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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 19 aprile 2017 al numero 3741 avente per oggetto una controversia in materia di inadempimento del contratto
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa Parte_1
per notaio contrassegnata da numero di repertorio 98999, Persona_1
dall'avv. Mauro Iannone, presso lo studio del quale, sito in Mercato San
Severino (Salerno) alla via Torino 8, è elettivamente domiciliato;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti Controparte_1
stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Michela
Albano ed elettivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano (Salerno) alla via
Carducci n. 1;
CONVENUTA
1 Nel corso dell'udienza del 22 gennaio 2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, integralmente richiamate in questa sede
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rinnovata la notificazione dell'atto di citazione ha convenuto Parte_1
in giudizio per ottenere la risoluzione giudiziale del Controparte_1
contratto di mantenimento vitalizio dell'8 ottobre 2010, steso per notaio contrassegnato da numero di repertorio 4279 e da numero Persona_1
di raccolta 2360. In particolare, l'attrice ha dedotto: 1) di avere trasferito,
unitamente al marito alla figlia la nuda CP_2 Controparte_1
proprietà dell'immobile sito in Pontecagnano Faiano, identificato al catasto al foglio 5, mappale 218, sub. 1; 2) che gli alienanti avevano riservato a sé
l'usufrutto generale vitalizio con reciproco diritto di accrescimento in favore del più longevo di essi;
3) che, quale corrispettivo del trasferimento, la figlia aveva assunto l'impegno di assicurare assistenza materiale e spirituale ai genitori;
4) che era prevista la risoluzione del contratto a fronte dell'inadempimento, anche solo parziale, delle prestazioni imposte alla cessionaria;
5) che, successivamente al perfezionamento del contratto, la figlia si era trasferita con la propria famiglia presso l'abitazione; 6) che, alla morte del padre, la figlia aveva assunto un contegno irrispettoso nei propri confronti;
7) che la convenuta non le aveva somministrato l'insulina e che aveva sbarrato l'accesso ad alcune stanze della casa, lasciandole anche l'impegno di svolgere talune incombenze domestiche;
8) che aveva proferito nei suoi confronti parole ingiuriose e che, infine, unitamente alla propria famiglia, aveva abbandonato l'abitazione di via Bellini n. 4, lasciandola sola e priva di assistenza;
9) che,
pertanto, non aveva adempiuto agli obblighi derivanti Controparte_1
dallo stipulato contratto di mantenimento.
2 Sulla scorta di siffatte premesse, l'attrice ha preteso lo scioglimento del vincolo negoziale, la liberazione dell'immobile da parte della figlia (domanda, invero,
non proposta in seno alla originaria citazione introduttiva la cui notificazione
è stata dichiarata nulla all'udienza del 13 settembre 2017) e, infine, il ristoro dei danni patiti.
In data 18 aprile 2018 ha accettato il contraddittorio, Controparte_1
pretendendo il rigetto della pretesa ed evidenziando di avere adempiuto ai propri doveri sino a quando possibile, censurando il rifiuto della vitaliziata di ottenere la prestazione.
Svolta l'istruttoria orale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e assegnata allo scrivente, il quale, anticipata l'udienza su richiesta della difesa della parte attrice, ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Orbene, la domanda veicolata da pone questo Tribunale dinanzi Parte_1
al contratto perfezionato l'8 ottobre 2010, steso per notaio Per_1
contrassegnato da numero di repertorio 4279 e da numero di
[...]
raccolta 2360. Trattasi di un “contratto di mantenimento vitalizio” stipulato da e da un lato, e da CP_2 Parte_1 Controparte_1
dall'altro lato, in forza del quale quest'ultima ha acquistato il diritto di nuda proprietà sull'immobile identificato al catasto al foglio 5 e contrassegnato dal mappale 218, sub. 1 – sito nel comune di Pontecagnano alla via Bellini n. 4 -
obbligandosi, nel contempo, a titolo di corrispettivo, a prestare ai genitori
“ogni necessaria assistenza spirituale e materiale, apprestando loro la
preparazione del vitto e pulizia del vestiario e dell'alloggio in modo decoroso,
nonché tutte le cure di cui gli stessi potessero avere bisogno e di sopperire a
tutte le necessità che potranno verificarsi per tutta la durata della loro vita,
3 assicurando la presenza accanto alla parte cedente, se necessario, di giorno e
di notte”.
Ora, emerge chiaramente dal testo contrattuale che i paciscenti hanno perfezionato un negozio atipico di cd. vitalizio alimentare, in virtù del quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, rectius diritto di nuda proprietà sullo stesso, si è obbligata a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale e morale, provvedendo a ogni sua esigenza.
È noto che detto contratto è caratterizzato: a) dall'aleatorietà, che può essere accertata comparando le prestazioni dedotte sulla base di dati omogenei,
secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla data di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, a detta epoca, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato (la dottrina ha parlato di alea “doppia” o
“complessa” di secondo grado, giacché commisurata non soltanto all'incertezza della durata della vita del vitaliziato, ma anche alla mutabile misura delle necessità personali dell'alimentando); b) dall'infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma in denaro ed incoercibilità; c) dalla non patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà
che informa la scelta dell'obbligato e all'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario
(Cass. sez. un n. 6532 del 1994 e Cass. n. 1503 del 1998).
Il contratto in esame, poi, sebbene modellato sulla falsariga della rendita vitalizia, se ne differenzia, in ragione del fatto che la prestazione del beneficiario costituisce un'obbligazione infungibile di fare, avente carattere continuativo, e caratterizzata dall'intuitus personae di chi deve adempiere la
4 prestazione di assistenza. Più in dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare" differisce da quello,
nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda,
correlata non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni, anche in relazione all'età ed alla salute del beneficiario (si veda Cass. n. 22009 del 2016).
Ora, proprio muovendo dalle differenze morfologiche e funzionali del contratto in parola rispetto a quello di rendita vitalizia, la dottrina e la giurisprudenza escludono l'applicabilità dell'art. 1878 c.c. (“In caso di
mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita,
anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del
contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinché
col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad
assicurare il pagamento della rendita”) al contratto di mantenimento.
Detto altrimenti, secondo l'opinione prevalente il divieto di risoluzione di cui all'art. 1878 c.c. – che opera nell'ipotesi di mancato pagamento di rate o rendite scadute - si riferisce a prestazioni di solo dare, frazionabili, fungibili e suscettibili di coercizione e, pertanto, in ragione della natura atipica del contratto di vitalizio (si vedano Cass. n. 8432 del 1990, Cass. n. 1503 del 1998
e, più di recente, Cass. n. 13232 del 2017), in caso di inadempimento, troverà
applicazione la disciplina generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c.
5 Se così è, secondo il pacifico e consolidato orientamento della Corte di cassazione, formatosi a partire dalla sentenza n. 15533 del 2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (e salvo che si versi in ipotesi di obbligazione negativa), il creditore che agisca per la risoluzione del contratto ed eserciti i conseguenti rimedi del risarcimento del danno o delle restituzioni (al pari del creditore che eserciti il rimedio alternativo dell'azione di adempimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento, (in tema, ex multis, tra le più recenti,
Cass. n. 25584 del 2018; Cass. n. 3587 del 2021; Cass. n. 22244 del 2022).
Va soggiunto, poi, sul piano generale, che, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell'art. 1453 c.c., non è sufficiente la sussistenza di un inadempimento caratterizzato da gravità (si veda infra sul tema), ma occorre altresì, che, nel quadro delle reciproche obbligazioni facenti carico alle parti e dell'impegno di cooperazione previsto per contratto,
l'inadempimento o il ritardato adempimento sia considerato colposo o doloso,
configurandosi soltanto così, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità del debitore (Cass. n. 6551 del 2013), la quale deve, dunque, escludersi quando costui provi che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ossia dimostri la sussistenza di circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico
(Cass. n. 6551 del 2013, cit.; Cass. n. 16291 del 2002).
6 In altri termini, la risoluzione del contratto non può pronunciarsi allorché il debitore superi la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che,
nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili, e, per il tramite di risultanze positivamente apprezzabili, sia chiara l'incolpevolezza dell'inadempimento (Cass. n. 8924 del 2019; Cass. n. 27702 del 2024).
Come accennato, la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto è presunta sino a prova contraria e che tale presunzione è destinata a cadere solo a fronte di risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili (già Cass. n. 3328 del 1983; Cass. n. 2853 del 2005). La nozione di causa non imputabile ex art. 1218 c. c. si specifica come evento esterno alla cerchia di attività del debitore, imprevedibile ed inevitabile (Cass. 4372 del
2012).
Tra le cause di non imputabilità dell'inadempimento vi è anche il rifiuto ingiustificato del creditore di riceversi la prestazione e, dunque, se è il vitaliziato a non accettare o a rendere oltre modo difficoltosa la prestazione dovuta, l'obbligato non può essere qualificato inadempiente.
Al riguardo, deve soggiungersi che, in disparte la natura del dovere di cooperazione del creditore (onere o obbligo), la giurisprudenza condivide l'assunto secondo cui non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione. Tale
7 esclusione della colpa dell'inadempimento non è condizionata all'offerta reale della prestazione, secondo la procedura prevista dagli artt. 1209 e ss. c.c.,
costituendo questa offerta una facoltà della quale il debitore può avvalersi al diverso fine di determinare gli effetti della mora credendi e di conseguire la propria liberazione (Cass. n. 2382 del 1975 Cass. n. 2852 del 1982).
In definitiva, il ripetuto rifiuto del vitaliaziato - creditore può determinare il venir meno del requisito della colpevolezza nella condotta dell'obbligato.
Ciò chiarito in linea generale, alla stregua delle generali coordinate che precedono, il vitaliziato ha (solo) l'onere di allegare e di provare la fonte negoziale del suo diritto e ha l'onere di allegare, ma non quello di provare,
soltanto "la circostanza dell'inadempimento della controparte" (si veda anche
Cass. n. 1080 del 2020 e Cass. n. 20150 del 2022).
Orbene, certamente l'attrice ha assolto ai propri oneri di allegazione e prova,
avendo, da un lato, prodotto il “contratto di mantenimento vitalizio” dell'8
ottobre 2010 e, dall'altro lato, specificato in modo compiuto, nel suo nucleo essenziale, l'inadempimento imputato alla convenuta, consistente: a)
nell'allontanamento per diverse ore ovvero per l'intera giornata della domenica;
b) nell'isolamento della vitaliziata attraverso l'emarginazione durante la consumazione dei pasti e la chiusura delle varie stanze e degli armadi;
c) nella mancata somministrazione dell'insulina; d) nella mancata pulizia delle stoviglie utilizzate e dei vestiti indossati;
e) nel trattenimento dell'emolumento pensionistico;
f) nell'espressione di frasi ingiuriose nei confronti della vitaliziata (si confrontino le frasi riportate con un carattere più
ampio alla terza pagina dell'atto di citazione).
Procedendo con ordine, va innanzitutto precisato che, dal tenore letterale della seconda clausola contrattuale, emerge che la prestazione fondamentale del
8 sinallagma contrattuale non si sostanzia nella permanenza della debitrice presso l'immobile abitato dalla vitaliziata. Detto altrimenti, CP_1
non si è affatto obbligata ad abitare presso l'immobile di cui ha
[...]
acquistato la nuda proprietà, assumendo (solo) l'impegno di prestare assistenza materiale e spirituale nei confronti dei genitori, obbligandosi “a sopperire a
tutte le necessità che potranno verificarsi per tutta la durata della loro vita,
assicurando la presenza accanto alla parte cedente, se necessario, di giorno e
di notte”.
In buona sostanza, ha assunto l'obbligo di assicurare, se Controparte_1
necessario, la propria presenza accanto alla madre, soddisfacendone le esigenze materiali, correlate anche alla gestione dell'alloggio (“la
preparazione del vitto e la pulizia del vestiario e dell'alloggio in modo
decoroso”) e spirituali.
Tanto chiarito, va rilevato che, sul tema della non imputabilità
dell'inadempimento, rectius del rifiuto della vitaliziata di ricevere le prestazioni assistenziali promesse, gli esiti istruttori sono evidentemente contrastanti.
I contributi narrativi dei testimoni ascoltati, infatti, danno conto di due differenti e contrapposti scenari: il primo è caratterizzato, effettivamente, dal rifiuto della creditrice di ricevere la prestazione, attraverso la realizzazione di un contegno oppositivo tale da escludere, astrattamente, l'imputabilità
dell'inadempimento; il secondo, invece, evidenzia il grave e colposo inadempimento della convenuta, inadempimento consistito, tra l'altro,
nell'isolamento, materiale e spirituale, della vitaliziata durante, in particolare,
il momento di condivisione dei pasti.
9 Si tratta, evidentemente, di un contrasto tra testimonianze che va risolto secondo i criteri offerti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il
giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni
escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la
credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro
qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e
la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi
esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una
testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe"
(Cass. n. 1547 del 2015; Cass. n. 4763 del 2015; da ultimo Cass. n. 15270 del
2024).
In tale prospettiva, va certamente annessa maggiore rilevanza alle dichiarazioni espresse da e le quali hanno Tes_1 CP_3
rappresentato di essere vicine di casa dell'attrice. In particolare, Tes_1
ascoltata nel corso dell'udienza del 4 febbraio 2021, ha dichiarato di vivere in un appartamento vicino da oltre cinquanta anni, riferendo altresì sia dell'isolamento vissuto da durante i pasti sia delle operazioni di Parte_1
pulizia del bucato compiute in autonomia dall'attrice, confermando, infine,
l'espressione di frasi rivolte dalla figlia alla madre, lesive della dignità
personale di quest'ultima [“quando andavano d'accordo, la figlia preparava
il pasto per la madre. Dopo che i rapporti si sono incrinati, ho visto che la
prendeva delle cose da mangiare (del tipo pane e pomodoro) e lo Pt_1
mangiava sul terrazzo;
il bucato della veniva poi da lei lavato a mano, Pt_1
come ho verificato personalmente; “confermo di aver sentito in continuazione
le espressioni contenute nel capo i) della memoria istruttoria di parte attorea
10 in data 18.06.2018; a seguito di tale episodio ho visto che la usciva sul Pt_1
balcone e piangeva”].
Ancora, ascoltata nel corso dell'udienza del 27 ottobre 2021, CP_3
ha confermato lo stato di isolamento vissuto da [“E' vera la Parte_1
circostanza di cui al capo d), in quanto sul terrazzo in comune la vedevo da
sola e le domandavo se era da sola e lei me lo confermava;
Sul capo e) (Vero
è” che la sig.ra spesso a pranzo e/o a cena veniva allontanata, in Parte_1
malo modo, dalla tavola per essere relegata a consumare il pasto, in solitudine,
sulla terrazza di casa – n.d.r. ) posso riferire che, andando a fare l'insulina alla
, vedevo che la stessa aveva il piatto già preparato ed alla mia domanda Pt_1
dove andate a mangiare lei rispondeva:” Fuori in terrazzo” Aggiungo che pur
sentendo le grida non percepivo le esatte parole, e ricordo di aver visto la
piangere ma non mi ha riferito l'esatto motivo”]. Pt_1
Il contributo dichiarativo di e appare di sicura Tes_1 CP_3
rilevanza probatoria, in quanto espresso da testimoni privi di rapporti di parentela, coniugio o affinità con le parti processuali.
Differentemente, le dichiarazioni espresse da , Testimone_2 CP_4
e – i quali, almeno secondo le intenzioni della parte convenuta, Testimone_3
avrebbero dovuto rappresentare che la mancata realizzazione di talune prestazioni, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, ha costituito un'evenienza inevitabile, determinata dal rifiuto della creditrice, idoneo a escludere l'imputabilità dell'inadempimento – hanno reso un contributo dichiarativo complessivamente inidoneo allo scopo prefissato, dovendo anche evidenziarsi lo stretto legame con la convenuta (si tratta del coniuge, del genero e della nuora).
11 Ed invero, i testimoni suindicati hanno, a ben vedere, espresso contributi divergenti circa l'individuazione del momento temporale in cui l'attrice avrebbe rifiutato l'assistenza della figlia: a) “solo negli ultimi due mesi”
( ; b) “da tre anni a questa parte” ( ; c) “dopo Persona_2 CP_4
circa un anno” ( ). Testimone_3
Divergenti si sono rivelate anche le dichiarazioni espresse in relazione alla delucidazione dei motivi della consumazione dei pasti sul terrazzo. Ed invero,
ha evidenziato che era solita consumare sul Testimone_2 Parte_1
terrazzo solo “i biscotti e le caramelle che non poteva mangiare per non farsi
vedere”; differentemente, ha riferito della consumazione dei Testimone_3
pasti sul terrazzo a causa delle doglianze rivolte alla compagine familiare (“la
pranzava a tavola con noi ma a volte faceva i capricci e andava a Pt_1
mangiare da sola fuori al balcone”).
La conclusione dell'isolamento, spirituale e materiale, patito dall'attrice – la cui prova appare raggiunta già all'esito della valutazione dal contributo narrativo dei testimoni - non pare poter essere infirmata dalle dichiarazioni rese dalla creditrice in sede d'interrogatorio formale. Ella, infatti, ha reso una dichiarazione complessa, aggiungendo alle dichiarazioni confessorie la rappresentazione di circostanze favorevoli a propri interessi.
Ed infatti, se è vero, da un lato, che ha rappresentato – attraverso Parte_1
la conferma del nono capitolo dell'interrogatorio formale (“è vero che dal
marzo 2014 all'aprile 2016 tutta la famiglia della fu costretta a gravi CP_1
sacrifici poiché l'anziana , sollecitata dalla figlia, si rifiutava di Pt_1
provvedere alla propria cura ed igiene personale, all'assunzione delle
medicine, alla consumazione dei pasti che spesso pretendeva fossero serviti
fuori al balcone anche in condizioni meteo avverse”) – di avere assunto un
12 contegno oppositivo ai tentativi di assistenza materiale della figlia, è parimenti vero, dall'altro lato, che rispondendo al medesimo capitolo (Cass. n. 1975 del
1983), ha pure dichiarato che il contegno assunto è stato Parte_1
determinato sia dalla manifestazione, da parte della convenuta, dell'intenzione di “abbandonarla” in una casa di cura sia dall'isolamento patito durante i pasti,
suggerendo, in tal guisa, una circostanza a sé favorevole, scilicet la violazione del vincolo negoziale assunto dalla debitrice (“perché mia figlia mi voleva
mandare alla casa di cura e perché non mettevano il mio posto a tavola”).
In tale prospettiva – come già accennato -, la dichiarazione resa da
[...]
si configura in termini di “dichiarazione complessa o qualificata”, Pt_1
fattispecie contemplata nella prima parte dell'art. 2734 c.c., ricorrente allorché,
nello stesso contesto, il confitente oltre a riconoscere la verità di fatti a sé
sfavorevoli affermi altresì l'esistenza di ulteriori circostanze favorevoli ai propri interessi. In questa ipotesi, ai sensi della seconda parte del medesimo articolo, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte, mentre in caso di contestazione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni è rimessa al libero apprezzamento del giudice.
In altri termini, l'efficacia della c.d. confessione complessa viene rimessa al comportamento processuale della controparte: nell'ipotesi di non contestazione le dichiarazioni aggiunte assumono, al pari di quelle sfavorevoli al confitente, piena efficacia di prova legale;
al cospetto della contestazione,
invece, tanto le dichiarazioni confessorie quanto quelle che ne infirmano l'efficacia degradano a prove liberalmente valutabili e sono come tali soggette al prudente apprezzamento del giudice.
13 Ora, questo Tribunale condivide l'affermazione per la quale la contestazione richiesta dall'art. 2734 c.c. non possa essere implicita (Cass. n. 8768 del 2024).
L'onere di contestazione, previsto espressamente dall'art. 2734 c.c. con le conseguenze processuali sopra richiamate, richiede un quid pluris rispetto alla mera conferma della volontà processuale di ottenere l'accoglimento della domanda giudiziale. Quanto precede si ricava anche dall'interpretazione evolutiva formatasi in ordine alla nozione di "fatti non specificamente
contestati" di cui all'art. art. 115, primo comma, c.p.c. (vedasi Cass. nn. 9439
del 2022, 26908 del 2020, secondo cui il convenuto, a fronte di una chiara allegazione dell'attore in punto di fatto, ha l'onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità).
In buona sostanza, la contestazione rilevante in giudizio - ai fini dell'apprezzamento da parte del giudice dei fatti che debbono ritenersi provati o non provati - deve risolversi in una condotta processuale attiva, esplicazione di un onere processuale ontologicamente e strutturalmente diverso rispetto a quello della richiesta di accoglimento della domanda giudiziale.
In definitiva, "In caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione,
ai sensi dell'art. 2734 cod civ, la contestazione della controparte - che
impedisce alle dichiarazioni del confitente di fare piena prova nella loro
integrità e permette al giudice di apprezzarle liberamente – deve essere
manifestata in modo espresso, non potendo invece risultare, in modo implicito,
dalla mera richiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, di accoglimento
della domanda incompatibile con le predette dichiarazioni aggiunte" (Cass. n.
8768 cit.).
Nel caso di specie, la parte convenuta ha sì espressamente contestato la verità
dei fatti aggiunti, ma lo ha fatto, a ben vedere, solo nel corpo della comparsa
14 conclusionale, scritto che, come noto, ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (Cass. n. 14250 del 2004; Cass. n. 6858 del
2004). In tale ottica, la contestazione ex art. 2734 c.c. fatta per la prima volta nel corpo della comparsa conclusionale è certamente irrilevante.
Se così è, la dichiarazione resa da fa piena prova nella sua Parte_1
integrità, pure in relazione, dunque, al profilo dell'intenzione espressa dalla convenuta di allontanarla dall'abitazione al fine di lasciarla in una casa di cure,
del mancato allestimento del “posto a tavola”, integrando il quadro istruttorio già formatosi efficacemente all'esito delle attendibili dichiarazioni espresse da e . Tes_1 CP_3
Alla stregua delle considerazioni che precedono, a fronte dell'allegato inadempimento, deve ritenersi non raggiunta la prova dell'adempimento ovvero della non imputabilità dell'inadempimento.
Peraltro, il dibattito processuale ha fatto emergere la gravità
dell'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta [il requisito di gravità dell'inadempimento sfugge alle regole di ripartizione dell'onere della prova, dovendo essere accertato d'ufficio dal giudice (Cass. n.
23148 del 2013; Cass. n. 16084 del 2007; Cass. n. 1507 del 1994; Cass. n. 3099
del 1987)].
In tema, è noto, sul piano generale, che, ai fini della valutazione richiesta dalla norma di cui all'art. 1455 c.c. (“Il contratto non si può risolvere se
l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo
all'interesse dell'altra”), il giudice deve tener conto di tutte le circostanze,
oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione
15 dell'equilibrio contrattuale (Cass. n. 7187 del 2022; Cass. n. 8220 del 2021;
Cass. n. 15052 del 2018; Cass. n. 10995 del 2015). Segnatamente, la gravità
dell'inadempimento deve essere valutata avendo riguardo all'operazione complessiva sulla base di un duplice criterio (Cass. n. 4314 del 2016; Cass. n.
22346 del 2014; Cass. n. 21237 del 2012; Cass. n. 7083 del 2006; Cass. n. 3669
del 1995): in primo luogo il giudice, applicando un parametro oggettivo, deve verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente,
sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale — criterio oggettivo — (Cass. n. 6548 del 2010; Cass. n. 1708 del 2010; Cass. n. 3851
del 2008; Cass. n. 14034 del 2005); sotto altro profilo complementare al primo invece il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti,
quali un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra, che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata — criterio soggettivo — (Cass. n. 3954 del 2008; Cass. n. 9314 del 2007; Cass. n. 4982
del 2007).
La gravità deve essere commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva alla regolare esecuzione e non alla convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento (Cass. n. 8212 del 2020; Cass. n. 4022 del
2018).
Ancora, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, quale questione di fatto la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. n. 12182 del 2020), deve ritenersi implicita, ove
16 l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Cass. n. 22521 del 2011; Cass. n. 1227 del 2006).
Sicché nella valutazione della gravità dell'inadempimento di un contratto vanno preliminarmente distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455, rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi darsi rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti (Cass. n. 19579 del 2021).
Ora, l'applicazione della regola generale di cui all'art. 1453 c.c., impone che,
anche in relazione al contratto di “mantenimento vitalizio”, il giudice sia tenuto ad apprezzare la gravità dell'inadempimento (si veda Cass. n. 24104 del 2004).
Sul punto, appare pienamente condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è grave l'inadempimento del vitaliziante ancorché protrattosi per un breve periodo (si confronti Cass. n.
2940 del 2004, secondo cui si configura "un inadempimento di non scarsa
importanza, con conseguente risoluzione del contratto, qualora il vitaliziante
che per lungo tempo abbia assolto l'obbligazione manchi di eseguirla anche
solo per un breve periodo").
Ciò posto, appare certamente di non scarsa importanza l'inadempimento della convenuta, la quale, isolando la madre durante i pasti e proferendo nei suoi confronti frasi lesive della dignità personale (“confermo di aver sentito in
continuazione le espressioni contenute nel capo i) della memoria istruttoria di
17 parte attorea in data 18.06.2018; a seguito di tale episodio ho visto che la
usciva sul balcone e piangeva”), ha violato i principali obblighi, quanto Pt_1
meno, di assistenza spirituale, assunti in virtù del contratto di mantenimento vitalizio
Pertanto, sussistono i presupposti per risolvere il contratto di mantenimento vitalizio dell'8 ottobre 2010, steso per notaio Persona_1
contrassegnato da numero di repertorio 4279 e da numero di raccolta 2360,
registrato a Salerno il 13 ottobre 2010 al numero 5677 e trascritto a Salerno il
15 ottobre 2010 al numero 41600 di registro generale e 29077 di registro particolare.
Del tutto infondata appare, invece, la domanda di risarcimento del danno, il cui accoglimento avrebbe richiesto, pur sempre, l'allegazione, da parte dell'assunto danneggiato, dei pregiudizi, patrimoniali o non patrimoniali,
asseritamente patiti quali conseguenze, dirette e immediate, del grave inadempimento [sia consentito rammentare che anche un inadempimento inidoneo ai fini risolutori può aver cagionato un danno risarcibile (Cass. n.
12466 del 2016)]
È noto, infatti, che, se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha,
dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità
e individualità ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta
di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando
18 non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al
giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che
fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328
cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo.
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
Peraltro, quanto più è puntuale l'enunciazione di un fatto ad opera della parte che ne affermi la verità, tanto più l'avversario è tenuto a prendere posizione contraria su di esso. In particolare, ai fini del rispetto del principio della domanda, "allegare" la sussistenza di un danno alla proprietà non può ridursi a descrivere la verificazione di una condotta umana violatrice della stessa,
occorrendo altresì qualificare gli effetti giuridici che si vogliono far derivare da tale enunciazione, in termini di compromissione di interessi o valori.
Nel caso di specie, l'attrice si è limitata ad allegare l'inadempimento, scilicet
la (già accertata) violazione dei doveri correlati al contratto di mantenimento vitalizio, senza indicare compiutamente, però, quali pregiudizi ha effettivamente patito a causa dello stesso.
Analogamente, appare infondata anche la pretesa di rilascio – esperita, a ben vedere, solo nel corpo della citazione rinnovata - in quanto la parte attrice ha dato atto, già nel libello introduttivo del giudizio, dell'abbandono
19 dell'immobile da parte della figlia (circostanza, poi, confermata all'esito del dibattito processuale).
Esaurito l'esame delle domande attoree, non resta che statuire sulle spese di lite, che si stima equo compensare integralmente tra le parti, tenuto conto del rigetto delle domande di restituzione e di risarcimento del danno, nonché, in particolare, della necessità di non inasprire i rapporti tra le parti, avvinte da stretti rapporti di parentela.
Da ultimo, deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 2655 c.c., la presente sentenza deve essere annotata in margine alla trascrizione dell'atto risolto innanzi indicato (trascritto a Salerno il 15 ottobre 2010 al numero di registro generale
41600 e al numero di registro particolare 29077).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Giulio Fortunato, definitivamente pronunziando, uditi i procuratori delle parti,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- risolve il contratto di mantenimento vitalizio dell'8 ottobre 2010, steso per notaio contrassegnato da numero di repertorio 4279 Persona_1
e da numero di raccolta 2360, registrato a Salerno il 13 ottobre 2010 al numero 5677 e trascritto a Salerno il 15 ottobre 2010 al numero di registro generale 41600 e al numero di registro particolare 29077;
- rigetta le domande di risarcimento del danno e di rilascio dell'immobile;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dà atto che la presente sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione – come indicata in parte motiva - dell'atto risolto presso la
Conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente
Così deciso in Salerno in data 22 aprile 2025
20 Il giudice dott. Giulio Fortunato
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