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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1882/23 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciccone, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Palma Campania, via Saverio Carbone n. 27
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Quarta, elettivamente domiciliato in Nola, presso l'Ufficio Legale dell' CP_1
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 1164 Parte_1 del 2023 del Tribunale di Nola, in finzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua CP_ impugnativa di indebito, di cui nota ricevuta in data 2 marzo 2021, con la quale l' CP_1 chiedeva la restituzione di ratei di pensione di reversibilità non spettanti, per un totale di euro
2.573,90, per il periodo gennaio 2018-febbraio 2020, per sopraggiunto superamento della soglia reddituale, dovuto alla percezione di altri redditi.
Censurava detta pronuncia, che non aveva fatto alcuna applicazione dell'art. 13, comma 1, della l. n. 412 del 1991, regime speciale rispetto all'art. 2033 c.c., essendo la liquidazione avvenuta sulla base di provvedimento definitivo, nell'assoluta sua buona fede e nella conoscibilità, da CP_ parte dell' della variazione della sua situazione reddituale, perché regolarmente dichiarata al Fisco.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento della domanda già proposta, la declaratoria di irripetibilità di cui alla somma sopra menzionata. CP_ Si costituiva l' resistendo all'appello.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello proposto è infondato.
Come ha ben chiarito la S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 10.6.2019 n. 15550; già Cass.,
Sez. Un., 4.8.2010 n. 18046), in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. La contraria minoritaria giurisprudenza citata da parte ricorrente è datata e anteriore alla definitiva consacrazione nel diritto positivo del principio esposto.
Nella fattispecie al vaglio l'effettiva integrazione dell'indebito, per sopraggiunto superamento della soglia reddituale, è un fatto pacifico tra le parti.
Va, a tal punto, rilevato che l'art. 52 della l. n. 88/89, recita:
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate
2 dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Questa norma va poi collegata alla disposizione pseudointepretativa di cui all'art. 13, comma 1, della l. n. 412/91, invocata nel gravame, che prevede:
“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, delle L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…” CP_ Il secondo comma dell'art. 13 precisa che l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Orbene, secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 8.2.2019 n.
3802), va considerato che la l'art. 52 cit. stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13, comma 1, della l. n. 412/91, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (cfr. Corte Cost. 10.2.1993 n. 39), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2 riguarda le somme indebitamente corrisposte per "errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore" e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad "omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato" di fatti che egli fosse tenuto a comunicare.
La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile CP_2 all'Ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_2
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, della l. n. 412 cit. sopra riportato. CP_ In proposito si è affermato il principio per cui l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo,
3 dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (così Cass., ex plurimis, Sez. Lav., 24.1.2012 n. 953; Cass., VI;
30/06/2020
n. 13223, cit. nell'atto di appello, riguarda l'indebito assistenziale e non previdenziale).
Dunque, da un lato l'art. 52 del d.l.vo n. 88/89 va inserito nel contesto ordinamentale di cui si è detto (e non impropriamente collegato alla l. n. 662/96, che disciplina il regime della ripetibilità delle prestazioni pensionistiche erogate sino al 1995), dall'altro l'operatività dell'art. 13, comma
2, della l. n. 412/91 è correlata ad un'attività di verifica che annualmente l' deve essere CP_1 posto in condizione di svolgere.
Nel caso di specie la liquidazione dell' è stata non frutto di errore, ma di carattere CP_1 evidentemente provvisorio, condizionata al successivo accertamento dei redditi e, peraltro, va puntualizzato che il periodo di indebito va da gennaio 2019 a febbraio 2020, per cui sulla base CP_ dei redditi dichiarati al Fisco nel 2020 l' ha proceduto alla corretta rettifica nel 2021. Né il ha dedotto diversi e più tempestivi modi di conoscibilità, da parte dell' , Pt_1 CP_1 dell'effettiva mutata situazione reddituale del pensionato.
Riguarda, d'altronde, l'indebito assistenziale, che è un sottosistema distinto da quello previdenziale qui in esame, la giurisprudenza, richiamata nell'atto di appello, per la quale i ratei recuperabili decorrerebbero solo dalla data della comunicazione (Cass., VI, 25.6.2020 n.12608).
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla va disposto anche per le spese del presente grado, ex art. 152 disp. att. c.p.c., stante l'autocertificazione reddituale in atti.
Va, altresì, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n.
