Art. 1.
La lettera a) dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 , e' cosi' sostituita:
"a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole elementari suddette, e in scuole parificate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando in ogni anno la qualifica complessiva di "ottimo"".
La lettera a) dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 , e' cosi' sostituita:
"a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole elementari suddette, e in scuole parificate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando in ogni anno la qualifica complessiva di "ottimo"".