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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1365/2024 promossa da:
( ), nata ad [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. GABRIELE BIDINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Monte Grappa, n. 7
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ALESSANDRO
SERAFINI e SILVIA LUNETTI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in
Arezzo, via Guido Monaco, n. 72
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della
1 responsabilità genitoriale
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e come da memoria integrativa ex art. 473 bis.17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo
Tribunale di Arezzo, contrariis rejectis voglia infine disporre come segue a) ed Pt_2 Per_1
continueranno ad abitare assieme alla madre nell'abitazione di Via Anconetana 129/1, casa familiare che viene assegnata alla stessa,
b) Il collocamento è posto con prevalenza presso la madre con lo schema di visite del padre già espresso con Ordinanza provvisoria del 15/10/2024
c) I genitori provvederanno di comune accordo alla cura dei figli, alla loro educazione ed istruzione secondo le regole dell'affido condiviso con atteggiamento collaborativo e rispettoso - limitando le interazioni alla gestione dei bambini ed evitando di far ricorso (in telefonate come in chat o di persona) ad espressioni sconvenienti od offensive, tantomeno minacciose o violente;
restano salve le decisioni di ordinaria amministrazione, ed ogni onere di cura, rimesse al genitore presso il quale i figli siano temporaneamente collocati.
d) Salvo urgenze i contatti tra i bambini ed il genitore al momento non collocatario avverranno (via tel/sms/wa o simili) preferibilmente in un momento prefissato della giornata, possibilmente in orario serale e comunque nel rispetto delle richieste dei bambini, delle loro necessità ed impegni
e) In considerazione del collocamento prevalente dei minori presso la madre la sig.ra continuerà a percepire, in misura del 100%, l'importo dell'Assegno Unico Pt_1
Universale emesso da INPS in favore del nucleo familiare con diritto della stessa a presentare anche una nuova ed autonoma domanda con diritto di sola e piena percezione dell'A.U.U.
f) Il sig contribuirà con un importo mensile per mantenimento dei figli pari ad € CP_1
250/mese per ogni figlio e così € 500/mese che il padre provvederà a versare entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese su c/c intestato alla sig.ra lo stesso provvederà Pt_1
altresì ed immediatamente a trasferire la somma di € 233,50 quale 50% di quota dell'A.U.U. del mese di novembre 2024 dallo stesso ricevuta e non trasferita alla sig.ra Pt_1
g) Le spese di ordinaria gestione dei figli seguiranno lo schema vigente presso il Tribunale di Arezzo “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nei procedimenti di diritto familiare” siglato con protoc. nr 228 del 22.12.2022”
2 h) Per quanto alle spese straordinarie, queste saranno equamente ripartite al 50% tra i genitori, rimandando in tal senso – nella determinazione ed elencazione – alle citate Linee
Guida
i) Alla luce delle spese sostenute dalla sig.ra Pt_1
- dopo la presentazione del Ricorso ossia da Giugno 2024 in poi ed in particolare:
a. Il rimborso dei campi estivi per i mesi di Luglio-Agosto-Settembre 2024 per € 736,90 come documentate
b. Il rimborso delle rette nido di per i mesi di novembre e dicembre 2023 ricevute in Per_1
accredito dal sig. il 05/08/2024 per € 388,69 CP_1
- e comunque come già richiesto in occasione del Ricorso, in quanto ammissibili
c. il rimborso di € 450,00 quale quota al 50% sulle spese sostenute per la celebrazione della festa di 5° compleanno di nel mese di maggio 2023, stante l'accordo di rimborso del Pt_2
sig. CP_1
d. il rimborso di € 610,00 quale quota al 50% sulle settimane di frequenza di ed Pt_2
a campi estivi nei mesi da luglio a settembre 2023”. Per_1
*
Conclusioni: la parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta e come da memoria integrativa ex art. 473 bis.17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Arezzo adito, ogni contraria eccezione, istanza e richiesta disattese, respingere le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e emettere, anche in via immediata, urgente e provvisoria i seguenti provvedimenti: = disporre
l'affido condiviso dei figli e con collocamento paritetico e residenza presso la Pt_2 Per_1
madre; = assegnazione della casa familiare sita in Arezzo, Via Anconetana n. 129/1 alla madre;
= disciplinare il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre potrà stare con i figli nei giorni di lunedì e mercoledì, prelevandoli dalla madre subito dopo la propria uscita dal lavoro, con pernotto e fino al mattino seguente quando li riporterà a scuola (previa attivazione del servizio pre-scuola); un week end alternato con la madre dal venerdì alle ore 21.00 e fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (previa attivazione del servizio pre-scuola); = disciplinare il tempo con cui i figli trascorreranno le festività con ciascun genitore in modo alternato;
il Natale (24 e 25 dicembre) con un genitore, il pomeriggio del 25 fino alla sera del 26 con l'altro; il fine anno e capodanno (31 dicembre/1
3 gennaio) con il genitore che non ha trascorso il Natele;
la Befana con il genitore che non ha trascorso capodanno;
per le festività dal venerdì santo al giorno di Pasqua, con il genitore che non ha trascorso il Natale;
la sera di Pasqua e Pasquetta con l'altro genitore;
durante le ferie estive il padre e la madre terranno i figli per 15 giorni consecutivi (anche qualora
l'uno o l'altro non fruisca di ferie estive), con fissazione di periodo da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno;
= Disporre il mantenimento diretto in favore dei figli visto la sostanziale parità di capacità reddituale e di tempo trascorso con ciascun genitore;
in subordine stabilire un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli minori e Pt_2
a carico del padre per un importo pari ad € 100,00 per ciascun figlio, rivalutato Per_1
annualmente secondo gli indici Istat da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese da versare sul conto corrente intestato alla madre;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Arezzo adottate con prot. n. 228 del 22.12.2022; = Disporre che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico venga percepito nella misura del 50% ciascuno dei genitori;
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex 473 bis.12 e ss. depositato in data 25.06.2024, la ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale regolamenti le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , nato ad [...] il [...], e Persona_2 Per_3
nato ad [...] il [...], dalla relazione more uxorio tra la ricorrente e il
[...]
resistente . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna oltre che un determinato regime di visita padre – figli.
Ha altresì chiesto l'assegnazione della casa familiare nonché il trasferimento della residenza anagrafica propria e dei minori presso la stessa abitazione.
Ha inoltre chiesto che venga disposto un contributo al mantenimento ordinario a carico del resistente pari ad euro 200,00 mensili per l'anno 2024 con un incremento pari ad euro 500,00
4 mensili a far data da gennaio 2025, da versare sul conto corrente della ricorrente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
Ed ancora ha chiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale nonché la ripartizione tra le parti in misura del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Infine, ha chiesto che vengano rimborsate le somme così come indicate nel ricorso.
In ordine alle suesposte istanze, la ricorrente ha rappresentato che, dopo un periodo di crisi della coppia, in data 14.01.2023 si sarebbe interrotta la convivenza con il resistente, il quale tornava a vivere presso l'abitazione dei propri genitori e di sua proprietà.
Ha altresì rappresentato che, nei mesi successivi all'interruzione della convivenza, il resistente avrebbe assunto atteggiamenti prevaricatori e verbalmente violenti nei suoi confronti tanto che in seguito ad un gravoso episodio occorso in data 10.04.2023 la ricorrente sporgeva denuncia nei confronti dello stesso.
Sul punto ha precisato che alla denuncia sarebbe seguito il ritiro del porto d'armi e delle munizioni del onché il licenziamento dello stesso da parte della società di vigilanza CP_1
presso cui quest'ultimo prestava servizio.
Sempre al riguardo ha evidenziato che tale episodio avrebbe causato una situazione di difficoltà economica del resistente, il quale tuttavia, anche dopo aver ottenuto un nuovo lavoro, non avrebbe offerto un regolare sostegno ai figli, limitandosi ad alcuni saltuari versamenti.
Ha altresì dedotto che il dopo la fine della convivenza, avrebbe assunto in diverse CP_1
occasioni comportamenti oppositivi oltre che minacciosi e che lo stesso avrebbe inteso il suo ruolo genitoriale come diritto e non come dovere.
Ha inoltre rilevato che il resistente non seguirebbe i figli in alcuna attività extra - scolastica e non avrebbe mai accompagnato questi ultimi ad una visita medica.
Sul punto ha evidenziato che lei stessa si occuperebbe di ogni necessità dei minori e che il resistente si sarebbe mostrato disinteressato rispetto ai bisogni e alla cura dei figli.
Ha infine elencato tutte le spese a suo carico e che a far data da gennaio 2025 l'assegno unico universale sarebbe stato rideterminato sulla base della variazione ISEE conseguente al trasferimento della residenza anagrafica propria e dei due minori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.09.2024, il resistente ha chiesto
5 il rigetto integrale del ricorso, chiedendo che venga disposto l'affidamento condiviso dei figli minori a ciascun genitore con collocamento paritetico e residenza presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto l'assegnazione della casa familiare oltre che un determinato regime di visita padre - figli.
Inoltre, in via principale, ha chiesto che venga disposto il mantenimento diretto in favore dei figli e, in subordine, ha chiesto un contributo di mantenimento ordinario a suo carico pari alla somma complessiva di 200,00 euro mensili (di cui 100,00 euro per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare sul conto corrente intestato alla ricorrente entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Ha infine chiesto che venga disposta la percezione dell'assegno unico universale da parte di entrambi i genitori nella misura del 50%.
A sostegno delle sue istanze, ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente in ordine ai comportamenti prevaricatori, minacciosi e verbalmente violenti che lo stesso avrebbe assunto, affermando che le suddette asserzioni sarebbero tese a denigrare la figura paterna.
Sul punto, rileva la contraddizione della ricorrente tra quanto dichiarato nel ricorso e quanto dalla stessa chiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
In ordine ai fatti avvenuti in data 10.04.2023, ha rappresentato che in quel periodo la conflittualità tra le parti sarebbe stata massima.
Al riguardo, ha rilevato che, a seguito della querela sporta, per il menzionato episodio, dalla ricorrente, avrebbe perso il lavoro e che tutto ciò gli avrebbe causato un periodo di seria difficoltà economica e personale.
Ha inoltre contestato quanto dedotto dalla controparte in relazione al suo disinteresse nei confronti dei figli.
Per quanto concerne il collocamento, la residenza dei minori nonché il calendario delle visite, il resistente si è dichiarato d'accordo con quanto chiesto dalla ricorrente tranne che per gli orari del regime di visita.
Ed ancora, ha rappresentato che avrebbe sempre cercato di andare incontro alle esigenze della ricorrente e che quest'ultima, nonostante fosse a conoscenza dell'assenza di aiuti esterni per il resistente, non gli avrebbe permesso di essere aiutato dalla nonna materna dei minori, resasi sempre disponibile.
6 In merito al mantenimento dei figli, il resistente ha rilevato di avervi provveduto, per quelle che erano le sue possibilità.
Da ultimo ha contestato, chiedendone il rigetto, la domanda formulata dalla ricorrente volta ad ottenere il rimborso delle spese delle feste di compleanno, della benzina nonché dei campi estivi.
Con ordinanza del 15.10.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
03.10.2024, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, sono stati disposti, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., provvedimenti temporanei ed urgenti e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
Con ordinanza del 04.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi nello stesso giorno, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione.
All'udienza del 01.04.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
***
Ciò premesso, il Collegio rileva quanto segue.
Nel merito, preso atto della documentazione allegata e di quanto riferito in udienza dalle parti nonché dell'assenza di contrasto tra le stesse sulla maggior parte delle richieste avanzate, si ritiene opportuno confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti stabiliti con l'ordinanza del 15.10.2024, come di seguito riportati:
1) conferma l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione durante i rispettivi tempi di permanenza;
2) conferma il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
3) il padre, facendo sempre salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori, terrà con sé i figli:
3.a) a fine settimana alternati con la madre, prelevandoli il venerdì sera entro le ore 19:00 dall'abitazione materna e riaccompagnandoveli la domenica sera entro le ore 21:00;
3.b) due giorni infrasettimanali, nella settimana con fine settimana di spettanza materna, indicativamente il mercoledì e il venerdì, prelevandoli dall'uscita di scuola e riaccompagnandoveli la mattina successiva e, nei giorni non scolastici, prelevandoli dall'abitazione materna entro le ore 18:00 e riaccompagnandoveli il giorno successivo entro
7 le ore 9:00;
3.c) un giorno infrasettimanale nella settimana con fine settimana di spettanza paterna, indicativamente il mercoledì, prelevandoli dall'uscita di scuola e riaccompagnandoveli la mattina successiva e, nei giorni non scolastici, prelevandoli dall'abitazione materna entro le ore 18:00 e riaccompagnandoveli il giorno successivo entro le ore 9:00;
3.d) nelle prossime festività natalizie i minori trascorreranno in modo alternato tra i genitori i giorni del 24 e 25, i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio, nonché i giorni del 5 e 6 gennaio;
4) l'assegno unico universale per i minori verrà percepito in via esclusiva dalla madre quale genitore collocatario prevalente.
Riguardo al contributo ordinario al mantenimento dei figli, considerata comparativamente la situazione reddituale e patrimoniale dei genitori, si ritiene equo determinarlo in complessivi euro 300,00, rivalutabili annualmente, da corrispondere alla madre secondo quanto previsto in parte dispositiva, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale.
Relativamente alla richiesta, avanzata dalla ricorrente, di assegnazione della casa familiare e di trasferimento della residenza anagrafica propria e dei minori presso la stessa abitazione, deve essere rilevato che non vi è contrasto, sul punto, tra le parti, posto che entrambe vi concordano, dunque la stessa deve essere confermata.
Non può essere accolta in questa sede la domanda avanzata dalla ricorrente relativa al rimborso delle spese sostenute per i figli, come indicate nel ricorso introduttivo, non essendo ammissibile il cumulo di domande soggette a riti diversi, ordinario e speciale di cui agli artt.
473 bis 12 e ss. cpc, per ragioni di mera connessione soggettiva.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione assorbita o disattesa, così dispone:
1) conferma l'affido condiviso dei minori , nato ad [...] il [...], e Persona_2
nato ad Arezzo il [...], ad [...] i genitori, con esercizio Persona_3
8 disgiunto della responsabilità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione durante i rispettivi tempi di permanenza;
2) conferma il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
Parte_1
3) il padre , facendo sempre salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori, Controparte_1
terrà con sé i figli:
3.a) a fine settimana alternati con la madre, prelevandoli il venerdì sera entro le ore 19:00 dall'abitazione materna e riaccompagnandoveli la domenica sera entro le ore 21:00;
3.b) due giorni infrasettimanali, nella settimana con fine settimana di spettanza materna, indicativamente il mercoledì e il venerdì, prelevandoli dall'uscita di scuola e riaccompagnandoveli la mattina successiva e, nei giorni non scolastici, prelevandoli dall'abitazione materna entro le ore 18:00 e riaccompagnandoveli il giorno successivo entro le ore 9:00;
3.c) un giorno infrasettimanale nella settimana con fine settimana di spettanza paterna, indicativamente il mercoledì, prelevandoli dall'uscita di scuola e riaccompagnandoveli la mattina successiva e, nei giorni non scolastici, prelevandoli dall'abitazione materna entro le ore 18:00 e riaccompagnandoveli il giorno successivo entro le ore 9:00;
3.d) nelle prossime festività natalizie i minori trascorreranno in modo alternato tra i genitori i giorni del 24 e 25, i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio, nonché i giorni del 5 e 6 gennaio;
4) l'assegno unico universale per i minori verrà percepito in via esclusiva dalla madre quale genitore collocatario prevalente;
5) il padre verserà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, euro 300,00, quale contributo ordinario complessivo per il mantenimento di entrambi i figli, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso questo
Tribunale;
6) conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e il Parte_1
trasferimento della residenza anagrafica della ricorrente e dei minori presso la stessa abitazione;
7) dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese come avanzata da parte ricorrente;
8) compensa integralmente le spese di lite.
9 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Arezzo, camera di consiglio del 30 maggio 2025.
10
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1365/2024 promossa da:
( ), nata ad [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. GABRIELE BIDINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Monte Grappa, n. 7
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ALESSANDRO
SERAFINI e SILVIA LUNETTI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in
Arezzo, via Guido Monaco, n. 72
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della
1 responsabilità genitoriale
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e come da memoria integrativa ex art. 473 bis.17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo
Tribunale di Arezzo, contrariis rejectis voglia infine disporre come segue a) ed Pt_2 Per_1
continueranno ad abitare assieme alla madre nell'abitazione di Via Anconetana 129/1, casa familiare che viene assegnata alla stessa,
b) Il collocamento è posto con prevalenza presso la madre con lo schema di visite del padre già espresso con Ordinanza provvisoria del 15/10/2024
c) I genitori provvederanno di comune accordo alla cura dei figli, alla loro educazione ed istruzione secondo le regole dell'affido condiviso con atteggiamento collaborativo e rispettoso - limitando le interazioni alla gestione dei bambini ed evitando di far ricorso (in telefonate come in chat o di persona) ad espressioni sconvenienti od offensive, tantomeno minacciose o violente;
restano salve le decisioni di ordinaria amministrazione, ed ogni onere di cura, rimesse al genitore presso il quale i figli siano temporaneamente collocati.
d) Salvo urgenze i contatti tra i bambini ed il genitore al momento non collocatario avverranno (via tel/sms/wa o simili) preferibilmente in un momento prefissato della giornata, possibilmente in orario serale e comunque nel rispetto delle richieste dei bambini, delle loro necessità ed impegni
e) In considerazione del collocamento prevalente dei minori presso la madre la sig.ra continuerà a percepire, in misura del 100%, l'importo dell'Assegno Unico Pt_1
Universale emesso da INPS in favore del nucleo familiare con diritto della stessa a presentare anche una nuova ed autonoma domanda con diritto di sola e piena percezione dell'A.U.U.
f) Il sig contribuirà con un importo mensile per mantenimento dei figli pari ad € CP_1
250/mese per ogni figlio e così € 500/mese che il padre provvederà a versare entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese su c/c intestato alla sig.ra lo stesso provvederà Pt_1
altresì ed immediatamente a trasferire la somma di € 233,50 quale 50% di quota dell'A.U.U. del mese di novembre 2024 dallo stesso ricevuta e non trasferita alla sig.ra Pt_1
g) Le spese di ordinaria gestione dei figli seguiranno lo schema vigente presso il Tribunale di Arezzo “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nei procedimenti di diritto familiare” siglato con protoc. nr 228 del 22.12.2022”
2 h) Per quanto alle spese straordinarie, queste saranno equamente ripartite al 50% tra i genitori, rimandando in tal senso – nella determinazione ed elencazione – alle citate Linee
Guida
i) Alla luce delle spese sostenute dalla sig.ra Pt_1
- dopo la presentazione del Ricorso ossia da Giugno 2024 in poi ed in particolare:
a. Il rimborso dei campi estivi per i mesi di Luglio-Agosto-Settembre 2024 per € 736,90 come documentate
b. Il rimborso delle rette nido di per i mesi di novembre e dicembre 2023 ricevute in Per_1
accredito dal sig. il 05/08/2024 per € 388,69 CP_1
- e comunque come già richiesto in occasione del Ricorso, in quanto ammissibili
c. il rimborso di € 450,00 quale quota al 50% sulle spese sostenute per la celebrazione della festa di 5° compleanno di nel mese di maggio 2023, stante l'accordo di rimborso del Pt_2
sig. CP_1
d. il rimborso di € 610,00 quale quota al 50% sulle settimane di frequenza di ed Pt_2
a campi estivi nei mesi da luglio a settembre 2023”. Per_1
*
Conclusioni: la parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta e come da memoria integrativa ex art. 473 bis.17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Arezzo adito, ogni contraria eccezione, istanza e richiesta disattese, respingere le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e emettere, anche in via immediata, urgente e provvisoria i seguenti provvedimenti: = disporre
l'affido condiviso dei figli e con collocamento paritetico e residenza presso la Pt_2 Per_1
madre; = assegnazione della casa familiare sita in Arezzo, Via Anconetana n. 129/1 alla madre;
= disciplinare il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre potrà stare con i figli nei giorni di lunedì e mercoledì, prelevandoli dalla madre subito dopo la propria uscita dal lavoro, con pernotto e fino al mattino seguente quando li riporterà a scuola (previa attivazione del servizio pre-scuola); un week end alternato con la madre dal venerdì alle ore 21.00 e fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (previa attivazione del servizio pre-scuola); = disciplinare il tempo con cui i figli trascorreranno le festività con ciascun genitore in modo alternato;
il Natale (24 e 25 dicembre) con un genitore, il pomeriggio del 25 fino alla sera del 26 con l'altro; il fine anno e capodanno (31 dicembre/1
3 gennaio) con il genitore che non ha trascorso il Natele;
la Befana con il genitore che non ha trascorso capodanno;
per le festività dal venerdì santo al giorno di Pasqua, con il genitore che non ha trascorso il Natale;
la sera di Pasqua e Pasquetta con l'altro genitore;
durante le ferie estive il padre e la madre terranno i figli per 15 giorni consecutivi (anche qualora
l'uno o l'altro non fruisca di ferie estive), con fissazione di periodo da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno;
= Disporre il mantenimento diretto in favore dei figli visto la sostanziale parità di capacità reddituale e di tempo trascorso con ciascun genitore;
in subordine stabilire un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli minori e Pt_2
a carico del padre per un importo pari ad € 100,00 per ciascun figlio, rivalutato Per_1
annualmente secondo gli indici Istat da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese da versare sul conto corrente intestato alla madre;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Arezzo adottate con prot. n. 228 del 22.12.2022; = Disporre che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico venga percepito nella misura del 50% ciascuno dei genitori;
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex 473 bis.12 e ss. depositato in data 25.06.2024, la ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale regolamenti le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , nato ad [...] il [...], e Persona_2 Per_3
nato ad [...] il [...], dalla relazione more uxorio tra la ricorrente e il
[...]
resistente . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna oltre che un determinato regime di visita padre – figli.
Ha altresì chiesto l'assegnazione della casa familiare nonché il trasferimento della residenza anagrafica propria e dei minori presso la stessa abitazione.
Ha inoltre chiesto che venga disposto un contributo al mantenimento ordinario a carico del resistente pari ad euro 200,00 mensili per l'anno 2024 con un incremento pari ad euro 500,00
4 mensili a far data da gennaio 2025, da versare sul conto corrente della ricorrente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
Ed ancora ha chiesto la percezione integrale dell'assegno unico universale nonché la ripartizione tra le parti in misura del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Infine, ha chiesto che vengano rimborsate le somme così come indicate nel ricorso.
In ordine alle suesposte istanze, la ricorrente ha rappresentato che, dopo un periodo di crisi della coppia, in data 14.01.2023 si sarebbe interrotta la convivenza con il resistente, il quale tornava a vivere presso l'abitazione dei propri genitori e di sua proprietà.
Ha altresì rappresentato che, nei mesi successivi all'interruzione della convivenza, il resistente avrebbe assunto atteggiamenti prevaricatori e verbalmente violenti nei suoi confronti tanto che in seguito ad un gravoso episodio occorso in data 10.04.2023 la ricorrente sporgeva denuncia nei confronti dello stesso.
Sul punto ha precisato che alla denuncia sarebbe seguito il ritiro del porto d'armi e delle munizioni del onché il licenziamento dello stesso da parte della società di vigilanza CP_1
presso cui quest'ultimo prestava servizio.
Sempre al riguardo ha evidenziato che tale episodio avrebbe causato una situazione di difficoltà economica del resistente, il quale tuttavia, anche dopo aver ottenuto un nuovo lavoro, non avrebbe offerto un regolare sostegno ai figli, limitandosi ad alcuni saltuari versamenti.
Ha altresì dedotto che il dopo la fine della convivenza, avrebbe assunto in diverse CP_1
occasioni comportamenti oppositivi oltre che minacciosi e che lo stesso avrebbe inteso il suo ruolo genitoriale come diritto e non come dovere.
Ha inoltre rilevato che il resistente non seguirebbe i figli in alcuna attività extra - scolastica e non avrebbe mai accompagnato questi ultimi ad una visita medica.
Sul punto ha evidenziato che lei stessa si occuperebbe di ogni necessità dei minori e che il resistente si sarebbe mostrato disinteressato rispetto ai bisogni e alla cura dei figli.
Ha infine elencato tutte le spese a suo carico e che a far data da gennaio 2025 l'assegno unico universale sarebbe stato rideterminato sulla base della variazione ISEE conseguente al trasferimento della residenza anagrafica propria e dei due minori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.09.2024, il resistente ha chiesto
5 il rigetto integrale del ricorso, chiedendo che venga disposto l'affidamento condiviso dei figli minori a ciascun genitore con collocamento paritetico e residenza presso l'abitazione materna.
Ha altresì chiesto l'assegnazione della casa familiare oltre che un determinato regime di visita padre - figli.
Inoltre, in via principale, ha chiesto che venga disposto il mantenimento diretto in favore dei figli e, in subordine, ha chiesto un contributo di mantenimento ordinario a suo carico pari alla somma complessiva di 200,00 euro mensili (di cui 100,00 euro per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare sul conto corrente intestato alla ricorrente entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Ha infine chiesto che venga disposta la percezione dell'assegno unico universale da parte di entrambi i genitori nella misura del 50%.
A sostegno delle sue istanze, ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente in ordine ai comportamenti prevaricatori, minacciosi e verbalmente violenti che lo stesso avrebbe assunto, affermando che le suddette asserzioni sarebbero tese a denigrare la figura paterna.
Sul punto, rileva la contraddizione della ricorrente tra quanto dichiarato nel ricorso e quanto dalla stessa chiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
In ordine ai fatti avvenuti in data 10.04.2023, ha rappresentato che in quel periodo la conflittualità tra le parti sarebbe stata massima.
Al riguardo, ha rilevato che, a seguito della querela sporta, per il menzionato episodio, dalla ricorrente, avrebbe perso il lavoro e che tutto ciò gli avrebbe causato un periodo di seria difficoltà economica e personale.
Ha inoltre contestato quanto dedotto dalla controparte in relazione al suo disinteresse nei confronti dei figli.
Per quanto concerne il collocamento, la residenza dei minori nonché il calendario delle visite, il resistente si è dichiarato d'accordo con quanto chiesto dalla ricorrente tranne che per gli orari del regime di visita.
Ed ancora, ha rappresentato che avrebbe sempre cercato di andare incontro alle esigenze della ricorrente e che quest'ultima, nonostante fosse a conoscenza dell'assenza di aiuti esterni per il resistente, non gli avrebbe permesso di essere aiutato dalla nonna materna dei minori, resasi sempre disponibile.
6 In merito al mantenimento dei figli, il resistente ha rilevato di avervi provveduto, per quelle che erano le sue possibilità.
Da ultimo ha contestato, chiedendone il rigetto, la domanda formulata dalla ricorrente volta ad ottenere il rimborso delle spese delle feste di compleanno, della benzina nonché dei campi estivi.
Con ordinanza del 15.10.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
03.10.2024, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, sono stati disposti, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., provvedimenti temporanei ed urgenti e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
Con ordinanza del 04.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi nello stesso giorno, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione.
All'udienza del 01.04.2025, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
***
Ciò premesso, il Collegio rileva quanto segue.
