Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 910 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. NACCARATO MARCO Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti VARANI MANUELA, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 510/2023, pubblicata in data 28/03/2023; iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno
2007.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 22.9.2023, ha chiesto la riforma della sentenza con Parte_1
cui il Giudice del lavoro di Castrovillari ha rigettato la sua domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2007, rilevando l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria avverso la cancellazione per quell'anno disposta dall' e pubblicata sul sito CP_1
telematico dal 15/09/2012 al 25/10/2012
1
Ha sostenuto che la novella sulla notifica mediante pubblicazione telematica degli elenchi dei braccianti agricoli troverebbe applicazione solo con riferimento alle giornate di occupazione successive al 2010, e, pertanto, non sarebbe applicabile al caso di specie, laddove le giornate lavorative che vengono in rilievo sono relative all' anno 2007.
Ha, inoltre, lamentato la carenza di motivazione in ordine al merito della domanda, evidenziando di di aver fornito prova (documentale e per testi) dell'esistenza del suo rapporto di lavoro nell'anno
2007.
2.L' , ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale CP_1
infondatezza.
3.Il Collegio ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e, all'esito dell'acquisizione delle note scritte, ha deciso come segue.
DIRITTO.
4.L'appello va respinto.
5.E' dirimente rilevare che è principio ormai pacifico in giurisprudenza che la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative debba avvenire mediante la pubblicazione telematica da parte dell' nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma CP_1
7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011 e che tale modalità può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma ( da ultimo Cass.37974/2022).
6.E' appena il caso di aggiungere che esula ratione temporis dall'oggetto della presente controversia la previsione dell'art. 43, comma 7, d. l. nr. 76 del 2020 (conv con legge nr. 120 del 2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d.l. nr. 98 del 2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative: i disconoscimenti di cui oggi si discute sono, infatti, adottati nella vigenza dell'originaria formulazione della disposizione, e dunque validamente notificati mediante pubblicazione telematica dell'elenco trimestrale.
2 7.Che la pubblicazione nel sito dell' consenta una conoscenza erga omnes dell'atto idonea a CP_1
far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, è stato affermato dalla Corte Cost. con sentenza nr. 45 del 2021, nella quale si evidenzia che il legislatore del 2011 ha così contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale.
8.In definitiva, deve convenirsi con il Tribunale che la notificazione al Pericolo della cancellazione delle giornate effettuate nel 2007 mediante pubblicazione, sul sito internet, degli elenchi nominativi trimestrali dal 15/09/2012 al 25/10/2012, è pienamente conforme al dettato legislativo e idonea a far scattare nella specie la decorrenza del termine di cui all'art. 22 legge n.7/70.
9.Ne consegue la conferma della sentenza con assorbimento di ogni ulteriore motivo di gravame.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza, non potendo farsi applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. perché questo opera solo in relazione ai giudizi che, diversamente da quello odierno, sono promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (
Cass.16676/2020).
Esse si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi minimi stabiliti nelle vigenti tariffe forensi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
12.Stante l'esito dell'impugnazione, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 22/09/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 510/2023 , pubblicata in data 28/03/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1450, oltre accessori di legge;
3 -si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione .
Così deciso nella camera di consiglio del 31.3.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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