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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1737/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. , pec: C.F._2 Parte_1
Email_1
appellanti contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAETTA Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO, pec: alermo.it Email_2 CP_1
Appellato - appellante incidentale
Conclusioni: per l'appellante
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza n° 3550/2019, depositata in data 17.07.2019, del
Tribunale Civile di Palermo sez. II, dott. Zagarella, ritenere e dichiarare che gli appellanti
Pag. 1 di 8 hanno diritto al risarcimento del danno da lucro cessante per € 8.800,00 dal mese di febbraio
2016 sino alla data introduttiva del ricorso (giugno 2017), oltre € 70,00 mensili per lo stesso periodo, salvo e impregiudicato l'accertamento del danno per il periodo successivo sino alla ultimazione dei lavori, e all'ulteriore periodo di sei mesi indicato in CTU (pag. 15).
Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado del giudizio.
Salvo ogni altro diritto.
Per l'appellato
Piaccia all' on. Corte d'Appello adita:
- rigettare l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale del CP_1
riformare la sentenza impugnata, dichiarando il difetto di legittimazione attiva degli
[...] appellanti, per mancata prova del titolo di proprietà dell'appartamento in questione;
- in subordine, nel caso di conferma della condanna risarcitoria a carico del CP_1
ridurre l'importo della condanna alle spese di cui alla sentenza appellata;
[...]
- con condanna al pagamento delle spese di lite per i due gradi di giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 21.06.2017, e Parte_1
nella rispettiva qualità di proprietario e compossessore Parte_2
dell'immobile sito in , via Calcante n. 29, scala I, piano 5°, chiedevano al CP_1
Tribunale di Palermo di accertare che il , quale proprietario e Controparte_1
custode delle unità immobiliari site nella via Calcante n. 29, scala I, piani 6° e 7°, avesse l'obbligo di mantenere in stato abitativo detti beni. Gli stessi, in particolare, esponevano che a causa dell'incuria del il loro appartamento aveva subito CP_1
eventi pregiudizievoli – ammaloramenti nel soffitto, con muffe e distacco di intonaco in varie zone dell'appartamento – che gli avevano procurato un danno patrimoniale quantificabile in € 8.800,00, oltre spese condominiali, chiedevano, pertanto, che il resistente venisse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali da essi CP_1 patiti nelle forme del danno emergente e del lucro cessante.
Pag. 2 di 8 2. Si costituiva il , il quale contestava le avverse domande Controparte_1
chiedendone il rigetto per infondatezza e per difetto di prova, e che venisse dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
3. La causa veniva istruita a mezzo prova per testimoni, consistita nell'audizione del teste , e CTU, all'esito delle quali il Tribunale di Tes_1
Palermo, con sentenza n. 3550/2019 pubblicata il 17.07.2019, in parziale accoglimento della domanda dei ricorrenti, condannava il a Controparte_1
risarcire il danno patrimoniale emergente quantificato dalla CTU in € 1.500,00, oltre spese di giudizio quantificate in € 4.150,00, e oltre spese di CTU.
4. Avverso la predetta sentenza, con atto depositato il 13.09.2019, hanno proposto appello e censurando l'omessa Parte_1 Parte_2 pronuncia e il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale di Palermo, del diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
5. Con comparsa di risposta si è costituito il che ha Controparte_1
chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto appello incidentale chiedendo l'accertamento del difetto di legittimazione attiva degli appellanti e, in subordine, nel caso di conferma della condanna risarcitoria, di ridurre l'importo della condanna alle spese di I grado.
6. Sostituita l'udienza del 18.09.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Con un unico motivo di impugnazione e Parte_1 Parte_2
censurano l'omessa pronuncia e il mancato riconoscimento da parte del
[...]
Tribunale di Palermo del loro diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
8. In particolare, il Giudice di prime cure ritenendo sussistenti, alla luce della
CTU, tutti i presupposti normativi per la verifica della fondatezza della domanda risarcitoria - eventus damni, nesso di causalità, responsabilità oggettiva e soggettiva del - ha accolto la domanda attrice condannando il convenuto Controparte_1
Pag. 3 di 8 al pagamento in favore dell'attore di € 1.500,00, somma riferibile al costo CP_1
degli interventi edili da effettuarsi.
9. A fronte di ciò la difesa degli appellanti rileva che dalla stessa CTU – là dove, in relazione all'immobile, afferma che “fin quando non si eseguono i lavori relativi alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni e le necessarie riparazioni (…), lo stesso non potrà essere considerato utilizzabile, fruibile o locabile” – si evince che l'immobile è inabitabile, e che la prova diretta, e non solo presuntiva, del pregiudizio dagli stessi sofferto per il mancato utilizzo dell'immobile è rappresentata dall'audizione del teste , Tes_1
il quale ha dichiarato essere sua intenzione di prendere in locazione l'immobile solo in seguito alla rimozione delle cause delle infiltrazioni presenti nel locale soggiorno.
10. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
11. La Cassazione, pronunciandosi in merito ad una fattispecie in cui la perdita della disponibilità/godimento dell'immobile era dovuta alla inagibilità dello stesso in conseguenza dell'attività colposa di terzi (infiltrazioni provenienti da lastrico solare), ha ammesso nell'ambito del danno da perdita di godimento del bene la possibilità di ricorrere alla prova presuntiva, che nel caso di specie corrispondeva al canone locativo (la Suprema Corte ha, pertanto, ritenuto applicabili al caso che la occupava gli approdi delle Sezioni Unite in materia di prova presuntiva del danno da mancato godimento dell'immobile nell'ambito di una fattispecie avente ad oggetto occupazione senza titolo di un immobile da parte di un terzo. Cass. 30791/2024; Cfr.
Cass., Sez. un., n. 33645/2022).
12. In particolare, il Supremo consesso ha statuito che nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato, e a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
13. La sentenza delle Sezioni Unite, testé richiamata, definisce, altresì, la nozione di danno risarcibile nel caso di violazione del contenuto del diritto di proprietà, Pag. 4 di 8 specificando che esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Pertanto, il danno risarcibile è rappresentato dalla mancata possibilità di esercitare il diritto di godere quale conseguenza immediata e diretta della violazione.
14. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
15. Nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato il precedente contratto di locazione, intercorso tra e - dal quale si Parte_2 Controparte_2
evince che era stato pattuito un canone mensile di € 550,00 mensili - e lo sfratto per morosità nei confronti di quest'ultima; inoltre, l'inutilizzabilità dell'immobile e il conseguente pregiudizio al patrimonio della locatrice è stata confermata dall'audizione del teste . Tes_1
16. In particolare, quest'ultimo, all'udienza del 19.12.2018, ha dichiarato di aver visitato l'immobile nel marzo 2016 e di avere espresso in quella sede la volontà di prendere in locazione l'immobile – per un canone mensile di € 550,00, oltre € 70,00 per oneri condominiali – solo in seguito alla rimozione delle cause delle infiltrazioni presenti nel locale soggiorno.
17. La sussistenza di un precedente contratto di locazione in uno con le dichiarazioni rese dal teste rappresentano la prova del danno da lucro cessante subito da e per il mancato godimento Parte_1 Parte_2 dell'immobile a causa dello stato dei luoghi determinato dall'incuria del
[...]
, il quale, nella qualità di proprietario degli immobili soprastanti, CP_1 avrebbe dovuto provvedere alla cura e alla manutenzione degli stessi.
18. Per tali ragioni va riconosciuto ai ricorrenti anche il risarcimento del danno da lucro cessante quantificato in € 8.800,00, somma equivalente al precedente canone di locazione (€ 550,00) per il periodo che va dal mese di febbraio 2016, data in cui precedenti inquilini hanno lasciato l'immobile per l'evidente inutilizzabilità dello stesso, a giugno 2017, data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio
Pag. 5 di 8 di primo grado, oltre agli oneri condominiali (pari ad € 70,00 mensili) per il medesimo periodo, essendo evidente che, ove l'immobile fosse stato locato, tali oneri sarebbero stati a carico del locatario, per un totale di € 9.920,00.
19. L'appello principale va, in definitiva, accolto.
20. Il primo motivo di appello incidentale proposto dal , il Controparte_1
quale lamenta il mancato accoglimento da parte del primo Giudice dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, è infondato.
21. In relazione alla legittimazione attiva di occorre rilevare, Parte_1 infatti, che risulta in atti la visura catastale per immobile (cfr. allegato D della CTU), da cui si evince che l'immobile oggetto del giudizio è intestato allo stesso in forza del decreto del 25.02.2006, trascrizione in atti dal 15.03.2006, repertorio n. 893, rogante
Tribunale di Palermo.
22. In relazione alla legittimazione attiva di deve osservarsi Parte_2
che la stessa, in quanto concedente l'utilizzazione dell'immobile (cfr. contratto di locazione, all. 1), può definirsi possessore dello stesso e può, dunque, agire per il risarcimento del danno che le è stato provocato da un terzo per tutelare il suo diritto di credito, costituito dal canone di locazione che percepiva, che non segue necessariamente il diritto di proprietà (cfr. Cass. 22602/2009 e Cass., Sez. un., n.
2951/2016).
23. Giova ribadire, infatti, che in tema di legittimazione alla domanda di danni, il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere (Cass. n.
4003/2006).
24. Con il secondo motivo di appello incidentale il censura Controparte_1
l'eccessiva quantificazione delle spese del giudizio di I grado poste a suo carico nella misura di € 4.500,00.
25. Il motivo è fondato.
26. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 55/2014, recante la determinazione dei
Pag. 6 di 8 parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, “(…) Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Poiché il Tribunale di
Palermo, con la sentenza impugnata, ha quantificato il valore del danno patito dai ricorrenti in complessivi € 1.500,00 è su tale valore che vanno determinate le spese legali. Nella specie, i valori medi calcolati sulla base dei parametri ministeriali del
D.M. 55/2014, come modificato dalle disposizioni successive, comprensivi delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e/o di trattazione e decisionale, ammontano ad € 2.552,00.
27. L'appello incidentale va, in definitiva, parzialmente accolto.
28. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'appello principale avverso la sentenza n. 3550/2019 del 17.07.2019 del Tribunale di Palermo proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti del e, per l'effetto, in parziale riforma della Controparte_1 sentenza, condanna il al pagamento in favore degli attori Controparte_1
della somma di € 9.920,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, oltre interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo;
- Accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
e, per l'effetto, condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite di primo grado che si liquidano in € 2.552,00 oltre rimborso forfetario spese generali iva e c.p.a come per legge;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese del presente grado.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 marzo 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Pag. 7 di 8 Il Presidente
D'Antoni Giovanni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1737/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. , pec: C.F._2 Parte_1
Email_1
appellanti contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAETTA Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO, pec: alermo.it Email_2 CP_1
Appellato - appellante incidentale
Conclusioni: per l'appellante
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza n° 3550/2019, depositata in data 17.07.2019, del
Tribunale Civile di Palermo sez. II, dott. Zagarella, ritenere e dichiarare che gli appellanti
Pag. 1 di 8 hanno diritto al risarcimento del danno da lucro cessante per € 8.800,00 dal mese di febbraio
2016 sino alla data introduttiva del ricorso (giugno 2017), oltre € 70,00 mensili per lo stesso periodo, salvo e impregiudicato l'accertamento del danno per il periodo successivo sino alla ultimazione dei lavori, e all'ulteriore periodo di sei mesi indicato in CTU (pag. 15).
Con vittoria di spese e compensi anche di questo grado del giudizio.
Salvo ogni altro diritto.
Per l'appellato
Piaccia all' on. Corte d'Appello adita:
- rigettare l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale del CP_1
riformare la sentenza impugnata, dichiarando il difetto di legittimazione attiva degli
[...] appellanti, per mancata prova del titolo di proprietà dell'appartamento in questione;
- in subordine, nel caso di conferma della condanna risarcitoria a carico del CP_1
ridurre l'importo della condanna alle spese di cui alla sentenza appellata;
[...]
- con condanna al pagamento delle spese di lite per i due gradi di giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 21.06.2017, e Parte_1
nella rispettiva qualità di proprietario e compossessore Parte_2
dell'immobile sito in , via Calcante n. 29, scala I, piano 5°, chiedevano al CP_1
Tribunale di Palermo di accertare che il , quale proprietario e Controparte_1
custode delle unità immobiliari site nella via Calcante n. 29, scala I, piani 6° e 7°, avesse l'obbligo di mantenere in stato abitativo detti beni. Gli stessi, in particolare, esponevano che a causa dell'incuria del il loro appartamento aveva subito CP_1
eventi pregiudizievoli – ammaloramenti nel soffitto, con muffe e distacco di intonaco in varie zone dell'appartamento – che gli avevano procurato un danno patrimoniale quantificabile in € 8.800,00, oltre spese condominiali, chiedevano, pertanto, che il resistente venisse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali da essi CP_1 patiti nelle forme del danno emergente e del lucro cessante.
Pag. 2 di 8 2. Si costituiva il , il quale contestava le avverse domande Controparte_1
chiedendone il rigetto per infondatezza e per difetto di prova, e che venisse dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
3. La causa veniva istruita a mezzo prova per testimoni, consistita nell'audizione del teste , e CTU, all'esito delle quali il Tribunale di Tes_1
Palermo, con sentenza n. 3550/2019 pubblicata il 17.07.2019, in parziale accoglimento della domanda dei ricorrenti, condannava il a Controparte_1
risarcire il danno patrimoniale emergente quantificato dalla CTU in € 1.500,00, oltre spese di giudizio quantificate in € 4.150,00, e oltre spese di CTU.
4. Avverso la predetta sentenza, con atto depositato il 13.09.2019, hanno proposto appello e censurando l'omessa Parte_1 Parte_2 pronuncia e il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale di Palermo, del diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
5. Con comparsa di risposta si è costituito il che ha Controparte_1
chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto appello incidentale chiedendo l'accertamento del difetto di legittimazione attiva degli appellanti e, in subordine, nel caso di conferma della condanna risarcitoria, di ridurre l'importo della condanna alle spese di I grado.
6. Sostituita l'udienza del 18.09.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Con un unico motivo di impugnazione e Parte_1 Parte_2
censurano l'omessa pronuncia e il mancato riconoscimento da parte del
[...]
Tribunale di Palermo del loro diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
8. In particolare, il Giudice di prime cure ritenendo sussistenti, alla luce della
CTU, tutti i presupposti normativi per la verifica della fondatezza della domanda risarcitoria - eventus damni, nesso di causalità, responsabilità oggettiva e soggettiva del - ha accolto la domanda attrice condannando il convenuto Controparte_1
Pag. 3 di 8 al pagamento in favore dell'attore di € 1.500,00, somma riferibile al costo CP_1
degli interventi edili da effettuarsi.
9. A fronte di ciò la difesa degli appellanti rileva che dalla stessa CTU – là dove, in relazione all'immobile, afferma che “fin quando non si eseguono i lavori relativi alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni e le necessarie riparazioni (…), lo stesso non potrà essere considerato utilizzabile, fruibile o locabile” – si evince che l'immobile è inabitabile, e che la prova diretta, e non solo presuntiva, del pregiudizio dagli stessi sofferto per il mancato utilizzo dell'immobile è rappresentata dall'audizione del teste , Tes_1
il quale ha dichiarato essere sua intenzione di prendere in locazione l'immobile solo in seguito alla rimozione delle cause delle infiltrazioni presenti nel locale soggiorno.
10. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
11. La Cassazione, pronunciandosi in merito ad una fattispecie in cui la perdita della disponibilità/godimento dell'immobile era dovuta alla inagibilità dello stesso in conseguenza dell'attività colposa di terzi (infiltrazioni provenienti da lastrico solare), ha ammesso nell'ambito del danno da perdita di godimento del bene la possibilità di ricorrere alla prova presuntiva, che nel caso di specie corrispondeva al canone locativo (la Suprema Corte ha, pertanto, ritenuto applicabili al caso che la occupava gli approdi delle Sezioni Unite in materia di prova presuntiva del danno da mancato godimento dell'immobile nell'ambito di una fattispecie avente ad oggetto occupazione senza titolo di un immobile da parte di un terzo. Cass. 30791/2024; Cfr.
Cass., Sez. un., n. 33645/2022).
12. In particolare, il Supremo consesso ha statuito che nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato, e a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
13. La sentenza delle Sezioni Unite, testé richiamata, definisce, altresì, la nozione di danno risarcibile nel caso di violazione del contenuto del diritto di proprietà, Pag. 4 di 8 specificando che esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Pertanto, il danno risarcibile è rappresentato dalla mancata possibilità di esercitare il diritto di godere quale conseguenza immediata e diretta della violazione.
14. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
15. Nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato il precedente contratto di locazione, intercorso tra e - dal quale si Parte_2 Controparte_2
evince che era stato pattuito un canone mensile di € 550,00 mensili - e lo sfratto per morosità nei confronti di quest'ultima; inoltre, l'inutilizzabilità dell'immobile e il conseguente pregiudizio al patrimonio della locatrice è stata confermata dall'audizione del teste . Tes_1
16. In particolare, quest'ultimo, all'udienza del 19.12.2018, ha dichiarato di aver visitato l'immobile nel marzo 2016 e di avere espresso in quella sede la volontà di prendere in locazione l'immobile – per un canone mensile di € 550,00, oltre € 70,00 per oneri condominiali – solo in seguito alla rimozione delle cause delle infiltrazioni presenti nel locale soggiorno.
17. La sussistenza di un precedente contratto di locazione in uno con le dichiarazioni rese dal teste rappresentano la prova del danno da lucro cessante subito da e per il mancato godimento Parte_1 Parte_2 dell'immobile a causa dello stato dei luoghi determinato dall'incuria del
[...]
, il quale, nella qualità di proprietario degli immobili soprastanti, CP_1 avrebbe dovuto provvedere alla cura e alla manutenzione degli stessi.
18. Per tali ragioni va riconosciuto ai ricorrenti anche il risarcimento del danno da lucro cessante quantificato in € 8.800,00, somma equivalente al precedente canone di locazione (€ 550,00) per il periodo che va dal mese di febbraio 2016, data in cui precedenti inquilini hanno lasciato l'immobile per l'evidente inutilizzabilità dello stesso, a giugno 2017, data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio
Pag. 5 di 8 di primo grado, oltre agli oneri condominiali (pari ad € 70,00 mensili) per il medesimo periodo, essendo evidente che, ove l'immobile fosse stato locato, tali oneri sarebbero stati a carico del locatario, per un totale di € 9.920,00.
19. L'appello principale va, in definitiva, accolto.
20. Il primo motivo di appello incidentale proposto dal , il Controparte_1
quale lamenta il mancato accoglimento da parte del primo Giudice dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, è infondato.
21. In relazione alla legittimazione attiva di occorre rilevare, Parte_1 infatti, che risulta in atti la visura catastale per immobile (cfr. allegato D della CTU), da cui si evince che l'immobile oggetto del giudizio è intestato allo stesso in forza del decreto del 25.02.2006, trascrizione in atti dal 15.03.2006, repertorio n. 893, rogante
Tribunale di Palermo.
22. In relazione alla legittimazione attiva di deve osservarsi Parte_2
che la stessa, in quanto concedente l'utilizzazione dell'immobile (cfr. contratto di locazione, all. 1), può definirsi possessore dello stesso e può, dunque, agire per il risarcimento del danno che le è stato provocato da un terzo per tutelare il suo diritto di credito, costituito dal canone di locazione che percepiva, che non segue necessariamente il diritto di proprietà (cfr. Cass. 22602/2009 e Cass., Sez. un., n.
2951/2016).
23. Giova ribadire, infatti, che in tema di legittimazione alla domanda di danni, il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere (Cass. n.
4003/2006).
24. Con il secondo motivo di appello incidentale il censura Controparte_1
l'eccessiva quantificazione delle spese del giudizio di I grado poste a suo carico nella misura di € 4.500,00.
25. Il motivo è fondato.
26. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 55/2014, recante la determinazione dei
Pag. 6 di 8 parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, “(…) Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Poiché il Tribunale di
Palermo, con la sentenza impugnata, ha quantificato il valore del danno patito dai ricorrenti in complessivi € 1.500,00 è su tale valore che vanno determinate le spese legali. Nella specie, i valori medi calcolati sulla base dei parametri ministeriali del
D.M. 55/2014, come modificato dalle disposizioni successive, comprensivi delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e/o di trattazione e decisionale, ammontano ad € 2.552,00.
27. L'appello incidentale va, in definitiva, parzialmente accolto.
28. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'appello principale avverso la sentenza n. 3550/2019 del 17.07.2019 del Tribunale di Palermo proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti del e, per l'effetto, in parziale riforma della Controparte_1 sentenza, condanna il al pagamento in favore degli attori Controparte_1
della somma di € 9.920,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, oltre interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo;
- Accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
e, per l'effetto, condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1 lite di primo grado che si liquidano in € 2.552,00 oltre rimborso forfetario spese generali iva e c.p.a come per legge;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese del presente grado.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 5 marzo 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Pag. 7 di 8 Il Presidente
D'Antoni Giovanni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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