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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 9.06.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 3608/2016 r.g. e vertente tra
(c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Parte_1 C.F._1
Fiorillo;
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, resistente rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Tomasello e
Carmela Puglisi;
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Assessore pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
Oggetto: rimborso spese per cure mediche fuori regione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.07.2016, premesso che in data 01.02.2016, Parte_1
a fronte di diagnosi di urgenza, veniva ricoverata presso l'Istituto Humanitas di Milano per sottoporsi a “muco sezione”, deduceva di aver dovuto sostenere spese pari a euro 6.411,66 per le cure nonché euro 281,84 per il biglietto aereo da Reggio Calabria a Milano. Esponeva che, con raccomandata dell'08.02.2016, richiedeva formalmente il rimborso delle spese mediche effettuate al di fuori della Regione Sicilia, e comunque dispensate in strutture accreditate, direttamente all' di che rispondeva chiedendo solo di inoltrare l'istanza di Controparte_1 CP_1 rimborso. Riferiva, dunque, che in data 30.04.2016, veniva inoltrata una nuova richiesta tanto Cont all' di quanto alla Regione Siciliana. Aggiungeva che, con comunicazione prot. n. 603, CP_1
Cont l' comunicava la possibilità di rimborso relativo alle sole spese di viaggio e di soggiorno, indicando altresì il limite reddituale di euro 36.000,00 superato il quale il rimborso non sarebbe stato effettuato. Evidenziava l'urgenza della prestazione effettuata e contestava, in forza dell'art. 2041 c.c., l'ingiusto arricchimento delle resistenti ritenuto che le stesse aveva tratto utilitas dal fatto che la ricorrente, a proprie spese, si era fatta ricoverare presso una struttura di un'altra regione evitando alle stesse di affrontare le spese che avrebbero dovuto sostenere nell'ipotesi in cui la ricorrente si fosse ricoverata a carico del servizio sanitario della Regione Sicilia.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che a fronte di diagnosi di urgenza la ricorrente veniva ricoverata presso l'Istituto Humanitas di Milano ove veniva sottoposta all'intervento chirurgico e alle cure risultanti dagli atti;
che venisse dichiarato che la ricorrente si vedeva costretta a pagare la somma di euro 6.411,66 per spese mediche nonché euro 400,00 per spese di viaggio;
che venisse dichiarato che l' e/o la Regione Siciliana, Controparte_1
Assessorato regionale per la salute, era tenuta al rimborso di tutte le spese sostenute dalla ricorrente;
in via subordinata, che venisse dichiarato che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
e/o la Regione Siciliana, Assessorato regionale per la salute, era tenuta al rimborso della differenza tra le spese sostenute dalla ricorrente e la minor somma che avrebbe speso avvalendosi del sistema sanitario regionale;
in ulteriore subordine, che venisse dichiarato che l e/o la CP_4
Regione Sicilia aveva tratto un ingiusto arricchimento e condannarle in solido, ovvero ciascuna secondo le proprie responsabilità, al pagamento di un giusto indennizzo nei confronti della ricorrente commisurato alla diminuzione patrimoniale dalla stessa subiti pari a tutte le spese sostenute e documentate, ovvero decidendo l'importo del danno in via equitativa o, ancora, nella diversa misura ritenuta di giustizia anche a seguito di ctu;
che venissero condannate l'
[...]
e la Regione Siciliana, Assessorato regionale per la salute, in solido Controparte_1 ovvero ciascuna secondo le proprie responsabilità, al rimborso delle somme analiticamente documentate ovvero in quel diverso e minore importo che verrà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Con memoria depositata in data 20.03.2017 si costituiva in giudizio l
[...] contestando la fondatezza delle domande ex adverso proposte. Controparte_1
Cont Preliminarmente, l' eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che la
2 controversia rientrava in quella devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo dal momento che la situazione soggettiva dedotta in giudizio era di mero interesse legittimo. Rilevava, altresì,
l'infondatezza della domanda ritenendo la legittimità della condotta dell ed eccependo la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva ritenendo unico legittimato l'Assessorato Regionale alla
Sanità.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
sempre in via preliminare, che venisse ritenuta la legittimità della condotta dell' e la conseguente Controparte_1 CP_1 carenza di legittimazione passiva della medesima e, per l'effetto, che venisse dichiarato il CP_1 ricorso infondato e inammissibile nei confronti dell' in via subordinata, Controparte_5 che venisse dichiarato l'obbligo dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia di sollevare la resistente da ogni onere del quale il giudice adito volesse gravare a qualunque titolo CP_1 direttamente l' in accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese giudiziali e compensi CP_1 difensivi.
3. Con memoria depositata il 13.07.2018 si costituiva l il Controparte_2 quale, in via preliminare eccepiva l'eventuale incompetenza territoriale del Tribunale di Messina considerato che la ricorrente risultava essere residente in [...]. Rilevava l'inesistenza dei presupposti per il rimborso delle spese sanitarie sostenute fuori dalla Regione Siciliana evidenziando che la ricorrente non aveva provveduto ad inoltrare alcuna richiesta preventiva di Cont autorizzazione all' di essendosi limitata a richiedere l'ammissione ai benefici soltanto CP_1 in un momento successivo al ricovero. Eccepiva, infine, l'infondatezza della domanda di indennizzo e di ogni altra richiesta risarcitoria non avendo l'Assessorato tratto alcun vantaggio né risparmio a fronte delle spese sostenute dalla ricorrente per i trattamenti sanitari presso l'Istituto
Humanitas di Milano essendo stata semplicemente una scelta della ricorrente di sottoporsi ai relativi trattamenti sanitari in regime elezione e solvenza.
Chiedeva, quindi, che venissero rigettate le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto e che venisse condannata controparte al pagamento delle spese del giudizio.
4. L'udienza del 9.06.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
5. Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dall resistente. CP_1
3 Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità “Le controversie aventi ad oggetto il diritto soggettivo al rimborso delle spese sostenute dall'assistito, a seguito del ricovero presso struttura privata non convenzionata, per prestazioni chirurgiche indifferibili, che la struttura sanitaria pubblica non è in grado di assicurare, rientrano nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, in quanto relative a "rapporti individuali di utenza con soggetti privati" e sottratte, quindi, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come individuata dall'art. 33
d.lg. 31 marzo 1998 n. 80. “ (Cass. 2000 n. 558).
6. Va del pari respinta l'eccezione di incompetenza territoriale atteso che risulta che la ricorrente al momento del deposito del ricorso risiedesse a CP_1
7. Va inoltre rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall CP_4
trattandosi dell'ente al quale, a decorrere dall'entrata in vigore della l. r. n. 3/1991, sono
[...] state trasferite le competenze inerenti all'istruttoria, alla liquidazione e al pagamento delle provvidenze relative a prestazioni sanitarie fruite nel territorio nazionale e disciplinate dagli artt.
14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della l. r. n. 27/1975.
7. Nel merito al fine di risolvere la controversia in esame occorre richiamare la normativa di riferimento.
In particolare l'art. 2 della l. r. Sicilia n. 202/1979, come modificata con l. r. n. 3/1991, dispone che “Nei casi di ricorso a strutture sanitarie pubbliche o ad altri istituti, enti e luoghi di cura convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in Italia o all'estero, l'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito è autorizzata [2] a concedere il contributo di cui al precedente articolo qualora la necessità del ricorso alle strutture sanitarie pubbliche, istituti, enti e luoghi di cura medesimi, sia stata preventivamente riconosciuta con le modalità previste dagli artt. 14-ter e 14-quinquies della L.R. 3 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.”
L'art. 14 ter l. r. 1975 n. 27 prevede quindi che “Ai fini del ricovero di cui al precedente articolo
l'avente diritto dovrà inoltrare all'Assessore regionale per la sanità, tramite il sindaco del comune di residenza, apposita istanza corredata dal certificato di residenza, dal titolo assistenziale, dalla documentazione sanitaria giustificativa del ricovero e dal preventivo di spesa da cui risulti la presumibile durata del ricovero, rilasciato dall' istituto o luogo di cura indicati all'articolo precedente” mentre l'art. art. 14-quinquies “quando, secondo il parere della commissione cui è stato affidato l'esame dell'istanza, le esigenze diagnostico - terapeutiche possono essere soddisfatte in modo o in tempo adeguati presso luoghi di cura convenzionati, ubicati nel territorio nazionale,
l' regionale per la sanità restituisce all'interessato la documentazione presentata, indicando le strutture di CP_6 ricovero e cura convenzionate idonee a fornire le prestazioni ospedaliere”.
4 L'art. 1 della l. r. Sicilia n. 20/1986 dispone inoltre che “Salve restando le disposizioni dell' art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le norme di cui alla legge regionale 23 ottobre 1977, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 202, si applicano anche nei casi in cui per motivi di comprovata urgenza medica, non sia stato possibile richiedere ed ottenere il preventivo riconoscimento di cui agli articoli dal 14 ter al 14 quinquies della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27. In tale casi la richiesta di ammissione ai benefici di cui alle suindicate leggi regionali deve essere inoltrata, con le stesse modalità, entro trenta giorni dal rientro nella sede di residenza e valutata dalla commissione di cui all'art. 14 ter della legge regionali 3 giugno 1975, n. 27, così come modificata con la legge regionale 23 luglio 1977, n. 66. Nei casi in cui la commissione riconosca, oltre alla esistenza dei motivi di urgenza medica, il diritto alla ammissione ai benefici delle leggi regionali citate, l'Assessore regionale per la sanità autorizza il rimborso delle spese mediche sostenute e documentate e - ove vi siano aventi diritto
- l' ammissione ai benefici della legge regionale 13 agosto 1979, n. 202”.
Il rimborso delle spese mediche è quindi subordinata alla sussistenza di motivi di comprovata urgenza medica.
Ciò posto va rilevato che il nominato ctu, ha rilevato che “l'asportazione delle due lesioni avrebbe rivestito carattere di eccezionale gravità ed urgenza solo in presenza di un esame istologico che deponeva per lesioni già in corso di degenerazione neoplastica o francamente tumorali, per cui procrastinando l'asportazione endoscopica di sei mesi o poco più ed in assenza di una sintomatologia specifica, la ricorrente non avrebbe corso alcun rischio. Nel referto della prima colonscopia, peraltro, si legge che si consiglia la bonifica endoscopica, ma non viene indicato alcun carattere di urgenza. E, infatti, l'esame istologico sulle varie biopsie effettuate in corso di colon-scopia eseguita diciotto giorni dopo sulle lesioni riscontrate a livello dei vari tratti intestinali, ha documentato la presenza di adenomi tubulari con displasia di basso grado e solo di alto grado circoscritta in sede apicale, in un adenoma tubulare del sigma, in assenza comunque di segni di cancerizzazione”.
Ha, infine, evidenziato che “l'intervento di polipectomia endoscopica eseguito il 2-2-2016 presso la U.O. di Gastroenterologia dell'Istituto “Humanitas” di Rozzano solo sulla scorta del referto colonscopico di 18 giorni prima ed in assenza di un esame istologico, non riveste carattere di eccezionale gravità e urgenza;
procrastinando
l'asportazione endoscopica di sei mesi o poco più ed in assenza di una sintomatologia specifica, la ricorrente non avrebbe corso alcun rischio;
l'intervento di polipectomia endoscopica eseguito presso la U.O. di Gastroenterologia dell'Istituto “Humanitas” di Milano, si sarebbe potuto eseguire sia presso i vari Ospedali della Regione Sicilia, che presso strutture sanitarie convenzionate con il Quanto ai tempi di attesa per un Controparte_7 eventuale intervento di polipectomia endoscopica, nel caso di una documentata presenza di atipie e quindi di un polipo tubulare in evoluzione neoplastica, sarebbero stati non superiore ai 15 giorni in quanto, com'è noto in Medicina
Legale, una malattia neoplastica riveste sempre carattere di urgenza”.
5 Inoltre in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrente il ctu ha evidenziato che “il carattere di urgenza per l'asportazione dei polipi, si sarebbe potuto ravvisare solo con una diagnosi istologica di un polipo già cancerizzato o, comunque, con la presenza di atipie e/o di grave displasia nel suo contesto” e che “quindici giorni di attesa non si riferiscono alle liste di attesa degli Ospedali Siciliani, bensì a quelli per l'esecuzione di una polipectomia endoscopica anche abbisognevole di una particolare strumentazione, una volta documentata la natura neoplastica della lesione o, comunque, una sua evoluzione in senso neoplastico, in quanto è una procedura eseguita di routine in corso di colonscopia in tutti gli Ospedali Siciliani e nelle case di cura convenzionate con la Regione Sicilia.”
Infine il ctu ha chiarito che durante la prima visita effettuata dalla ricorrente presso il
Policlinico non è stata effettuata la polipectomia endoscopica per riferita mancanza di strumentazione adeguata né è stato effettuato l'esame bioptico sui polipi risultati;
sulla scorta di una descrizione macroscopica l'endoscopista ne ha consigliato la bonifica. Il Ctu ha inoltre precisato che in Sicilia nei vari ospedali e nelle case di cura convenzionate esiste il servizio di endoscopia digestiva, ove si effettuano questi tipi di intervento polipectomia endoscopica ed ha precisato che l'esame istologico di qualunque reperto anomalo o comunque sospetto è un esame obbligatorio per definire l'eventuale neuformazione sospetta e quindi rappresenta l'esame cardine per un'assoluta ed inconfutabile diagnosi di certezza, come è stato effettuata all'Humanitas di
Milano. Il ctu ha infine rilevato che non vi era l'urgenza di andare a Milano ad affettuare l'esame che poteva essere effettuato presso un ospedale o casa di cura della Sicilia. Precisa che l'urgenza Per_ non risultava dal certificato del dott. e che comunque trattavasi di intervento che poteva essere effettuato in Sicilia.
Alla luce delle conclusioni del ctu non può ritenersi che sussistono i presupposti per il riconoscimento del beneficio.
Va inoltre rigettata la richiesta di riconoscimento del pagamento di una somma ex art. 2041
c.c. il quale prevede che “Chi, senza una giusta causa, si e' arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.”
Infatti la domanda risulta generica e nella specie parte ricorrente non ha fornito prova della sussistenza di presupposti per l'applicazione della norma, non avendo neanche allegato il preciso arricchimento dell' Né può supplire a tale mancata allegazione la ctu richiesta che avrebbe CP_1 carattere esplorativo.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
6 8. Attesa la particolare complessità della questione trattata vanno compensate le spese tra le parti. Le spese della ctu separatamente liquidate sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di entrambe le CTU, separatamente liquidate, a carico di parte ricorrente.
Messina, 10.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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