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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/09/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2662 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. , entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato MARIGO FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: 1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori abitazione prevalente presso la madre in Schio (VI) via Btg. Marzarotto, 73 presso la quale continuerà a risiedere anche la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente Per_2 economicamente.
2), L'abitazione familiare in comproprietà tra i coniugi sita in Schio, via Btg. Marzarotto, 73 viene assegnata a la quale provvederà al pagamento delle utenze domestiche che Parte_1 saranno ad esclusivo carico della stessa avendo già il sig. trasferito altrove la propria Parte_2 residenza.
3) ha il più ampio diritto di vedere e portare con sé la figlia andandola a Parte_2 Per_1 prendere e riportandola presso l'abitazione della madre, e comunque nella giornata del sabato o alternativamente della domenica nonché due sere alla settimana compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. Sette giorni durante l'estate e sette giorni durante le vacanze natalizie.
4)Tenuto conto della capacità reddituale dei coniugi, corrisponderà a Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 500,00 ( 250,00 per
[...] ciascuna di esse) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Concorrerà inoltre al pagamento delle spese mediche e scolastiche straordinarie nella misura del 50%. Le spese straordinarie sono indicate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Vicenza.
5) Le rate del mutuo, di circa € 900,00 mensili contratto per l'acquisto dell'abitazione, verranno corrisposte integralmente dal sig. sino all'estinzione del mutuo, anche per la parte di Parte_2 competenza della moglie. Lo stesso si fa carico del pagamento del prestito quinquennale di € 230,00 mensili. La sig.ra continuerà a corrispondere le rate di mutuo di circa € 580,00 Parte_1 mensili a seguito del prestito per l'acquisto dell'autoveicolo.
6) L'Assegno Unico Inps verrà richiesto e corrisposto a Parte_1
7) Le parti si impegnano entro 90 giorni dall'estinzione del mutuo fondiario a trasferire la proprietà dell'abitazione familiare in Schio, via Btg. Marzarotto 73 alle figlie e contraddistinta Per_2 Per_1 in Catasto del Comune di Schio , Foglio 10 dai mapp. 1071 sub12 , 1071 sub 22 , 1071 sub 2 , oltre alle quote di comproprietà sulle parti comuni del complesso di cui al mapp. 1183, 1182, 1071, nonché sull'area pertinenziale dell'intero complesso di cui ai mapp.1188, 1189, 1186, 1190. Detto trasferimento immobiliare è funzionale e indispensabile per la risoluzione consensuale della crisi familiare.
8) rimane esclusiva proprietaria del veicolo KIA Sportage GN230NR a seguito Parte_1 dell'avvenuta cessione di quote in sede di separziome da parte del coniuge. CHIEDONO INOLTRE
-venga ordinato al Comune di Schio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-venga dichiarato come per legge la perdita del cognome del coniuge che la sig.ra Parte_1 aveva aggiunto al proprio.
[...]
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in SCHIO (VI) in data 25/02/2006.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale d'udienza del 03/10/2024, sostituita dal deposito di note, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 582/2024 pubblicata in data
15/11/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 582/2024 del 15/11/2024 passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_2
a , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma Parte_1 Per_2 non autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Schio (VI), via Btg.
Marzarotto, 73 in favore di quale genitore convivente con le figlie;
Parte_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto sulla perdita del cognome del coniuge che la ricorrente aveva aggiunto al proprio, trattandosi di effetto ex lege conseguente alla pronuncia di divorzio;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Parte_2
in SCHIO (VI) il 25/02/2006 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui
[...] integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SCHIO (VI) al n. 12, parte I, anno 2006;
c) nulla per le spese. Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.09.2025.
Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2662 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. , entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato MARIGO FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: 1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori abitazione prevalente presso la madre in Schio (VI) via Btg. Marzarotto, 73 presso la quale continuerà a risiedere anche la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente Per_2 economicamente.
2), L'abitazione familiare in comproprietà tra i coniugi sita in Schio, via Btg. Marzarotto, 73 viene assegnata a la quale provvederà al pagamento delle utenze domestiche che Parte_1 saranno ad esclusivo carico della stessa avendo già il sig. trasferito altrove la propria Parte_2 residenza.
3) ha il più ampio diritto di vedere e portare con sé la figlia andandola a Parte_2 Per_1 prendere e riportandola presso l'abitazione della madre, e comunque nella giornata del sabato o alternativamente della domenica nonché due sere alla settimana compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. Sette giorni durante l'estate e sette giorni durante le vacanze natalizie.
4)Tenuto conto della capacità reddituale dei coniugi, corrisponderà a Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 500,00 ( 250,00 per
[...] ciascuna di esse) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Concorrerà inoltre al pagamento delle spese mediche e scolastiche straordinarie nella misura del 50%. Le spese straordinarie sono indicate nel protocollo d'intesa del Tribunale di Vicenza.
5) Le rate del mutuo, di circa € 900,00 mensili contratto per l'acquisto dell'abitazione, verranno corrisposte integralmente dal sig. sino all'estinzione del mutuo, anche per la parte di Parte_2 competenza della moglie. Lo stesso si fa carico del pagamento del prestito quinquennale di € 230,00 mensili. La sig.ra continuerà a corrispondere le rate di mutuo di circa € 580,00 Parte_1 mensili a seguito del prestito per l'acquisto dell'autoveicolo.
6) L'Assegno Unico Inps verrà richiesto e corrisposto a Parte_1
7) Le parti si impegnano entro 90 giorni dall'estinzione del mutuo fondiario a trasferire la proprietà dell'abitazione familiare in Schio, via Btg. Marzarotto 73 alle figlie e contraddistinta Per_2 Per_1 in Catasto del Comune di Schio , Foglio 10 dai mapp. 1071 sub12 , 1071 sub 22 , 1071 sub 2 , oltre alle quote di comproprietà sulle parti comuni del complesso di cui al mapp. 1183, 1182, 1071, nonché sull'area pertinenziale dell'intero complesso di cui ai mapp.1188, 1189, 1186, 1190. Detto trasferimento immobiliare è funzionale e indispensabile per la risoluzione consensuale della crisi familiare.
8) rimane esclusiva proprietaria del veicolo KIA Sportage GN230NR a seguito Parte_1 dell'avvenuta cessione di quote in sede di separziome da parte del coniuge. CHIEDONO INOLTRE
-venga ordinato al Comune di Schio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-venga dichiarato come per legge la perdita del cognome del coniuge che la sig.ra Parte_1 aveva aggiunto al proprio.
[...]
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in SCHIO (VI) in data 25/02/2006.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale d'udienza del 03/10/2024, sostituita dal deposito di note, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 582/2024 pubblicata in data
15/11/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 582/2024 del 15/11/2024 passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_2
a , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma Parte_1 Per_2 non autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Schio (VI), via Btg.
Marzarotto, 73 in favore di quale genitore convivente con le figlie;
Parte_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto sulla perdita del cognome del coniuge che la ricorrente aveva aggiunto al proprio, trattandosi di effetto ex lege conseguente alla pronuncia di divorzio;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Parte_2
in SCHIO (VI) il 25/02/2006 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui
[...] integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SCHIO (VI) al n. 12, parte I, anno 2006;
c) nulla per le spese. Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.09.2025.
Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo