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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2891/2023 depositato il 26/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 508/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 31/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202200000316 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E
CONCLUDENDO PER IL RIGETTO DELL'APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Frosinone, la società contribuente impugnava l'avviso di intimazione n. 202200000316 del 31 gennaio 2022, con il quale la società Tre Esse
Italia RL - concessionaria del servizio di riscossione tributi per il Comune di Pontecorvo - le intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 27.065,51, comprensivo di interessi e spese, relativo a TARSU per il periodo di imposta 2008-2012, eccependo: in via preliminare l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società concessionaria, in ragione della pretesa nullità della procedura di rinnovo del contratto di affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie, posta in essere dal Comune di Pontecorvo;
in via preliminare, l'assenza e/o nullità della notifica delle ingiunzioni e degli avvisi di accertamento presupposti all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione;
nel merito, l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto la TARSU relativa alle annualità 2010, 2011 e 2012 a seguito dell'abrogazione della tassa stessa da parte dell'art. 49 D. Lgs. 22/1997.
Con sentenza 508/22, la Corte di giustizia di primo grado respingeva il ricorso.
2. Con appello del 26 maggio 2023, la contribuente impugnava la sentenza di primo grado eccependo l'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società concessionaria e reiterando nel resto le eccezioni sollevate in primo grado.
Costituitasi con comparsa dell'11 luglio 2023, la società concessionaria si opponeva al ricorso e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza e, in data 5 gennaio 2026, depositava documentazione a supporto delle proprie tesi.
3. Nell'udienza del 15 gennaio 2026, udita la relazione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. l'appello non merita accoglimento.
Per quanto riguarda l'eccezione preliminare inerente la carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società concessionaria, in ragione della pretesa nullità della procedura di rinnovo del contratto di affidamento all'appellata del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie da parte del
Comune di Pontecorvo, occorre rilevare che questa ha formato oggetto di valutazione da parte della Corte di giustizia tributaria di primo grado che l'ha respinta ritenendo, in via generale, la questione non rientrante nella propria giurisdizione e, comunque, considerando il rinnovo della concessione conforme al disposto dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs n. 163/2006.
2. Venendo all'esame di tale eccezione, il Collegio ritiene di essere competente, nei limiti sottoesposti, a conoscere della legittimità della proroga della concessione.
Come di recente confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 7492 del 20 marzo 2025), “ove il
Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento e riscossione è demandato al concessionario, al quale è, pertanto, conferita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicché, in caso di contestazione della legittimità della delega (che costituisce presupposto imprescindibile dell'atto impositivo o esattivo), grava sul contribuente l'onere di specificarne i profili di illegittimità in relazione alle patologie tipiche degli atti amministrativi
(incompetenza, violazione di legge o regolamento, eccesso di potere) (Cass., Sez. 5, 30 settembre 2019,
n. 24276; Cass., Sez. 6-5, 29 settembre 2020, n. 20650; Cass., Sez. Trib., 18 gennaio 2024, nn. 1898 e
1937; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2024, n. 20168). Difatti, si tratta pur sempre di atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione e della riscossione, che possono essere disapplicati dal giudice tributario in sede di impugnazione dei conseguenti atti impositivi o esattivi, pur non influendo sul loro contenuto.
Ovviamente, la disapplicazione non involge la convenzione accessoria (alla concessione) tra l'ente impositore e la concessionaria, la quale ha la sola funzione si regolamentare i reciproci rapporti inter partes per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi. Pertanto, ove il contribuente contesti il regolare conferimento dall'ente impositore alla concessionaria del potere di accertamento o di riscossione
(in relazione al prodromico svolgimento della procedura di evidenza pubblica), l'art. 7, comma 5, del D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, riserva al giudice tributario un sindacato incidentale di legittimità che può condurre alla disapplicazione degli atti relativi all'affidamento del servizio ed al conseguente annullamento dell'atto impositivo o esattivo (per difetto di legittimazione sostanziale in capo alla concessionaria).”
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Oggetto del presente giudizio è l'avviso di intimazione n. 202200000316 del 31 gennaio 2022, emesso in seguito a due distinte ingiunzioni fiscali: la n. 20180369600195977, emessa in data 19 luglio 2018 e conseguente al mancato pagamento di quanto richiesto con l'avviso di accertamento n. 235 notificato in data 7 gennaio 2015, e la n. 20180369600317134 del 9 novembre 2018, conseguente al mancato pagamento di quanto richiesto con gli avvisi di accertamento n. 1096 e n. 1265 entrambi notificati in data 4 gennaio 2016.
Come emerge dalla documentazione in atti, l'appellata risultava affidataria – previo esperimento di procedura concorsuale - del servizio di riscossione tributi per il Comune di Pontecorvo in virtù di una concessione triennale avente decorrenza dal 4 agosto 2014. La medesima concessione veniva rinnovata (con atto del
13 dicembre 2017) per un ulteriore triennio, in conformità a quanto previsto dall'art. 57 comma 5 lett. b) del
D.lgs n. 163/2006 e dell'art. 2, comma 2, della convenzione stessa. Nell'atto di rinnovo (art. 7, ultimo comma),
l'appellata si obbligava a “continuare la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferite agli atti di propria competenza ovvero le annualità non ancora prescritte e quelle di durata della concessione fino alla conclusione di tutte le attività connesse e conseguenti”.
Pertanto, posta la legittimità dell'atto di proroga, si deve ritenere che tutti gli atti che formano il presupposto dell'atto impugnato siano stati emessi nella vigenza della concessione ovvero della relativa proroga mentre quest'ultimo rientri tra quelli oggetto del citato ultimo comma dell'art. 7.
4. Da respingere è l'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi n. 1096 TARSU per l'anno 2010
e n. 235 TARSU per l'anno 2008-2009. Difatti, l'appellata non ne eccepisce la mancata notifica ma la tardività, in considerazione dell'errato computo del relativo quinquennio di prescrizione. Tale eccezione deve ritenersi tardiva in quanto non sollevata tempestivamente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica degli atti de quibus.
5. Venendo alle altre doglianze, questo Collegio, come anche la Corte di primo grado, intende adeguarsi agli arresti della Suprema Corte (Cass. ord. 10 ottobre 2019, n. 25523), ad avviso della quale “Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs.
n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006
(Codice dell'Ambiente); la TIA 2 è stata sostituita dal RE (tributo comunale sui servizi), introdotto dall'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, ed il RE è stato sostituito dalla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti), a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il passaggio da una tipologia di tassazione ad una altra non ha avuto immediata attuazione, trovando applicazione un regime transitorio che ha consentito ai Comuni di mantenere in vigore sia il regime della
Tarsu che quello della TIA. Solo a decorrere dal 1° gennaio 2013, con l'istituzione del Tares, ai sensi dei commi 46 e 47 dell'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 si è avuta la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. In particolare l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), che ha istituito la nuova “tariffa” sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, ha previsto, al comma 1, che “La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11”, il quale recita che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.” Poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal d.lgs. n. 22 del 1997, alla quale, per effetto dei commi 183 e 184 della l. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU. L'art. 1, comma 184, della l. n. 296 del 2006 ha previsto infatti che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 potesse restare invariato anche per l'anno 2007 e che in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuassero ad applicarsi le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. L'art. 5, comma 2 quater, del d.l. n. 208 del 2008, conv. dalla l. n. 13 del
2009, come modificato dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 194 del 2009, ha infine disposto che, “Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”. Dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà, ma non l'obbligo, per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio
2011”.
Così ricostruito il quadro normativo, l'eccezione di pretesa illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per avvenuta abrogazione della TARSU da parte dell'art. 49 D. Lgs. 22/1997 può essere respinta.
6. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Commissione tributaria regionale, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello come in atti proposto, conferma l'appellata sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000 oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (LO OT)
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2891/2023 depositato il 26/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 508/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 31/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202200000316 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E
CONCLUDENDO PER IL RIGETTO DELL'APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Frosinone, la società contribuente impugnava l'avviso di intimazione n. 202200000316 del 31 gennaio 2022, con il quale la società Tre Esse
Italia RL - concessionaria del servizio di riscossione tributi per il Comune di Pontecorvo - le intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 27.065,51, comprensivo di interessi e spese, relativo a TARSU per il periodo di imposta 2008-2012, eccependo: in via preliminare l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società concessionaria, in ragione della pretesa nullità della procedura di rinnovo del contratto di affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie, posta in essere dal Comune di Pontecorvo;
in via preliminare, l'assenza e/o nullità della notifica delle ingiunzioni e degli avvisi di accertamento presupposti all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione;
nel merito, l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto la TARSU relativa alle annualità 2010, 2011 e 2012 a seguito dell'abrogazione della tassa stessa da parte dell'art. 49 D. Lgs. 22/1997.
Con sentenza 508/22, la Corte di giustizia di primo grado respingeva il ricorso.
2. Con appello del 26 maggio 2023, la contribuente impugnava la sentenza di primo grado eccependo l'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società concessionaria e reiterando nel resto le eccezioni sollevate in primo grado.
Costituitasi con comparsa dell'11 luglio 2023, la società concessionaria si opponeva al ricorso e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza e, in data 5 gennaio 2026, depositava documentazione a supporto delle proprie tesi.
3. Nell'udienza del 15 gennaio 2026, udita la relazione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. l'appello non merita accoglimento.
Per quanto riguarda l'eccezione preliminare inerente la carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società concessionaria, in ragione della pretesa nullità della procedura di rinnovo del contratto di affidamento all'appellata del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie da parte del
Comune di Pontecorvo, occorre rilevare che questa ha formato oggetto di valutazione da parte della Corte di giustizia tributaria di primo grado che l'ha respinta ritenendo, in via generale, la questione non rientrante nella propria giurisdizione e, comunque, considerando il rinnovo della concessione conforme al disposto dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs n. 163/2006.
2. Venendo all'esame di tale eccezione, il Collegio ritiene di essere competente, nei limiti sottoesposti, a conoscere della legittimità della proroga della concessione.
Come di recente confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 7492 del 20 marzo 2025), “ove il
Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento e riscossione è demandato al concessionario, al quale è, pertanto, conferita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicché, in caso di contestazione della legittimità della delega (che costituisce presupposto imprescindibile dell'atto impositivo o esattivo), grava sul contribuente l'onere di specificarne i profili di illegittimità in relazione alle patologie tipiche degli atti amministrativi
(incompetenza, violazione di legge o regolamento, eccesso di potere) (Cass., Sez. 5, 30 settembre 2019,
n. 24276; Cass., Sez. 6-5, 29 settembre 2020, n. 20650; Cass., Sez. Trib., 18 gennaio 2024, nn. 1898 e
1937; Cass., Sez. Trib., 22 luglio 2024, n. 20168). Difatti, si tratta pur sempre di atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione e della riscossione, che possono essere disapplicati dal giudice tributario in sede di impugnazione dei conseguenti atti impositivi o esattivi, pur non influendo sul loro contenuto.
Ovviamente, la disapplicazione non involge la convenzione accessoria (alla concessione) tra l'ente impositore e la concessionaria, la quale ha la sola funzione si regolamentare i reciproci rapporti inter partes per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi. Pertanto, ove il contribuente contesti il regolare conferimento dall'ente impositore alla concessionaria del potere di accertamento o di riscossione
(in relazione al prodromico svolgimento della procedura di evidenza pubblica), l'art. 7, comma 5, del D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, riserva al giudice tributario un sindacato incidentale di legittimità che può condurre alla disapplicazione degli atti relativi all'affidamento del servizio ed al conseguente annullamento dell'atto impositivo o esattivo (per difetto di legittimazione sostanziale in capo alla concessionaria).”
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Oggetto del presente giudizio è l'avviso di intimazione n. 202200000316 del 31 gennaio 2022, emesso in seguito a due distinte ingiunzioni fiscali: la n. 20180369600195977, emessa in data 19 luglio 2018 e conseguente al mancato pagamento di quanto richiesto con l'avviso di accertamento n. 235 notificato in data 7 gennaio 2015, e la n. 20180369600317134 del 9 novembre 2018, conseguente al mancato pagamento di quanto richiesto con gli avvisi di accertamento n. 1096 e n. 1265 entrambi notificati in data 4 gennaio 2016.
Come emerge dalla documentazione in atti, l'appellata risultava affidataria – previo esperimento di procedura concorsuale - del servizio di riscossione tributi per il Comune di Pontecorvo in virtù di una concessione triennale avente decorrenza dal 4 agosto 2014. La medesima concessione veniva rinnovata (con atto del
13 dicembre 2017) per un ulteriore triennio, in conformità a quanto previsto dall'art. 57 comma 5 lett. b) del
D.lgs n. 163/2006 e dell'art. 2, comma 2, della convenzione stessa. Nell'atto di rinnovo (art. 7, ultimo comma),
l'appellata si obbligava a “continuare la gestione di tutte le attività residuali, oggetto del contratto, riferite agli atti di propria competenza ovvero le annualità non ancora prescritte e quelle di durata della concessione fino alla conclusione di tutte le attività connesse e conseguenti”.
Pertanto, posta la legittimità dell'atto di proroga, si deve ritenere che tutti gli atti che formano il presupposto dell'atto impugnato siano stati emessi nella vigenza della concessione ovvero della relativa proroga mentre quest'ultimo rientri tra quelli oggetto del citato ultimo comma dell'art. 7.
4. Da respingere è l'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi n. 1096 TARSU per l'anno 2010
e n. 235 TARSU per l'anno 2008-2009. Difatti, l'appellata non ne eccepisce la mancata notifica ma la tardività, in considerazione dell'errato computo del relativo quinquennio di prescrizione. Tale eccezione deve ritenersi tardiva in quanto non sollevata tempestivamente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica degli atti de quibus.
5. Venendo alle altre doglianze, questo Collegio, come anche la Corte di primo grado, intende adeguarsi agli arresti della Suprema Corte (Cass. ord. 10 ottobre 2019, n. 25523), ad avviso della quale “Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs.
n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006
(Codice dell'Ambiente); la TIA 2 è stata sostituita dal RE (tributo comunale sui servizi), introdotto dall'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011, ed il RE è stato sostituito dalla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti), a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il passaggio da una tipologia di tassazione ad una altra non ha avuto immediata attuazione, trovando applicazione un regime transitorio che ha consentito ai Comuni di mantenere in vigore sia il regime della
Tarsu che quello della TIA. Solo a decorrere dal 1° gennaio 2013, con l'istituzione del Tares, ai sensi dei commi 46 e 47 dell'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 si è avuta la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. In particolare l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), che ha istituito la nuova “tariffa” sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, ha previsto, al comma 1, che “La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11”, il quale recita che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.” Poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal d.lgs. n. 22 del 1997, alla quale, per effetto dei commi 183 e 184 della l. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU. L'art. 1, comma 184, della l. n. 296 del 2006 ha previsto infatti che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 potesse restare invariato anche per l'anno 2007 e che in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuassero ad applicarsi le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. L'art. 5, comma 2 quater, del d.l. n. 208 del 2008, conv. dalla l. n. 13 del
2009, come modificato dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 194 del 2009, ha infine disposto che, “Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”. Dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà, ma non l'obbligo, per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio
2011”.
Così ricostruito il quadro normativo, l'eccezione di pretesa illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per avvenuta abrogazione della TARSU da parte dell'art. 49 D. Lgs. 22/1997 può essere respinta.
6. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Commissione tributaria regionale, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello come in atti proposto, conferma l'appellata sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000 oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (LO OT)