Sentenza 16 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/2004, n. 7290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7290 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3747/01 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 29/01/01 - R.G.N. 1291/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 22/01/04 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Caserta l'attuale ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato s.p.a. e di essere stato collocato a riposo, a seguito di domanda di prepensionamento, con il riconoscimento di un aumento di anzianità di servizio pari a ottantaquattro mesi (sette anni), ai sensi della legge n. 141 del 1990, chiedeva la riliquidazione della indennità di buonuscita, con il computo, nella relativa base di calcolo, degli scatti biennali di anzianità (di cui all'art. 38 del c.c.n.l. ferrovieri) correlati all'aumento convenzionale della anzianità lavorativa.
Il Pretore rigettava la domanda e la decisione, appellata dal lavoratore, veniva confermata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 29 dicembre 2000/29 gennaio 2001. I giudici di appello affermavano che l'indennità di buonuscita va calcolata in base all'ultimo stipendio effettivamente percepito, come prescritto dall'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829; di conseguenza, dell'aumento convenzionale di anzianità doveva tenersi conto solo ai fini del numero di anni per i quali moltiplicare l'ultimo stipendio in godimento, non per incrementare quest'ultimo. Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre, formulando due motivi di censura, il lavoratore.
La società Ferrovie dello Stato non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, della legge n. 141 del 1990 e dell'art, 12 delle disposizioni sulla legge in generale, la difesa del ricorrente assume che i giudici di appello non hanno considerato che l'aumento di servizio riconosciuto dalla legge "è valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura della pensione e della indennità di buonuscita" e, quindi, idoneo a produrre tutti gli effetti giuridici conseguenti alla sua effettività, fra i quali la maturazione degli scatti di anzianità, previsti dall'art. 38 del c.c.n.l. e collegati al mero decorso del tempo.
Il motivo è infondato.
L'art. 1 della legge n. 141 del 1990, nel riconoscere un aumento di servizio valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura dell'indennità di buonuscita, non ha inteso attribuire un inquadramento economico diverso da quello reale ne' modificare la disciplina della buonuscita, che resta ancorata al disposto dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, che tiene conto dell'ultimo stipendio mensile effettivamente percepito (v. Cass., 5 dicembre 1988 n. 12363; 25 maggio 2001 n. 7173). In sostanza, poiché l'art. 14 citato stabilisce che l'indennità di buonuscita è data dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% dell'ultimo stipendio e delle altre voci specificate, la disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 141/90 giova al ferroviere prepensionato nel senso di aumentare uno dei due fattori della operazione di moltiplicazione (i mesi di servizio), non di incrementare l'altro (la base retributiva).
Con il secondo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., in relazione all'art. 38 del c.c.n.l. del 18 luglio 1990, nonché vizio di motivazione.
Deduce che l'art. 38 citato si limita a prevedere una progressione degli stipendi iniziali sulla base di un meccanismo temporale che prescinde da qualsiasi valutazione in termini di maggiore o minore professionalità del lavoratore.
Critica, quindi, l'interpretazione che il Tribunale ha dato della disposizione, affermando il principio che "l'istituto dello scatto di anzianità disciplinato dall'art. 38 del c.c.n.l. Ferrovieri 18/7/1990 costituisca un riconoscimento retributivo della maggiore professionalità acquisita con il decorso di un apprezzabile lasso di tempo nell'effettiva prestazione lavorativa".
Aggiunge che l'affermazione non inficia comunque la fondatezza del diritto del ricorrente, attesa la piena equiparazione del servizio attribuito ai fini del prepensionamento a quello effettivo. Il motivo risulta inammissibile perché investe argomentazioni inesistenti nella sentenza impugnata.
Si può aggiungere che lo stesso ricorrente deduce che la affermazione non inficia la fondatezza del suo diritto al ricalcolo della indennità di buonuscita. Per cui mancherebbe comunque un interesse alla impugnazione.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese di questo giudizio, attesa la mancata costituzione della società ex datrice di lavoro.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004