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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 27/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1373/2019 depositato il 24/04/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola N. 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2909/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 03/10/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011203875 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011203875 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011203875 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano integralmente ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2013 previo esame dei conti correnti bancari, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.2^ - con sentenza n.2909/18 depositata il 3.10.2018 – si esprimeva rigettandolo e condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate equitativamente in €.1.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così decideva, respingendo le eccezioni formali, in quanto il contribuente non aveva fornito prova contraria atta a superare la presunzione di imponibilità delle risultanze dei conti oggetto di indagine finanziaria né aveva in qualche modo provato la riconducibilità delle movimentazioni bancarie sospette alla moglie cointestataria.
Presentava appello il contribuente riepilogando la vicenda che si basa su indagini bancarie su un conto corrente cointestato con la moglie pur essa svolgente l'attività di avvocato;
in anni precedenti si era indebitato, in particolare con la madre che lo aveva facultato ad attingere dai propri conti correnti;
il saldo rimaneva a debito nonostante i versamenti attenzionati dagli Organi accertatori. Eccepiva come appresso.
1. violazione e/o falsa applicazione dell'art.36 D.Lgs.546/1992 – assenza e/o grave carenza della motivazione della sentenza di primo grado: non vi era stato il concreto sviluppo di un confronto reale tra il contribuente e l'amministrazione sulla base degli elementi di prova addotti durante e all'esito delle indagini;
2. violazione e/o falsa applicazione dell'art.116 C.P.C. - omessa valutazione delle prove offerte nel giudizio di primo grado – errore sul fatto e difetto di motivazione – illogicità e contraddittorietà della sentenza: i finanziamenti ricevuti negli anni precedenti, la cointestazione del conto con la moglie e la disponibilità a prelevare dal conto della madre spiegavano i versamenti sul conto di cui per gli organi accertatori era incerta la provenienza o la causale.
Presentava controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate rimarcando che erano stati accertati compensi professionali in base agli artt.32 n.2 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972, rimaste non fornite le giustificazioni in grado di superare la presunzione di imponibilità prevista in tema di indagini bancarie.
Quanto ai motivi d'appello sub 1), il contraddittorio si era svolto nel corso della verifica. Al termine della stessa era stata rilasciata copia del processo verbale di constatazione a cui non erano state mosse osservazioni. Nè potevasi affermare che vi era stato un acritico rinvio a detto verbale perché le risultanze erano state fatte proprie dall'Agenzia delle Entrate con spiegazione chiara degli elementi presi a base della verifica.
Quanto alle argomentazioni al punto sub 2), la riconducibilità dei versamenti a disponibilità personali derivanti da prestiti, ad eccezione delle movimentazioni riferite al prestito contratto con Banca_1 e di cui si era tenuto conto nell'accertamento per il 2011, nessuna documentazione probatoria era stata prodotta in ordine alla tracciabilità delle somme contestate.
Nemmeno in appello erano state rappresentate giustificazioni concrete utili a dimostrare l'irrilevanza dei versamenti rispetto al reddito professionale.
Quanto alla cointestazione del conto con la moglie, pur essa professionista, incombeva comunque al contribuente dimostrare la riconducibilità delle operazioni accertate all'altro cointestatario e ciò non era stato fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione dei primi giudici merita conferma, eccetto per quanto alla circostanza della cointestazione del conto corrente con la moglie e all'onere addossato al contribuente di giustificare/provare i versamenti riconducibili alla stessa.
Per quanto all'eccezione di mancanza del contraddittorio o di un confronto motivato di cui al punto sub 1), la stessa appare pretestuosa atteso che sia durante la verifica che al termine della stessa, dopo la consegna del pvc, il contribuente poteva in qualsiasi momento, anzi era onerato, di presentare osservazioni o ribadire gli elementi giustificativi delle movimentazioni accertate. Il confronto sui versamenti sospetti c'è stato e la doglianza non ha alcun fondamento.
Peraltro, l'Ufficio ben poteva riprendere le risultanze del pvc e porle a base del conteggio dell'evasione e delle sanzioni inflitte: ciò è stato fatto dettagliando e motivando chiaramente nell'avviso di accertamento in apposito prospetto le movimentazioni che erano rimaste prive di tracciabilità o comunque per le quali valeva la presunzione reddituale.
La sentenza di primo grado merita conferma sul punto.
Nel merito, per quanto alle argomentazioni sub 2) dell'appello, non si comprende come i finanziamenti ricevuti in anni precedenti possano giustificare i versamenti di somme sul conto a meno che si ipotizzi una sorta di salvadanaio in contanti precostituito a cui attingere, ma ciò è poco credibile.
Nè la facoltà di prelievo dal conto della madre costituisce una esimente, non rinvenendosi tracciabilità nelle somme prelevate da altro conto e poi assunte come versate, risultando in massima parte diversi gli importi evidenziati e i giorni di movimentazione.
Peraltro, mancata una rappresentazione in apposito prospetto ricostruttivo - come fatto dagli organi accertatori - che avrebbe facilitato l'evidenziazione dei movimenti di cui volevasi dare giustificazione. Quindi, nemmeno in appello il contribuente riesce a convincere della non riconducibilità delle somme accertate a onorari professionali in evasione.
Purtuttavia, il conto risulta cointestato con altro familiare pure professionista che non è stato chiamato in contraddittorio. Le operazioni in evasione potrebbero essere a questo riferite, tanto più che il marito potrebbe avere versato per conto della moglie e non essere in grado di fornire spiegazioni. Né costituisce un obbligo a carico del cointestario accertato quello di rispondere anche per la cointestataria non chiamata appositamente dagli Organi accertatori: a tanto potrebbero essere d'ostacolo varie ragioni, non ultima l'estraneità alle azioni e alle decisioni della moglie cointestataria.
Insomma, a parere del Collegio risponde ad un criterio logico di equità presumere che il 50% delle somme accertate sia riferibile al cointestatario familiare pur esso professionista, in analogia alla presunzione di proprietà delle somme disponibili sul conto in caso di successione.
In funzione di ciò, le somme ipotizzate in evasione vanno ridotte della metà con sanzioni commisurate in conseguenza: su tale eccezione ha ragione il contribuente.
In ragione dell'alternativa soccombenza delle parti sulle argomentazioni di cui all'appello, esistono validi motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez. staccata di Lecce accoglie per quanto di ragione l'appello del contribuente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara valido l'accertamento nella metà del quantum richiesto.
Si conferma per il resto. Spese compensate.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
il Presidente relatore
UD UI LE
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1373/2019 depositato il 24/04/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola N. 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2909/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 03/10/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011203875 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011203875 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011203875 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano integralmente ai rispettivi scritti in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2013 previo esame dei conti correnti bancari, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.2^ - con sentenza n.2909/18 depositata il 3.10.2018 – si esprimeva rigettandolo e condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate equitativamente in €.1.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così decideva, respingendo le eccezioni formali, in quanto il contribuente non aveva fornito prova contraria atta a superare la presunzione di imponibilità delle risultanze dei conti oggetto di indagine finanziaria né aveva in qualche modo provato la riconducibilità delle movimentazioni bancarie sospette alla moglie cointestataria.
Presentava appello il contribuente riepilogando la vicenda che si basa su indagini bancarie su un conto corrente cointestato con la moglie pur essa svolgente l'attività di avvocato;
in anni precedenti si era indebitato, in particolare con la madre che lo aveva facultato ad attingere dai propri conti correnti;
il saldo rimaneva a debito nonostante i versamenti attenzionati dagli Organi accertatori. Eccepiva come appresso.
1. violazione e/o falsa applicazione dell'art.36 D.Lgs.546/1992 – assenza e/o grave carenza della motivazione della sentenza di primo grado: non vi era stato il concreto sviluppo di un confronto reale tra il contribuente e l'amministrazione sulla base degli elementi di prova addotti durante e all'esito delle indagini;
2. violazione e/o falsa applicazione dell'art.116 C.P.C. - omessa valutazione delle prove offerte nel giudizio di primo grado – errore sul fatto e difetto di motivazione – illogicità e contraddittorietà della sentenza: i finanziamenti ricevuti negli anni precedenti, la cointestazione del conto con la moglie e la disponibilità a prelevare dal conto della madre spiegavano i versamenti sul conto di cui per gli organi accertatori era incerta la provenienza o la causale.
Presentava controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate rimarcando che erano stati accertati compensi professionali in base agli artt.32 n.2 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972, rimaste non fornite le giustificazioni in grado di superare la presunzione di imponibilità prevista in tema di indagini bancarie.
Quanto ai motivi d'appello sub 1), il contraddittorio si era svolto nel corso della verifica. Al termine della stessa era stata rilasciata copia del processo verbale di constatazione a cui non erano state mosse osservazioni. Nè potevasi affermare che vi era stato un acritico rinvio a detto verbale perché le risultanze erano state fatte proprie dall'Agenzia delle Entrate con spiegazione chiara degli elementi presi a base della verifica.
Quanto alle argomentazioni al punto sub 2), la riconducibilità dei versamenti a disponibilità personali derivanti da prestiti, ad eccezione delle movimentazioni riferite al prestito contratto con Banca_1 e di cui si era tenuto conto nell'accertamento per il 2011, nessuna documentazione probatoria era stata prodotta in ordine alla tracciabilità delle somme contestate.
Nemmeno in appello erano state rappresentate giustificazioni concrete utili a dimostrare l'irrilevanza dei versamenti rispetto al reddito professionale.
Quanto alla cointestazione del conto con la moglie, pur essa professionista, incombeva comunque al contribuente dimostrare la riconducibilità delle operazioni accertate all'altro cointestatario e ciò non era stato fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione dei primi giudici merita conferma, eccetto per quanto alla circostanza della cointestazione del conto corrente con la moglie e all'onere addossato al contribuente di giustificare/provare i versamenti riconducibili alla stessa.
Per quanto all'eccezione di mancanza del contraddittorio o di un confronto motivato di cui al punto sub 1), la stessa appare pretestuosa atteso che sia durante la verifica che al termine della stessa, dopo la consegna del pvc, il contribuente poteva in qualsiasi momento, anzi era onerato, di presentare osservazioni o ribadire gli elementi giustificativi delle movimentazioni accertate. Il confronto sui versamenti sospetti c'è stato e la doglianza non ha alcun fondamento.
Peraltro, l'Ufficio ben poteva riprendere le risultanze del pvc e porle a base del conteggio dell'evasione e delle sanzioni inflitte: ciò è stato fatto dettagliando e motivando chiaramente nell'avviso di accertamento in apposito prospetto le movimentazioni che erano rimaste prive di tracciabilità o comunque per le quali valeva la presunzione reddituale.
La sentenza di primo grado merita conferma sul punto.
Nel merito, per quanto alle argomentazioni sub 2) dell'appello, non si comprende come i finanziamenti ricevuti in anni precedenti possano giustificare i versamenti di somme sul conto a meno che si ipotizzi una sorta di salvadanaio in contanti precostituito a cui attingere, ma ciò è poco credibile.
Nè la facoltà di prelievo dal conto della madre costituisce una esimente, non rinvenendosi tracciabilità nelle somme prelevate da altro conto e poi assunte come versate, risultando in massima parte diversi gli importi evidenziati e i giorni di movimentazione.
Peraltro, mancata una rappresentazione in apposito prospetto ricostruttivo - come fatto dagli organi accertatori - che avrebbe facilitato l'evidenziazione dei movimenti di cui volevasi dare giustificazione. Quindi, nemmeno in appello il contribuente riesce a convincere della non riconducibilità delle somme accertate a onorari professionali in evasione.
Purtuttavia, il conto risulta cointestato con altro familiare pure professionista che non è stato chiamato in contraddittorio. Le operazioni in evasione potrebbero essere a questo riferite, tanto più che il marito potrebbe avere versato per conto della moglie e non essere in grado di fornire spiegazioni. Né costituisce un obbligo a carico del cointestario accertato quello di rispondere anche per la cointestataria non chiamata appositamente dagli Organi accertatori: a tanto potrebbero essere d'ostacolo varie ragioni, non ultima l'estraneità alle azioni e alle decisioni della moglie cointestataria.
Insomma, a parere del Collegio risponde ad un criterio logico di equità presumere che il 50% delle somme accertate sia riferibile al cointestatario familiare pur esso professionista, in analogia alla presunzione di proprietà delle somme disponibili sul conto in caso di successione.
In funzione di ciò, le somme ipotizzate in evasione vanno ridotte della metà con sanzioni commisurate in conseguenza: su tale eccezione ha ragione il contribuente.
In ragione dell'alternativa soccombenza delle parti sulle argomentazioni di cui all'appello, esistono validi motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez. staccata di Lecce accoglie per quanto di ragione l'appello del contribuente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara valido l'accertamento nella metà del quantum richiesto.
Si conferma per il resto. Spese compensate.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
il Presidente relatore
UD UI LE