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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3206 /2024 R.G., promossa da: nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti RICCIARDI ANNA e PINO ANTONINO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ATZENI OLIVIERO;
- resistente -
OGGETTO: ricorso per pagamento prestazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/10/2024 , esponeva che, con Parte_1
sentenza del Tribunale di Patti n.2207/2023 del 22.04.24, resa nel giudizio portante n. 400/2017, gli veniva riconosciuto il requisito sanitario utile ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dicembre 2012.
Lamentava che l' , nonostante il decorso di 120 giorni dalla rituale notifica della sentenza, CP_1
effettuata in data 24/04/2024 e la regolare trasmissione del modello AP59, debitamente compilato,
l' non avesse provveduto al pagamento degli arretrati. CP_1
Concludeva, dunque, per il riconoscimento del diritto del ricorrente a ricevere in pagamento la prestazione riconosciuta unitamente agli arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L' si costituiva in giudizio segnalando di aver posto in pagamento gli arretrati il CP_1
3.02.2025, chiedeva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza. La domanda trae origine dal ritardato pagamento degli arretrati della prestazione dovuta da parte dell' . CP_1
Ora, lo stesso ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto pagamento degli arretrati da parte dell' , ha chiesto nelle note ex art.127 ter c.p.c. che sia dichiarata la cessata materia del CP_1
contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione della prestazione dedotta in giudizio e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell' a resistere, dal momento che siffatta prestazione risulta CP_1
già corrisposta in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 28/10/2024.
Ora, è pur vero che l' ha posto in pagamento gli arretrati, ma è altresì vero che, di fatto, CP_1
come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, oltre che dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall' , ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito del CP_1
ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre che alla data della domanda amministrativa.
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era CP_1
inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate, con riduzione del 30% per assenza di significative questioni di fatto e di diritto sottese alla presente decisione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso depositato il 28/10/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.304,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Patti, 17/04/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena