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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5478 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 30/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3353/2024
T R A
Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
Appellante E
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
Lotto 10, quale Direttore della Filiale di Napoli, Agenzia 95, via Petrarca 95-101, di
[...]
e con sede legale in Torino, piazza San Carlo Controparte_2 Controparte_2
n. 156, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Cenci, domiciliati nel suo studio in Roma, via Carloni n. 8; Appellati
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Napoli, 10 sez. civile, pubblicata in data 17.6.2024, è stata accolta l'opposizione ex art. 22 L. n. 689/81 e art. 6 del D.Lgs. 150/2011 depositata in data 22.12.2023 dagli odierni appellati per l'annullamento del decreto sanzionatorio n. 818081/A datato 16.11.2023 del Controparte_3 on cui è stato ingiunto a , in solido con e
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00, oltre euro 20,00
[...] per spese, per aver violato l'art. 51 co. 1 del D.Lgs. 231/2007 avendo omesso la comunicazione di infrazione di cui all'art. 49, co. 5, del predetto decreto in riferimento all'assegno bancario n. 0011874469-09 del 14.07.2021 di euro 3.300,00 privo della clausola di non trasferibilità.
1 Il e avevano impugnato il decreto sanzionatorio contestando: la non CP_1 Controparte_2 sanzionabilità del dipendente dell'istituto di credito e l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo per la omessa comunicazione dell'infrazione; la tardiva notificazione della contestazione per decorso del termine di 90 giorni ex art. 14 comma 2 della legge n. 689/1981; il rispetto sostanziale del precetto normativo atteso che il titolo era stato consegnato alla , legale rappresentante Pt_3 della società beneficiaria CGA Eventi srls, e girato direttamente per l'incasso senza ulteriore trasferimento.
Si era costituito nel precedente grado il Controparte_4 rilevando, tra l'altro, sulla dedotta decadenza ex art. 14 L. 689/1981, che tale termine andava fatto decorrere a partire dalle informazioni trasmesse (con pec del 5.11.2021) da , a Controparte_2 seguito di specifica richiesta della apoli (con nota del 09.09.2021) volta ad ottenere tutti Pt_4 gli elementi per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile. Aveva poi ribadito la sussistenza del fatto contestato e la correttezza della sanzione irrogata.
Con la pronuncia gravata il Tribunale ha escluso la configurabilità dell'illecito avuto riguardo alla posizione del dipendente di il quale svolgendo la funzione di CP_1 Controparte_2 direttore di filiale, non rivestiva la qualifica di soggetto responsabile della omessa comunicazione ex art. 51, co. 1, D.Lgs. 231/2007. Secondo il giudice di prime cure il tenore della norma lascia intendere che la sanzione amministrativa comminata con il provvedimento impugnato non poteva né doveva essere applicata al mero dipendente dell'istituto bancario, operatore di sportello o direttore di filiale, in quanto il soggetto obbligato ex lege per l'indicata omissione è, nel caso di specie, esclusivamente l'istituto bancario e, per esso, il suo legale rappresentante. Con l'espressione “soggetti obbligati” il legislatore ha inteso far riferimento ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, tassativamente elencati all'art.3 del D.Lgs. n. 231/2007, nel cui novero non vengono espressamente richiamati i dipendenti delle persone giuridiche.
Annullato l'impugnato decreto in relazione alla posizione del in quanto soggetto non CP_1 configurabile quale autore dell'illecito amministrativo, il Tribunale ha poi ritenuto tardiva ex art. 14 L. 689/1981 la contestazione effettuata nei confronti della banca, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento e annullamento del decreto sanzionatorio anche nei riguardi della ricorrente . Il Giudice ha argomentato che, dalla non configurabilità di una Controparte_2 responsabilità dell'operatore di cassa e del direttore della filiale, discenderebbe l'irrilevanza e/o Parte superfluità delle informazioni acquisite dalla con la nota del 09.09.2021 in ordine agli identificativi dei soggetti ritenuti, erroneamente, responsabili dell'illecito contestato (appunto operatore di cassa e direttore di filiale).
Il Tribunale adito ha quindi così statuito “- accoglie il ricorso proposto da e Controparte_1 da avverso il decreto sanzionatorio n. 818081/A/NA (allegato n. 1 della Controparte_5 produzione di parte ricorrente) del Parte_1 [...]
per l'effetto annulla le statuizioni sanzionatorie ivi contenute, Controparte_6 laddove relative ai predetti ricorrenti.
- condanna il resistente Controparte_7 al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in euro
[...]
125,00 per spese ed euro 1.5000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa”.
Contr Il ha impugnato detta pronuncia censurando, con il primo motivo, la parte in cui il giudice ha ritenuto che la violazione di cui all'art. 51, in relazione all'art. 49, co. 5, del d.lgs. n. 231/07, 2 fosse applicabile solo ed esclusivamente alla banca e non alle persone fisiche, dipendente e direttore della filiale. Ha contestato al Tribunale di essersi basato, nel trarre detta conclusione, unicamente sul dato testuale dell'art. 51, senza confrontarsi con un'interpretazione sistematica dell'intero corpus normativo, errore suffragato dal richiamo a sentenze del giudice di legittimità in realtà inconferenti.
Con il secondo motivo ha censurato la successiva deduzione del giudice di prime cure secondo Parte cui le informazioni richieste dalla all' con la nota del 9.9.2021 erano inutili Controparte_2 ai fini dell'accertamento dell'illecito, per cui l'infrazione era stata contestata tardivamente.
Ha quindi concluso chiedendo di: “- accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza di I primo grado, confermando, in toto, la validità del decreto sanzionatorio opposto;
- per l'ipotesi di costituzione degli appellati e di riproposizione dei motivi di opposizioni dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure, dichiarare tali motivi infondati, confermando la validità del decreto sanzionatorio opposto”.
Ricostituito il contraddittorio, e hanno con plurime Controparte_1 Controparte_2 argomentazioni resistito al gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
Gli appellati, dopo aver ricordato i fatti di causa e riportato la parti più rilevanti della sentenza impugnata, nello smentire la tesi di controparte, hanno ribadito che: in nessuna disposizione di legge viene prevista una responsabilità in solido della persona fisica;
la vecchia normativa antiriciclaggio prevedeva l'obbligo di comunicazione delle infrazioni all'art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 197/1991 in capo agli “intermediari abilitati” e altrettanto deve riconoscersi per l'attuale d. lgs. n. 231/2007; i dipendenti dell'istituto di credito non sono punibili non solo quali autori materiali dell'infrazione ma anche quali soggetti obbliati in solido in quanto la responsabilità solidale sussiste solo ed esclusivamente per “la persona giuridica o l'ente”, dei quali l'autore materiale sia dipendente;
possono sussistere illeciti amministrativi dei quali sono responsabili unicamente le persone giuridiche, non essendo espressamente contemplata dal legislatore una responsabilità diretta specifica in capo a persone fisiche.
Sulla tardività della contestazione gli appellati, premesso che soggetto deputato alla comunicazione di legge era solamente l'intermediario intervenuto nella transazione (
[...] quale banca negoziatrice) - in quanto nessuna disposizione di legge prevede che Controparte_2 tale obbligo debba essere assolto dal cassiere o dal direttore della filiale - hanno convenuto che il dies a quo dal quale calcolare i 90 giorni per la notifica della contestazione doveva essere individuato alla prima data utile tra quella di comunicazione dell'infrazione da parte dell'altro intermediario (nella specie, dalla nota della Banca Popolare di Bari del 23.7.2021, ricevuta il 9.8.2021) e quella immediatamente successiva alla scadenza del termine per la comunicazione di legge (nella specie, il 15.8.2021, atteso che l'assegno in questione era stato emesso in data 14.7.2021 e che la comunicazione di legge deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notizia dell'infrazione). La contestazione a era quindi tardiva, dovendo avvenire entro Controparte_2 novembre 2021 ed essendo stata notificata con PEC consegnata nella casella di destinazione solo il 28.12.2021.
Parte Sulla nota della del 9.9.2021, cui ha risposto fornendo le informazioni Controparte_2 richieste con missiva del 5.11.2021, gli appellato hanno aggiunto che l'accertamento – da cui far decorrere i 90 giorni per la contestazione dell'illecito - è finalizzato ad acquisire gli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, tra i suddetti elementi, non rientra l'esimente 3 di cui all'art. 51, co. 2, ult. parte. D.Lgs. n. 231/2007, essendo causa di non punibilità della eventuale condotta illecita dell'intermediario responsabile, e non un elemento costitutivo della violazione di legge.
A seguito del decreto n. 20/2025 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata a questo Collegio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
1. Giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 49, comma 5 del D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
L'art. 51, comma 1, del medesimo decreto prevede che “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all CP_8
. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del
[...] consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza”.
Al comma secondo si precisa poi che “In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da che li accetta in versamento e dalla banca o da Controparte_9 Controparte_9 che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza
[...] che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato”.
L'art. 63 del D.Lgs. 231/2007, collocato nel Titolo III, stabilisce al comma 5 che: “La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.”
L'art. 65 del D.Lgs. 231/2007, rubricato “procedimento sanzionatorio”, al comma 10, recita: “In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima”.
Rileva menzionare anche taluni principii in materia di illecito amministrativo contenuti nella L. n. 689/1981 (Legge di depenalizzazione), che ne rimarcano la natura personale, ossia:
4 -l'art. 3 sull'Elemento soggettivo secondo cui “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”;
-l'art. 6 (Solidarietà) comma 3, che statuisce “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”;
-l'art. 7 sulla Non trasmissibilità dell'obbligazione secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette gli eredi”;
-l'art. 14 che impone la notificazione della violazione sia al trasgressore che alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
La S.C. ha avuto modo di precisare che “nel sistema introdotto dalla L. n. 689/1981, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dalla L. n. 689 cit., art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente” (Cass. sent. n. 3879 del 12.3.2012 e Cass. sent. n. 12264 del 25.5.2007).
Si è anche chiarito che “in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 689/1981, art. 3, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione;
ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone (nella specie una s.n.c.), non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale” (Cass. sent. n. 26238 del 6.12.2011; Cass. ord. 30766 del 28.11.2018; Cass. ord. n. 35685 del 5.12.2022).
2. Passando all'esame del primo motivo di gravame, l'interpretazione sistematica della normativa sopra riportata, unitamente al principio del carattere personale della responsabilità ex L. 689/1981, porta a ritenere che, in relazione alla violazione di cui all'art. 51 comma 1, D.Lgs. 231/2007, richiamato dall'art. 63 comma 5 che individua la sanzione irrogabile, sussiste una responsabilità personale del dipendente dell'istituto di credito (ossia di colui, persona fisica, che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività ha materialmente e in concreto notizia della infrazione all'art. 49), cui si affianca la responsabilità solidale della persona giuridica (banca) ai sensi dell'art. 65 comma 10 del D.Lgs. 231/2007.
La precisazione contenuta nel comma 2 dell'art. 51 (secondo cui “In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da che li accetta in Controparte_9 versamento e dalla banca o da che ne effettua l'estinzione…”) serve ad Controparte_9
5 individuare l'ente cui è astrattamente riferibile l'obbligo in parola, fermo restando che il soggetto concretamente tenuto alla comunicazione della infrazione – e quindi, in caso di omissione, effettivo responsabile della violazione e passibile di sanzione – è, come indicato nel precedente comma 1, colui che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività ha in effetti notizia di infrazioni all'art. 49 . Ciò risulta avvalorato dalla successiva previsione del medesimo art. 51 comma 2 che esclude l'obbligo in esame qualora “il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato”, esimente che con evidenza si riferisce al dipendente (persona fisica) che, avuto notizia della infrazione nell'espletamento della propria attività, omette la comunicazione richiesta consapevole che l'altro ente (tramite il dipendente addetto) vi ha già provveduto.
Sul punto si condividono i principi affermati da questa Corte territoriale, quinta sezione civile, con sentenza n. 4939/2023 pubbl. il 28/02/2024 (resa nella causa r.g.n. 3802/2023), ove è chiarito che il secondo comma dell'art. 51 del D.Lgs. n. 231 del 2007, come risultante per effetto delle modifiche apportatevi dal D.Lgs. n. 90 del 2017 e il precedente art. 3, commi 1 e 2, lett. a) e b) (che indicano le banche e tra gli intermediari bancari e finanziari cui sono Controparte_9 applicabili le disposizioni del medesimo decreto del 2007) “non possono essere considerate una deroga della disciplina generale in tema di sanzioni amministrative dettata dalla legge n. 689 del 1981, secondo il cui sistema, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., ad es., Cass. 9880/2006, 12497/2000, 6055/1997 e 6369/1986), solo le persone fisiche possono essere soggetti attivi delle violazioni amministrative e diretti destinatari delle relative sanzioni, mentre le persone giuridiche o comunque i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche possono es- sere soltanto, in forza dell'art. 6, co. 3, della stessa legge, chiamati a rispondere del pagamento delle sanzioni previste per le violazioni amministrative commesse dai loro rappresentanti o dai loro dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze. Di tanto, infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, costituisce un'indiretta ma chiarissima conferma il decimo comma dell'art. 65 del d.lgs. n. 231 del 2007, il quale prevede che “in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63” medesimo decreto – tra cui v'è appunto quella prevista dal quinto comma dell'art. 63 per la violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'art. 51 – “la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima”.
E' inconferente il richiamo alle sentenze della Corte di Cassazione (la n. 25134/2008 e la n. 25329/2018, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 143 del 1991, convertito in legge n. 197 del 1991, grava, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del medesimo decreto, secondo l'espressa qualificazione normativa, sugli intermediari abilitati, ovvero gli intermediari impersonalmente considerati, quali ad esempio l'azienda di credito, e non il singolo funzionario o il cassiere addetto all'operazione…”) che si riferiscono alla cd. normativa antiriciclaggio anteriore all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, cioè quella dettata dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e a fattispecie diversa da quella relativa alla violazione dell'obbligo di comunicazione di cui qui si discute (così Corte di Appello di Napoli, sent. 28.2.2024 cit.).
Nel caso di specie, deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 231/07 che, come esposto, all'art. 65, comma 10 (mediante il richiamo dell'art. 6 L. 689/81) è chiarissimo nel prevedere, per le violazioni di cui all'art. 63, tra cui è richiamata anche la violazione dell'art. 51, comma 1, la 6 responsabilità solidale della banca, accanto alla responsabilità principale (e personale) del suo dipendente (cassiere e/o direttore di filiale) che materialmente ha commesso il fatto.
3. Sul secondo motivo di gravame, l'art 14 L. n.689/81 dispone, al secondo comma, che: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14, poi “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La norma fa decorrere il termine di 90 giorni indicato dall'accertamento del fatto e non dalla data della commissione dell'illecito.
La giurisprudenza ha puntualizzato che i limiti temporali entro i quali l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati alla fase procedimentale di accertamento dell'infrazione, non rilevando invece la data di commissione dell'illecito: mentre la commissione della violazione amministrativa rappresenta il dies a quo cui la legge collega il termine quinquennale di prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria, il successivo tempo dell'accertamento dell'illecito costituisce il momento a partire dal quale calcolare il termine per la comunicazione dell'addebito.
E' inoltre principio unanime della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12830 del 30.5.2006; Cass. n. 3043 del 6.2.2009; da ultimo Cass. n. 8687 del 3.5.2016; Cass. n. 21171 del 8.8.2019; Cass. n. 27009 del 18.10.2024) che in tema di sanzioni amministrative, “qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della L. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il
“fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata”.
Nella nozione di accertamento amministrativo rientra, quindi, non solo l'acquisizione degli elementi di fatto, ma anche la valutazione dei dati acquisiti in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito. Il dies a quo per il computo dei novanta giorni non può coincidere con la mera notizia del fatto materiale bensì con l'epoca in cui l'agente accertatore acquisisce la piena conoscenza dell'illecito. Il termine per la contestazione all'interessato va inteso come comprensivo del tempo necessario per la valutazione dell'idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi.
4. Nella fattispecie, a seguito della comunicazione di infrazione effettuata da altro istituto di credito (Banca Popolare di Bari) ai sensi dell'art. 51, co. 1, D.Lgs. n. 231/2007 (cfr. all. 8 fasc. Contr di primo grado), il Parte_1 Controparte_6
ha richiesto ad , con nota del 9.9.2021 (all. 2 fasc.
[...] Controparte_2 CP_10
di primo grado), di conoscere “i dati relativi alle generalità complete, il codice fiscale,
[...] la partita IVA, la residenza, il domicilio, la sede legale o, se diversa, la sede di effettivo esercizio, i recapiti fax e di posta elettronica di: • persona fisica firmataria per l'incasso dell'assegno n. 7 0011874469-09 (fotocopia allegata); • tutti i titolari del c/c sul quale il medesimo assegno è stato incassato, nonché, ove è noto, il rapporto intercorrente tra tale firmatario ed i titolari del c/c… Si richiede inoltre di far conoscere a questo Ufficio se codesto istituto di credito abbia provveduto entro i termini di legge alla comunicazione alla competente Controparte_6 così come previsto dall'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In caso di mancato rispetto di tale disposizione si invita a: 1) precisare se tale comunicazione sia stata ritenuta non necessaria ai sensi dell'art. 41, comma 1, (fino al 3/7/2017) e dell'art. 35 (dal 4/7/2017), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 2) trasmettere idonea documentazione probatoria dalla quale risulti che tale comunicazione sia stata ritenuta non necessaria in quanto codesto istituto di credito, entro i termini di legge, aveva accertato che l'operazione era già stata oggetto di tempestiva comunicazione di violazione
“dall'altro soggetto obbligato” ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero ricorrevano altre condizioni esimenti... Ove non ricorrano le condizioni esimenti di cui ai suddetti punti 1) e 2) si invita a comunicare: 1) le generalità complete, la residenza, il codice fiscale, il recapito di posta elettronica del soggetto che, alla data in cui codesto istituto di credito ha avuto notizia della violazione, aveva la responsabilità della comunicazione alla competente entro Controparte_6
i termini stabiliti dalla legge (tale responsabile non necessariamente il cassiere che ha eseguito l'operazione bancaria bensì il Direttore pro tempore della filiale ovvero il soggetto preposto all'eventuale autorizzazione all'invio della suddetta comunicazione); 2) le generalità complete, la residenza, il codice fiscale, il recapito di posta elettronica della persona pro tempore rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza alla quale era soggetto il responsabile della suddetta infrazione all'art. 51, comma 1 (L. 689/81 art. 6 co 2 “Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”); 3) le generalità di tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla violazione del suddetto obbligo previsto dal citato art. 51, comma 1”.
Con pec del 5.11.2021 (all. 3 fasc. di primo grado), Controparte_10 Controparte_2 ha trasmesso i dati della persona che aveva posto all'incasso l'assegno ( ,
[...] Testimone_1 legale rappresentante della società CGA Events srls, titolare del conto corrente sul quale il titolo era stato versato), le generalità dell'operatore che aveva “lavorato” l'assegno e del Direttore della filiale presso la quale era stato negoziato il titolo, rappresentando che non risultavano comunicazioni di infrazioni al Ministero dell'Economia e Finanze.
Con verbale di contestazione pos. n. 818081/A/NA - notificato il 17.1.2022 ad Controparte_1 Contr ed il 28.12.2021 a (cfr. all. 3, 4 e 6 fasc. di primo grado) - la Controparte_5
[...] ha contestato ai predetti soggetti la violazione dell'art. 51, co. 1, Controparte_6
D.Lgs. n. 231/2007 per aver omesso di comunicare al Parte_1
l'operazione finanziaria effettuata, in violazione dell'art. 49, comma 5, del citato decreto legislativo, da per l'ammontare di complessivi euro 3.300,00 Parte_5 in riferimento all'assegno n. 0011874469-09 del 14-07-2021.
E' stato poi emesso il decreto sanzionatorio impugnato n. 818081/A del 16.11.2023, notificato agli odierni appellati in data 23.11.2023 (all. 1 fasc. di primo grado). Controparte_10
8 Contr Secondo gli odierni appellati, le informazioni richieste con la nota del 9.9.2021 sarebbero inutili in quanto relative alla persona fisica, dipendente dell'istituto di credito, che non può essere considerato responsabile della violazione in esame, ovvero alla esimente dell'art. 51 comma 2, che non integra un elemento costitutivo dell'illecito ma una mera causa di non punibilità. I dati acquisiti mediante la nota della Banca del 5.11.2021 non avrebbero, quindi, influito sull'accertamento della violazione, già possibile a seguito della comunicazione della Banca Popolare di Bari del 9.8.2021 con allegata copia dell'assegno del 14.7.2021privo della clausola Contr di non trasferibilità (all. 8 fasc. cit.).
Diversamente, l'appellante sostiene che il termine di 90 giorni deve farsi decorrere dal momento in cui la Banca sanzionata ha riscontrato la richiesta di informazioni inoltrata dalla Ragioneria, ossia dalla nota del 5.11.2021: solo a partire da questo momento l'organo di controllo ha acquisito conoscenza completa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. Soltanto dopo aver acquisito Parte tutti gli elementi indispensabili alla verifica dell'esistenza della violazione stessa, la ha potuto procedere alla contestazione della violazione.
Il collegio condivide quest'ultima impostazione.
Per un verso, infatti, non sono irrilevanti - ai fini dell'accertamento dell'illecito in esame - le informazioni richieste alla Banca, mediante la nota del 9.9.2021, in ordine alle persone fisiche (operatore di sportello e direttore di filiale) autori materiali e responsabili della violazione. Sul punto si rinvia agli argomenti già esposti nei precedenti punti 1 e 2.
Parte Per l'altro, mediante la nota del 9.9.2021, tra le altre notizie, la ha richiesto anche di conoscere se la banca avesse provveduto, entro i termini di legge, ad effettuare Controparte_2 la comunicazione alla , così come previsto dall'art. 51, comma Controparte_6
1, del D.Lgs. 231/07 o, in difetto, a precisare se tale comunicazione fosse stata ritenuta non necessaria per il ricorrente di condizioni esimenti, trasmettendo idonea documentazione probatoria.
Nella specie dunque, nonostante l'operazione sia stata segnalata alla in data 9.08.2021 CP_6
e la comunicazione di infrazione doveva essere effettuata entro il 15.8.2021 (secondo le allegazioni degli appellati), gli accertamenti hanno avuto termine soltanto in data 5.11.2021, Parte giorno in cui ha comunicato alla i dati identificativi dei responsabili della Controparte_2 violazione e le altre informazioni rilevanti per valutare la sussistenza dell'illecito.
Per quanto riguarda l'esimente prevista dall'art. 51 comma 2 (quando “il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato”) si ritiene che integri una causa di esclusione di responsabilità, che preclude l'applicazione della sanzione amministrativa. A prescindere dalla qualificazione giuridica (causa di giustificazione o di esclusione della colpevolezza o di non punibilità), si tratta di circostanza che impedisce la contestazione dell'addebito e l'irrogazione della sanzione, sicché anche le informazioni ad essa attinenti (acquisite dalla amministrazione sempre con la nota del 5.11.2021) erano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'illecito.
Ne consegue che dalla data del 5.11.2021 deve essere computato il termine di 90 giorni previsto dal secondo comma dell'art. 14 della L. n. 689/1981 per la notificazione della cd. contestazione differita della violazione amministrativa, che non sia stato possibile contestare immediatamente,
9 nei confronti del trasgressore e di coloro che siano obbligati in solido con quest'ultimo al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione stessa.
Nella specie detto termine è stato rispettato, posto che gli odierni appellati hanno ricevuto la notificazione della contestazione (differita), il in data 17.1.2022 e la banca CP_1 [...] Contr
in data 28.12.2021 (come documentalmente provata dal all. 3, 4 e 6 fasc. di primo CP_2 grado, e non contestato dalle controparti).
Le odierne appellate non hanno riproposto in questa fase il terzo motivo di opposizione svolto nel precedente grado (relativo alla insussistenza sostanziale della violazione, atteso che il titolo era stato girato direttamente per l'incasso e non era stato oggetto di trasferimento), non esaminato dal primo giudice in quanto assorbito.
In base alle argomentazioni esposte, l'appello va accolto e, in riforma della gravata sentenza, va confermata la legittimità del decreto sanzionatorio opposto, con rigetto della opposizione ex art. 22 L. 689/1981 proposta in primo grado dal e da CP_1 Controparte_2
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri minimi del DM 55/2014 e DM 147/2022, tenuto conto del valore, della complessità della causa e delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da e da Controparte_1 Controparte_2
-condanna e al pagamento delle spese di entrambi i gradi di CP_1 Controparte_2 giudizio, che liquida in euro 1278,00 per il primo grado ed in euro 962,00 per il grado di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA.
Napoli, 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
10
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 30/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3353/2024
T R A
Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
Appellante E
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
Lotto 10, quale Direttore della Filiale di Napoli, Agenzia 95, via Petrarca 95-101, di
[...]
e con sede legale in Torino, piazza San Carlo Controparte_2 Controparte_2
n. 156, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Cenci, domiciliati nel suo studio in Roma, via Carloni n. 8; Appellati
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Napoli, 10 sez. civile, pubblicata in data 17.6.2024, è stata accolta l'opposizione ex art. 22 L. n. 689/81 e art. 6 del D.Lgs. 150/2011 depositata in data 22.12.2023 dagli odierni appellati per l'annullamento del decreto sanzionatorio n. 818081/A datato 16.11.2023 del Controparte_3 on cui è stato ingiunto a , in solido con e
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00, oltre euro 20,00
[...] per spese, per aver violato l'art. 51 co. 1 del D.Lgs. 231/2007 avendo omesso la comunicazione di infrazione di cui all'art. 49, co. 5, del predetto decreto in riferimento all'assegno bancario n. 0011874469-09 del 14.07.2021 di euro 3.300,00 privo della clausola di non trasferibilità.
1 Il e avevano impugnato il decreto sanzionatorio contestando: la non CP_1 Controparte_2 sanzionabilità del dipendente dell'istituto di credito e l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo per la omessa comunicazione dell'infrazione; la tardiva notificazione della contestazione per decorso del termine di 90 giorni ex art. 14 comma 2 della legge n. 689/1981; il rispetto sostanziale del precetto normativo atteso che il titolo era stato consegnato alla , legale rappresentante Pt_3 della società beneficiaria CGA Eventi srls, e girato direttamente per l'incasso senza ulteriore trasferimento.
Si era costituito nel precedente grado il Controparte_4 rilevando, tra l'altro, sulla dedotta decadenza ex art. 14 L. 689/1981, che tale termine andava fatto decorrere a partire dalle informazioni trasmesse (con pec del 5.11.2021) da , a Controparte_2 seguito di specifica richiesta della apoli (con nota del 09.09.2021) volta ad ottenere tutti Pt_4 gli elementi per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile. Aveva poi ribadito la sussistenza del fatto contestato e la correttezza della sanzione irrogata.
Con la pronuncia gravata il Tribunale ha escluso la configurabilità dell'illecito avuto riguardo alla posizione del dipendente di il quale svolgendo la funzione di CP_1 Controparte_2 direttore di filiale, non rivestiva la qualifica di soggetto responsabile della omessa comunicazione ex art. 51, co. 1, D.Lgs. 231/2007. Secondo il giudice di prime cure il tenore della norma lascia intendere che la sanzione amministrativa comminata con il provvedimento impugnato non poteva né doveva essere applicata al mero dipendente dell'istituto bancario, operatore di sportello o direttore di filiale, in quanto il soggetto obbligato ex lege per l'indicata omissione è, nel caso di specie, esclusivamente l'istituto bancario e, per esso, il suo legale rappresentante. Con l'espressione “soggetti obbligati” il legislatore ha inteso far riferimento ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, tassativamente elencati all'art.3 del D.Lgs. n. 231/2007, nel cui novero non vengono espressamente richiamati i dipendenti delle persone giuridiche.
Annullato l'impugnato decreto in relazione alla posizione del in quanto soggetto non CP_1 configurabile quale autore dell'illecito amministrativo, il Tribunale ha poi ritenuto tardiva ex art. 14 L. 689/1981 la contestazione effettuata nei confronti della banca, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento e annullamento del decreto sanzionatorio anche nei riguardi della ricorrente . Il Giudice ha argomentato che, dalla non configurabilità di una Controparte_2 responsabilità dell'operatore di cassa e del direttore della filiale, discenderebbe l'irrilevanza e/o Parte superfluità delle informazioni acquisite dalla con la nota del 09.09.2021 in ordine agli identificativi dei soggetti ritenuti, erroneamente, responsabili dell'illecito contestato (appunto operatore di cassa e direttore di filiale).
Il Tribunale adito ha quindi così statuito “- accoglie il ricorso proposto da e Controparte_1 da avverso il decreto sanzionatorio n. 818081/A/NA (allegato n. 1 della Controparte_5 produzione di parte ricorrente) del Parte_1 [...]
per l'effetto annulla le statuizioni sanzionatorie ivi contenute, Controparte_6 laddove relative ai predetti ricorrenti.
- condanna il resistente Controparte_7 al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in euro
[...]
125,00 per spese ed euro 1.5000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa”.
Contr Il ha impugnato detta pronuncia censurando, con il primo motivo, la parte in cui il giudice ha ritenuto che la violazione di cui all'art. 51, in relazione all'art. 49, co. 5, del d.lgs. n. 231/07, 2 fosse applicabile solo ed esclusivamente alla banca e non alle persone fisiche, dipendente e direttore della filiale. Ha contestato al Tribunale di essersi basato, nel trarre detta conclusione, unicamente sul dato testuale dell'art. 51, senza confrontarsi con un'interpretazione sistematica dell'intero corpus normativo, errore suffragato dal richiamo a sentenze del giudice di legittimità in realtà inconferenti.
Con il secondo motivo ha censurato la successiva deduzione del giudice di prime cure secondo Parte cui le informazioni richieste dalla all' con la nota del 9.9.2021 erano inutili Controparte_2 ai fini dell'accertamento dell'illecito, per cui l'infrazione era stata contestata tardivamente.
Ha quindi concluso chiedendo di: “- accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza di I primo grado, confermando, in toto, la validità del decreto sanzionatorio opposto;
- per l'ipotesi di costituzione degli appellati e di riproposizione dei motivi di opposizioni dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure, dichiarare tali motivi infondati, confermando la validità del decreto sanzionatorio opposto”.
Ricostituito il contraddittorio, e hanno con plurime Controparte_1 Controparte_2 argomentazioni resistito al gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
Gli appellati, dopo aver ricordato i fatti di causa e riportato la parti più rilevanti della sentenza impugnata, nello smentire la tesi di controparte, hanno ribadito che: in nessuna disposizione di legge viene prevista una responsabilità in solido della persona fisica;
la vecchia normativa antiriciclaggio prevedeva l'obbligo di comunicazione delle infrazioni all'art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 197/1991 in capo agli “intermediari abilitati” e altrettanto deve riconoscersi per l'attuale d. lgs. n. 231/2007; i dipendenti dell'istituto di credito non sono punibili non solo quali autori materiali dell'infrazione ma anche quali soggetti obbliati in solido in quanto la responsabilità solidale sussiste solo ed esclusivamente per “la persona giuridica o l'ente”, dei quali l'autore materiale sia dipendente;
possono sussistere illeciti amministrativi dei quali sono responsabili unicamente le persone giuridiche, non essendo espressamente contemplata dal legislatore una responsabilità diretta specifica in capo a persone fisiche.
Sulla tardività della contestazione gli appellati, premesso che soggetto deputato alla comunicazione di legge era solamente l'intermediario intervenuto nella transazione (
[...] quale banca negoziatrice) - in quanto nessuna disposizione di legge prevede che Controparte_2 tale obbligo debba essere assolto dal cassiere o dal direttore della filiale - hanno convenuto che il dies a quo dal quale calcolare i 90 giorni per la notifica della contestazione doveva essere individuato alla prima data utile tra quella di comunicazione dell'infrazione da parte dell'altro intermediario (nella specie, dalla nota della Banca Popolare di Bari del 23.7.2021, ricevuta il 9.8.2021) e quella immediatamente successiva alla scadenza del termine per la comunicazione di legge (nella specie, il 15.8.2021, atteso che l'assegno in questione era stato emesso in data 14.7.2021 e che la comunicazione di legge deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notizia dell'infrazione). La contestazione a era quindi tardiva, dovendo avvenire entro Controparte_2 novembre 2021 ed essendo stata notificata con PEC consegnata nella casella di destinazione solo il 28.12.2021.
Parte Sulla nota della del 9.9.2021, cui ha risposto fornendo le informazioni Controparte_2 richieste con missiva del 5.11.2021, gli appellato hanno aggiunto che l'accertamento – da cui far decorrere i 90 giorni per la contestazione dell'illecito - è finalizzato ad acquisire gli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, tra i suddetti elementi, non rientra l'esimente 3 di cui all'art. 51, co. 2, ult. parte. D.Lgs. n. 231/2007, essendo causa di non punibilità della eventuale condotta illecita dell'intermediario responsabile, e non un elemento costitutivo della violazione di legge.
A seguito del decreto n. 20/2025 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata a questo Collegio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
1. Giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 49, comma 5 del D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
L'art. 51, comma 1, del medesimo decreto prevede che “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all CP_8
. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del
[...] consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza”.
Al comma secondo si precisa poi che “In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da che li accetta in versamento e dalla banca o da Controparte_9 Controparte_9 che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza
[...] che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato”.
L'art. 63 del D.Lgs. 231/2007, collocato nel Titolo III, stabilisce al comma 5 che: “La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.”
L'art. 65 del D.Lgs. 231/2007, rubricato “procedimento sanzionatorio”, al comma 10, recita: “In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima”.
Rileva menzionare anche taluni principii in materia di illecito amministrativo contenuti nella L. n. 689/1981 (Legge di depenalizzazione), che ne rimarcano la natura personale, ossia:
4 -l'art. 3 sull'Elemento soggettivo secondo cui “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”;
-l'art. 6 (Solidarietà) comma 3, che statuisce “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”;
-l'art. 7 sulla Non trasmissibilità dell'obbligazione secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette gli eredi”;
-l'art. 14 che impone la notificazione della violazione sia al trasgressore che alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
La S.C. ha avuto modo di precisare che “nel sistema introdotto dalla L. n. 689/1981, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dalla L. n. 689 cit., art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente” (Cass. sent. n. 3879 del 12.3.2012 e Cass. sent. n. 12264 del 25.5.2007).
Si è anche chiarito che “in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 689/1981, art. 3, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione;
ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone (nella specie una s.n.c.), non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale” (Cass. sent. n. 26238 del 6.12.2011; Cass. ord. 30766 del 28.11.2018; Cass. ord. n. 35685 del 5.12.2022).
2. Passando all'esame del primo motivo di gravame, l'interpretazione sistematica della normativa sopra riportata, unitamente al principio del carattere personale della responsabilità ex L. 689/1981, porta a ritenere che, in relazione alla violazione di cui all'art. 51 comma 1, D.Lgs. 231/2007, richiamato dall'art. 63 comma 5 che individua la sanzione irrogabile, sussiste una responsabilità personale del dipendente dell'istituto di credito (ossia di colui, persona fisica, che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività ha materialmente e in concreto notizia della infrazione all'art. 49), cui si affianca la responsabilità solidale della persona giuridica (banca) ai sensi dell'art. 65 comma 10 del D.Lgs. 231/2007.
La precisazione contenuta nel comma 2 dell'art. 51 (secondo cui “In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da che li accetta in Controparte_9 versamento e dalla banca o da che ne effettua l'estinzione…”) serve ad Controparte_9
5 individuare l'ente cui è astrattamente riferibile l'obbligo in parola, fermo restando che il soggetto concretamente tenuto alla comunicazione della infrazione – e quindi, in caso di omissione, effettivo responsabile della violazione e passibile di sanzione – è, come indicato nel precedente comma 1, colui che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività ha in effetti notizia di infrazioni all'art. 49 . Ciò risulta avvalorato dalla successiva previsione del medesimo art. 51 comma 2 che esclude l'obbligo in esame qualora “il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato”, esimente che con evidenza si riferisce al dipendente (persona fisica) che, avuto notizia della infrazione nell'espletamento della propria attività, omette la comunicazione richiesta consapevole che l'altro ente (tramite il dipendente addetto) vi ha già provveduto.
Sul punto si condividono i principi affermati da questa Corte territoriale, quinta sezione civile, con sentenza n. 4939/2023 pubbl. il 28/02/2024 (resa nella causa r.g.n. 3802/2023), ove è chiarito che il secondo comma dell'art. 51 del D.Lgs. n. 231 del 2007, come risultante per effetto delle modifiche apportatevi dal D.Lgs. n. 90 del 2017 e il precedente art. 3, commi 1 e 2, lett. a) e b) (che indicano le banche e tra gli intermediari bancari e finanziari cui sono Controparte_9 applicabili le disposizioni del medesimo decreto del 2007) “non possono essere considerate una deroga della disciplina generale in tema di sanzioni amministrative dettata dalla legge n. 689 del 1981, secondo il cui sistema, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (cfr., ad es., Cass. 9880/2006, 12497/2000, 6055/1997 e 6369/1986), solo le persone fisiche possono essere soggetti attivi delle violazioni amministrative e diretti destinatari delle relative sanzioni, mentre le persone giuridiche o comunque i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche possono es- sere soltanto, in forza dell'art. 6, co. 3, della stessa legge, chiamati a rispondere del pagamento delle sanzioni previste per le violazioni amministrative commesse dai loro rappresentanti o dai loro dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze. Di tanto, infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, costituisce un'indiretta ma chiarissima conferma il decimo comma dell'art. 65 del d.lgs. n. 231 del 2007, il quale prevede che “in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63” medesimo decreto – tra cui v'è appunto quella prevista dal quinto comma dell'art. 63 per la violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'art. 51 – “la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima”.
E' inconferente il richiamo alle sentenze della Corte di Cassazione (la n. 25134/2008 e la n. 25329/2018, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 143 del 1991, convertito in legge n. 197 del 1991, grava, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del medesimo decreto, secondo l'espressa qualificazione normativa, sugli intermediari abilitati, ovvero gli intermediari impersonalmente considerati, quali ad esempio l'azienda di credito, e non il singolo funzionario o il cassiere addetto all'operazione…”) che si riferiscono alla cd. normativa antiriciclaggio anteriore all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, cioè quella dettata dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e a fattispecie diversa da quella relativa alla violazione dell'obbligo di comunicazione di cui qui si discute (così Corte di Appello di Napoli, sent. 28.2.2024 cit.).
Nel caso di specie, deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 231/07 che, come esposto, all'art. 65, comma 10 (mediante il richiamo dell'art. 6 L. 689/81) è chiarissimo nel prevedere, per le violazioni di cui all'art. 63, tra cui è richiamata anche la violazione dell'art. 51, comma 1, la 6 responsabilità solidale della banca, accanto alla responsabilità principale (e personale) del suo dipendente (cassiere e/o direttore di filiale) che materialmente ha commesso il fatto.
3. Sul secondo motivo di gravame, l'art 14 L. n.689/81 dispone, al secondo comma, che: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14, poi “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La norma fa decorrere il termine di 90 giorni indicato dall'accertamento del fatto e non dalla data della commissione dell'illecito.
La giurisprudenza ha puntualizzato che i limiti temporali entro i quali l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati alla fase procedimentale di accertamento dell'infrazione, non rilevando invece la data di commissione dell'illecito: mentre la commissione della violazione amministrativa rappresenta il dies a quo cui la legge collega il termine quinquennale di prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria, il successivo tempo dell'accertamento dell'illecito costituisce il momento a partire dal quale calcolare il termine per la comunicazione dell'addebito.
E' inoltre principio unanime della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12830 del 30.5.2006; Cass. n. 3043 del 6.2.2009; da ultimo Cass. n. 8687 del 3.5.2016; Cass. n. 21171 del 8.8.2019; Cass. n. 27009 del 18.10.2024) che in tema di sanzioni amministrative, “qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della L. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il
“fatto” nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata”.
Nella nozione di accertamento amministrativo rientra, quindi, non solo l'acquisizione degli elementi di fatto, ma anche la valutazione dei dati acquisiti in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito. Il dies a quo per il computo dei novanta giorni non può coincidere con la mera notizia del fatto materiale bensì con l'epoca in cui l'agente accertatore acquisisce la piena conoscenza dell'illecito. Il termine per la contestazione all'interessato va inteso come comprensivo del tempo necessario per la valutazione dell'idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi.
4. Nella fattispecie, a seguito della comunicazione di infrazione effettuata da altro istituto di credito (Banca Popolare di Bari) ai sensi dell'art. 51, co. 1, D.Lgs. n. 231/2007 (cfr. all. 8 fasc. Contr di primo grado), il Parte_1 Controparte_6
ha richiesto ad , con nota del 9.9.2021 (all. 2 fasc.
[...] Controparte_2 CP_10
di primo grado), di conoscere “i dati relativi alle generalità complete, il codice fiscale,
[...] la partita IVA, la residenza, il domicilio, la sede legale o, se diversa, la sede di effettivo esercizio, i recapiti fax e di posta elettronica di: • persona fisica firmataria per l'incasso dell'assegno n. 7 0011874469-09 (fotocopia allegata); • tutti i titolari del c/c sul quale il medesimo assegno è stato incassato, nonché, ove è noto, il rapporto intercorrente tra tale firmatario ed i titolari del c/c… Si richiede inoltre di far conoscere a questo Ufficio se codesto istituto di credito abbia provveduto entro i termini di legge alla comunicazione alla competente Controparte_6 così come previsto dall'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In caso di mancato rispetto di tale disposizione si invita a: 1) precisare se tale comunicazione sia stata ritenuta non necessaria ai sensi dell'art. 41, comma 1, (fino al 3/7/2017) e dell'art. 35 (dal 4/7/2017), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 2) trasmettere idonea documentazione probatoria dalla quale risulti che tale comunicazione sia stata ritenuta non necessaria in quanto codesto istituto di credito, entro i termini di legge, aveva accertato che l'operazione era già stata oggetto di tempestiva comunicazione di violazione
“dall'altro soggetto obbligato” ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero ricorrevano altre condizioni esimenti... Ove non ricorrano le condizioni esimenti di cui ai suddetti punti 1) e 2) si invita a comunicare: 1) le generalità complete, la residenza, il codice fiscale, il recapito di posta elettronica del soggetto che, alla data in cui codesto istituto di credito ha avuto notizia della violazione, aveva la responsabilità della comunicazione alla competente entro Controparte_6
i termini stabiliti dalla legge (tale responsabile non necessariamente il cassiere che ha eseguito l'operazione bancaria bensì il Direttore pro tempore della filiale ovvero il soggetto preposto all'eventuale autorizzazione all'invio della suddetta comunicazione); 2) le generalità complete, la residenza, il codice fiscale, il recapito di posta elettronica della persona pro tempore rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza alla quale era soggetto il responsabile della suddetta infrazione all'art. 51, comma 1 (L. 689/81 art. 6 co 2 “Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”); 3) le generalità di tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla violazione del suddetto obbligo previsto dal citato art. 51, comma 1”.
Con pec del 5.11.2021 (all. 3 fasc. di primo grado), Controparte_10 Controparte_2 ha trasmesso i dati della persona che aveva posto all'incasso l'assegno ( ,
[...] Testimone_1 legale rappresentante della società CGA Events srls, titolare del conto corrente sul quale il titolo era stato versato), le generalità dell'operatore che aveva “lavorato” l'assegno e del Direttore della filiale presso la quale era stato negoziato il titolo, rappresentando che non risultavano comunicazioni di infrazioni al Ministero dell'Economia e Finanze.
Con verbale di contestazione pos. n. 818081/A/NA - notificato il 17.1.2022 ad Controparte_1 Contr ed il 28.12.2021 a (cfr. all. 3, 4 e 6 fasc. di primo grado) - la Controparte_5
[...] ha contestato ai predetti soggetti la violazione dell'art. 51, co. 1, Controparte_6
D.Lgs. n. 231/2007 per aver omesso di comunicare al Parte_1
l'operazione finanziaria effettuata, in violazione dell'art. 49, comma 5, del citato decreto legislativo, da per l'ammontare di complessivi euro 3.300,00 Parte_5 in riferimento all'assegno n. 0011874469-09 del 14-07-2021.
E' stato poi emesso il decreto sanzionatorio impugnato n. 818081/A del 16.11.2023, notificato agli odierni appellati in data 23.11.2023 (all. 1 fasc. di primo grado). Controparte_10
8 Contr Secondo gli odierni appellati, le informazioni richieste con la nota del 9.9.2021 sarebbero inutili in quanto relative alla persona fisica, dipendente dell'istituto di credito, che non può essere considerato responsabile della violazione in esame, ovvero alla esimente dell'art. 51 comma 2, che non integra un elemento costitutivo dell'illecito ma una mera causa di non punibilità. I dati acquisiti mediante la nota della Banca del 5.11.2021 non avrebbero, quindi, influito sull'accertamento della violazione, già possibile a seguito della comunicazione della Banca Popolare di Bari del 9.8.2021 con allegata copia dell'assegno del 14.7.2021privo della clausola Contr di non trasferibilità (all. 8 fasc. cit.).
Diversamente, l'appellante sostiene che il termine di 90 giorni deve farsi decorrere dal momento in cui la Banca sanzionata ha riscontrato la richiesta di informazioni inoltrata dalla Ragioneria, ossia dalla nota del 5.11.2021: solo a partire da questo momento l'organo di controllo ha acquisito conoscenza completa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. Soltanto dopo aver acquisito Parte tutti gli elementi indispensabili alla verifica dell'esistenza della violazione stessa, la ha potuto procedere alla contestazione della violazione.
Il collegio condivide quest'ultima impostazione.
Per un verso, infatti, non sono irrilevanti - ai fini dell'accertamento dell'illecito in esame - le informazioni richieste alla Banca, mediante la nota del 9.9.2021, in ordine alle persone fisiche (operatore di sportello e direttore di filiale) autori materiali e responsabili della violazione. Sul punto si rinvia agli argomenti già esposti nei precedenti punti 1 e 2.
Parte Per l'altro, mediante la nota del 9.9.2021, tra le altre notizie, la ha richiesto anche di conoscere se la banca avesse provveduto, entro i termini di legge, ad effettuare Controparte_2 la comunicazione alla , così come previsto dall'art. 51, comma Controparte_6
1, del D.Lgs. 231/07 o, in difetto, a precisare se tale comunicazione fosse stata ritenuta non necessaria per il ricorrente di condizioni esimenti, trasmettendo idonea documentazione probatoria.
Nella specie dunque, nonostante l'operazione sia stata segnalata alla in data 9.08.2021 CP_6
e la comunicazione di infrazione doveva essere effettuata entro il 15.8.2021 (secondo le allegazioni degli appellati), gli accertamenti hanno avuto termine soltanto in data 5.11.2021, Parte giorno in cui ha comunicato alla i dati identificativi dei responsabili della Controparte_2 violazione e le altre informazioni rilevanti per valutare la sussistenza dell'illecito.
Per quanto riguarda l'esimente prevista dall'art. 51 comma 2 (quando “il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato”) si ritiene che integri una causa di esclusione di responsabilità, che preclude l'applicazione della sanzione amministrativa. A prescindere dalla qualificazione giuridica (causa di giustificazione o di esclusione della colpevolezza o di non punibilità), si tratta di circostanza che impedisce la contestazione dell'addebito e l'irrogazione della sanzione, sicché anche le informazioni ad essa attinenti (acquisite dalla amministrazione sempre con la nota del 5.11.2021) erano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'illecito.
Ne consegue che dalla data del 5.11.2021 deve essere computato il termine di 90 giorni previsto dal secondo comma dell'art. 14 della L. n. 689/1981 per la notificazione della cd. contestazione differita della violazione amministrativa, che non sia stato possibile contestare immediatamente,
9 nei confronti del trasgressore e di coloro che siano obbligati in solido con quest'ultimo al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione stessa.
Nella specie detto termine è stato rispettato, posto che gli odierni appellati hanno ricevuto la notificazione della contestazione (differita), il in data 17.1.2022 e la banca CP_1 [...] Contr
in data 28.12.2021 (come documentalmente provata dal all. 3, 4 e 6 fasc. di primo CP_2 grado, e non contestato dalle controparti).
Le odierne appellate non hanno riproposto in questa fase il terzo motivo di opposizione svolto nel precedente grado (relativo alla insussistenza sostanziale della violazione, atteso che il titolo era stato girato direttamente per l'incasso e non era stato oggetto di trasferimento), non esaminato dal primo giudice in quanto assorbito.
In base alle argomentazioni esposte, l'appello va accolto e, in riforma della gravata sentenza, va confermata la legittimità del decreto sanzionatorio opposto, con rigetto della opposizione ex art. 22 L. 689/1981 proposta in primo grado dal e da CP_1 Controparte_2
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri minimi del DM 55/2014 e DM 147/2022, tenuto conto del valore, della complessità della causa e delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da e da Controparte_1 Controparte_2
-condanna e al pagamento delle spese di entrambi i gradi di CP_1 Controparte_2 giudizio, che liquida in euro 1278,00 per il primo grado ed in euro 962,00 per il grado di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA.
Napoli, 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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