Decreto cautelare 11 febbraio 2021
Sentenza breve 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 15/03/2021, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00361/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Chioggia, via S. Marco 629/A;
contro
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Munarin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione del sig. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-;
-OMISSIS-., -OMISSIS- ;
di ogni altro atto presupposto e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 il dott. Alberto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Per il tramite della impugnativa del diniego (e atti presupposti) -OMISSIS-, -OMISSIS-, chiede accertarsi il diritto all' ampliamento medesimo, assumendone la sussistenza dei requisiti -OMISSIS- e comunque la maturazione per silentium dell' assenso tacito sulla relativa domanda.
Premesso che sussistono i presupposti ex art. 60 del CPA per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il Collegio rileva quanto segue.
Si controverte anzitutto sulla ricorrenza o meno degli elementi costitutivi della fattispecie normativa che attribuisce al concessionario di -OMISSIS-, già autorizzato -OMISSIS-
E' dunque evidente che la controversia non investe affatto il procedimento -OMISSIS-per motivi diversi dall' accrescimento naturale.
In tale situazione, è pressochè pacifica in giurisprudenza la giurisdizione della A.G.O.
Lo stesso è a dirsi per le richieste di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-a riavere il possesso del bene e riscuotere i corrispettivi contrattuali.
Deve pertanto essere declinata la giurisdizione sulla controversia, spettando la stessa alla A.G.O.
Le spese del giudizio devono essere compensate, in quanto l'amministrazione ha concorso ad indurre la ricorrente in errore, indicando erroneamente in calce ai propri atti la ricorribilità a questa giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia, salva la sua riassunzione avanti l' AGO ai sensi dell' art. 11 del CPA.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio da remoto del giorno 11 marzo 2021, in modalità di videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.