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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/02/2024, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 9 febbraio 2024 ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1808/2023 r.g. e vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenica Scriva per procura in atti, ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angelo Labrini, Angela M. Fazio, Angela M. Laganà e Dario C. Adornato, come da procura in atti resistente
oggetto: assegno di invalidità civile o pensione di inabilità – fase di opposizione
ATP.
FATTO E DIRITTO 1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 della L. l. n. 118/71 o, in subordine, della pensione di inabilità civile (proc. n.
2937/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni richieste.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 15 giugno 2023 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni richieste.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente nella diversa considerazione della gravità di determinate patologie, debitamente analizzate dallo stesso consulente sulla base della documentazione sanitaria in atti.
L'accertamento effettuato dal dott. , persuasivo perché basato su Parte_2
dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. Nella specie il consulente ha rilevato che l'istante è affetto dalle seguenti patologie “Obesità con complicanze artrosiche cod. 7105, 40%; Limitazione del rachide cod. 724.8 classe 1, 20%; Anchilosi dorsale con cifosi secondaria a ginecomastia 11%; Ipertensione arteriosa cod. 6441, 21%”.
Il consulente ha precisato che “la grave obesità della paziente ha danneggiato tutte le grandi articolazioni con gonartrosi bicompartimentale femoro-tibiale caratterizzato da sclerosi degli emipiatti tibiali con riduzione in ampiezza dello spazio articolare. La degenerazione artrosica è a carico del compartimento articolare femoro-rotuleo comosteofiti ad origine dalla rotula.
Concorre l'artrosi coxo-femorale. Tutti questi reperti sono bilaterali e creano nell'insieme la riduzione della funzione motoria. Al rachide si documentano segni di spondiloartrosi con produzione osteofitosica, segni di artrosi interapofisaria tra L4-S1. Altro aspetto importante è il sintomo principale indotto dalla ginecomastia: il dolore lombare, secondario alla cifosi, in quanto il rachide deve far fronte ad una massa maggiore e tende ad assumere una postura scorretta che alla lunga determina la comparsa della sensazione nocicettiva riferita dalla paziente Nell'insieme la grave componente artrosica alle ginocchia e alle articolazioni coxofemorali, la grave obesità, la ginecomastia che incide sulla postura, sono causa delle difficoltà deambulatorie della paziente”.
Ha concluso, quindi, ritenendo che l'istante l'invalidità complessiva si individua nella percentuale del 66%.
Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass n. 5277/2006 e n. 23413/2011).
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_2
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 12/02/2024
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos