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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4698/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4698/2020 R.G. promossa da
.F.: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto Parte_2 di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Angelo Spena presso il cui studio, in
Napoli, Viale Gramsci 18 è elettivamente domiciliata
Opponente contro
(P.I )) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. rappresentata e difesa, per mandato in calce alla CP_2
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Federica Ferri presso il cui studio in
Città di Castello. Corso Vittorio Emanuele 1 3 è elettivamente domiciliata
Opposta avente ad oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza a trattazione scritta del 21.2.2025 , per l'Avv Angelo Spena così ha concluso nelle note di udienza Parte_1 depositate il 28.1.2025 “ … 1) dichiarare nullo e/o comunque revocare il decreto N4698/2020. R.G. 2 / 12
ingiuntivo n. 1371/2020, per l'inammissibilità della domanda di pagamento anticipata in via monitoria da , in quanto la sua causa petendi è stata CP_1
indicata per la prima volta, quindi tardivamente, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione;
2) revocarlo, comunque, perché inesistente, in ogni caso non provata da la causa petendi della pretesa azionata;
3) rigettare, perché CP_1
inammissibile, in via gradata infondata, la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento proposta da nella sua comparsa di risposta;
4) rigettare, CP_1
perché infondata, la domanda di condanna ex art 96 cpc proposta da CP_1
nella medesima difesa. 5) Vittoria di spese e competenze di giudizio, con diretta attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipazione fattane”. per l'Avv. Federica Ferri così ha concluso nelle note di udienza Controparte_1 depositate il 31.12.2025 “ ….In via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1371/2020, R.G. 2754/2020, del 03.09.2020, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;
- Nel merito: respingere le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
accertare e dichiarare il diritto di
[...]
a richiedere ed ottenere da il pagamento di € CP_1 Parte_1
13.176,00 di cui alle fatture n. n. 807/VE del 17.03.2016, n. 808/VE del 17.03.2016
e n. 2002/VE del 31.05.2016 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
1371/2020 R.G. 2754/2020 del 03.09.2020;
- In via subordinata: accertare che è creditrice di Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 13.176,00 o di altra somma maggiore o minore accertata in
[...]
corso di causa, oltre interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese dal dovuto al pagamento effettivo, a titolo di indennizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2041 c.c..
- In ogni caso: con vittoria di spese di spese, funzioni ed onorari, IVA e CAP come per legge, e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c
La scrivente difesa insiste altresì per l'accoglimento dei capitoli di prova a nn. 1 –
2 – 3 – 4- 5- 6- 7 – 11 – 12 - 13 - 14 e 15 articolati in seno alla propria memoria ex N4698/2020. R.G. 3 / 12
art. 183 cpc co. 6 n. 2 del 17/06/2021 e non accolti dall'Ill.mo Giudice adito con provvedimento del 25/09/2021 …..”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 1371/2020, datato 31.08.2020, depositato il
03.09.2020, il Tribunale di Perugia ingiungeva a pagare a Parte_3
l'importo di euro 13.176,00 oltre interessi legali dalla Controparte_1
domanda al saldo e spese della procedura monitoria a titolo solutorio delle fatture n. 807/VE del 17.3.2016, 808/VE del 17.3.2016 e 2002/VE del
31.5.2016 rimaste insolute nonostante le diffide a ad adempiere del 25.1.2019 e del 17.2.2020.
1.2. Avverso tale decreto ingiuntivo notificato il 8.10.2020 ha Parte_1
proposto opposizione con atto di citazione notificato il 2.11.2020, iscrivendo tempestivamente la causa a ruolo il 4.11.2020, contestando la somma ingiunta e richiamando altra controversia pendente tra le parti innanzi alla Corte di
Cassazione relativa ad una fornitura di materiali di assemblaggio di un impianto fotovoltaico costituente l'unico rapporto negoziale intercorso tra le due società per il quale, in attesa della sentenza dalla Suprema Corte la società opponente aveva effettuato il pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza di primo grado confermata dalla Corte di Appello di Perugia. La società opponente deduceva la inammissibilità della domanda monitoria in quanto, pur non essendo specificato il rapporto sottostante la emissione delle tre fatture azionate in giudizio, lo stesso non poteva che riferirsi all'ordine di acquisto n. 696 del 5.3.2012 per il quale l'opposta aveva già proposto domanda riconvenzionale nel giudizio pendente innanzi al Corte di Cassazione.
L'opponente deduceva, pertanto, anche l'abuso dello strumento processuale da parte dell'opposta in ragione dell'avvenuto frazionamento della propria pretesa creditoria fondata su unico rapporto negoziale. La società opponente chiedeva, quindi, la sospensione del giudizio di opposizione ex art 295 c.p.c. fino alla decisione definitiva della Corte di Cassazione nel giudizio R.G. 4391/2020, stante il rapporto di connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti. N4698/2020. R.G. 4 / 12
Nel merito l'opponente eccepiva l'inadempimento della società opposta nella consegna della fornitura richiesta che sarebbe dovuta avvenire entro la fine del marzo del 2012, dovendo l'impianto fotovoltaico essere messo in funzione entro il mese di giugno del 2012, avendo il ritardo nella consegna comportato la ultimazione dell'impianto in data 31.7.2012 con conseguente perdita della migliore tariffa incentivante per un importo pari ad euro 228.110,67.
L'opponente eccepiva inoltre che l'impianto fotovoltaico realizzato non aveva conseguito la produttività attesa con un decremento di energia prodotta stimata in euro 374.309,72. Per questo motivi la società opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…. 1) dichiarare nullo e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo per la palese inammissibilità della domanda di pagamento anticipata in via monitoria da nel presente CP_1
giudizio, per un suo asserito residuo credito, il cui pagamento era stato già chiesto nella causa n. RG 2719/2014, già pendente innanzi al Tribunale di
Perugia, ed attualmente con n. R.G. 4391/2020, pendente in cassazione.2) in via subordinata sospendere ai sensi dell'art 295 cpc il presente giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 1659/2015 del Tribunale di Perugia nella citata causa n. RG 2719/2014, avverso la quale pende il già citato ricorso per cassazione di n. R.G. 4391/2020;3) revocare in Parte_1
ogni caso il decreto ingiuntivo per assenza dei presupposti per la sua emissione, essendo fondate l'eccezioni di inadempimento e/o di inesatto adempimento proposte da anche con la presente opposizione;
Parte_1
4) vittoria di spese e competenze di giudizio, con diretta attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipazione fattane”.
1.3. . L'opposta si è costituita in data 19.3.2021 contestando Controparte_1
tutto quanto dedotto e richiesto da parte opponente ed esponeva che in data
05.03.2012 aveva stipulato con un contratto avente ad oggetto la Parte_1 vendita di materiale fotovoltaico, per un importo pari ad €. 460.000,00, IVA inclusa e che aveva regolarmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali consegnando i materiali ordinati presso un impianto fotovoltaico, che veniva N4698/2020. R.G. 5 / 12
installato dalla in Via Carciano 27, 00131, Roma, entrato in Parte_4 funzione il 31.07.2012. Di contro, l'acquirente sin da subito, Parte_1 palesava difficoltà nell'adempimento della propria obbligazione di pagamento del prezzo, avanzando numerose richieste di dilazioni, che però non rispettava e,
pertanto, scaturiva il contenzioso attualmente pendente innanzi alla Suprema
Corte di Cassazione con R.G. 4391/2020 dopo che il Tribunale di Perugia aveva condannato la al pagamento dell'importo di euro Parte_1
301.000. e la Corte di Appello di Perugia aveva confermato detta pronuncia.
Nel 2016 l'impianto fotovoltaico non risultava conforme alle nuove normative entrate in vigore, e non si adoperava per i necessari adeguamenti Parte_1
ed inoltre nel settembre del 2016, veniva interrotto il collegamento dell'impianto fotovoltaico con la rete elettrica locale, a causa della morosità di nei confronti di Acea, società erogatrice del servizio elettrico e, Parte_1
conseguentemente venivano sospesi gli incentivi statali da parte del GSE oggetto di pignoramento presso terzi da parte della . La società CP_1
opponente aveva quindi incaricato , affinché provvedesse, attraverso la CP_1
società istallatrice dell'impianto, a manutenerlo ed ad adeguarlo Parte_4 alle nuove normative vigenti incaricando l'opposta di ripristinare il servizio elettrico con Acea. A tal fine in persona del legale rappresentante Parte_1
, in data 10.02.2016, autorizzava , in persona del Sig. Controparte_3 CP_1
ad accedere al capannone sito in via Carciano n.27, 00131 CP_2
Roma, ove era ubicato l'impianto fotovoltaico, per realizzare la manutenzione .
Una volta compiuto il servizio di manutenzione e sanata la morosità con la società erogatrice del servizio elettrico venivano emesse da le fatture n. CP_1
807/VE del 17.03.3016, n. 808/VE del 17.03.2016 e n. 2002/VE del
31.05.2016, mai contestate da Secondo l'opposta l'oggetto del Parte_1
presente giudizio divergeva per il petitum e per la causa petendi rispetto al giudizio pendente tra le parti concernendo la richiesta di pagamento degli importi relativi alla manutenzione ed a ripristino del servizio elettrico dell'impianto fotovoltaico sito in Via Carciano 27, 00131, Roma, commissionato dalla N4698/2020. R.G. 6 / 12
società opponente come correttamente indicato nell'oggetto delle tre fatture azionate monitoriamente. L'opposta contestava inoltre la richiesta di sospensione del processo non sussistendone i presupposti di dipendenza tra i due procedimenti deducendo la temerarietà della difesa avversaria e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…..In via preliminare: concedere
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1371/2020, R.G. 2754/2020, del 03.09.2020, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;
- Nel merito: respingere le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
accertare e dichiarare il diritto di a richiedere ed ottenere da Controparte_1 il pagamento di € 13.176,00 di cui alle fatture n. n. 807/VE Parte_1
del 17.03.2016, n. 808/VE del 17.03.2016 e n. 2002/VE del 31.05.2016 e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1371/2020 R.G. 2754/2020 del
03.09.2020; In via subordinata: accertare che è creditrice Controparte_1 di della somma di €. 13.176,00 o di altra somma maggiore o Parte_1
minore accertata in corso di causa, oltre interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese dal dovuto al pagamento effettivo, a titolo di indennizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c.. In ogni caso: con vittoria di spese di spese, funzioni ed onorari,
1.4. A seguito dell'udienza di prima comparizione e trattazione del 9.4.2021 tenutasi in modalità cartolare, con ordinanza riservata del18.4.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione del processo ed assegnati alle parti i termini perentori ex art 183, 6° comma c.p.c..
1.5. La causa era istruita documentalmente e con le prove orali parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 25.9.2021 all'esito delle quali la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 21.2.2025 in cui le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******* N4698/2020. R.G. 7 / 12
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In generale, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di N4698/2020. R.G. 8 / 12
controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I,
17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Sul punto in questione la Corte di Cassazione ha affermato: “Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass.
16/05/2019, n. 13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n.
21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071)” (v. in motivazione
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20597/2022).
Si deve inoltre, ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore – nella specie l'opposta, attore in senso sostanziale- che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante N4698/2020. R.G. 9 / 12
eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, pertanto, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto mentre il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- invece, com'è noto- l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo
Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003).
Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) alla quantificazione del diritto (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ciò promesso la domanda proposta dall'odierna opposta con Controparte_1
l'originario ricorso per decreto ingiuntivo è volta ad ottenere il pagamento delle fatture n. 807/VE del 17.3.2016, 808/VE del 17.3.2016 e 2002/VE del 31.5.2016
(doc.ti 1 e 2 fascicolo della fase monitoria) concernenti i seguenti titoli:
- quanto alla fattura 807/VE del 17.3.2016 per avvenuto pagamento della fattura 0800000572 del 14.5.2015 emessa da Acea Distribuzione S.p.a. nei confronti dell'opponente;
- quanto alla fattura 808/VE del 17.3.2016 quale primo acconto per i servizi di manutenzione ed adeguamento A70 e A72 presso l'impianto fotovoltaico ubicato in Roma via Carciano 27
- quanto alla fattura 2002/VE del 31.5.2016 per servizi di manutenzione N4698/2020. R.G. 10 / 12
elettrica e di adeguamento A70 e A72.
Nel corso del giudizio di opposizione la società opposta ha integrato la propria produzione documentale deducendo che, pur essendo pendente tra le parti un contenzioso inerente il pagamento di una fornitura di materiale effettuata in favore dell'opponente, quest'ultima l'aveva incaricata di provvedere alla manutenzione ed all'adeguamento dell'impianto fotovoltaico ubicato in Roma Via Carciano n. 27 ripristinando altresì il servizio elettrico con Acea che era stato sospeso per la morosità della . Parte_1
Avendo con tali deduzioni chiarito la causa petendi della domanda creditoria rimane comunque a carico della società opposta l'onere della prova dei fatti costituivi del proprio diritto di credito avendo l'opponente negato di aver mai commissionato alcun intervento di manutenzione e di adeguamento al proprio impianto fotovoltaico rilevando che l'opposta sarebbe intervenuta unilateralmente per preservare il proprio credito azionato con espropriazione presso terzi nei confronti del GSE per i contributi da questo dovuti alla Parte_1
Le deduzioni difensive di parte opponente sono tuttavia smentite dalla comunicazione datata 10.2.2016 con la quale essa ha espressamente autorizzato l'opposta ad accedere all'impianto fotovoltaico procedendo anche al successivo monitoraggio da remoto ( doc. 10 fascicolo dell'opposta). Detta autorizzazione, rilasciata in pendenza del giudizio di appello della controversia tra le due società per la fornitura di materiali di cui all'ordinativo n. 696 del 5.3.2012 ( doc. 3 fascicolo dell'opponente) e dopo il pignoramento presso terzi effettuato dall'opposta nei confronti del GSE ( doc. 9 fascicolo dell'opposta), è plausibile che sia stata rilasciata in relazione alle attività di manutenzione ed adeguamento dell'impianto fotovoltaico dell'opponente come hanno riferito, seppur indirettamente, i testi e , dipendenti Testimone_1 Testimone_2 dell'opposta all'epoca dei fatti mentre risulta del tutto implausibile ed inattendibile quanto riferito dal teste , amministratore unico dell'opponente fino Testimone_3
a 31.12.2015, secondo il quale l'autorizzazione all'accesso sarebbe stata concessa “ per le verifiche dell'andamento nel periodo di garanzia per la valutazione ella N4698/2020. R.G. 11 / 12
produttività dell'impianto” essendosi l'opposta limitata alla fornitura dei materiali, nel marzo del 2012 per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico la cui realizzazione e manutenzione era stata effettuata dalla come Parte_4
confermato dal teste già amministratore unico di detta Testimone_4
società.
Si deve, pertanto, ritenere che tra le due società, pur pendendo un contenzioso relativamente al precedente rapporto di fornitura, sia intervenuto un accordo per il quale alla società opposta è stato richiesto di occuparsi di rimettere in funzione l'impianto fotovoltaico dell'opponente ripristinando la fornitura di energia elettrica interrotta per morosità ( doc. 12 fascicolo dell'opposta) e quindi di dare corso alle attività di manutenzione ed adeguamento di cui all'offerta economica formulata dalla alla società opponente in data 31.12.2015 e rimasta inevasa, Parte_4
presumibilmente in ragione delle difficoltà economiche in cui versava la
( doc. 11 fascicolo dell'opposta). Parte_1
Non è vero, pertanto, che la società opposta abbia agito unilateralmente a tutela del proprio credito azionato esecutivamente risultando che la stessa sia intervenuta, nel comune interesse delle due società, su esplicito incarico dell'opponente la quale ha anche consentito che l'opposta monitorasse da remoto il funzionamento dell'impianto dopo averlo riavviato. Le considerazioni che precedono trovano conferma anche nella mancata contestazione dell'attività svolta da parte dell'opposta e delle conseguenti richieste di pagamento delle spese sostenute avvenuta solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto ( doc.ti 3 e 4 fascicolo della fase monitoria).
Nessuna contestazione è stata, infine sollevata dall'opponente in ordine alla effettiva e corretta esecuzione da parte dell'opposta delle attività oggetto di accordo e di successiva fatturazione avvenuta, per quanto concerne la manutenzione sulla base del medesimo preventivo di spesa acquisito dalla società opponente dalla
[...]
Parte_4
La società opposta ha, quindi, fornito la prova dei fatti costitutivi del credito ingiunto e pertanto il decreto ingiuntivo opposto deve essere definitivamente N4698/2020. R.G. 12 / 12
confermato con conseguente reiezione dell'opposizione proposta.
Deve, invece, essere rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società opposta difettando l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della controparte non potendo il Giudice liquidare il danno, neppure equitativamente, quando dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza ( Cass.
13355/2004).
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c e l'opponente deve, dunque, essere condannata a rimborsare all'opponente le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e , per l'effetto, conferma Parte_1
definitivamente il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a rimborsare a. le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Perugia, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4698/2020 R.G. promossa da
.F.: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto Parte_2 di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Angelo Spena presso il cui studio, in
Napoli, Viale Gramsci 18 è elettivamente domiciliata
Opponente contro
(P.I )) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. rappresentata e difesa, per mandato in calce alla CP_2
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Federica Ferri presso il cui studio in
Città di Castello. Corso Vittorio Emanuele 1 3 è elettivamente domiciliata
Opposta avente ad oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza a trattazione scritta del 21.2.2025 , per l'Avv Angelo Spena così ha concluso nelle note di udienza Parte_1 depositate il 28.1.2025 “ … 1) dichiarare nullo e/o comunque revocare il decreto N4698/2020. R.G. 2 / 12
ingiuntivo n. 1371/2020, per l'inammissibilità della domanda di pagamento anticipata in via monitoria da , in quanto la sua causa petendi è stata CP_1
indicata per la prima volta, quindi tardivamente, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione;
2) revocarlo, comunque, perché inesistente, in ogni caso non provata da la causa petendi della pretesa azionata;
3) rigettare, perché CP_1
inammissibile, in via gradata infondata, la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento proposta da nella sua comparsa di risposta;
4) rigettare, CP_1
perché infondata, la domanda di condanna ex art 96 cpc proposta da CP_1
nella medesima difesa. 5) Vittoria di spese e competenze di giudizio, con diretta attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipazione fattane”. per l'Avv. Federica Ferri così ha concluso nelle note di udienza Controparte_1 depositate il 31.12.2025 “ ….In via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1371/2020, R.G. 2754/2020, del 03.09.2020, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;
- Nel merito: respingere le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
accertare e dichiarare il diritto di
[...]
a richiedere ed ottenere da il pagamento di € CP_1 Parte_1
13.176,00 di cui alle fatture n. n. 807/VE del 17.03.2016, n. 808/VE del 17.03.2016
e n. 2002/VE del 31.05.2016 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
1371/2020 R.G. 2754/2020 del 03.09.2020;
- In via subordinata: accertare che è creditrice di Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 13.176,00 o di altra somma maggiore o minore accertata in
[...]
corso di causa, oltre interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese dal dovuto al pagamento effettivo, a titolo di indennizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2041 c.c..
- In ogni caso: con vittoria di spese di spese, funzioni ed onorari, IVA e CAP come per legge, e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c
La scrivente difesa insiste altresì per l'accoglimento dei capitoli di prova a nn. 1 –
2 – 3 – 4- 5- 6- 7 – 11 – 12 - 13 - 14 e 15 articolati in seno alla propria memoria ex N4698/2020. R.G. 3 / 12
art. 183 cpc co. 6 n. 2 del 17/06/2021 e non accolti dall'Ill.mo Giudice adito con provvedimento del 25/09/2021 …..”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 1371/2020, datato 31.08.2020, depositato il
03.09.2020, il Tribunale di Perugia ingiungeva a pagare a Parte_3
l'importo di euro 13.176,00 oltre interessi legali dalla Controparte_1
domanda al saldo e spese della procedura monitoria a titolo solutorio delle fatture n. 807/VE del 17.3.2016, 808/VE del 17.3.2016 e 2002/VE del
31.5.2016 rimaste insolute nonostante le diffide a ad adempiere del 25.1.2019 e del 17.2.2020.
1.2. Avverso tale decreto ingiuntivo notificato il 8.10.2020 ha Parte_1
proposto opposizione con atto di citazione notificato il 2.11.2020, iscrivendo tempestivamente la causa a ruolo il 4.11.2020, contestando la somma ingiunta e richiamando altra controversia pendente tra le parti innanzi alla Corte di
Cassazione relativa ad una fornitura di materiali di assemblaggio di un impianto fotovoltaico costituente l'unico rapporto negoziale intercorso tra le due società per il quale, in attesa della sentenza dalla Suprema Corte la società opponente aveva effettuato il pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza di primo grado confermata dalla Corte di Appello di Perugia. La società opponente deduceva la inammissibilità della domanda monitoria in quanto, pur non essendo specificato il rapporto sottostante la emissione delle tre fatture azionate in giudizio, lo stesso non poteva che riferirsi all'ordine di acquisto n. 696 del 5.3.2012 per il quale l'opposta aveva già proposto domanda riconvenzionale nel giudizio pendente innanzi al Corte di Cassazione.
L'opponente deduceva, pertanto, anche l'abuso dello strumento processuale da parte dell'opposta in ragione dell'avvenuto frazionamento della propria pretesa creditoria fondata su unico rapporto negoziale. La società opponente chiedeva, quindi, la sospensione del giudizio di opposizione ex art 295 c.p.c. fino alla decisione definitiva della Corte di Cassazione nel giudizio R.G. 4391/2020, stante il rapporto di connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti. N4698/2020. R.G. 4 / 12
Nel merito l'opponente eccepiva l'inadempimento della società opposta nella consegna della fornitura richiesta che sarebbe dovuta avvenire entro la fine del marzo del 2012, dovendo l'impianto fotovoltaico essere messo in funzione entro il mese di giugno del 2012, avendo il ritardo nella consegna comportato la ultimazione dell'impianto in data 31.7.2012 con conseguente perdita della migliore tariffa incentivante per un importo pari ad euro 228.110,67.
L'opponente eccepiva inoltre che l'impianto fotovoltaico realizzato non aveva conseguito la produttività attesa con un decremento di energia prodotta stimata in euro 374.309,72. Per questo motivi la società opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…. 1) dichiarare nullo e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo per la palese inammissibilità della domanda di pagamento anticipata in via monitoria da nel presente CP_1
giudizio, per un suo asserito residuo credito, il cui pagamento era stato già chiesto nella causa n. RG 2719/2014, già pendente innanzi al Tribunale di
Perugia, ed attualmente con n. R.G. 4391/2020, pendente in cassazione.2) in via subordinata sospendere ai sensi dell'art 295 cpc il presente giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 1659/2015 del Tribunale di Perugia nella citata causa n. RG 2719/2014, avverso la quale pende il già citato ricorso per cassazione di n. R.G. 4391/2020;3) revocare in Parte_1
ogni caso il decreto ingiuntivo per assenza dei presupposti per la sua emissione, essendo fondate l'eccezioni di inadempimento e/o di inesatto adempimento proposte da anche con la presente opposizione;
Parte_1
4) vittoria di spese e competenze di giudizio, con diretta attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipazione fattane”.
1.3. . L'opposta si è costituita in data 19.3.2021 contestando Controparte_1
tutto quanto dedotto e richiesto da parte opponente ed esponeva che in data
05.03.2012 aveva stipulato con un contratto avente ad oggetto la Parte_1 vendita di materiale fotovoltaico, per un importo pari ad €. 460.000,00, IVA inclusa e che aveva regolarmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali consegnando i materiali ordinati presso un impianto fotovoltaico, che veniva N4698/2020. R.G. 5 / 12
installato dalla in Via Carciano 27, 00131, Roma, entrato in Parte_4 funzione il 31.07.2012. Di contro, l'acquirente sin da subito, Parte_1 palesava difficoltà nell'adempimento della propria obbligazione di pagamento del prezzo, avanzando numerose richieste di dilazioni, che però non rispettava e,
pertanto, scaturiva il contenzioso attualmente pendente innanzi alla Suprema
Corte di Cassazione con R.G. 4391/2020 dopo che il Tribunale di Perugia aveva condannato la al pagamento dell'importo di euro Parte_1
301.000. e la Corte di Appello di Perugia aveva confermato detta pronuncia.
Nel 2016 l'impianto fotovoltaico non risultava conforme alle nuove normative entrate in vigore, e non si adoperava per i necessari adeguamenti Parte_1
ed inoltre nel settembre del 2016, veniva interrotto il collegamento dell'impianto fotovoltaico con la rete elettrica locale, a causa della morosità di nei confronti di Acea, società erogatrice del servizio elettrico e, Parte_1
conseguentemente venivano sospesi gli incentivi statali da parte del GSE oggetto di pignoramento presso terzi da parte della . La società CP_1
opponente aveva quindi incaricato , affinché provvedesse, attraverso la CP_1
società istallatrice dell'impianto, a manutenerlo ed ad adeguarlo Parte_4 alle nuove normative vigenti incaricando l'opposta di ripristinare il servizio elettrico con Acea. A tal fine in persona del legale rappresentante Parte_1
, in data 10.02.2016, autorizzava , in persona del Sig. Controparte_3 CP_1
ad accedere al capannone sito in via Carciano n.27, 00131 CP_2
Roma, ove era ubicato l'impianto fotovoltaico, per realizzare la manutenzione .
Una volta compiuto il servizio di manutenzione e sanata la morosità con la società erogatrice del servizio elettrico venivano emesse da le fatture n. CP_1
807/VE del 17.03.3016, n. 808/VE del 17.03.2016 e n. 2002/VE del
31.05.2016, mai contestate da Secondo l'opposta l'oggetto del Parte_1
presente giudizio divergeva per il petitum e per la causa petendi rispetto al giudizio pendente tra le parti concernendo la richiesta di pagamento degli importi relativi alla manutenzione ed a ripristino del servizio elettrico dell'impianto fotovoltaico sito in Via Carciano 27, 00131, Roma, commissionato dalla N4698/2020. R.G. 6 / 12
società opponente come correttamente indicato nell'oggetto delle tre fatture azionate monitoriamente. L'opposta contestava inoltre la richiesta di sospensione del processo non sussistendone i presupposti di dipendenza tra i due procedimenti deducendo la temerarietà della difesa avversaria e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…..In via preliminare: concedere
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1371/2020, R.G. 2754/2020, del 03.09.2020, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;
- Nel merito: respingere le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
accertare e dichiarare il diritto di a richiedere ed ottenere da Controparte_1 il pagamento di € 13.176,00 di cui alle fatture n. n. 807/VE Parte_1
del 17.03.2016, n. 808/VE del 17.03.2016 e n. 2002/VE del 31.05.2016 e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1371/2020 R.G. 2754/2020 del
03.09.2020; In via subordinata: accertare che è creditrice Controparte_1 di della somma di €. 13.176,00 o di altra somma maggiore o Parte_1
minore accertata in corso di causa, oltre interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese dal dovuto al pagamento effettivo, a titolo di indennizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c.. In ogni caso: con vittoria di spese di spese, funzioni ed onorari,
1.4. A seguito dell'udienza di prima comparizione e trattazione del 9.4.2021 tenutasi in modalità cartolare, con ordinanza riservata del18.4.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione del processo ed assegnati alle parti i termini perentori ex art 183, 6° comma c.p.c..
1.5. La causa era istruita documentalmente e con le prove orali parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 25.9.2021 all'esito delle quali la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 21.2.2025 in cui le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******* N4698/2020. R.G. 7 / 12
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In generale, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di N4698/2020. R.G. 8 / 12
controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I,
17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Sul punto in questione la Corte di Cassazione ha affermato: “Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass.
16/05/2019, n. 13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n.
21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071)” (v. in motivazione
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20597/2022).
Si deve inoltre, ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore – nella specie l'opposta, attore in senso sostanziale- che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante N4698/2020. R.G. 9 / 12
eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, pertanto, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto mentre il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- invece, com'è noto- l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo
Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003).
Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) alla quantificazione del diritto (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ciò promesso la domanda proposta dall'odierna opposta con Controparte_1
l'originario ricorso per decreto ingiuntivo è volta ad ottenere il pagamento delle fatture n. 807/VE del 17.3.2016, 808/VE del 17.3.2016 e 2002/VE del 31.5.2016
(doc.ti 1 e 2 fascicolo della fase monitoria) concernenti i seguenti titoli:
- quanto alla fattura 807/VE del 17.3.2016 per avvenuto pagamento della fattura 0800000572 del 14.5.2015 emessa da Acea Distribuzione S.p.a. nei confronti dell'opponente;
- quanto alla fattura 808/VE del 17.3.2016 quale primo acconto per i servizi di manutenzione ed adeguamento A70 e A72 presso l'impianto fotovoltaico ubicato in Roma via Carciano 27
- quanto alla fattura 2002/VE del 31.5.2016 per servizi di manutenzione N4698/2020. R.G. 10 / 12
elettrica e di adeguamento A70 e A72.
Nel corso del giudizio di opposizione la società opposta ha integrato la propria produzione documentale deducendo che, pur essendo pendente tra le parti un contenzioso inerente il pagamento di una fornitura di materiale effettuata in favore dell'opponente, quest'ultima l'aveva incaricata di provvedere alla manutenzione ed all'adeguamento dell'impianto fotovoltaico ubicato in Roma Via Carciano n. 27 ripristinando altresì il servizio elettrico con Acea che era stato sospeso per la morosità della . Parte_1
Avendo con tali deduzioni chiarito la causa petendi della domanda creditoria rimane comunque a carico della società opposta l'onere della prova dei fatti costituivi del proprio diritto di credito avendo l'opponente negato di aver mai commissionato alcun intervento di manutenzione e di adeguamento al proprio impianto fotovoltaico rilevando che l'opposta sarebbe intervenuta unilateralmente per preservare il proprio credito azionato con espropriazione presso terzi nei confronti del GSE per i contributi da questo dovuti alla Parte_1
Le deduzioni difensive di parte opponente sono tuttavia smentite dalla comunicazione datata 10.2.2016 con la quale essa ha espressamente autorizzato l'opposta ad accedere all'impianto fotovoltaico procedendo anche al successivo monitoraggio da remoto ( doc. 10 fascicolo dell'opposta). Detta autorizzazione, rilasciata in pendenza del giudizio di appello della controversia tra le due società per la fornitura di materiali di cui all'ordinativo n. 696 del 5.3.2012 ( doc. 3 fascicolo dell'opponente) e dopo il pignoramento presso terzi effettuato dall'opposta nei confronti del GSE ( doc. 9 fascicolo dell'opposta), è plausibile che sia stata rilasciata in relazione alle attività di manutenzione ed adeguamento dell'impianto fotovoltaico dell'opponente come hanno riferito, seppur indirettamente, i testi e , dipendenti Testimone_1 Testimone_2 dell'opposta all'epoca dei fatti mentre risulta del tutto implausibile ed inattendibile quanto riferito dal teste , amministratore unico dell'opponente fino Testimone_3
a 31.12.2015, secondo il quale l'autorizzazione all'accesso sarebbe stata concessa “ per le verifiche dell'andamento nel periodo di garanzia per la valutazione ella N4698/2020. R.G. 11 / 12
produttività dell'impianto” essendosi l'opposta limitata alla fornitura dei materiali, nel marzo del 2012 per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico la cui realizzazione e manutenzione era stata effettuata dalla come Parte_4
confermato dal teste già amministratore unico di detta Testimone_4
società.
Si deve, pertanto, ritenere che tra le due società, pur pendendo un contenzioso relativamente al precedente rapporto di fornitura, sia intervenuto un accordo per il quale alla società opposta è stato richiesto di occuparsi di rimettere in funzione l'impianto fotovoltaico dell'opponente ripristinando la fornitura di energia elettrica interrotta per morosità ( doc. 12 fascicolo dell'opposta) e quindi di dare corso alle attività di manutenzione ed adeguamento di cui all'offerta economica formulata dalla alla società opponente in data 31.12.2015 e rimasta inevasa, Parte_4
presumibilmente in ragione delle difficoltà economiche in cui versava la
( doc. 11 fascicolo dell'opposta). Parte_1
Non è vero, pertanto, che la società opposta abbia agito unilateralmente a tutela del proprio credito azionato esecutivamente risultando che la stessa sia intervenuta, nel comune interesse delle due società, su esplicito incarico dell'opponente la quale ha anche consentito che l'opposta monitorasse da remoto il funzionamento dell'impianto dopo averlo riavviato. Le considerazioni che precedono trovano conferma anche nella mancata contestazione dell'attività svolta da parte dell'opposta e delle conseguenti richieste di pagamento delle spese sostenute avvenuta solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto ( doc.ti 3 e 4 fascicolo della fase monitoria).
Nessuna contestazione è stata, infine sollevata dall'opponente in ordine alla effettiva e corretta esecuzione da parte dell'opposta delle attività oggetto di accordo e di successiva fatturazione avvenuta, per quanto concerne la manutenzione sulla base del medesimo preventivo di spesa acquisito dalla società opponente dalla
[...]
Parte_4
La società opposta ha, quindi, fornito la prova dei fatti costitutivi del credito ingiunto e pertanto il decreto ingiuntivo opposto deve essere definitivamente N4698/2020. R.G. 12 / 12
confermato con conseguente reiezione dell'opposizione proposta.
Deve, invece, essere rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società opposta difettando l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della controparte non potendo il Giudice liquidare il danno, neppure equitativamente, quando dagli atti non risultino elementi atti a identificarne concretamente l'esistenza ( Cass.
13355/2004).
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c e l'opponente deve, dunque, essere condannata a rimborsare all'opponente le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr.
Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e , per l'effetto, conferma Parte_1
definitivamente il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a rimborsare a. le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Perugia, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore