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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 01/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 918/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 918/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. COIA ALESSANDRO
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. MAURIZIO MARCELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 30/04/2000 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 27/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 27/05/2025:
1. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, manifestando la volontà di rinuncia, sì come effettivamente rinunciano, esplicitamente ad ogni reciproca pretesa sui rispettivi T.f.r.
2. I coniugi risultano essere titolari libretto di risparmio presso la BCC di Castiglione
M.R. e Piane filiale di Loreto Aprutino, avente numero di conto 0021/013/227050 con scadenza 10 maggio 2025. Alla richiamata scadenza, le parti si impegnano a ripartire il saldo liquidato nella misura del 50% ciascuno.
3. Alla corresponsione e adempimento di tale obbligazione come sopra descritta le parti dichiarano pertanto di non aver più nulla a pretendere per nessuna causale o pretesa vantati o vantabili a titolo di rimborso, risarcimento od a qualunque altra ragione, per qualsivoglia spesa, costo od esborso sopportati e relativi alla casa coniugale, vantati o vantabili a titolo di rimborso, risarcimento od a qualunque altra causale.
4. Il figlio RO rimarrà a vivere presso la casa paterna, provvedendo direttamente il padre alle necessità del figlio.
La IG , non ancora economicamente autosufficiente, vivrà presso la
Per_1 abitazione materna. I ricorrenti pattuiscono la corresponsione dell'assegno di mantenimento ordinario nella somma di €300,00 a carico del padre, presso il domicilio bancario (PostePay) della IG , entro l'ultimo giorno di ogni
Per_1 mese. Il suddetto onere sarà sostenuto dal SI. ovvero fino alla Parte_1 cessazione del relativo obbligo come stabilito dalla Legge. L'assegno unico universale per sarà percepito interamente al 100% dalla stessa direttamente
Per_1 nelle mani della IG .
Per_1
pagina 3 di 4 Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50% tra le parti, come da
Protocollo del Tribunale di Pescara sottoscritto ed allegato al presente ricorso e saranno dai genitori sostenute sino al raggiungimento della indipendenza economica.
5. La SI.ra si impegna a modificare la propria residenza entro la CP_1 data dell'omologa del presente ricorso, comunicando tale espletato adempimento al SI. In caso di ritardo ovvero inottemperanza il SI. avrà facoltà di Parte_1 Pt_1 richiedere la cancellazione anagrafica della SI.ra . CP_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 918/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. COIA ALESSANDRO
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. MAURIZIO MARCELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/05/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 30/04/2000 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 27/05/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/05/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 27/05/2025:
1. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, manifestando la volontà di rinuncia, sì come effettivamente rinunciano, esplicitamente ad ogni reciproca pretesa sui rispettivi T.f.r.
2. I coniugi risultano essere titolari libretto di risparmio presso la BCC di Castiglione
M.R. e Piane filiale di Loreto Aprutino, avente numero di conto 0021/013/227050 con scadenza 10 maggio 2025. Alla richiamata scadenza, le parti si impegnano a ripartire il saldo liquidato nella misura del 50% ciascuno.
3. Alla corresponsione e adempimento di tale obbligazione come sopra descritta le parti dichiarano pertanto di non aver più nulla a pretendere per nessuna causale o pretesa vantati o vantabili a titolo di rimborso, risarcimento od a qualunque altra ragione, per qualsivoglia spesa, costo od esborso sopportati e relativi alla casa coniugale, vantati o vantabili a titolo di rimborso, risarcimento od a qualunque altra causale.
4. Il figlio RO rimarrà a vivere presso la casa paterna, provvedendo direttamente il padre alle necessità del figlio.
La IG , non ancora economicamente autosufficiente, vivrà presso la
Per_1 abitazione materna. I ricorrenti pattuiscono la corresponsione dell'assegno di mantenimento ordinario nella somma di €300,00 a carico del padre, presso il domicilio bancario (PostePay) della IG , entro l'ultimo giorno di ogni
Per_1 mese. Il suddetto onere sarà sostenuto dal SI. ovvero fino alla Parte_1 cessazione del relativo obbligo come stabilito dalla Legge. L'assegno unico universale per sarà percepito interamente al 100% dalla stessa direttamente
Per_1 nelle mani della IG .
Per_1
pagina 3 di 4 Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite al 50% tra le parti, come da
Protocollo del Tribunale di Pescara sottoscritto ed allegato al presente ricorso e saranno dai genitori sostenute sino al raggiungimento della indipendenza economica.
5. La SI.ra si impegna a modificare la propria residenza entro la CP_1 data dell'omologa del presente ricorso, comunicando tale espletato adempimento al SI. In caso di ritardo ovvero inottemperanza il SI. avrà facoltà di Parte_1 Pt_1 richiedere la cancellazione anagrafica della SI.ra . CP_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 27/05/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4