Articolo 2 della Legge 15 luglio 1982, n. 446
Articolo 1Articolo 3
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18 luglio 1982
Art. 2.
Nessuna quota-parte territoriale di partenza e' dovuta all'Amministrazione postale italiana.
Le quote-parti territoriali di transito spettanti alle Amministrazioni postali austriaca e cecoslovacca nonche' quelle di arrivo spettanti all'Amministrazione postale polacca, previste dagli articoli 46 e 47 dell'accordo concernente i pacchi postali stipulato a Rio de Janeiro nel 1979, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358 , restano a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana.
Entrata in vigore il 18 luglio 1982