228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 del d.p.r. n. 115 del 2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art.13, comma 1 quater del d.p.r.
n.115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
4
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1882/23 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ciccone, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Palma Campania, via Saverio Carbone n. 27
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Quarta, elettivamente domiciliato in Nola, presso l'Ufficio Legale dell' CP_1
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 1164 Parte_1 del 2023 del Tribunale di Nola, in finzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua CP_ impugnativa di indebito, di cui nota ricevuta in data 2 marzo 2021, con la quale l' CP_1 chiedeva la restituzione di ratei di pensione di reversibilità non spettanti, per un totale di euro
2.573,90, per il periodo gennaio 2018-febbraio 2020, per sopraggiunto superamento della soglia reddituale, dovuto alla percezione di altri redditi.
Censurava detta pronuncia, che non aveva fatto alcuna applicazione dell'art. 13, comma 1, della l. n. 412 del 1991, regime speciale rispetto all'art. 2033 c.c., essendo la liquidazione avvenuta sulla base di provvedimento definitivo, nell'assoluta sua buona fede e nella conoscibilità, da CP_ parte dell' della variazione della sua situazione reddituale, perché regolarmente dichiarata al Fisco.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento della domanda già proposta, la declaratoria di irripetibilità di cui alla somma sopra menzionata. CP_ Si costituiva l' resistendo all'appello.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello proposto è infondato.
Come ha ben chiarito la S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 10.6.2019 n. 15550; già Cass.,
Sez. Un., 4.8.2010 n. 18046), in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. La contraria minoritaria giurisprudenza citata da parte ricorrente è datata e anteriore alla definitiva consacrazione nel diritto positivo del principio esposto.
Nella fattispecie al vaglio l'effettiva integrazione dell'indebito, per sopraggiunto superamento della soglia reddituale, è un fatto pacifico tra le parti.
Va, a tal punto, rilevato che l'art. 52 della l. n. 88/89, recita:
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate
2 dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Questa norma va poi collegata alla disposizione pseudointepretativa di cui all'art. 13, comma 1, della l. n. 412/91, invocata nel gravame, che prevede:
“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, delle L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…” CP_ Il secondo comma dell'art. 13 precisa che l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Orbene, secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 8.2.2019 n.
3802), va considerato che la l'art. 52 cit. stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13, comma 1, della l. n. 412/91, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (cfr. Corte Cost. 10.2.1993 n. 39), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2 riguarda le somme indebitamente corrisposte per "errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore" e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad "omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato" di fatti che egli fosse tenuto a comunicare.
La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile CP_2 all'Ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_2
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, della l. n. 412 cit. sopra riportato. CP_ In proposito si è affermato il principio per cui l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo,
3 dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (così Cass., ex plurimis, Sez. Lav., 24.1.2012 n. 953; Cass., VI;
30/06/2020
n. 13223, cit. nell'atto di appello, riguarda l'indebito assistenziale e non previdenziale).
Dunque, da un lato l'art. 52 del d.l.vo n. 88/89 va inserito nel contesto ordinamentale di cui si è detto (e non impropriamente collegato alla l. n. 662/96, che disciplina il regime della ripetibilità delle prestazioni pensionistiche erogate sino al 1995), dall'altro l'operatività dell'art. 13, comma
2, della l. n. 412/91 è correlata ad un'attività di verifica che annualmente l' deve essere CP_1 posto in condizione di svolgere.
Nel caso di specie la liquidazione dell' è stata non frutto di errore, ma di carattere CP_1 evidentemente provvisorio, condizionata al successivo accertamento dei redditi e, peraltro, va puntualizzato che il periodo di indebito va da gennaio 2019 a febbraio 2020, per cui sulla base CP_ dei redditi dichiarati al Fisco nel 2020 l' ha proceduto alla corretta rettifica nel 2021. Né il ha dedotto diversi e più tempestivi modi di conoscibilità, da parte dell' , Pt_1 CP_1 dell'effettiva mutata situazione reddituale del pensionato.
Riguarda, d'altronde, l'indebito assistenziale, che è un sottosistema distinto da quello previdenziale qui in esame, la giurisprudenza, richiamata nell'atto di appello, per la quale i ratei recuperabili decorrerebbero solo dalla data della comunicazione (Cass., VI, 25.6.2020 n.12608).
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla va disposto anche per le spese del presente grado, ex art. 152 disp. att. c.p.c., stante l'autocertificazione reddituale in atti.
Va, altresì, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n.
228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 del d.p.r. n. 115 del 2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art.13, comma 1 quater del d.p.r.
n.115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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