Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6296 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13202/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13202/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(P. Iva in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Domenico Marrazzo pec: Email_1 ricorrente
E
, C.F. e P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante dott. , C.F.: in qualità di Responsabile Controparte_2 C.F._1 delegato per Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Gelo, pec:
Email_2 resistente
E
C.F. e P.I. , in persona del Sindaco Controparte_3 P.IVA_3
Metropolitano p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cristiano, pec:
Email_3 resistente
CONCLUSIONI: come in atti pagina 1 di 4
1. Con ricorso ritualmente notificato, la spiegava opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 07120230053719753001 notificata in data 17.05.2023 per il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative - servizio ambiente ed ecologia e maggiorazioni per ritardo pagamento in virtù di ordinanza ingiunzione n. 5260 del 10.09.2020 emessa dalla Controparte_3
Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione presupposta alla cartella, nonché, in ogni caso, la nullità della produzione di documentazione depositata in sola copia;
lamentava, inoltre, l'illegittima applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 27 l. 689/81.
Si costituiva che eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto Controparte_4 di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni concernenti la mancata notifica di atti anteriori alla formazione del ruolo, e deduceva inoltre la legittimità delle applicate maggiorazioni semestrali ex art. 27 l. 689/1981.
Si costituiva altresì la che deduceva l'avvenuta rituale notifica Controparte_3 tanto del verbale di accertamento quanto dell'ordinanza ingiunzione, nonché della impugnata cartella.
***
2. Preliminarmente, occorre osservare che infondata risulta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'agente della riscossione: la legittimazione è in realtà da ravvisare anche alla luce del principio di causalità, atteso che il presente giudizio è pur sempre conseguenza di una -pur doverosa - iniziativa dell' (cfr., tra le tante, Cass., sez. 6-2, ord. CP_1
9 marzo 2022, n. 7716 e la giurisprudenza ivi richiamata).
3. Tanto detto, la domanda deve essere qualificata come opposizione recuperatoria nella parte in cui la ha contestato la notificazione dell'ordinanza ingiunzione Parte_1 presupposta alla cartella.
Ebbene, secondo la giurisprudenza maggioritaria, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, pagina 2 di 4 l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata. Pertanto, si verte in una ipotesi di opposizione “recuperatoria”, allorché l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a contestare il merito della sanzione e quindi a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento, sicché in tal caso il procedimento da seguire non è quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del
1981, artt. 22 e 23, (ora artt. 6 e 7 D. L.vo n. 150/2011) (Cass. Sent. n. 12412/2016; Sent. n.
1985 del 2014).
Nel caso di specie, il ricorrente ha eccepito che non è stato reso edotto di alcun atto prodromico alla notifica della cartella di pagamento impugnata. Di detta asserzione, tuttavia, risultano in atti prove contrarie che ne dimostrano l'infondatezza.
Infatti, va rilevato che l'ente impositore ha provveduto a documentare l'avvenuta notificazione dell'ordinanza ingiunzione n. 5260 del 10 settembre 2020, secondo le formalità previste dalla legge. In particolare, il plico indirizzato a , socio accomandatario della Controparte_5 società e legale rappresentante, è stato consegnato in data 29/10/2020 a tale ”, Persona_1 indicata come "persona incaricata di ricevere le notificazioni" (l'agente postale, pur non barrando la relativa casella, provvede a riportare il nome in corrispondenza di tale dicitura), con successivo invio di CAN n. 66629494109-9 in pari data. Ancora, il plico indirizzato alla società
(presso il medesimo indirizzo) è stato consegnato, sempre in data 29/10/2020 a
[...]
”, indicata come "persona di famiglia convivente". Ha poi correttamente inviato anche Per_1 la CAN n. 66629494108-8 in pari data.
Ne discende la provata ritualità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, con conseguente rigetto dell'opposizione recuperatoria.
4. Ancora, con il motivo di opposizione relativo all'illegittima applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 27 l. 689/81, deve ritenersi che l'opponente abbia inteso proporre opposizione all'esecuzione contestando la debenza delle somme indicate nella cartella impugnata.
Ebbene, quanto all'opposizione all'esecuzione, ritiene questo Giudice che la doglianza del sia infondata in quanto contrastante con la condivisa giurisprudenza di legittimità CP_6 secondo la quale “In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal pagina 3 di 4 momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e
l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass., sez. 6-
2, sent. 1 febbraio 2016, n. 1884).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il d.m.
55/2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022) alla luce del valore della controversia
(da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, nei valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte opponente al pagamento in favore di parti opposte delle spese del giudizio che liquida per ciascuna di esse in euro 1.700,00 per compensi professionali dei rispettivi procuratori, oltre 15% per spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, 23.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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