Nel merito, preso atto della documentazione allegata e di quanto riferito in udienza dalle parti nonché dell'assenza di contrasto tra le stesse sulla maggior parte delle richieste avanzate, si ritiene opportuno confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti stabiliti con l'ordinanza del 15.10.2024, come di seguito riportati:
1) conferma l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione durante i rispettivi tempi di permanenza;
2) conferma il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
3) il padre, facendo sempre salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori, terrà con sé i figli:
3.a) a fine settimana alternati con la madre, prelevandoli il venerdì sera entro le ore 19:00 dall'abitazione materna e riaccompagnandoveli la domenica sera entro le ore 21:00;
3.b) due giorni infrasettimanali, nella settimana con fine settimana di spettanza materna, indicativamente il mercoledì e il venerdì, prelevandoli dall'uscita di scuola e riaccompagnandoveli la mattina successiva e, nei giorni non scolastici, prelevandoli dall'abitazione materna entro le ore 18:00 e riaccompagnandoveli il giorno successivo entro
7 le ore 9:00;
3.c) un giorno infrasettimanale nella settimana con fine settimana di spettanza paterna, indicativamente il mercoledì, prelevandoli dall'uscita di scuola e riaccompagnandoveli la mattina successiva e, nei giorni non scolastici, prelevandoli dall'abitazione materna entro le ore 18:00 e riaccompagnandoveli il giorno successivo entro le ore 9:00;
3.d) nelle prossime festività natalizie i minori trascorreranno in modo alternato tra i genitori i giorni del 24 e 25, i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio, nonché i giorni del 5 e 6 gennaio;
4) l'assegno unico universale per i minori verrà percepito in via esclusiva dalla madre quale genitore collocatario prevalente.
Riguardo al contributo ordinario al mantenimento dei figli, considerata comparativamente la situazione reddituale e patrimoniale dei genitori, si ritiene equo determinarlo in complessivi euro 300,00, rivalutabili annualmente, da corrispondere alla madre secondo quanto previsto in parte dispositiva, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale.
Relativamente alla richiesta, avanzata dalla ricorrente, di assegnazione della casa familiare e di trasferimento della residenza anagrafica propria e dei minori presso la stessa abitazione, deve essere rilevato che non vi è contrasto, sul punto, tra le parti, posto che entrambe vi concordano, dunque la stessa deve essere confermata.
Non può essere accolta in questa sede la domanda avanzata dalla ricorrente relativa al rimborso delle spese sostenute per i figli, come indicate nel ricorso introduttivo, non essendo ammissibile il cumulo di domande soggette a riti diversi, ordinario e speciale di cui agli artt.
473 bis 12 e ss. cpc, per ragioni di mera connessione soggettiva.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
P.Q.M.
Il tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione assorbita o disattesa, così dispone:
1) conferma l'affido condiviso dei minori , nato ad [...] il [...], e Persona_2
nato ad Arezzo il [...], ad [...] i genitori, con esercizio Persona_3
8 disgiunto della responsabilità genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione durante i rispettivi tempi di permanenza;
2) conferma il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
Parte_1
3) il padre , facendo sempre salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori, Controparte_1
terrà con sé i figli:
3.a) a fine settimana alternati con la madre, prelevandoli il venerdì sera entro le ore 19:00 dall'abitazione materna e riaccompagnandoveli la domenica sera entro le ore 21:00;
3.b) due giorni infrasettimanali, nella settimana con fine settimana di spettanza materna, indicativamente il mercoledì e il venerdì, prelevandoli dall'uscita di scuola e riaccompagnandoveli la mattina successiva e, nei giorni non scolastici, prelevandoli dall'abitazione materna entro le ore 18:00 e riaccompagnandoveli il giorno successivo entro le ore 9:00;
3.c) un giorno infrasettimanale nella settimana con fine settimana di spettanza paterna, indicativamente il mercoledì, prelevandoli dall'uscita di scuola e riaccompagnandoveli la mattina successiva e, nei giorni non scolastici, prelevandoli dall'abitazione materna entro le ore 18:00 e riaccompagnandoveli il giorno successivo entro le ore 9:00;
3.d) nelle prossime festività natalizie i minori trascorreranno in modo alternato tra i genitori i giorni del 24 e 25, i giorni del 31 dicembre e 1 gennaio, nonché i giorni del 5 e 6 gennaio;
4) l'assegno unico universale per i minori verrà percepito in via esclusiva dalla madre quale genitore collocatario prevalente;
5) il padre verserà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, euro 300,00, quale contributo ordinario complessivo per il mantenimento di entrambi i figli, rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso questo
Tribunale;
6) conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e il Parte_1
trasferimento della residenza anagrafica della ricorrente e dei minori presso la stessa abitazione;
7) dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese come avanzata da parte ricorrente;
8) compensa integralmente le spese di lite.
9 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Arezzo, camera di consiglio del 30 maggio 2025.
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Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni