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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/12/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa IA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa IA ZI Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 912/2024, promossa da
, in proprio ex art. 86 cpc Parte_1
Appellante contro in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. rappresentato e difeso CP_1 CP_2 dall'Avv. Lara RO
Appellato con la partecipazione del
P.G. presso la Corte di Appello di Bari avverso e per la riforma della nr. 1841/2024 resa dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, a definizione del giudizio contraddistinto dal nr. 15583-1/2013 R.G. e notificata in data 29/05/2024.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in prossimità dell'udienza del 09.12.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del gravame.
Oggetto: querela di falso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 1.- Il processo di primo grado.
L'avv. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1548/13, depositata il 28.5.2013, Parte_1 emessa dal GdP di Bari, di rigetto dell'opposizione dallo stesso proposta avverso il verbale di accertamento e contestazione n. B1014536 del 10.11.2011 elevato nei suoi confronti, quale proprietario del veicolo, obbligato in solido, dalla Polizia Municipale di per la violazione dell'art. 158, commi CP_1
2-6, CdS poiché “lasciava il veicolo in sosta in seconda fila”.
Fra l'altro, col gravame, l'avv. ha altresì reiterato la proposizione di querela di falso avverso Parte_1 il suddetto verbale (già spiegata nel corso del giudizio di primo grado ma in merito alla quale l'adito
GdP non si era mai pronunciato) nella parte in cui in esso si attesta l'assenza del trasgressore e del proprietario al momento della rilevazione dell'infrazione, donde l'impossibilità di procedere alla contestazione immediata.
Costituitosi, il ha chiesto la reiezione sia dell'appello, sia della querela di falso poiché CP_1 infondati in fatto e in diritto. Autorizzata la presentazione della querela di falso, disposta la sospensione del giudizio di appello e istruito il procedimento con produzione documentale e prova testimoniale, all'udienza del 19.12.2023, la causa era così decisa: “- rigetta la domanda;
- condanna Parte_1 alla refusione in favore del convenuto delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, CP_1 oltre 15% rfs iva e cap, per compenso professionale, da distrarsi in favore del difensore avv. Lara
RO dichiaratosi antistatario;
- condanna la parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di
€ 10,00 ai sensi dell'art. 226, comma 1, c.p.c.; - dispone che, a cura della Cancelleria, sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale del documento ai sensi dell'art. 226, comma 1, c.p.c.; - ordina la restituzione del documento;
- assegna alle parti termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la presentazione di apposita istanza al magistrato assegnatario della causa principale per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio principale.” (cfr. testualmente dalla sentenza oggetto di gravame).
2. – L'appello avverso la sentenza che ha deciso sulla querela di falso.
Avverso la detta sentenza l'avv. ha proposto appello affidandosi ai seguenti motivi: Parte_1
1. Nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 50 bis e 221, comma III,
c.p.c. (nel testo anteriore al D. L.vo. nr. 149/2022) che, in materia di querela di falso prevedono la riserva di collegialità – Violazione degli artt. 222 e s.s. c.p.c. in ordine alle modalità paradigmatiche che si accompagnano alla presentazione della querela di falso in via incidentale, con lesione del diritto di difesa del proponente;
2. Error in judicando per avere il Giudice di prime cure escluso la falsità ideologica del verbale redatto dalla P.M. di nella parte attestante l'impossibilità di procedere a contestazione CP_1
pagina 2 di 7 immediata “per assenza del proprietario e del trasgressore” – Errata applicazione dell'art. 201, comma 1 bis, lett. d) C.d.S. e art. 384 lett. f) del reg. att. C.d.S. – Omessa valutazione della circostanza decisiva dell'utilizzo dello “Street Control” per operare la contestazione della violazione del C.d.S. – Motivazione manifestamente contraddittoria;
il giudice istruttore assegnatario del fascicolo ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla querela di falso, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
3. Error in procedendo per avere il Giudice di prime cure liquidato, a titolo di spese di lite, fasi di giudizio invero inesistenti anche in ragione della sollevata nullità del procedimento del giudizio di querela di falso – Violazione del D.M. nr. 55/2014.
Chiede, quindi, di “A) Dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 quater e 161 c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza nr. 1841/2024 resa dal Tribunale di Bari, in tal modo definendo la fase rescindente;
per l'effetto, in fase rescissoria;
B) Autorizzare l'appellante alla presentazione della querela di falso. C) Concedere, con l'avvenuta presentazione della querela di falso, i termini di cui all'art. 183, comma IV, c.p.c.. D) Accogliere la domanda di querela di falso e, per l'effetto, dichiarare la falsità del verbale nr. B1014536 (REG. 157541/2011) redatto dal P.M. di nella parte in cui gli CP_1
Agenti accertatori hanno attestato la circostanza di non avere eseguito la contestazione immediata
“per assenza del trasgressore e proprietario”; E) Disporre ogni consequenziale provvedimento connesso alla dichiarazione di falsità del documento in parola;
F) Revocare, in ogni caso, il capo della condanna alle spese di giudizio in favore dell'appellata. G) Condannare l'odierna parte appellata al pagamento di spese e compensi tutti del doppio grado di giudizio.” (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di appello).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il che ha preliminarmente CP_1 eccepito l'inammissibilità del gravame e nel merito ha chiesto di rigettare l'appello con ogni conseguenza.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
3. - Questa Corte, con ordinanza del 5.11.2024 ha rimesso la causa in decisione e l'ha riservata all'udienza del 9.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I motivi (tre) vengono scrutinati in omaggio al recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della
“ragione più liquida”, principio che implica un nuovo approccio interpretativo ispirato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di pagina 3 di 7 trattazione delle questioni consacrato nel nostro codice di rito. Tale approccio è pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass., Sez. Un., n. 24883/2008), in una nuova rinnovata prospettiva in cui il provvedimento decisorio non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela invocata dall'istante. Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida l'appello va respinto in base alla soluzione di alcune decisive questioni, di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare tutte le altre.
4. - Poco vi è da dire sul primo motivo che condensa, fra l'altro, la censura in ordine alla violata riserva di collegialità nel giudizio di falso. Come significato correttamente dal convenuto, l'art. 225 CP_1
c.p.c., senza ombra di dubbio, riserva(va, ora non più) al Collegio la sola fase decisionale sulla querela di falso ma non la fase istruttoria. La norma recita(va) testualmente: “Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio.”. L'indiscutibile scissione della fase istruttoria, di competenza dell'istruttore, da quella decisoria, riservata al collegio, per ovvia evidenza, non fa venir meno l'autonomia del procedimento incidentale per querela di falso da quello principale, come sostenuto dall'odierno appellante (cfr. pag.11, punto 3) atto di citazione in appello).
Peraltro non risponde al vero che l'istruttore in prime cure abbia rimesso la causa al Collegio senza che venissero neppure precisate le conclusioni. Si legge infatti nel verbale del 4.7.2023 che il Tribunale, previa “sospensione del giudizio d'appello …, essendo stata proposta e ammessa querela di falso avverso il verbale opposto …”, disponeva l'escussione dei testi e, all'esito, invitava le parti a precisare le conclusioni relativamente al giudizio di querela di falso. Le parti, quindi, concludevano e chiedevano la rimessione in decisione della controversia con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Neppure può essere condivisa la mancata autorizzazione del Giudice a presentare la querela di falso visto che (cfr. testualmente dalla comparsa dell'appellato), risulta che:
- con provvedimento del 31.05.2022 (doc.1), il Tribunale: “rilevato che parte appellante: - nell'atto di citazione in appello ha riproposto nell'ambito del presente giudizio querela di falso (già spiegata nel corso del procedimento di primo grado e in merito alla quale l'adito GdP non risulta essersi mai pronunciato) avverso il verbale di accertamento e contestazione impugnato, avendo preliminarmente chiesto al Tribunale di “esprimere un giudizio di rilevanza in ordine alla querela di falso del verbale di contestazione nr. B10114536 (reg. 15754/11), redatto dalla Polizia Municipale di in data CP_1
pagina 4 di 7 10/11/2011, formalmente avanzata sin dal primo grado di giudizio dal ricorrente”; - alla prima udienza di comparizione (celebrata il 1°.4.2014) l'appellante ha insistito in siffatta richiesta, chiedendo che il Tribunale “esprima un giudizio di rilevanza in ordine alla querela di falso”, fissava
l'udienza del 18.10.22 “al fine di interpellare parte appellata … nonché per gli ulteriori adempimenti prescritti dall'art.222 c.p.c.; con atto di citazione in appello chiedeva, tanto in parte motiva che nelle rassegnate conclusioni, di: “Preliminarmente esprimere giudizio di rilevanza in ordine alla querela di falso del verbale di contestazione nr B10114536 … redatto dalla Polizia Municipale di in data CP_1
10/11/2011, formalmente avanzata sin dal primo grado di giudizio”; circa i mezzi istruttori,
l'appellante chiedeva: “prova testimoniale così come compiutamente articolata nel verbale di udienza del 19/07/2012. In quest'ultimo, l'Avv. nell'impugnazione di falso avverso “…il verbale di Parte_1 accertamento e contestazione n. B10114536 … nella parte in cui attesta che non si è proceduto alla contestazione immediata per l'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. … si chiede
l'ammissione di prova testimoniale a mezzo dell'Avv. ZI Lagreca sulle seguenti circostanze …”;
-ne seguiva l'interpello e presentazione espressa della querela: all'udienza del 18.10.2022 il CP_1
– interpellato - dichiarava di volersi avvalere del documento impugnato, mentre, l'appellante
[...] dichiarava di impugnare “di querela di falso e sulla scorta dei mezzi di prova formulate in atti ossia la prova testimoniale a mezzo dell'Avv. ZI Lagreca del foro di sui capitoli di prova meglio CP_1 indicati a verbale di udienza del 19/07/2012 quest'ultima tenutasi dinanzi al Giudice di Pace di e CP_1 da ritenersi qui trascritti per brevità espositiva. Per tanto si insiste nella sospensione del presente giudizio rimettendo le parti dinanzi al competente Tribunale di Bari per l'avvio del giudizio di querela di falso.".
Ed allora, non pare corrispondere al vero che mancando “… l'autorizzazione del Giudice a presentare la querela di falso, di fatto, è venuta a mancare pure la domanda introduttiva”, come sostenuto dall'appellante, dal momento che, ai sensi dell'art. 221 c.2 c.p.c., “la querela di falso deve essere proposta personalmente dalla parte … con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”, proprio come avvenuto nel caso di specie ove la querela è stata incorporata nel verbale.
Infine, in seguito alla presentazione della querela vi è stato apposito giudizio di rilevanza e ammissione
(ovvero autorizzazione): con provvedimento del 18.10.2022 il Tribunale così disponeva: “ritenuto rilevante il documento impugnato di falso e ritenuta ammissibile la querela … ammette la querela.
Fissa l'udienza del 7.3.2023 per la formulazione delle richieste istruttorie e per l'ammissione dei mezzi istruttori.”. Alla udienza di rinvio entrambe le parti indicavano i mezzi di prova e il Tribunale, con ordinanza del 21.3.23 (doc. 5 parte appellata), ammetteva le prove per testi. Ne conseguiva la sospensione del giudizio principale di appello: all'udienza del 4.7.2023 (doc. 6 cit.) il Giudice pagina 5 di 7 disponeva la sospensione, procedeva all'escussione dei testi nell'ambito del procedimento di querela di falso e, infine, invitava le parti a precisare le conclusioni relativamente al giudizio di querela di falso e riservava la causa per la decisione.
In ragione di tanto non si comprende in base a quali elementi l'appellante ritiene che non gli sia stata data la possibilità di presentare querela di falso.
Il motivo è quindi respinto.
5. - Anche il secondo motivo è infondato e marcatamente pretestuoso. Poco importa che gli agenti abbiano o meno visto il querelante dal momento che è stato egli stesso a sostenere di non trovarsi nel suo autoveicolo al momento dell'infrazione ma di essere stato “sempre nei pressi del veicolo” o che “si trovava nelle immediate vicinanze” del veicolo (cfr. pagg. 4, 7 e 8 dell'atto di appello). Tale allegazione contiene la piena ammissione dell'assenza del trasgressore all'interno dell'autovettura ferma in doppia fila in sulla piazza Massari nei pressi del TAR di E, d'altra parte, anche CP_1 CP_1 volendo sostenere che il trasgressore fosse nei pressi dell'autovettura, di certo gli accertatori non potevano porsi alle sue ricerche né appare provato che lo conoscessero sì da identificarlo e contestare la infrazione.
Il motivo è quindi respinto.
6. - Circa la censura sulle spese processuali, anch'essa non merita accoglimento essendo stato puntuale il regolamento sulle spese. Non può fondatamente sostenersi che nel procedimento incidentale per la querela sia liquidabile solo la fase di studio per non essere stato instaurato correttamente il giudizio di falso e ciò per tutte le ragioni già spiegate sub nr.
3. Neppure può essere condiviso il valore, di euro
51,00, assegnato alla causa dal querelante visto che si tratta nella specie del procedimento incidentale di querela, proposto nell'ambito del giudizio di appello avverso la sentenza del G.d.P. che decise la opposizione a sanzione amministrativa inflitta al , per cui appare corretto lo scaglione in Parte_1 valore applicato in prime cure.
Anche tale motivo è dunque respinto con integrale reiezione del gravame.
7. -Le spese del presente grado seguono la soccombenza sul gravame e vengono liquidate nei valori minimi in ragione della estrema semplicità del caso e della natura elementare delle obiezioni mosse all'impugnata sentenza. Viene applicato lo scaglione indeterminabile (complessità bassa), in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. e non viene riconosciuta la fase istruttoria/di trattazione in quanto non svoltasi.
La reiezione integrale del gravame dà inoltre causa ai presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12. pagina 6 di 7 Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio Parte_1 contro avverso la sentenza n. 1841/2024 resa dal Tribunale di Bari, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese processuali che si CP_1 liquidano per compensi in complessivi € 3.473,00, oltre R.S.G., CAP ed Iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dell'art. 13 cit.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente
Il consigliere estensore IA MITOLA
IA ZI ER
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa IA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa IA ZI Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 912/2024, promossa da
, in proprio ex art. 86 cpc Parte_1
Appellante contro in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. rappresentato e difeso CP_1 CP_2 dall'Avv. Lara RO
Appellato con la partecipazione del
P.G. presso la Corte di Appello di Bari avverso e per la riforma della nr. 1841/2024 resa dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, a definizione del giudizio contraddistinto dal nr. 15583-1/2013 R.G. e notificata in data 29/05/2024.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in prossimità dell'udienza del 09.12.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del gravame.
Oggetto: querela di falso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 1.- Il processo di primo grado.
L'avv. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1548/13, depositata il 28.5.2013, Parte_1 emessa dal GdP di Bari, di rigetto dell'opposizione dallo stesso proposta avverso il verbale di accertamento e contestazione n. B1014536 del 10.11.2011 elevato nei suoi confronti, quale proprietario del veicolo, obbligato in solido, dalla Polizia Municipale di per la violazione dell'art. 158, commi CP_1
2-6, CdS poiché “lasciava il veicolo in sosta in seconda fila”.
Fra l'altro, col gravame, l'avv. ha altresì reiterato la proposizione di querela di falso avverso Parte_1 il suddetto verbale (già spiegata nel corso del giudizio di primo grado ma in merito alla quale l'adito
GdP non si era mai pronunciato) nella parte in cui in esso si attesta l'assenza del trasgressore e del proprietario al momento della rilevazione dell'infrazione, donde l'impossibilità di procedere alla contestazione immediata.
Costituitosi, il ha chiesto la reiezione sia dell'appello, sia della querela di falso poiché CP_1 infondati in fatto e in diritto. Autorizzata la presentazione della querela di falso, disposta la sospensione del giudizio di appello e istruito il procedimento con produzione documentale e prova testimoniale, all'udienza del 19.12.2023, la causa era così decisa: “- rigetta la domanda;
- condanna Parte_1 alla refusione in favore del convenuto delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, CP_1 oltre 15% rfs iva e cap, per compenso professionale, da distrarsi in favore del difensore avv. Lara
RO dichiaratosi antistatario;
- condanna la parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di
€ 10,00 ai sensi dell'art. 226, comma 1, c.p.c.; - dispone che, a cura della Cancelleria, sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale del documento ai sensi dell'art. 226, comma 1, c.p.c.; - ordina la restituzione del documento;
- assegna alle parti termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la presentazione di apposita istanza al magistrato assegnatario della causa principale per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio principale.” (cfr. testualmente dalla sentenza oggetto di gravame).
2. – L'appello avverso la sentenza che ha deciso sulla querela di falso.
Avverso la detta sentenza l'avv. ha proposto appello affidandosi ai seguenti motivi: Parte_1
1. Nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 50 bis e 221, comma III,
c.p.c. (nel testo anteriore al D. L.vo. nr. 149/2022) che, in materia di querela di falso prevedono la riserva di collegialità – Violazione degli artt. 222 e s.s. c.p.c. in ordine alle modalità paradigmatiche che si accompagnano alla presentazione della querela di falso in via incidentale, con lesione del diritto di difesa del proponente;
2. Error in judicando per avere il Giudice di prime cure escluso la falsità ideologica del verbale redatto dalla P.M. di nella parte attestante l'impossibilità di procedere a contestazione CP_1
pagina 2 di 7 immediata “per assenza del proprietario e del trasgressore” – Errata applicazione dell'art. 201, comma 1 bis, lett. d) C.d.S. e art. 384 lett. f) del reg. att. C.d.S. – Omessa valutazione della circostanza decisiva dell'utilizzo dello “Street Control” per operare la contestazione della violazione del C.d.S. – Motivazione manifestamente contraddittoria;
il giudice istruttore assegnatario del fascicolo ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla querela di falso, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
3. Error in procedendo per avere il Giudice di prime cure liquidato, a titolo di spese di lite, fasi di giudizio invero inesistenti anche in ragione della sollevata nullità del procedimento del giudizio di querela di falso – Violazione del D.M. nr. 55/2014.
Chiede, quindi, di “A) Dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 quater e 161 c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza nr. 1841/2024 resa dal Tribunale di Bari, in tal modo definendo la fase rescindente;
per l'effetto, in fase rescissoria;
B) Autorizzare l'appellante alla presentazione della querela di falso. C) Concedere, con l'avvenuta presentazione della querela di falso, i termini di cui all'art. 183, comma IV, c.p.c.. D) Accogliere la domanda di querela di falso e, per l'effetto, dichiarare la falsità del verbale nr. B1014536 (REG. 157541/2011) redatto dal P.M. di nella parte in cui gli CP_1
Agenti accertatori hanno attestato la circostanza di non avere eseguito la contestazione immediata
“per assenza del trasgressore e proprietario”; E) Disporre ogni consequenziale provvedimento connesso alla dichiarazione di falsità del documento in parola;
F) Revocare, in ogni caso, il capo della condanna alle spese di giudizio in favore dell'appellata. G) Condannare l'odierna parte appellata al pagamento di spese e compensi tutti del doppio grado di giudizio.” (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di appello).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il che ha preliminarmente CP_1 eccepito l'inammissibilità del gravame e nel merito ha chiesto di rigettare l'appello con ogni conseguenza.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
3. - Questa Corte, con ordinanza del 5.11.2024 ha rimesso la causa in decisione e l'ha riservata all'udienza del 9.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I motivi (tre) vengono scrutinati in omaggio al recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della
“ragione più liquida”, principio che implica un nuovo approccio interpretativo ispirato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di pagina 3 di 7 trattazione delle questioni consacrato nel nostro codice di rito. Tale approccio è pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass., Sez. Un., n. 24883/2008), in una nuova rinnovata prospettiva in cui il provvedimento decisorio non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela invocata dall'istante. Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida l'appello va respinto in base alla soluzione di alcune decisive questioni, di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare tutte le altre.
4. - Poco vi è da dire sul primo motivo che condensa, fra l'altro, la censura in ordine alla violata riserva di collegialità nel giudizio di falso. Come significato correttamente dal convenuto, l'art. 225 CP_1
c.p.c., senza ombra di dubbio, riserva(va, ora non più) al Collegio la sola fase decisionale sulla querela di falso ma non la fase istruttoria. La norma recita(va) testualmente: “Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio.”. L'indiscutibile scissione della fase istruttoria, di competenza dell'istruttore, da quella decisoria, riservata al collegio, per ovvia evidenza, non fa venir meno l'autonomia del procedimento incidentale per querela di falso da quello principale, come sostenuto dall'odierno appellante (cfr. pag.11, punto 3) atto di citazione in appello).
Peraltro non risponde al vero che l'istruttore in prime cure abbia rimesso la causa al Collegio senza che venissero neppure precisate le conclusioni. Si legge infatti nel verbale del 4.7.2023 che il Tribunale, previa “sospensione del giudizio d'appello …, essendo stata proposta e ammessa querela di falso avverso il verbale opposto …”, disponeva l'escussione dei testi e, all'esito, invitava le parti a precisare le conclusioni relativamente al giudizio di querela di falso. Le parti, quindi, concludevano e chiedevano la rimessione in decisione della controversia con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Neppure può essere condivisa la mancata autorizzazione del Giudice a presentare la querela di falso visto che (cfr. testualmente dalla comparsa dell'appellato), risulta che:
- con provvedimento del 31.05.2022 (doc.1), il Tribunale: “rilevato che parte appellante: - nell'atto di citazione in appello ha riproposto nell'ambito del presente giudizio querela di falso (già spiegata nel corso del procedimento di primo grado e in merito alla quale l'adito GdP non risulta essersi mai pronunciato) avverso il verbale di accertamento e contestazione impugnato, avendo preliminarmente chiesto al Tribunale di “esprimere un giudizio di rilevanza in ordine alla querela di falso del verbale di contestazione nr. B10114536 (reg. 15754/11), redatto dalla Polizia Municipale di in data CP_1
pagina 4 di 7 10/11/2011, formalmente avanzata sin dal primo grado di giudizio dal ricorrente”; - alla prima udienza di comparizione (celebrata il 1°.4.2014) l'appellante ha insistito in siffatta richiesta, chiedendo che il Tribunale “esprima un giudizio di rilevanza in ordine alla querela di falso”, fissava
l'udienza del 18.10.22 “al fine di interpellare parte appellata … nonché per gli ulteriori adempimenti prescritti dall'art.222 c.p.c.; con atto di citazione in appello chiedeva, tanto in parte motiva che nelle rassegnate conclusioni, di: “Preliminarmente esprimere giudizio di rilevanza in ordine alla querela di falso del verbale di contestazione nr B10114536 … redatto dalla Polizia Municipale di in data CP_1
10/11/2011, formalmente avanzata sin dal primo grado di giudizio”; circa i mezzi istruttori,
l'appellante chiedeva: “prova testimoniale così come compiutamente articolata nel verbale di udienza del 19/07/2012. In quest'ultimo, l'Avv. nell'impugnazione di falso avverso “…il verbale di Parte_1 accertamento e contestazione n. B10114536 … nella parte in cui attesta che non si è proceduto alla contestazione immediata per l'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. … si chiede
l'ammissione di prova testimoniale a mezzo dell'Avv. ZI Lagreca sulle seguenti circostanze …”;
-ne seguiva l'interpello e presentazione espressa della querela: all'udienza del 18.10.2022 il CP_1
– interpellato - dichiarava di volersi avvalere del documento impugnato, mentre, l'appellante
[...] dichiarava di impugnare “di querela di falso e sulla scorta dei mezzi di prova formulate in atti ossia la prova testimoniale a mezzo dell'Avv. ZI Lagreca del foro di sui capitoli di prova meglio CP_1 indicati a verbale di udienza del 19/07/2012 quest'ultima tenutasi dinanzi al Giudice di Pace di e CP_1 da ritenersi qui trascritti per brevità espositiva. Per tanto si insiste nella sospensione del presente giudizio rimettendo le parti dinanzi al competente Tribunale di Bari per l'avvio del giudizio di querela di falso.".
Ed allora, non pare corrispondere al vero che mancando “… l'autorizzazione del Giudice a presentare la querela di falso, di fatto, è venuta a mancare pure la domanda introduttiva”, come sostenuto dall'appellante, dal momento che, ai sensi dell'art. 221 c.2 c.p.c., “la querela di falso deve essere proposta personalmente dalla parte … con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”, proprio come avvenuto nel caso di specie ove la querela è stata incorporata nel verbale.
Infine, in seguito alla presentazione della querela vi è stato apposito giudizio di rilevanza e ammissione
(ovvero autorizzazione): con provvedimento del 18.10.2022 il Tribunale così disponeva: “ritenuto rilevante il documento impugnato di falso e ritenuta ammissibile la querela … ammette la querela.
Fissa l'udienza del 7.3.2023 per la formulazione delle richieste istruttorie e per l'ammissione dei mezzi istruttori.”. Alla udienza di rinvio entrambe le parti indicavano i mezzi di prova e il Tribunale, con ordinanza del 21.3.23 (doc. 5 parte appellata), ammetteva le prove per testi. Ne conseguiva la sospensione del giudizio principale di appello: all'udienza del 4.7.2023 (doc. 6 cit.) il Giudice pagina 5 di 7 disponeva la sospensione, procedeva all'escussione dei testi nell'ambito del procedimento di querela di falso e, infine, invitava le parti a precisare le conclusioni relativamente al giudizio di querela di falso e riservava la causa per la decisione.
In ragione di tanto non si comprende in base a quali elementi l'appellante ritiene che non gli sia stata data la possibilità di presentare querela di falso.
Il motivo è quindi respinto.
5. - Anche il secondo motivo è infondato e marcatamente pretestuoso. Poco importa che gli agenti abbiano o meno visto il querelante dal momento che è stato egli stesso a sostenere di non trovarsi nel suo autoveicolo al momento dell'infrazione ma di essere stato “sempre nei pressi del veicolo” o che “si trovava nelle immediate vicinanze” del veicolo (cfr. pagg. 4, 7 e 8 dell'atto di appello). Tale allegazione contiene la piena ammissione dell'assenza del trasgressore all'interno dell'autovettura ferma in doppia fila in sulla piazza Massari nei pressi del TAR di E, d'altra parte, anche CP_1 CP_1 volendo sostenere che il trasgressore fosse nei pressi dell'autovettura, di certo gli accertatori non potevano porsi alle sue ricerche né appare provato che lo conoscessero sì da identificarlo e contestare la infrazione.
Il motivo è quindi respinto.
6. - Circa la censura sulle spese processuali, anch'essa non merita accoglimento essendo stato puntuale il regolamento sulle spese. Non può fondatamente sostenersi che nel procedimento incidentale per la querela sia liquidabile solo la fase di studio per non essere stato instaurato correttamente il giudizio di falso e ciò per tutte le ragioni già spiegate sub nr.
3. Neppure può essere condiviso il valore, di euro
51,00, assegnato alla causa dal querelante visto che si tratta nella specie del procedimento incidentale di querela, proposto nell'ambito del giudizio di appello avverso la sentenza del G.d.P. che decise la opposizione a sanzione amministrativa inflitta al , per cui appare corretto lo scaglione in Parte_1 valore applicato in prime cure.
Anche tale motivo è dunque respinto con integrale reiezione del gravame.
7. -Le spese del presente grado seguono la soccombenza sul gravame e vengono liquidate nei valori minimi in ragione della estrema semplicità del caso e della natura elementare delle obiezioni mosse all'impugnata sentenza. Viene applicato lo scaglione indeterminabile (complessità bassa), in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. e non viene riconosciuta la fase istruttoria/di trattazione in quanto non svoltasi.
La reiezione integrale del gravame dà inoltre causa ai presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12. pagina 6 di 7 Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio Parte_1 contro avverso la sentenza n. 1841/2024 resa dal Tribunale di Bari, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese processuali che si CP_1 liquidano per compensi in complessivi € 3.473,00, oltre R.S.G., CAP ed Iva come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dell'art. 13 cit.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente
Il consigliere estensore IA MITOLA
IA ZI ER
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