Articolo 1 della Legge 6 agosto 1954, n. 815
Articolo 2
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24 settembre 1954
Art. 1.
La lettera a) dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 , e' cosi' sostituita:
"a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole elementari suddette, e in scuole parificate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando in ogni anno la qualifica complessiva di "ottimo"".
Entrata in vigore il 24 settembre 1954