava l'affermazione del primo giudice secondo cui, tra le questioni assorbite, avrebbe meritato attenzione quella relativa al superamento del tetto di spesa, atteso che nessuna prova di detto superamento era stata fornita dall' e nessuna comunicazione Pt_2
era mai stata inviata.
Come terzo motivo censurava la carenza di motivazione in relazione alla pronuncia di rigetto della domanda di indebito arricchimento, sussistendone tutti i presupposti.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento dell'importo di 142.161,05 €, oltre interessi moratori e anatocistici e spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata, deducendo la correttezza della sentenza impugnata, che aveva posto nella giusta considerazione la figura soggettiva rappresentata dall'Amministrazione pubblica, e rappresentando aver prodotto documentazione confermante la fondatezza delle osservazioni sollevate dai servizi di riferimento. Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Alla udienza collegiale del 19.3.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
E' consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali” (cfr. Cass. n. 29420/2023), e che esso “si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore
(art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica” (cfr. Cass. n. 24758/2021; idem, Cass. n. 18339/2014).
Va solo aggiunto che, come evidenziato dalla appellante, la normativa derogatoria al disposto dell'art. 1260 c.c. è stata espressamente esclusa dalla normativa in tema di cartolarizzazione (cfr. la sentenza n. 5561/2020 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, che ha definitivamente confermato che le cessioni di crediti sanitari, vantati verso le aziende sanitarie locali, avvenute nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999 -legge sulla cartolarizzazione- non sono soggette alla accettazione del debitore ceduto e al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata).
Restano assorbiti gli altri due motivi di appello.
Parte Le eccezioni svolte dall' nel primo grado di giudizio non sono state riproposte nel presente grado di appello, di tal che non vanno esaminate. Come da giurisprudenza costante di legittimità, infatti, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma “deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo
a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” (cfr.
Cass. n. 33649/2023).
Va solo aggiunto, per completezza, che appare infondata la pretesa di applicazione dello sconto tariffario di cui alla legge 296/2006, che non trova applicazione oltre il triennio 2007-2009
(cfr. Cass. n. 27007/2021) e non è stato convenuto contrattualmente (il richiamo alla scontistica contenuto nei contratti è, come da questa Corte più volte affermato, limitato alla determinazione del tetto di spesa di branca); che nessuna prova è stata fornita in ordine al superamento del tetto di spesa di branca ed alla applicazione della regressione tariffaria (indispensabile nei casi in cui, come nella fattispecie, non risulta provato essere le prestazioni state rese in un periodo successivo alla avvenuta comunicazione della data di presumibile esaurimento del tetto di spesa); che l'applicabilità degli interessi moratori ex lege 231/2002 è stata definitivamente sancita anche dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. n. 17665/2019).
Parte In accoglimento dell'appello, deve pertanto condannarsi l' al pagamento degli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto, ovvero al pagamento dell'importo di 142.161,05 € oltre interessi moratori, come previsti nei rispettivi contratti ed alle scadenze ivi indicate, ovvero, in assenza di previsione contrattuale, come previsti dal d. lgs. 231/2002; con esclusione degli interessi anatocistici, genericamente domandati in atto di appello ma non richiesti nel decreto ingiuntivo né in sede di precisazione delle conclusioni del processo di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m.
147/2022, con riferimento a cause di valore pari al decisum e con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per l'attività istruttoria, non effettivamente svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 228/2022, in contraddittorio con Parte_1
l' , così provvede: Parte_2
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
al pagamento in favore della dell'importo di 142.161,25 €, oltre Parte_2 Parte_1
interessi come in motivazione. Parte 2) Condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in 7.200,00 € per compensi e per il secondo grado in 1.165,50 € per spese e
5.000,00 € per compensi;
oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, e con distrazione in favore dell'avv. Luigi Raia.
Così deciso in Napoli, 11.6.2025. Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo