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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3574 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 1271 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2025, pendente tra
(iscritta al Registro delle imprese di Parte_1
Treviso/Belluno al n. , con il medesimo numero di P.IVA_1
Codice Fiscale e di Partita Iva), e per essa quale mandataria - giusta procura speciale in autentica dal Notaio del Persona_1
30/10/2020 (rep.57224 n. fascicolo 42290) registrata il 04/11/2020 al n.14170 serie 1T - la – (Codice Fiscale Controparte_1
, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di P.IVA_2
Roma al n. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Monterosso Giuseppina, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
, nato a [...] il Controparte_2
2.9.1969, C.F.: , C.F._1 CP_3
, nato a [...] il [...], C.F.:
[...]
, e , nata a C.F._2 Controparte_4
Palermo il 10.07.1998, C.F.: , tutti C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Carducci Alessandro presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con il ricorso depositato ai sensi dell'art. 281
decies c.p.c., la società in epigrafe indicata, dopo aver allegato di aver acquistato, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, il credito derivante dall'inadempimento del contratto di mutuo fondiario del 26.10.2005 in Notaio Dott. , rep. n. 18.865 Per_2
concesso da alla (p.iva Parte_2 Controparte_5
), e garantito da ipoteca (del 02.11.2005, nn. P.IVA_4
59571/19100) iscritta sull'immobile sito in Trappeto, via Trazzera
Trappeto-Balestrate (in N.C.E.U. al foglio 6, particella 18, cat A/7)
appartenente a [nato il [...] a [...] Persona_3
(Pa) ed ivi deceduto in data 8.12.2008] e [nata il Persona_4
20.01.1945 a Sancipirello (Pa) e ivi deceduta il 02.03.2015], e di aver interesse a promuovere la sua esecuzione coattiva, chiedeva fosse dichiarato che l'eredità relitta da (nata a [...] il Persona_5
03.01.1970 ed ivi deceduta in data 22.10.2023) erede dei predetti
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
terzi datori di ipoteca (giusta dichiarazione resa all'udienza del
12.5.2022, nel procedimento iscritto al n. 602/2022 R.G. Tribunale di
Palermo) era stata tacitamente accettata dai chiamati CP_2
(nato il [...] a [...], (nato
[...] Controparte_3
il 6.1.1997 a Palermo), (nata il [...] a Controparte_4
Palermo) come dichiarato dal loro difensore nella comparsa di costituzione risposta del 27.9.2024, depositata nel procedimento promosso dalla ricorrente, ex art. 481 c.c., iscritto al n. 2510/2024
R.G. Tribunale di Palermo;
considerato che, con tempestiva comparsa, si sono costituiti i resistenti i quali dopo aver manifestato nuovamente la volontà di accettare l'eredità della predetta de cuius hanno soltanto eccepito che la ricorrente non fosse legittimata a proporre l'azione in quanto non aveva dato prova di aver acquistato il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 26.10.2005 in Notaio Dott. Per_2
, rep. n. 18.865 concesso da alla
[...] Parte_2 CP_5
[...]
considerato che il presente giudizio è stato istruito a mezzo di produzione documentale ed è pervenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23 settembre 2025;
valutata, preliminarmente, la legittimazione attiva e l'interesse della società ricorrente, avendo ella dimostrato di essere cessionaria
(a seguito delle operazioni di cartolarizzazione indicate in ricorso)
del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 26.10.2005
in Notaio Dott. , rep. n. 18.865 concesso da Per_2 Parte_2
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
alla garantito da ipoteca (del 02.11.2005, nn. Controparte_5
59571/19100) iscritta sull'immobile sito in Trappeto, via Trazzera
Trappeto-Balestrate (in N.C.E.U. al foglio 6, particella 18, cat A/7)
appartenente a [nato il [...] a [...] Persona_3
(Pa) ed ivi deceduto in data 8.12.2008] e [nata il Persona_4
20.01.1945 a Sancipirello (Pa) e ivi deceduta il 02.03.2015] , e di avere necessità di avviare in danno degli aventi causa dei terzi datori di ipoteca il procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di modo da realizzare coattivamente il proprio diritto di credito (cfr. il contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del
D.Lgs. n. 385/1993 stipulato con con in Controparte_6
calce l'indicazione specifica del credito per cui si agisce, lo stralcio della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.127 del
29/10/2020 parte seconda del foglio Inserzioni ai sensi dell'art.58 D.
Lgs. n. 385/93; l'elenco ipotecario;
sulla questione si rimanda fra le altre a Corte d'Appello di Torino, sez. I, 06/08/2024, n. 731 “La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco dei
crediti (c.d. 'cartolarizzazione') non ha valore costitutivo della fattispecie
traslativa, né sana eventuali vizi dell'atto; essa ha, invece, la più limitata
funzione di prova della titolarità del credito in capo al cessionario, a
condizione che l'avviso contenga l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
di essi”; Tribunale di Siena, sez. I, 23/09/2024, n. 660 “La cessione del
credito, anche se realizzata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione,
non richiede la forma scritta ex art. 1350 c.c. , ma ai fini della sua prova è
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
sufficiente che il creditore cessionario produca in giudizio l'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie
dei rapporti oggetto di cartolarizzazione, senza una specifica enumerazione
di ciascuno di essi”; Tribunale di Macerata, sez. I , 08/05/2025, n. 340
“Premesso che la prova della cessione del credito può essere fornita con
ogni mezzo, la dichiarazione con cui il creditore cedente attesta che il
credito è stato ceduto costituisce, insieme ad altri elementi, prova
sufficiente della titolarità del diritto azionato dal creditore cessionario,
ancorché tale dichiarazione non è una confessione (in quanto non proviene
da una parte processuale), né un documento (essendo predisposta in
funzione del giudizio”);
preso atto che i convenuti (per tramite del loro procuratore)
hanno rinnovato nella comparsa di costituzione e risposta depositata nella presente sede la loro volontà di accettare puramente e semplicemente l'eredità di (nata a Persona_5
Palermo il 03.01.1970 ed ivi deceduta in data 22.10.2023) devolutasi ex legge (art. 581 c.c.) in loro favore, come già dagli stessi dichiarato
(per tramite del loro procuratore) nella comparsa di costituzione risposta del 27.9.2024, depositata nel procedimento promosso dalla ricorrente, ex art. 481 c.c., iscritto al n. 2510/2024 R.G. Tribunale di
Palermo (in senso alla quale gli stessi hanno dichiarato,
testualmente “Con la presente memoria, si costituiscono gli odierni
comparenti – rispettivamente, coniuge e figli della de cuius – Persona_5
al fine di dichiarare di essere eredi puri e semplici della propria congiunta,
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
essendo nel possesso dei beni ereditari ed essendo trascorso, dalla data di
apertura della successione, il termine di cui all'art. 485 c.c.”);
ritenuto dunque che il materiale probatorio offerto dalla ricorrente dimostri inequivocabilmente che (nato Controparte_2
il 2.9.1969 a San Cipirello), (nato il [...] a Controparte_3
Palermo), (nata il [...] a [...]) Controparte_4
hanno accettato tacitamente l'eredità di;
Persona_5
ritenuto che le spese dell'odierno procedimento - liquidate ex
D.M. n. 147 del 2022, tenendo conto del valore della causa
(indeterminabile - complessità bassa) e facendo applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi (in ragione della spiccata semplicità dell'accertamento richiesto) ed escludendo i compensi per l'attività istruttoria (poiché la causa è stata decisa sulla base dei documenti allegati al ricorso introduttivo) in € 518,00 per esborsi e €
2.906,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale - in considerazione della condotta processuale dei convenuti (i quali non si sono opposti all'accoglimento della domanda) possano essere compensate per due terzi e poste per la restante parte a carico dei resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA che (nato il [...] a [...] Controparte_2
Cipirello), (nato il [...] a [...]), Di Controparte_3
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
(nata il [...] a [...]) hanno accettato Controparte_4
tacitamente l'eredità di (nata a [...] il [...] ed Persona_5
ivi deceduta in data 22.10.2023).
ORDINA alla competente Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Palermo Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento, con esonero di ogni più ampia responsabilità.
COMPENSA per due terzi le spese di lite.
NN , e Controparte_2 Controparte_3
, in solido fra loro, alla refusione in favore Controparte_4
della società ricorrente del restante un terzo delle spese di lite,
liquidate in complessivi € 1.140,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale.
Così deciso a Palermo, lì 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 1271 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2025, pendente tra
(iscritta al Registro delle imprese di Parte_1
Treviso/Belluno al n. , con il medesimo numero di P.IVA_1
Codice Fiscale e di Partita Iva), e per essa quale mandataria - giusta procura speciale in autentica dal Notaio del Persona_1
30/10/2020 (rep.57224 n. fascicolo 42290) registrata il 04/11/2020 al n.14170 serie 1T - la – (Codice Fiscale Controparte_1
, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di P.IVA_2
Roma al n. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Monterosso Giuseppina, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
, nato a [...] il Controparte_2
2.9.1969, C.F.: , C.F._1 CP_3
, nato a [...] il [...], C.F.:
[...]
, e , nata a C.F._2 Controparte_4
Palermo il 10.07.1998, C.F.: , tutti C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Carducci Alessandro presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con il ricorso depositato ai sensi dell'art. 281
decies c.p.c., la società in epigrafe indicata, dopo aver allegato di aver acquistato, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, il credito derivante dall'inadempimento del contratto di mutuo fondiario del 26.10.2005 in Notaio Dott. , rep. n. 18.865 Per_2
concesso da alla (p.iva Parte_2 Controparte_5
), e garantito da ipoteca (del 02.11.2005, nn. P.IVA_4
59571/19100) iscritta sull'immobile sito in Trappeto, via Trazzera
Trappeto-Balestrate (in N.C.E.U. al foglio 6, particella 18, cat A/7)
appartenente a [nato il [...] a [...] Persona_3
(Pa) ed ivi deceduto in data 8.12.2008] e [nata il Persona_4
20.01.1945 a Sancipirello (Pa) e ivi deceduta il 02.03.2015], e di aver interesse a promuovere la sua esecuzione coattiva, chiedeva fosse dichiarato che l'eredità relitta da (nata a [...] il Persona_5
03.01.1970 ed ivi deceduta in data 22.10.2023) erede dei predetti
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
terzi datori di ipoteca (giusta dichiarazione resa all'udienza del
12.5.2022, nel procedimento iscritto al n. 602/2022 R.G. Tribunale di
Palermo) era stata tacitamente accettata dai chiamati CP_2
(nato il [...] a [...], (nato
[...] Controparte_3
il 6.1.1997 a Palermo), (nata il [...] a Controparte_4
Palermo) come dichiarato dal loro difensore nella comparsa di costituzione risposta del 27.9.2024, depositata nel procedimento promosso dalla ricorrente, ex art. 481 c.c., iscritto al n. 2510/2024
R.G. Tribunale di Palermo;
considerato che, con tempestiva comparsa, si sono costituiti i resistenti i quali dopo aver manifestato nuovamente la volontà di accettare l'eredità della predetta de cuius hanno soltanto eccepito che la ricorrente non fosse legittimata a proporre l'azione in quanto non aveva dato prova di aver acquistato il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 26.10.2005 in Notaio Dott. Per_2
, rep. n. 18.865 concesso da alla
[...] Parte_2 CP_5
[...]
considerato che il presente giudizio è stato istruito a mezzo di produzione documentale ed è pervenuto in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23 settembre 2025;
valutata, preliminarmente, la legittimazione attiva e l'interesse della società ricorrente, avendo ella dimostrato di essere cessionaria
(a seguito delle operazioni di cartolarizzazione indicate in ricorso)
del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 26.10.2005
in Notaio Dott. , rep. n. 18.865 concesso da Per_2 Parte_2
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
alla garantito da ipoteca (del 02.11.2005, nn. Controparte_5
59571/19100) iscritta sull'immobile sito in Trappeto, via Trazzera
Trappeto-Balestrate (in N.C.E.U. al foglio 6, particella 18, cat A/7)
appartenente a [nato il [...] a [...] Persona_3
(Pa) ed ivi deceduto in data 8.12.2008] e [nata il Persona_4
20.01.1945 a Sancipirello (Pa) e ivi deceduta il 02.03.2015] , e di avere necessità di avviare in danno degli aventi causa dei terzi datori di ipoteca il procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di modo da realizzare coattivamente il proprio diritto di credito (cfr. il contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del
D.Lgs. n. 385/1993 stipulato con con in Controparte_6
calce l'indicazione specifica del credito per cui si agisce, lo stralcio della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.127 del
29/10/2020 parte seconda del foglio Inserzioni ai sensi dell'art.58 D.
Lgs. n. 385/93; l'elenco ipotecario;
sulla questione si rimanda fra le altre a Corte d'Appello di Torino, sez. I, 06/08/2024, n. 731 “La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco dei
crediti (c.d. 'cartolarizzazione') non ha valore costitutivo della fattispecie
traslativa, né sana eventuali vizi dell'atto; essa ha, invece, la più limitata
funzione di prova della titolarità del credito in capo al cessionario, a
condizione che l'avviso contenga l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
di essi”; Tribunale di Siena, sez. I, 23/09/2024, n. 660 “La cessione del
credito, anche se realizzata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione,
non richiede la forma scritta ex art. 1350 c.c. , ma ai fini della sua prova è
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
sufficiente che il creditore cessionario produca in giudizio l'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie
dei rapporti oggetto di cartolarizzazione, senza una specifica enumerazione
di ciascuno di essi”; Tribunale di Macerata, sez. I , 08/05/2025, n. 340
“Premesso che la prova della cessione del credito può essere fornita con
ogni mezzo, la dichiarazione con cui il creditore cedente attesta che il
credito è stato ceduto costituisce, insieme ad altri elementi, prova
sufficiente della titolarità del diritto azionato dal creditore cessionario,
ancorché tale dichiarazione non è una confessione (in quanto non proviene
da una parte processuale), né un documento (essendo predisposta in
funzione del giudizio”);
preso atto che i convenuti (per tramite del loro procuratore)
hanno rinnovato nella comparsa di costituzione e risposta depositata nella presente sede la loro volontà di accettare puramente e semplicemente l'eredità di (nata a Persona_5
Palermo il 03.01.1970 ed ivi deceduta in data 22.10.2023) devolutasi ex legge (art. 581 c.c.) in loro favore, come già dagli stessi dichiarato
(per tramite del loro procuratore) nella comparsa di costituzione risposta del 27.9.2024, depositata nel procedimento promosso dalla ricorrente, ex art. 481 c.c., iscritto al n. 2510/2024 R.G. Tribunale di
Palermo (in senso alla quale gli stessi hanno dichiarato,
testualmente “Con la presente memoria, si costituiscono gli odierni
comparenti – rispettivamente, coniuge e figli della de cuius – Persona_5
al fine di dichiarare di essere eredi puri e semplici della propria congiunta,
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
essendo nel possesso dei beni ereditari ed essendo trascorso, dalla data di
apertura della successione, il termine di cui all'art. 485 c.c.”);
ritenuto dunque che il materiale probatorio offerto dalla ricorrente dimostri inequivocabilmente che (nato Controparte_2
il 2.9.1969 a San Cipirello), (nato il [...] a Controparte_3
Palermo), (nata il [...] a [...]) Controparte_4
hanno accettato tacitamente l'eredità di;
Persona_5
ritenuto che le spese dell'odierno procedimento - liquidate ex
D.M. n. 147 del 2022, tenendo conto del valore della causa
(indeterminabile - complessità bassa) e facendo applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi (in ragione della spiccata semplicità dell'accertamento richiesto) ed escludendo i compensi per l'attività istruttoria (poiché la causa è stata decisa sulla base dei documenti allegati al ricorso introduttivo) in € 518,00 per esborsi e €
2.906,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale - in considerazione della condotta processuale dei convenuti (i quali non si sono opposti all'accoglimento della domanda) possano essere compensate per due terzi e poste per la restante parte a carico dei resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA che (nato il [...] a [...] Controparte_2
Cipirello), (nato il [...] a [...]), Di Controparte_3
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
(nata il [...] a [...]) hanno accettato Controparte_4
tacitamente l'eredità di (nata a [...] il [...] ed Persona_5
ivi deceduta in data 22.10.2023).
ORDINA alla competente Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Palermo Ufficio Provinciale – Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare, nella persona del Direttore pro tempore, di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento, con esonero di ogni più ampia responsabilità.
COMPENSA per due terzi le spese di lite.
NN , e Controparte_2 Controparte_3
, in solido fra loro, alla refusione in favore Controparte_4
della società ricorrente del restante un terzo delle spese di lite,
liquidate in complessivi € 1.140,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale.
Così deciso a Palermo, lì 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
Tribunale di Palermo Sezione II Civile